CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R.Gen. N. 1273/21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1273/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9.12.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.25
d a
OGGETTO:
(P.IVA: con sede in Città Controparte_1 P.IVA_1
Promessa di Sant'Angelo (PE), Via XXII Maggio 1944 n. 68, in persona del legale pagamento- rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anthony Hernest ricognizione di debito Aliano ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8,
140101 presso lo Studio Legale Tributario Aliano giusta procura in CP_2
calce della comparsa di costituzione nel primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante sig. , CP_3 CP_4
con sede legale in Osio Sotto (BG), via Dell'Artigianato, s.n., p.iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Botti, presso lo P.IVA_2
studio della quale in 24122 Bergamo, via San Lazzaro, 2 ha eletto domicilio alla pec giusta procura Email_1
in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n.1198 del 4.11.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia, pertanto, la Corte d'Appello di Brescia, in riforma integrale della sentenza impugnata:
NEL MERITO
Accertate e dichiarate tutte le ragioni evidenziate con il presenta atto di appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata in quanto generica, infondata, inammissibile e non supportata da valide ragioni in fatto e di diritto, con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio
Per l'appellata
In via principale e nel merito:
- rigettarsi integralmente i motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto. Accogliersi tutte le domande svolte dalla deducente in primo ed in secondo grado;
- accertata la mala fede e/o colpa grave dell'appellante in primo ed in secondo grado, per aver resistito ed agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè
abusando del diritto d'azione per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti, condannarla al risarcimento dei danni ex art.96 co.1 c.p.c. oltre al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, di una somma di danaro equitativamente determinata a titolo di danno punitivo ex art.96 co.3 c.p.c.; il tutto nella misura che il Giudice
riterrà equa e/o di giustizia;
respingersi ogni ulteriore domanda avanzata nel merito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 345 e 346 c.p.c..
In via incidentale:
- si chiede la parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al motivo indicato nella narrativa del presente atto e segnatamente si chiede che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
venga condannata a rifondere in favore di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, le spese di lite del primo grado di giudizio, da liquidarsi in €15.412,30, oltre c.p.a. e Iva, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Stefania Botti (chiesta anche in primo grado).
Fermo quanto al restante pronunciato ivi non censurato.
In subordine:
nella denegata ed astratta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ivi svolte in via incidentale, si chiede la conferma integrale della sentenza impugnata.
In ogni caso:
spese di giudizio e competenze professionali di entrambi i gradi integralmente rifuse ai sensi del DM55/2014 con distrazione a favore della scrivente difesa ex art.93 c.p.c. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a in data CP_3
14.12.2020, la società proponeva opposizione contro il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.3282/2020, con il quale il Tribunale di Bergamo, in data 3.11.2020, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
34.283,48, oltre interessi e spese, a favore della società a titolo CP_3
di pagamento di alcune fatture insolute emesse in forza di un contratto di fornitura.
A sostegno dell'opposizione, la società attrice eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo e la presenza di vizi nelle forniture eseguite dalla controparte. Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si costituiva in data 18.1.2021 eccependo la nullità
della procura allegata all'atto di citazione notificatole dalla controparte, in quanto riferita a un procedimento pendente innanzi alla CP
, e, nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con ordinanza in data 28.6.2021, il Tribunale assegnava alla parte opponente termine sino al 10.9.2021 per la regolarizzazione della procura, fissando per il prosieguo l'udienza del 16.9.2021.
La società opponente depositava:
- in data 5.7.2021, una procura riferita al giudizio, ma priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società Controparte_1
- in data 16.9.2021, successivamente alla celebrazione dell'udienza e al deposito del relativo verbale nel fascicolo telematico, una nuova procura riferita al giudizio e recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società Controparte_1
All'udienza del 27.10.21, fatte precisare le conclusioni, il giudice fissava la nuova udienza del 4.11.2021 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4. 11. 2021, all'esito della discussione orale, il Tribunale
dava lettura della sentenza, con cui dichiarava inammissibile l'opposizione, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, e condannava la alla rifusione in favore di delle spese CP_1 CP_3
del grado.
Affermava in particolare che:
- la procura depositata con l'atto di citazione in primo grado era riferita a un processo incardinato dinnanzi alla Procura di;
dunque, ai sensi CP
della corrente giurisprudenza, detta procura doveva considerarsi come mancante, in quanto non era stata apposta a margine dell'atto di citazione né materialmente congiunta ad esso;
dunque non era possibile desumerne univocamente la riferibilità al giudizio e superare le indicazioni di segno contrario emergenti dal testo del documento, non essendo per tale scopo sufficiente la stessa data apposta su entrambi i documenti;
- la procura depositata in data 5.7.21 era riferita al giudizio, ma non era stata sottoscritta dal rappresentante legale di ed era pertanto CP_1
inesistente;
- infine, la procura depositata in data 16.9.21, oltre la scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 182 cpc, era idonea a conferire la rappresentanza ad litem, ma essendo tardiva precludeva la sanatoria con efficacia ex tunc prevista da tale norma, determinando così la nullità
radicale dell'atto di citazione e la definitività del decreto opposto;
- le spese seguivano la soccombenza ed erano poste a carico della parte e non del difensore, in quanto egli era munito di procura regolare al momento della decisione.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la riforma CP_1
della sentenza nonché la dichiarazione di ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone CP_3
il rigetto;
proponeva inoltre appello incidentale in punto spese,
domandando comunque in subordine il rigetto dell'appello principale.
All'udienza del 7.5.25 le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura l'affermazione per cui “la
procura in esame non è stata apposta a margine dell'atto di citazione, ne
è stata materialmente congiunta ad esso”. Sarebbe ormai pacifico in giurisprudenza come la procura su foglio separato ma materialmente congiunto sia equiparata, sostanzialmente e formalmente, alla procura posta a margine dell'atto introduttivo.
Con l'avvento del sistema del processo telematico, previa riformulazione dell'art. 83 c.p.c., ultimo comma, inoltre, la procura telematica deve necessariamente essere rilasciata su foglio separato affinché venga poi
“legata” all'atto cui si riferisce con gli strumenti telematici della “busta di trasmissione”, tant'è che viene specificatamente identificata nel relativo indice informatico “PL”.
L'uso di una procura su foglio separato dall'atto introduttivo sarebbe ulteriormente corroborato dal fatto che l'atto valido ai fini del processo sarebbe sempre costituito dall'atto principale in pdf testuale che, in quanto tale, non può avere alcunché a margine dello stesso, mentre il testo dell'atto si porrebbe in contraddizione con la procura che sull'atto in pdf nativo non può essere apposta.
Sulla scorta dell' asseritamente errato presupposto normativo per il quale la procura in questione non era né a margine né “materialmente congiunto”, il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere insufficiente (i)
la coincidenza di date della procura con quella dell'atto introduttivo, (ii)
che i due documenti fossero stati prodotti con la medesima busta e,
dunque, con il medesimo inoltro telematico, (iii) così come che la procura fosse richiamata nell'epigrafe dell'atto di citazione con cui costituirebbe inequivocabilmente un unicum.
Inoltre in questo caso, il decreto opposto ed allegato all'atto di citazione in formato pdf.p7m era stato notificato a mezzo pec alla società CP_1
conseguenzialmente tale atto, così come poi i successivi documenti allegati, compresa la procura, potevano essere nella disponibilità, e quindi poi prodotti, solo dalla società opponente e dal suo difensore.
A ciò si aggiunga che l'atto di citazione in opposizione così come la procura, erano di data successiva a quella della notifica del decreto ingiuntivo, con ciò determinando che tale procura sarebbe atto conseguenziale del decreto stesso.
Alla data del 16/09/2021, era stata prodotta nuova procura alle liti,
debitamente sottoscritta dalla società opponente, con espressa ratifica della precedente procura del 14/12/2020. Tale produzione sarebbe stata sufficiente e pertanto il primo giudicante non avrebbe dovuto procedere alla concessione del termine ex art. 182 c.p.c., difettandone i presupposti.
L'odierno appellante domanda pertanto dichiararsi l'ammissibilità
dell'opposizione richiamando quanto dedotto in primo grado a sostegno dell'opposizione e revocarsi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur con diversa motivazione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale questa
Corte aderisce, il deposito della procura nella stessa busta telematica della citazione va equiparato alla materiale allegazione ai sensi dell'art. 83 cpc.
Il Supremo Collegio precisa infatti che “questa Corte, nel suo massimo
consesso, ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale
respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui tale
requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura
rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario
che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e
che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del
provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del
ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in
precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio, nella sua
portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con
riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il
requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche
telematicamente) all'atto cui accede (nella specie, la comparsa di
costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva” (da ultimo
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5610 del 2025).
Nel caso di specie, la prima procura contenente l'indicazione del
“procedimento incardinato innanzi alla ” e ritenuta Controparte_5
dal Tribunale non sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato,
aveva la stessa data dell'atto di citazione in opposizione, recava la indicazione della società conferente e del soggetto titolare dei poteri rappresentativi, del difensore al quale veniva conferito il mandato ed il suo contenuto ed era sottoscritta da entrambi, anche digitalmente dal difensore.
Essa, inoltre, come si evince dall'esame della schermata visionata Pt_1 dal Collegio, pur essendo materialmente separata, era stata inserita nella medesima busta telematica dell'atto di citazione in opposizione, e deve,
pertanto, ritenersi ad essa telematicamente congiunta, il che è sufficiente per far ritenere che la procura fosse stata conferita sin dall'introduzione del giudizio di primo grado e fosse ad esso riferibile, nonostante l'errato riferimento alla . CP
L'opposizione, sebbene ammissibile, resta comunque infondata nel merito.
Procedendo, innanzitutto all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo è un debito di danaro.
Ai sensi dell'art.20 cpc, “Per le cause relative a diritti di obbligazione è
anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”.
L'opponente, odierna appellante, ha contestato la competenza del
Tribunale di Bergamo affermando la competenza del Tribunale di Pescara
in ragione del luogo di sede dell'opponente (art. 19 cpc) e di asserita conclusione del contratto (art. 20: luogo in cui è sorta l'obbligazione). Non
ha invece contestato l'ultimo criterio, determinato ai sensi del coordinato disposto tra l'art.20 cpc e l'art.1182 c.3 cc (luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione) che prevede il foro del domicilio del creditore applicabile alle obbligazioni liquide ed esigibili che non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione, o che dipendano da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia preventivamente stabilito l'ammontare e la scadenza, come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass
SSUU sent. 13.09.2016 n. 17989. Cfr. in senso conforme Cass. 15.12.22
n. 36835; Cass 20.03.2019 n. 7722), le quali hanno altresì precisato che la liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è
necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.
L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo
originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso,
allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma
va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri
stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia
necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende
affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una
liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il
risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato,
residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe
dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere
superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o
giudiziale)”.
Nel caso di specie, il debito non è contestato nel quantum dall'opponente ed è stato domandato sulla base di fatture insolute;
controparte si limita ad opporvi un asserito controcredito per presunti vizi della fornitura.
Quanto al metodo di pagamento (bonifico bancario) usato per altre fatture effettivamente pagate non influisce sul radicarsi della competenza territoriale. Innanzitutto, infatti, oggetto del giudizio sono fatture insolute e non è in alcun modo dedotto che si tratti di rateizzazioni o altri scaglionamenti della stessa obbligazione. In secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in una sua pronuncia che pur risalente non è stata contraddetta da altre pronunce più recenti, “ […]la
modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un
istituto bancario non incide sul «forum destinatae solutionis», ulteriore
criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice adito,
qualora tale modalità non sia prevista - come nel caso di specie - come
esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non
comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma
3 cod. civ. (Cass. 08/06/1983, n. 3943; Cass. 05/06/1984, n. 3404; Cass.
11/03/1995, n. 2864)” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20522 del 2017). Il
principio, seppur riferito all'assegno, è estendibile senza difficoltà agli altri mezzi di pagamento: nessuno di essi muta la natura pecuniaria dell'obbligazione ed incide, pertanto, sul principio per cui essa deve essere pagata al domicilio del venditore/creditore al momento della scadenza
(nella specie entro 90 giorni dalla emissione della fattura, cfr. doc. 1
depositato dalla appellante).
Sotto questo profilo, pertanto, l'eccezione di incompetenza non può
ritenersi completa: è, infatti, noto che “in tema di competenza territoriale
derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie,
quelli indicati negli articoli 18,19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa
relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno
dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte
a sostegno di tale contestazione, sicché in mancanza, l'eccezione deve
essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il
collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice
adito” (cfr. Cass.
7.5.2021 n. 12156. Cfr. tra le tante nello stesso senso:
Cass. 20.08.2020 n. 17274; Cass.; Cass. 33203/2024, seppur obiter).
Dunque, l'eccezione di incompetenza va disattesa.
Nel merito, le doglianze relative ai vizi dell'oggetto della fornitura e della sua solo parziale esecuzione sono dedotte in modo totalmente generico.
Non è infatti dedotto in alcun atto processuale quale sia l'oggetto della fornitura (solo dalla lettura dei documenti può evincersi che si tratta di pentolame) né quali siano stati i vizi rilevati;
non è documentato come siano stati refusi i clienti che avrebbero ricevuto la merce danneggiata, né
come si sia estrinsecato il danno commerciale lamentato in conseguenza delle forniture errate;
non è stata fornita prova alcuna relativa a tali generiche doglianze, poiché le email prodotte non recano riferimenti specifici ad alcuno degli elementi citati;
non sono state, infine, formulate altre istanze istruttorie in merito e con riferimento al preteso danno alla clientela subito.
Dunque, l'opposizione proposta da risulta manifestamente CP_1
infondata in quanto generica ed in ogni caso non provata e va rigettata,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***** Con unico motivo d'appello incidentale, si duole dell'erronea CP_3
liquidazione delle spese in misura inferiore a quanto domandato dalla parte vittoriosa con la nota spese, senza alcuna motivazione circa l'eliminazione di voci di spesa.
Il motivo è infondato e va reietto, sebbene la motivazione debba essere sul punto integrata.
Il giudice non ha un onere di motivazione specifica in merito alla liquidazione di voci di spesa in via difforme da quanto stabilito nella nota spese: Come chiarito dalla Suprema Corte infatti “ Nella sua formulazione
più diffusa, l'orientamento è il seguente: «in presenza […] specifica
prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una
globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti,
ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della
riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della
liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge,
nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle
tariffe» (così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più
recenti). Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla
disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma
contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni
generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta
da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto
della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l'oggetto di
quest'ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove
si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è – niente di meno, ma
neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso,
alla quale si deve rispondere applicando i parametri tenuto conto del
valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014). Non è
compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare adeguata
motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella
nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente,
pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni
singola indicazione. Inteso in tal modo, l'onere motivazionale sulle spese
eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia
sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che,
nell'esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è
tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una
diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che
egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico
e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie:
ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto” (ordinanza n.
22762 del 27/07/2023).
Nel caso di specie il giudice di primo grado, ha applicato i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, alla determinazione delle spese,
liquidando tutte le fasi, contrariamente a quanto afferma nella CP_3 memoria di replica, in misura superiore a quella minima (euro 3972,00),
ma inferiore a quella media, mantenendosi nello scaglione corrispondente al valore della causa (26.001/52.000), così applicando esattamente il summenzionato principio, non sussistendo l'onere di dare conto della riduzione delle voci elencate nella nota spese.
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'onere motivazione non sia stato assolto, ritiene la Corte congrua la riduzione delle suddette voci e l'adozione di valori prossimi ai parametri minimi del corretto scaglione di riferimento, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Sia l'appello che l'appello incidentale devono, dunque, essere respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione e sua integrazione in punto spese.
Con riferimento al regime delle spese del presente grado, in considerazione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione nella misura di 1/5, e l'appellante in via principale va condannato al pagamento della residua parte delle spese che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014
e succ. modd. scaglione compreso tra € 26.001,00 ed €52.000,00 fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in merito a tale fase.
Viene sollecitata la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
La condotta della parte appellante, che ha impugnato la sentenza sulla base di motivi del tutto pretestuosi, in considerazione dell'assoluta genericità
tanto dell'opposizione quanto dell'appello integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., di talchè la stessa va condannata al risarcimento dei danni provocati a dal ritardo che CP_3
la proposizione dell'appello ha comportato al passaggio in giudicato della pronuncia, che si liquidano, in via equitativa, nella misura di € 4.000,00,
oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto CP_1
da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.1198 del CP_3
4.11.2021;
-compensa nella misura di 1/5 le spese del presente grado e condanna in favore di al pagamento delle residue spese che, CP_1 CP_3
nella loro interezza liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 CP_3 di € 4000,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e di . CP_1 CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1273/21 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9.12.21 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7.5.25
d a
OGGETTO:
(P.IVA: con sede in Città Controparte_1 P.IVA_1
Promessa di Sant'Angelo (PE), Via XXII Maggio 1944 n. 68, in persona del legale pagamento- rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anthony Hernest ricognizione di debito Aliano ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di San Silvestro n. 8,
140101 presso lo Studio Legale Tributario Aliano giusta procura in CP_2
calce della comparsa di costituzione nel primo grado.
APPELLANTE
c o n t r o in persona del legale rappresentante sig. , CP_3 CP_4
con sede legale in Osio Sotto (BG), via Dell'Artigianato, s.n., p.iva e C.F.
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Botti, presso lo P.IVA_2
studio della quale in 24122 Bergamo, via San Lazzaro, 2 ha eletto domicilio alla pec giusta procura Email_1
in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n.1198 del 4.11.21
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia, pertanto, la Corte d'Appello di Brescia, in riforma integrale della sentenza impugnata:
NEL MERITO
Accertate e dichiarate tutte le ragioni evidenziate con il presenta atto di appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza appellata in quanto generica, infondata, inammissibile e non supportata da valide ragioni in fatto e di diritto, con ogni conseguenziale statuizione.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio
Per l'appellata
In via principale e nel merito:
- rigettarsi integralmente i motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto. Accogliersi tutte le domande svolte dalla deducente in primo ed in secondo grado;
- accertata la mala fede e/o colpa grave dell'appellante in primo ed in secondo grado, per aver resistito ed agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè
abusando del diritto d'azione per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti, condannarla al risarcimento dei danni ex art.96 co.1 c.p.c. oltre al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, di una somma di danaro equitativamente determinata a titolo di danno punitivo ex art.96 co.3 c.p.c.; il tutto nella misura che il Giudice
riterrà equa e/o di giustizia;
respingersi ogni ulteriore domanda avanzata nel merito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 345 e 346 c.p.c..
In via incidentale:
- si chiede la parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al motivo indicato nella narrativa del presente atto e segnatamente si chiede che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
venga condannata a rifondere in favore di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, le spese di lite del primo grado di giudizio, da liquidarsi in €15.412,30, oltre c.p.a. e Iva, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'Avv. Stefania Botti (chiesta anche in primo grado).
Fermo quanto al restante pronunciato ivi non censurato.
In subordine:
nella denegata ed astratta ipotesi di mancato accoglimento delle domande ivi svolte in via incidentale, si chiede la conferma integrale della sentenza impugnata.
In ogni caso:
spese di giudizio e competenze professionali di entrambi i gradi integralmente rifuse ai sensi del DM55/2014 con distrazione a favore della scrivente difesa ex art.93 c.p.c. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a in data CP_3
14.12.2020, la società proponeva opposizione contro il Controparte_1
decreto ingiuntivo n.3282/2020, con il quale il Tribunale di Bergamo, in data 3.11.2020, le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
34.283,48, oltre interessi e spese, a favore della società a titolo CP_3
di pagamento di alcune fatture insolute emesse in forza di un contratto di fornitura.
A sostegno dell'opposizione, la società attrice eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo e la presenza di vizi nelle forniture eseguite dalla controparte. Domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si costituiva in data 18.1.2021 eccependo la nullità
della procura allegata all'atto di citazione notificatole dalla controparte, in quanto riferita a un procedimento pendente innanzi alla CP
, e, nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con ordinanza in data 28.6.2021, il Tribunale assegnava alla parte opponente termine sino al 10.9.2021 per la regolarizzazione della procura, fissando per il prosieguo l'udienza del 16.9.2021.
La società opponente depositava:
- in data 5.7.2021, una procura riferita al giudizio, ma priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società Controparte_1
- in data 16.9.2021, successivamente alla celebrazione dell'udienza e al deposito del relativo verbale nel fascicolo telematico, una nuova procura riferita al giudizio e recante la sottoscrizione del legale rappresentante della società Controparte_1
All'udienza del 27.10.21, fatte precisare le conclusioni, il giudice fissava la nuova udienza del 4.11.2021 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 4. 11. 2021, all'esito della discussione orale, il Tribunale
dava lettura della sentenza, con cui dichiarava inammissibile l'opposizione, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, e condannava la alla rifusione in favore di delle spese CP_1 CP_3
del grado.
Affermava in particolare che:
- la procura depositata con l'atto di citazione in primo grado era riferita a un processo incardinato dinnanzi alla Procura di;
dunque, ai sensi CP
della corrente giurisprudenza, detta procura doveva considerarsi come mancante, in quanto non era stata apposta a margine dell'atto di citazione né materialmente congiunta ad esso;
dunque non era possibile desumerne univocamente la riferibilità al giudizio e superare le indicazioni di segno contrario emergenti dal testo del documento, non essendo per tale scopo sufficiente la stessa data apposta su entrambi i documenti;
- la procura depositata in data 5.7.21 era riferita al giudizio, ma non era stata sottoscritta dal rappresentante legale di ed era pertanto CP_1
inesistente;
- infine, la procura depositata in data 16.9.21, oltre la scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 182 cpc, era idonea a conferire la rappresentanza ad litem, ma essendo tardiva precludeva la sanatoria con efficacia ex tunc prevista da tale norma, determinando così la nullità
radicale dell'atto di citazione e la definitività del decreto opposto;
- le spese seguivano la soccombenza ed erano poste a carico della parte e non del difensore, in quanto egli era munito di procura regolare al momento della decisione.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la riforma CP_1
della sentenza nonché la dichiarazione di ammissibilità e l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone CP_3
il rigetto;
proponeva inoltre appello incidentale in punto spese,
domandando comunque in subordine il rigetto dell'appello principale.
All'udienza del 7.5.25 le parti precisavano le conclusioni e la Corte
tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura l'affermazione per cui “la
procura in esame non è stata apposta a margine dell'atto di citazione, ne
è stata materialmente congiunta ad esso”. Sarebbe ormai pacifico in giurisprudenza come la procura su foglio separato ma materialmente congiunto sia equiparata, sostanzialmente e formalmente, alla procura posta a margine dell'atto introduttivo.
Con l'avvento del sistema del processo telematico, previa riformulazione dell'art. 83 c.p.c., ultimo comma, inoltre, la procura telematica deve necessariamente essere rilasciata su foglio separato affinché venga poi
“legata” all'atto cui si riferisce con gli strumenti telematici della “busta di trasmissione”, tant'è che viene specificatamente identificata nel relativo indice informatico “PL”.
L'uso di una procura su foglio separato dall'atto introduttivo sarebbe ulteriormente corroborato dal fatto che l'atto valido ai fini del processo sarebbe sempre costituito dall'atto principale in pdf testuale che, in quanto tale, non può avere alcunché a margine dello stesso, mentre il testo dell'atto si porrebbe in contraddizione con la procura che sull'atto in pdf nativo non può essere apposta.
Sulla scorta dell' asseritamente errato presupposto normativo per il quale la procura in questione non era né a margine né “materialmente congiunto”, il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere insufficiente (i)
la coincidenza di date della procura con quella dell'atto introduttivo, (ii)
che i due documenti fossero stati prodotti con la medesima busta e,
dunque, con il medesimo inoltro telematico, (iii) così come che la procura fosse richiamata nell'epigrafe dell'atto di citazione con cui costituirebbe inequivocabilmente un unicum.
Inoltre in questo caso, il decreto opposto ed allegato all'atto di citazione in formato pdf.p7m era stato notificato a mezzo pec alla società CP_1
conseguenzialmente tale atto, così come poi i successivi documenti allegati, compresa la procura, potevano essere nella disponibilità, e quindi poi prodotti, solo dalla società opponente e dal suo difensore.
A ciò si aggiunga che l'atto di citazione in opposizione così come la procura, erano di data successiva a quella della notifica del decreto ingiuntivo, con ciò determinando che tale procura sarebbe atto conseguenziale del decreto stesso.
Alla data del 16/09/2021, era stata prodotta nuova procura alle liti,
debitamente sottoscritta dalla società opponente, con espressa ratifica della precedente procura del 14/12/2020. Tale produzione sarebbe stata sufficiente e pertanto il primo giudicante non avrebbe dovuto procedere alla concessione del termine ex art. 182 c.p.c., difettandone i presupposti.
L'odierno appellante domanda pertanto dichiararsi l'ammissibilità
dell'opposizione richiamando quanto dedotto in primo grado a sostegno dell'opposizione e revocarsi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur con diversa motivazione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale questa
Corte aderisce, il deposito della procura nella stessa busta telematica della citazione va equiparato alla materiale allegazione ai sensi dell'art. 83 cpc.
Il Supremo Collegio precisa infatti che “questa Corte, nel suo massimo
consesso, ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale
respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui tale
requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura
rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario
che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e
che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del
provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del
ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in
precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio, nella sua
portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con
riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il
requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche
telematicamente) all'atto cui accede (nella specie, la comparsa di
costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva” (da ultimo
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5610 del 2025).
Nel caso di specie, la prima procura contenente l'indicazione del
“procedimento incardinato innanzi alla ” e ritenuta Controparte_5
dal Tribunale non sufficiente a dimostrare il conferimento del mandato,
aveva la stessa data dell'atto di citazione in opposizione, recava la indicazione della società conferente e del soggetto titolare dei poteri rappresentativi, del difensore al quale veniva conferito il mandato ed il suo contenuto ed era sottoscritta da entrambi, anche digitalmente dal difensore.
Essa, inoltre, come si evince dall'esame della schermata visionata Pt_1 dal Collegio, pur essendo materialmente separata, era stata inserita nella medesima busta telematica dell'atto di citazione in opposizione, e deve,
pertanto, ritenersi ad essa telematicamente congiunta, il che è sufficiente per far ritenere che la procura fosse stata conferita sin dall'introduzione del giudizio di primo grado e fosse ad esso riferibile, nonostante l'errato riferimento alla . CP
L'opposizione, sebbene ammissibile, resta comunque infondata nel merito.
Procedendo, innanzitutto all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo è un debito di danaro.
Ai sensi dell'art.20 cpc, “Per le cause relative a diritti di obbligazione è
anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”.
L'opponente, odierna appellante, ha contestato la competenza del
Tribunale di Bergamo affermando la competenza del Tribunale di Pescara
in ragione del luogo di sede dell'opponente (art. 19 cpc) e di asserita conclusione del contratto (art. 20: luogo in cui è sorta l'obbligazione). Non
ha invece contestato l'ultimo criterio, determinato ai sensi del coordinato disposto tra l'art.20 cpc e l'art.1182 c.3 cc (luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione) che prevede il foro del domicilio del creditore applicabile alle obbligazioni liquide ed esigibili che non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione, o che dipendano da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia preventivamente stabilito l'ammontare e la scadenza, come sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass
SSUU sent. 13.09.2016 n. 17989. Cfr. in senso conforme Cass. 15.12.22
n. 36835; Cass 20.03.2019 n. 7722), le quali hanno altresì precisato che la liquidità “significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è
necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale.
L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo
originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso,
allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma
va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri
stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia
necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende
affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una
liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche. Se, infatti, il
risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato,
residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe
dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere
superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o
giudiziale)”.
Nel caso di specie, il debito non è contestato nel quantum dall'opponente ed è stato domandato sulla base di fatture insolute;
controparte si limita ad opporvi un asserito controcredito per presunti vizi della fornitura.
Quanto al metodo di pagamento (bonifico bancario) usato per altre fatture effettivamente pagate non influisce sul radicarsi della competenza territoriale. Innanzitutto, infatti, oggetto del giudizio sono fatture insolute e non è in alcun modo dedotto che si tratti di rateizzazioni o altri scaglionamenti della stessa obbligazione. In secondo luogo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in una sua pronuncia che pur risalente non è stata contraddetta da altre pronunce più recenti, “ […]la
modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un
istituto bancario non incide sul «forum destinatae solutionis», ulteriore
criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice adito,
qualora tale modalità non sia prevista - come nel caso di specie - come
esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non
comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma
3 cod. civ. (Cass. 08/06/1983, n. 3943; Cass. 05/06/1984, n. 3404; Cass.
11/03/1995, n. 2864)” (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20522 del 2017). Il
principio, seppur riferito all'assegno, è estendibile senza difficoltà agli altri mezzi di pagamento: nessuno di essi muta la natura pecuniaria dell'obbligazione ed incide, pertanto, sul principio per cui essa deve essere pagata al domicilio del venditore/creditore al momento della scadenza
(nella specie entro 90 giorni dalla emissione della fattura, cfr. doc. 1
depositato dalla appellante).
Sotto questo profilo, pertanto, l'eccezione di incompetenza non può
ritenersi completa: è, infatti, noto che “in tema di competenza territoriale
derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie,
quelli indicati negli articoli 18,19 e 20 del Cpc, trattandosi di causa
relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca
l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno
dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte
a sostegno di tale contestazione, sicché in mancanza, l'eccezione deve
essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il
collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice
adito” (cfr. Cass.
7.5.2021 n. 12156. Cfr. tra le tante nello stesso senso:
Cass. 20.08.2020 n. 17274; Cass.; Cass. 33203/2024, seppur obiter).
Dunque, l'eccezione di incompetenza va disattesa.
Nel merito, le doglianze relative ai vizi dell'oggetto della fornitura e della sua solo parziale esecuzione sono dedotte in modo totalmente generico.
Non è infatti dedotto in alcun atto processuale quale sia l'oggetto della fornitura (solo dalla lettura dei documenti può evincersi che si tratta di pentolame) né quali siano stati i vizi rilevati;
non è documentato come siano stati refusi i clienti che avrebbero ricevuto la merce danneggiata, né
come si sia estrinsecato il danno commerciale lamentato in conseguenza delle forniture errate;
non è stata fornita prova alcuna relativa a tali generiche doglianze, poiché le email prodotte non recano riferimenti specifici ad alcuno degli elementi citati;
non sono state, infine, formulate altre istanze istruttorie in merito e con riferimento al preteso danno alla clientela subito.
Dunque, l'opposizione proposta da risulta manifestamente CP_1
infondata in quanto generica ed in ogni caso non provata e va rigettata,
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
***** Con unico motivo d'appello incidentale, si duole dell'erronea CP_3
liquidazione delle spese in misura inferiore a quanto domandato dalla parte vittoriosa con la nota spese, senza alcuna motivazione circa l'eliminazione di voci di spesa.
Il motivo è infondato e va reietto, sebbene la motivazione debba essere sul punto integrata.
Il giudice non ha un onere di motivazione specifica in merito alla liquidazione di voci di spesa in via difforme da quanto stabilito nella nota spese: Come chiarito dalla Suprema Corte infatti “ Nella sua formulazione
più diffusa, l'orientamento è il seguente: «in presenza […] specifica
prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una
globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti,
ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della
riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il
sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della
liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge,
nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle
tariffe» (così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più
recenti). Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla
disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma
contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni
generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta
da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto
della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l'oggetto di
quest'ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove
si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è – niente di meno, ma
neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso,
alla quale si deve rispondere applicando i parametri tenuto conto del
valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014). Non è
compatibile con questa cornice volgere «l'onere di dare adeguata
motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella
nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente,
pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni
singola indicazione. Inteso in tal modo, l'onere motivazionale sulle spese
eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia
sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che,
nell'esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è
tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una
diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che
egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico
e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie:
ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto” (ordinanza n.
22762 del 27/07/2023).
Nel caso di specie il giudice di primo grado, ha applicato i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, alla determinazione delle spese,
liquidando tutte le fasi, contrariamente a quanto afferma nella CP_3 memoria di replica, in misura superiore a quella minima (euro 3972,00),
ma inferiore a quella media, mantenendosi nello scaglione corrispondente al valore della causa (26.001/52.000), così applicando esattamente il summenzionato principio, non sussistendo l'onere di dare conto della riduzione delle voci elencate nella nota spese.
In ogni caso, anche a volere ritenere che l'onere motivazione non sia stato assolto, ritiene la Corte congrua la riduzione delle suddette voci e l'adozione di valori prossimi ai parametri minimi del corretto scaglione di riferimento, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Sia l'appello che l'appello incidentale devono, dunque, essere respinti, con conseguente conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione e sua integrazione in punto spese.
Con riferimento al regime delle spese del presente grado, in considerazione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione nella misura di 1/5, e l'appellante in via principale va condannato al pagamento della residua parte delle spese che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014
e succ. modd. scaglione compreso tra € 26.001,00 ed €52.000,00 fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività
difensiva svolta in merito a tale fase.
Viene sollecitata la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
La condotta della parte appellante, che ha impugnato la sentenza sulla base di motivi del tutto pretestuosi, in considerazione dell'assoluta genericità
tanto dell'opposizione quanto dell'appello integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., di talchè la stessa va condannata al risarcimento dei danni provocati a dal ritardo che CP_3
la proposizione dell'appello ha comportato al passaggio in giudicato della pronuncia, che si liquidano, in via equitativa, nella misura di € 4.000,00,
oltre interessi dalla presente sentenza al saldo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante e dell'appellante incidentale.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto CP_1
da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.1198 del CP_3
4.11.2021;
-compensa nella misura di 1/5 le spese del presente grado e condanna in favore di al pagamento delle residue spese che, CP_1 CP_3
nella loro interezza liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 CP_3 di € 4000,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di e di . CP_1 CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli