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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30516/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30516/2020
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Collatina n. 54; rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vespa, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, (P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi n. 73; rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
Pag. 1 a 20 , (C.F.: ), domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15; rappresentata e difesa dall'Avv. Elena De Merich,
giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 04.06.2020 e iscritto a ruolo il 01.07.2020
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, deducendo: Controparte_2
i. che: “1) Il giorno 8/8/2018 alle ore 18,00 circa, l'Avv. si trovava Parte_1
nel porto di Panarea (ME), a bordo dell'imbarcazione gommone motorizzato Yamaha
ME432STI telaio N64-1000204. 2) Alla guida del mezzo si trovava la proprietaria
IG.ra che, nell'apprestarsi ad effettuare la manovra di Parte_2
avvicinamento al molo, inseriva inavvertitamente la marcia avanti, andando ad urtare contro la struttura dal molo. 3) Nel contatto tra il natante ed il molo l'Avv. Parte_1
riportava lo schiacciamento del piede destro”;
ii. di avere riportato in quel contesto gravi lesioni fisiche: “4) Per effetto dello schiacciamento, l'attore subiva un grave danno al piede destro, veniva prontamente soccorso dalle persone presenti e dopo una prima e sommaria medicazione effettuata dalla guardia medica di Panarea, veniva richiesto dai Carabinieri l'intervento dell'eliambulanza che lo trasportava presso il pronto soccorso dell'Ospedale PA di Messina ove veniva posta diagnosi di trauma complesso del piede destro”;
Pag. 2 a 20 iii. che il sinistro gli aveva cagionato: 1) compromissione dell'integrità
psicofisica pari a 12% di punti percentuale quale invalidità permanente, 30 giorni di inabilità temporanea integrale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, oltre a 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea al 25%; 2) esborsi per spese mediche pari a € 25.240,00; 3) danno da lucro cessante in relazione all'impossibilità di esercitare per 4 mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale;
4) spese stragiudiziali compresa l'attività di negoziazione assistita;
iv. che la – che assicurava il natante Yamaha – Controparte_1
aveva rifiutato il risarcimento, ritenendo l'evento lesivo integralmente ascrivibile alla condotta dell'attore.
L'atto di citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la IG.ra , Parte_2
proprietaria e conducente del gommone Yamaha ME432STI, assicurato con la per la responsabilità civile, unica responsabile del Controparte_1
sinistro occorso in data 8/8/2018 in Panarea (ME) e condannare la stessa solidalmente con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale Compagnia assicuratrice del natante di cui in narrativa, ognuno per le proprie causali, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale Civile di Roma, in € 250.000,00, sulla scorta delle lesioni reliquate nella misura di 30 giorni I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al
75%, 30 giorni di I.T.P. al 50%, 30 giorni di I.T.P. al 25%, invalidità permanente 12%
ove quest'ultima deve intendersi comprensiva dell'ulteriore danno non patrimoniale da fatto illecito astrattamente configurabile come reato, spese mediche sostenute €
Pag. 3 a 20 25.240,00, danno da lucro cessante per l'impossibilità di prestare per quattro mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale, così come risulta dalla documentazione depositata, onorari per la fase stragiudiziale, ivi compresa l'attivazione della negoziazione, così come sarà accertato in corso di causa, e, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, previa, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte così rivalutata dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
i. in via preliminare, l'inoperatività della polizza in applicazione dell'art. 11
C.G.A. che prevede: “sono esclusi i danni alle cose trasportate e non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate”, tenuto conto della posizione dell'attore in occasione dell'incidente, essendo quest'ultimo un soggetto trasportato, peraltro attivamente coinvolto nella manovra di attracco, non già un terzo qualunque;
ii. la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro: “Parrebbe, dunque, che la causa dell'infortunio sia da imputare alla disattenzione dell'attore, piuttosto che al presunto errore dell'armatrice; del resto, quand'anche si volesse credere alla ricostruzione avversaria, riesce difficile comprendere il legame eziologico tra la supposta manovra e lo schiacciamento del piede dell'attore, a meno di non voler immaginare l'imprudenza dell'Avv. che, con avventatezza, si sporgeva Parte_1
dal gommone. Pare, dunque, ben più verosimile che l'Avv. incappasse Parte_1
nell'infortunio perché con disattenzione, si apprestava ad abbandonare l'imbarcazione e, nel frangente, poggiasse inavvertitamente il piede tra il molo ed il gommone, ivi rimanendo incastrato”;
iii. con particolare riferimento al quantum debeatur: 1) l'eccessiva quantificazione del danno non patrimoniale prospettata dall'attore nell'atto introduttivo;
2) l'insussistenza del danno da lucro cessante, in assenza di nesso causale Pag. 4 a 20 tra la professione svolta da parte attrice – ossia quella di avvocato – e le lesioni riportate in seguito al sinistro e in mancanza di prova circa l'indisponibilità lavorativa e la contrazione reddituale;
3) l'illegittima richiesta di rimborso delle spese mediche, essendo state erogate in regime di convenzione con polizza sanitaria e di conseguenza già rimborsate all'attore, e comunque in ragione della mancanza di prova circa la necessità di rivolgersi ad una struttura privata anziché al SSN.
La comparsa di costituzione e risposta di così Controparte_1
conclude: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Compagnia per l'inoperatività della polizza;
nel merito, respingere la domanda dell'istante perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la fondatezza della domanda attorea, dichiarare la prevalente responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. e per l'effetto limitare il risarcimento alla quota di responsabilità ai soli danni concretamente provati con esclusione di tutti gli esborsi non ritenuti necessari e/o evitabili ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio , proprietaria e conducente del Controparte_2
natante marca Yamaha modello ME432STI telaio N64-1000206, confermando la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, nonché la propria responsabilità nella causazione del danno, chiedendo alla convenuta Controparte_1
di essere manlevata in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte attrice.
La comparsa di costituzione e risposta di così conclude: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertata e dichiarata la responsabilità della IGnora nella causazione del CP_2
danno, in caso di condanna, in conformità delle norme di legge e di contratto, condannare la a tenere indenne la convenuta , sulla CP_1 Controparte_2
base del contratto di assicurazione polizza n. 104490395, al risarcimento dei danni
Pag. 5 a 20 patiti dall'attore. Con espresse richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, ricorrendone, nel caso di specie, i presupposti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
All'udienza del 04.05.2022 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore, che ha dichiarato: Cap. 1: “Vero che il giorno 8 agosto 2018 alle ore 18:00 circa l'imbarcazione gommone Yamaha ME432STI si trovava ferma al molo di Panarea allorquando l'avv. nel momento di scendere dalla predetta Parte_1
imbarcazione restava incastrato con il piede tra il molo e il natante come riferito ai sanitari del nosocomio di PA (ME)”, risposta: “Mi trovavo in piedi sulla prua del gommone e stavo aiutando mia moglie a fare manovra quando, mentre ci avvicinavamo al molo, mia moglie ha messo la marcia in avanti e vi è stato un sussulto del gommone che ha urtato con la prua contro il molo. In tale frangente, sono caduto e il mio piede è rimasto incastrato tra la prua del gommone e il molo”; Cap. 2: “Vero che tutte le spese mediche e di ricovero da Lei sostenute e relative al sinistro de quo, allegate al fascicolo di parte attrice, sono state regolarmente rimborsate in virtù di polizza sanitaria Unisalute da Lei stipulata”, risposta: “Le spese mediche da me sostenute non sono state rimborsate da alcuna polizza assicurativa, in quanto la polizza sanitaria da me sottoscritta in precedenza con Unisalute era scaduta qualche mese prima. Pertanto, non sono stato indennizzato da alcuni”; A.D.R.: “Al momento, non ho polizze assicurative, salvo quella professionale e la RCA”.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste di parte attrice Testimone_1
testimone oculare del fatto, che ha riferito: “È vero che in data 8 agosto 2018 mi trovavo a bordo del gommone insieme, tra gli altri, all'avv. Alla guida Parte_1
del gommone vi era la proprietaria, SI.ra . Io ed altre Parte_2
persone ci trovavamo alla poppa del gommone, la SI.ra era al timone e l'avv. CP_2
alla prua. Davanti a noi vi erano altre imbarcazioni in attesa Parte_1
dell'attracco. Mentre il gommone era in avvicinamento alla banchina, c'è stato un improvviso scossone determinato dall'inserimento della marcia in avanti da parte Pag. 6 a 20 della SI.ra . L'avv. è caduto, ha urtato la parte bassa del piede CP_2 Parte_1
contro la banchina del molo ed è ricaduto a bordo”; “Posso confermare che Tes_2
l'attore si trovava in piedi alla prua del gommone, ma non sono in grado di riferire altri dettagli anche perché stavo parlando con mia moglie”; “L'unico ad Tes_2
essersi fatto male è stato l'attore. Sul gommone, per quanto ricordo, eravamo in 6-7 persone”.
Nel corso del giudizio è stata espleta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, al fine di accertare i postumi permanenti dallo stesso riportati, nonché
l'incidenza delle lesioni subite in seguito al sinistro sulla sua capacità lavorativa.
Il consulente, all'esito delle operazioni peritali svolte, ha così riferito e concluso sui singoli quesiti posti all'udienza del 04.05.2022: “1) [Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi] Nel sinistro di cui è causa, il periziando, riportò: “Esiti di trauma da schiacciamento del piede destro con profonda FLC e vasta perdita di sostanza del retropiede e della faccia laterale del mesopiede, complicata da infezione, esposizione osteo-tendinea e necrosi, trattata con multipli interventi di courettage, necrosectomia, tenolisi, applicazione di Vac therapy e successivo innesto di trapianto cutaneo autologo, consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti della SA, TPA e medio-tarsica di grado discreto.
Esiti cicatriziali configuranti danno fisiognomico”; 2) [Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata] La durata della incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere quantificata nella misura di 40 (QUARANTA) giorni (l'assoluta) e di 60 (SESSANTA) giorni (la parziale al 50%)”; “3) [Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n.
57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%,
Pag. 7 a 20 utilizzi, invece, il bareme edito dalla ] Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi CP_3
medico-legale possono essere valutati nella misura del 6% (SEI PER CENTO) della totale intesa come esclusivo danno biologico e coincidente con la riduzione della capacità lavorativa generica”; 4) [In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo]
“Non si ritiene che allo stato, gli esiti permanenti possano essere in qualche modo emendati”; 5) [Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa] Sono residuati, dall'incidente cui è causa menomazioni della integrità fisiognomica”; 6) [Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)] Gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa del periziando”; 7) [Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove necessario, le spese future da sostenere] L'ammontare delle spese mediche sostenute deve essere liquidato a presentazione di ricevuta di spesa. Non si prevedono spese future”.
All'udienza del 29.01.2025, a seguito di ordinanza di rimessione della causa su ruolo del 09.12.2024, il consulente richiamato per rendere chiarimenti ha così risposto agli interrogativi che gli sono stati posti: “1) Se in considerazione di quanto risulta dagli atti la visita e il ricovero presso la fossero esiti prevedibili e/o CP_4
plausibili di complicazioni dell'intervento fatto a Messina”, risposta: “Per quanto mi
Pag. 8 a 20 risulta dagli atti, il tipo di ferita così profonda subita dall'attore al piede necessitava di struttura altamente specializzata tenuto conto della complessità delle lesioni che possono subire mani e piedi. Da quanto posso comprendere dalla documentazione medica in atti al momento del ricovero a Messina è stato fatto quello che poteva essere fatto tenuto conto del quadro clinico che si presentava. Dopo poco più di una settimana tuttavia il quadro clinico era peggiorato ma non è detto che la gravità della situazione fosse già palese al momento del ricovero a Messina. Aggiungo che il tipo di terapie ed interventi a cui si è sottoposto l'attore per recuperare la funzionalità dell'arto sono altamente specialistici”; “2) Se i costi della comunque fossero nel range di CP_4
mercato”, risposta: “Non ho fatto un approfondimento specifico, ma a spanne direi che l'importo è congruo”.
2. In ordine all'operatività della polizza
Appare utile, in primo luogo, rammentare che il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro può agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppure senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c.
(cfr. in fattispecie analoga alla presente: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25033 del
08.10.2019).
A ciò aggiungasi che, stante la pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che la ratio ispiratrice di tutta la materia dell'assicurazione per responsabilità civile legata alla circolazione di mezzi: “proprio partendo dal rilievo (come rammenta l'odierna ricorrente) che “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del
Pag. 9 a 20 proprietario” (Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01)” (Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 12704 del 14.05.2019, così in motivazione).
In difetto di scontro fra veicoli, l'azione proposta va quindi riqualificata ex art. 2054 c.c., non essendo configurabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 141 Cod. Ass. dedotta in citazione.
Premesso quanto precede, deve rilevarsi come la prova testimoniale assunta nel corso del procedimento abbia confermato la verificazione del sinistro così come dedotto in citazione.
La deposizione resa è stata scevra di contraddizioni intrinseche o estrinseche e non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del testimone, con la conseguenza che può dirsi appurata l'esistenza del fatto generativo della responsabilità e va dichiarata l'integrale imputabilità a nella causazione del danno Controparte_2
all'attore ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ora, deve rilevarsi che non è contestata – e comunque è documentata –
l'esistenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione del natante della convenuta con assicurazione che – vale la pena CP_2 CP_1
rammentare – per legge: “comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto” (cfr. art. 122, co. 2, Cod. Ass.).
Invero, è in atti la polizza stipulata fra i detti due convenuti denominata
“Contratto di assicurazione per la responsabilità civile – Altre garanzie relative ai natanti” che espressamente prevede alla domanda: “che cosa è assicurato?” la seguente risposta: “i danni cagionati a terzi dalla circolazione del natante;
i danni cagionati a cose e animali di terzi;
la navigazione o giacenza del natante in acque private;
limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori acqua;
i danni cagionati dai trasportati a terzi durante la navigazione o giacenza del natante;
le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici” (cfr. doc.1 fasc. . CP_1
Pag. 10 a 20 Discende, quindi, la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo ai convenuti per i danni cagionati nel sinistro per cui è causa.
Non vale in senso contrario alla conclusione che precede quanto dedotto dall'assicuratore in ordine all'insussistenza di copertura assicurativa in ragione della disposizione di cui all'art. 11 del contratto di assicurazione ai termini del quale:
“ assicura, in conformità alle norme della Legge, i Controparte_1
rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
L'assicurazione vale anche per: a) i danni a cose e animali di terzi, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
b) la navigazione o giacenza del natante in acque private;
c) limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori dall'acqua; d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo;
e) i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. Sono esclusi i danni alle cose trasportate e non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate”.
Invero, anche a prescindere da approfondimenti in ordine all'interpretazione del contratto, deve rilevarsi che trattasi di disposizioni contrattuali operanti fra le parti del contratto di assicurazione, non opponibili al terzo trasportato perché esulanti dal perimetro di operatività dell'assicurazione obbligatoria (cfr. in tema di inopponibilità ai terzi delle clausole contrattuali: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 22160 del 03.08.2021;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18308 del 27.08.2014).
Né osta quanto dedotto dall'assicuratore in ordine alla mancanza di un espresso obbligo assicurativo, discendente da una previsione di legge, nei confronti del
Pag. 11 a 20 trasportato per i natanti (“non sussiste alcuna previsione di legge che espressamente imponga uno specifico obbligo assicurativo nei confronti del trasportato sul natante.
La conclusione è confermata, altresì, dalla lettura in combinato degli artt. 122 e 123
Codice delle Assicurazioni: l'art. 122, per i soli veicoli, prevede espressamente che l'assicurazione comprenda “la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”; l'art. 123, invece, in relazione ai natanti non contempla alcuna disposizione di questo tipo (…) la circostanza che il legislatore non abbia riproposto anche per i natanti l'obbligo di assicurare il danno al terzo trasportato, esclude che possa ritenersi sussistere un obbligo ex lege in tal senso”, cfr. comparsa conclusionale di , tenuto conto CP_1
di quanto previsto dall'art. 123, co. 4, Cod. Ass., secondo cui: “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”, nel cui ambito di compatibilità sono ricomprese anche le norme concernenti la responsabilità per i danni causati al trasportato.
3. In ordine alla liquidazione del danno
3.1 Danno non patrimoniale
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, non contestata dalle parti, fondata sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Trattandosi di sinistro con lesioni micropermanenti, il danno non patrimoniale deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo n. 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16.10.2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del
21.10.2023.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va liquidato in complessivi € 10.929,46, di cui:
Pag. 12 a 20 a) quello temporaneo in complessivi € 3.836,00, di cui € 2.192,00 per i quaranta giorni di inabilità assoluta (40 giorni x € 54,80) ed € 1.644,00 per i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (60 giorni x € 27,40) in applicazione dei parametri fissati dall'art. 139 Cod. Ass.;
b) quello permanente, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (62 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (6%) nella misura di € 7.093,46 in base ai parametri fissati dalle tabelle per le lesioni micropermanenti.
3.2 Danno patrimoniale
In ordine al risarcimento per spese mediche sostenute presso struttura privata, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha rilevato – sia pure incidentalmente – che
“l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (così in motivazione, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5801 del
28.02.2019), ha escluso che vi sia necessariamente luogo per l'applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c. con riguardo alle spese mediche sostenute all'estero (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 21782 del 27.10.2015; Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 39504 del
13.12.2021) e ha affermato che la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell'art. 1227, co. 2, c.c. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29308 del 23.10.2023).
Come già osservato da altre pronunce di merito in tema: “non comporta l'affermazione dell'opposto principio di un automatico riconoscimento di dette spese, dovendosi ritenere che non può prescindersi dalla valutazione della congruità e necessità della spesa e della sua riconducibilità eziologica al fatto dannoso. Invero, in via generale deve osservarsi che il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano quantomeno necessarie e urgenti. D'altronde, il Servizio Sanitario Nazionale, istituito
Pag. 13 a 20 con L. n. 833/1978, è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza ed equità, l'accesso universale all'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione del richiamato art. 32 Cost. La miglior tutela della salute, però, seppur garantita dal SSN, non può trovare limitazioni di sorta e men che mai mediante l'obbligo per i cittadini, che non sussiste, di rivolgersi per le cure esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche” (Tribunale di Larino,
01.08.2024, n. 395, in www.dejure.it).
Nella specie, il consulente ha così descritto l'andamento delle cure di cui ha avuto necessità l'attore: “Dalla documentazione medica agli atti e dal riferito del periziando si apprende che l'8.8.2018, alle ore 18:00 circa, all'interno del porto di
Panarea (ME), durante la manovra di attracco del gommone sul quale era trasportato,
a causa di un sobbalzo del gommone, si schiacciava il piede destro tra prua e molo.
Soccorso veniva trasportato presso il Presidio di Continuità Assistenziale di Panarea, ove, con cartella n. 119, veniva rilevato: “…profonda lesione di continuo a livello calcaneare destro, con importante lacerazione tissutale provocata, a quanto riferito dal paziente stesso, da un incidente con un mezzo nautico”, effettuato lavaggio della ferita, disinfezione con Betadine, sutura provvisoria, bendaggio emostatico di mantenimento con garze sterili e trasferito, a mezzo eliambulanza 118, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “PA” di Messina che rilasciava referto n.
2018000000020090: “Profonda FLC al tallone dx”; veniva effettuata visita: “…al piede destro si evidenzia estesa ferita lacera che si estende alla porzione laterale esterna fino alla porzione calcaneare, sanguinante, in atto non apparente deficit motori, né di sensibilità, né vascolari”, contattato l'ortopedico di turno che riferiva che avrebbe eseguito la consulenza nella mattinata successiva, concessa prognosi di giorni 10 (dieci) s.c. e disposto ricovero presso l'U.O. Chirurgia Plastica del medesimo nosocomio. In data 10.8.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Desutura dei punti di accostamento del lembo plantare precedentemente praticati. Si esplora la ferita e si esegue lavaggio con H2O2 e soluzione salina.
Asportazione dei frustoli necrotici e parage dei margini delle ferite. Posizionamento
Pag. 14 a 20 di drenaggio, sutura per piani e medicazione”. Veniva dimesso in data 13.8.2022 con diagnosi di: “Trauma complesso piede destro”, prescritto scarico del piede, terapia medica, controllo ambulatoriale il 20.8.2018. In data 2.9.2018 veniva ricoverato presso la con diagnosi di: “Ferita del piede con infezione ed Controparte_5
esposizione ossea”; all'esame obiettivo: “Piede destro: a livello della regione calcaneare e laterale presenza di ampia ferita lacero contusa e perdita di sostanza di circa 15 cm…con esposizione di punti sottostanti. Secrezione purulenta. Necrosi cutanea. Piede eritematoso ed edematoso…”. In data 2.9.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Previo allestimento di campo sterile si procede ad esplorazione della ferita ed ampia necrosectomia. Si apprezza esposizione tendine di Achille ed esposizione ossea. Accurati lavaggi con H2O2 e S.F. Posizionamento di terapia a pressione negativa correttamente funzionante in modalità instill”. In data
5.9.2018 veniva nuovamente sottoposto ad intervento così descritto in cartella:
“Previo allestimento di campo operatorio sterile si procede a rimozione della vac precedentemente impiantata. Si apprezza tessuto necrotico peritendineo, quindi si esegue tenolisi. Courettage dell'osso calcaneare esposto e parziale osteotomia dello stesso. Disinfezione con acqua osSIenata, betadine ed applicazione di vac terapia instill. Medicazione compressiva”. In data 7.9.2018 veniva sottoposto ad ulteriore intervento così descritto in cartella: “Si rimuove dispositivo VAC, parziale miglioramento del piano sottostante, si esegue toilette chirurgica e previa disinfezione parziale copertura della pds con avanzamento di lembo cutaneo. Posizionamento di spugna vac nella restante porzione con dispositivo domiciliare”. Veniva dimesso in data 7.9.2018 con diagnosi di: “Ulcera calcagno dx”, Vac therapy e terapia domiciliare. In data 23.10.2018 veniva rilasciato dal Prof. referto di esame Per_1
istologico su biopsia del calcagno da cui si apprende: “…tessuto adiposo sede di fibrosi”. In data 31.10.2018 veniva ricoverato presso la con Controparte_5
diagnosi di: “Esiti traumatici tallone piede dx”. In data 31.10.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Previo allestimento di campo operatorio sterile si procede a cruentazione della ferita del tallone dx, prelievo di innesto cutaneo
Pag. 15 a 20 dalla regione inguinale dx. Copertura del gap con innesto. Medicazione compressiva.
”. Veniva dimesso in data 1.11.2018 con diagnosi di: “Ferita traumatica piede Per_2
dx” (cfr. pp. 2 ss. consulenza tecnica d'ufficio).
Lo stesso consulente, chiamato a chiarimenti, ha poi precisato che: “il tipo di ferita così profonda subita dall'attore al piede necessitava di struttura altamente specializzata tenuto conto della complessità delle lesioni che possono subire mani e piedi. Da quanto posso comprendere dalla documentazione medica in atti al momento del ricovero a Messina è stato fatto quello che poteva essere fatto tenuto conto del quadro clinico che si presentava (…) aggiungo che il tipo di terapie ed interventi a cui si è sottoposto l'attore per recuperare la funzionalità dell'arto sono altamente specialistici”, e che: “a spanne direi che l'importo è congruo” (cfr. verbale di udienza del 29.01.2025).
Pertanto, dai suddetti chiarimenti si evince la necessità e congruità delle spese in questione, oltre che la loro riconducibilità eziologica al fatto dannoso.
Alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto delle fatture versate in atti (cfr. docc.
8-27 fasc. parte attrice) e della valutazione di congruità espressa dal medico fiduciario incaricato dall'assicurazione (cfr. doc. 6 fasc. parte attrice), il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute va liquidato in complessivi €
25.240,00.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dall'assicuratore in ordine alla sussistenza di una polizza sanitaria operante rispetto alle spese mediche in questione (“inammissibile è la domanda di rimborso delle spese mediche asseritamente sostenute per la cospicua somma di euro 25.240,00 atteso che dalle annotazioni riportate nelle allegate fatture emerge in modo evidente che le prestazioni sanitarie sono state erogate all'avv. in regime di convenzione con polizza Parte_1
sanitaria – probabilmente Unisalute – e dunque da queste regolarmente pagate e/o rimborsate all'attore”, cfr. pag. 7 della comparsa di , tenuto conto di quanto CP_1
dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale (“Le spese mediche da me sostenute non sono state rimborsate da alcuna polizza assicurativa, in quanto la
Pag. 16 a 20 polizza sanitaria da me sottoscritta in precedenza con Unisalute era scaduta qualche mese prima. Pertanto, non sono stato indennizzato da alcuni”, cfr. verbale di udienza del 04.05.2022), nonché del documento della UniSalute versato in atti, dal quale si evince che nessuno degli importi ivi indicati è stato rimborsato allo stesso (cfr. doc. 12, allegato alla seconda memoria istruttoria, fasc. parte attrice), e in difetto di prova circa l'operatività della copertura assicurativa rispetto alla totalità delle spese mediche in questione e all'effettivo avvenuto rimborso da parte dell'assicuratore.
Parte attrice ha poi dedotto l'esistenza di un: “danno da lucro cessante per l'impossibilità di prestare per quattro mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale”, danno in relazione a cui in comparsa ha dedotto: “l'assenza CP_1
di nesso causale tra la professione di avvocato esercitata dall'attore e la ferita al piede destro. Detta lesione non è oggettivamente ostativa allo svolgimento di un'attività squisitamente intellettuale come la professione forense”.
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato a riguardo:
“l'attenta lettura della documentazione depositata, dimostra che l'Avv. Parte_1
ha subito un consistente danno patrimoniale riconducibile all'impossibilità di poter esercitare la propria attività per quattro mesi. Quanto sopra si evince dal confronto delle dichiarazioni dei redditi 2017-2018-2019”.
Dalla suddetta documentazione si evince che parte attrice ha dichiarato i seguenti redditi al netto dell'imposizione fiscale: in relazione all'anno 2016 € 488.264,00, all'anno 2017 € 526.622,00 e all'anno 2018 € 405.848,00 (cfr. doc. 28, 29, 30 fasc. parte attrice).
Ora, tenuto conto dell'indicazione fornita dal consulente circa i giorni di inabilità assoluta che l'attore ha subito come conseguenza del sinistro (anche alla luce della documentazione medica versata in atti) il danno da lucro cessante appare equamente liquidabile come segue: prendendo come riferimento la media dei redditi nei due anni antecedenti al sinistro, detratto quanto percepito l'anno del sinistro, divisa la differenza per i giorni dell'anno e moltiplicato il risultato per i quaranta giorni in cui l'attore non ha potuto svolgere alcuna attività (e quindi nemmeno quella lavorativa) si ottiene
Pag. 17 a 20 l'importo di € 11.133,70.
In relazione ai giorni di inabilità temporanea con invalidità non assoluta, invece,
a fronte di puntuale contestazione circa il nesso causale e in difetto di prova in ordine alle ragioni per cui la professione intellettuale svolta dall'attore non ha potuto essere posta in essere per via della problematica al piede, la domanda va rigettata.
Pertanto, l'importo complessivo che va liquidato in favore dell'attore è pari a €
47.303,16, corrispondente a € 10.929,46 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale dallo stesso patito, € 25.240,00 per il danno emergente relativo alle spese mediche sostenute ed € 11.133,70 per il lucro cessante conseguente alla temporanea impossibilità di prestare la propria attività lavorativa.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056, co.1, c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass.,
Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che – trattandosi di autonoma domanda – dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni
Pag. 18 a 20 conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio
2022, n. 14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale – come nella specie – l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il lucro cessante spetta anche – secondo il medesimo criterio di calcolo – sull'importo complessivo dovuto a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute, pari a € 25.240,00 complessivi, con la precisazione che il tempo di verificazione del danno in questione coincide col momento dell'esborso e non con il giorno del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, e vanno poste a carico dell'assicuratore, tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema, secondo cui: “In materia di assicurazione della responsabilità civile,
l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel “genus” delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. IV - III, ord. n. 18076 del 31.08.2020).
Pag. 19 a 20 Vanno altresì poste a carico dell'assicuratore, alla luce di quanto sopra, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA integralmente ascrivibile a il Controparte_2
sinistro per cui è causa;
CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e , in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento del danno in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi € 47.303,16, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, e oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese vive documentate pari a € 796,65;
PONE definitivamente a carico dell'assicuratore le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pag. 20 a 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 30516/2020
PROMOSSA DA
, (C.F.: ), domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Collatina n. 54; rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vespa, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, (P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi n. 73; rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè, giusta procura in atti;
CONVENUTA
E
Pag. 1 a 20 , (C.F.: ), domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15; rappresentata e difesa dall'Avv. Elena De Merich,
giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato il 04.06.2020 e iscritto a ruolo il 01.07.2020
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
, deducendo: Controparte_2
i. che: “1) Il giorno 8/8/2018 alle ore 18,00 circa, l'Avv. si trovava Parte_1
nel porto di Panarea (ME), a bordo dell'imbarcazione gommone motorizzato Yamaha
ME432STI telaio N64-1000204. 2) Alla guida del mezzo si trovava la proprietaria
IG.ra che, nell'apprestarsi ad effettuare la manovra di Parte_2
avvicinamento al molo, inseriva inavvertitamente la marcia avanti, andando ad urtare contro la struttura dal molo. 3) Nel contatto tra il natante ed il molo l'Avv. Parte_1
riportava lo schiacciamento del piede destro”;
ii. di avere riportato in quel contesto gravi lesioni fisiche: “4) Per effetto dello schiacciamento, l'attore subiva un grave danno al piede destro, veniva prontamente soccorso dalle persone presenti e dopo una prima e sommaria medicazione effettuata dalla guardia medica di Panarea, veniva richiesto dai Carabinieri l'intervento dell'eliambulanza che lo trasportava presso il pronto soccorso dell'Ospedale PA di Messina ove veniva posta diagnosi di trauma complesso del piede destro”;
Pag. 2 a 20 iii. che il sinistro gli aveva cagionato: 1) compromissione dell'integrità
psicofisica pari a 12% di punti percentuale quale invalidità permanente, 30 giorni di inabilità temporanea integrale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, oltre a 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea al 25%; 2) esborsi per spese mediche pari a € 25.240,00; 3) danno da lucro cessante in relazione all'impossibilità di esercitare per 4 mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale;
4) spese stragiudiziali compresa l'attività di negoziazione assistita;
iv. che la – che assicurava il natante Yamaha – Controparte_1
aveva rifiutato il risarcimento, ritenendo l'evento lesivo integralmente ascrivibile alla condotta dell'attore.
L'atto di citazione così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la IG.ra , Parte_2
proprietaria e conducente del gommone Yamaha ME432STI, assicurato con la per la responsabilità civile, unica responsabile del Controparte_1
sinistro occorso in data 8/8/2018 in Panarea (ME) e condannare la stessa solidalmente con la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, quale Compagnia assicuratrice del natante di cui in narrativa, ognuno per le proprie causali, al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attore quantificati, sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale Civile di Roma, in € 250.000,00, sulla scorta delle lesioni reliquate nella misura di 30 giorni I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al
75%, 30 giorni di I.T.P. al 50%, 30 giorni di I.T.P. al 25%, invalidità permanente 12%
ove quest'ultima deve intendersi comprensiva dell'ulteriore danno non patrimoniale da fatto illecito astrattamente configurabile come reato, spese mediche sostenute €
Pag. 3 a 20 25.240,00, danno da lucro cessante per l'impossibilità di prestare per quattro mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale, così come risulta dalla documentazione depositata, onorari per la fase stragiudiziale, ivi compresa l'attivazione della negoziazione, così come sarà accertato in corso di causa, e, comunque, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, previa, se del caso, consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla sorte così rivalutata dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio deducendo: Controparte_1
i. in via preliminare, l'inoperatività della polizza in applicazione dell'art. 11
C.G.A. che prevede: “sono esclusi i danni alle cose trasportate e non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate”, tenuto conto della posizione dell'attore in occasione dell'incidente, essendo quest'ultimo un soggetto trasportato, peraltro attivamente coinvolto nella manovra di attracco, non già un terzo qualunque;
ii. la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro: “Parrebbe, dunque, che la causa dell'infortunio sia da imputare alla disattenzione dell'attore, piuttosto che al presunto errore dell'armatrice; del resto, quand'anche si volesse credere alla ricostruzione avversaria, riesce difficile comprendere il legame eziologico tra la supposta manovra e lo schiacciamento del piede dell'attore, a meno di non voler immaginare l'imprudenza dell'Avv. che, con avventatezza, si sporgeva Parte_1
dal gommone. Pare, dunque, ben più verosimile che l'Avv. incappasse Parte_1
nell'infortunio perché con disattenzione, si apprestava ad abbandonare l'imbarcazione e, nel frangente, poggiasse inavvertitamente il piede tra il molo ed il gommone, ivi rimanendo incastrato”;
iii. con particolare riferimento al quantum debeatur: 1) l'eccessiva quantificazione del danno non patrimoniale prospettata dall'attore nell'atto introduttivo;
2) l'insussistenza del danno da lucro cessante, in assenza di nesso causale Pag. 4 a 20 tra la professione svolta da parte attrice – ossia quella di avvocato – e le lesioni riportate in seguito al sinistro e in mancanza di prova circa l'indisponibilità lavorativa e la contrazione reddituale;
3) l'illegittima richiesta di rimborso delle spese mediche, essendo state erogate in regime di convenzione con polizza sanitaria e di conseguenza già rimborsate all'attore, e comunque in ragione della mancanza di prova circa la necessità di rivolgersi ad una struttura privata anziché al SSN.
La comparsa di costituzione e risposta di così Controparte_1
conclude: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
Compagnia per l'inoperatività della polizza;
nel merito, respingere la domanda dell'istante perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la fondatezza della domanda attorea, dichiarare la prevalente responsabilità dell'attore ex art. 1227 c.c. e per l'effetto limitare il risarcimento alla quota di responsabilità ai soli danni concretamente provati con esclusione di tutti gli esborsi non ritenuti necessari e/o evitabili ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio , proprietaria e conducente del Controparte_2
natante marca Yamaha modello ME432STI telaio N64-1000206, confermando la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, nonché la propria responsabilità nella causazione del danno, chiedendo alla convenuta Controparte_1
di essere manlevata in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte attrice.
La comparsa di costituzione e risposta di così conclude: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertata e dichiarata la responsabilità della IGnora nella causazione del CP_2
danno, in caso di condanna, in conformità delle norme di legge e di contratto, condannare la a tenere indenne la convenuta , sulla CP_1 Controparte_2
base del contratto di assicurazione polizza n. 104490395, al risarcimento dei danni
Pag. 5 a 20 patiti dall'attore. Con espresse richiesta di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, ricorrendone, nel caso di specie, i presupposti. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
All'udienza del 04.05.2022 è stato assunto l'interrogatorio formale dell'attore, che ha dichiarato: Cap. 1: “Vero che il giorno 8 agosto 2018 alle ore 18:00 circa l'imbarcazione gommone Yamaha ME432STI si trovava ferma al molo di Panarea allorquando l'avv. nel momento di scendere dalla predetta Parte_1
imbarcazione restava incastrato con il piede tra il molo e il natante come riferito ai sanitari del nosocomio di PA (ME)”, risposta: “Mi trovavo in piedi sulla prua del gommone e stavo aiutando mia moglie a fare manovra quando, mentre ci avvicinavamo al molo, mia moglie ha messo la marcia in avanti e vi è stato un sussulto del gommone che ha urtato con la prua contro il molo. In tale frangente, sono caduto e il mio piede è rimasto incastrato tra la prua del gommone e il molo”; Cap. 2: “Vero che tutte le spese mediche e di ricovero da Lei sostenute e relative al sinistro de quo, allegate al fascicolo di parte attrice, sono state regolarmente rimborsate in virtù di polizza sanitaria Unisalute da Lei stipulata”, risposta: “Le spese mediche da me sostenute non sono state rimborsate da alcuna polizza assicurativa, in quanto la polizza sanitaria da me sottoscritta in precedenza con Unisalute era scaduta qualche mese prima. Pertanto, non sono stato indennizzato da alcuni”; A.D.R.: “Al momento, non ho polizze assicurative, salvo quella professionale e la RCA”.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste di parte attrice Testimone_1
testimone oculare del fatto, che ha riferito: “È vero che in data 8 agosto 2018 mi trovavo a bordo del gommone insieme, tra gli altri, all'avv. Alla guida Parte_1
del gommone vi era la proprietaria, SI.ra . Io ed altre Parte_2
persone ci trovavamo alla poppa del gommone, la SI.ra era al timone e l'avv. CP_2
alla prua. Davanti a noi vi erano altre imbarcazioni in attesa Parte_1
dell'attracco. Mentre il gommone era in avvicinamento alla banchina, c'è stato un improvviso scossone determinato dall'inserimento della marcia in avanti da parte Pag. 6 a 20 della SI.ra . L'avv. è caduto, ha urtato la parte bassa del piede CP_2 Parte_1
contro la banchina del molo ed è ricaduto a bordo”; “Posso confermare che Tes_2
l'attore si trovava in piedi alla prua del gommone, ma non sono in grado di riferire altri dettagli anche perché stavo parlando con mia moglie”; “L'unico ad Tes_2
essersi fatto male è stato l'attore. Sul gommone, per quanto ricordo, eravamo in 6-7 persone”.
Nel corso del giudizio è stata espleta consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore, al fine di accertare i postumi permanenti dallo stesso riportati, nonché
l'incidenza delle lesioni subite in seguito al sinistro sulla sua capacità lavorativa.
Il consulente, all'esito delle operazioni peritali svolte, ha così riferito e concluso sui singoli quesiti posti all'udienza del 04.05.2022: “1) [Se il sinistro per il quale è causa abbia causato lesioni personali alla persona visitata e di che tipo, indicando in particolare quale fosse la effettiva lesione subita all'atto del fatto, così come residuata all'esito dell'incidente e se sulla stessa abbiano inciso eventi successivi] Nel sinistro di cui è causa, il periziando, riportò: “Esiti di trauma da schiacciamento del piede destro con profonda FLC e vasta perdita di sostanza del retropiede e della faccia laterale del mesopiede, complicata da infezione, esposizione osteo-tendinea e necrosi, trattata con multipli interventi di courettage, necrosectomia, tenolisi, applicazione di Vac therapy e successivo innesto di trapianto cutaneo autologo, consistenti in dolore locale e limitazione articolare dei movimenti della SA, TPA e medio-tarsica di grado discreto.
Esiti cicatriziali configuranti danno fisiognomico”; 2) [Se tali lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata] La durata della incapacità temporanea assoluta e parziale al cinquanta per cento può essere quantificata nella misura di 40 (QUARANTA) giorni (l'assoluta) e di 60 (SESSANTA) giorni (la parziale al 50%)”; “3) [Se tali lesioni abbiano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima;
in caso affermativo, quantifichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento i parametri introdotti per effetto della legge n.
57/2001 (dm 5.7.2003) e, se il danno complessivo, valutato in tal modo, ecceda il 9%,
Pag. 7 a 20 utilizzi, invece, il bareme edito dalla ] Gli esiti permanenti di cui alla diagnosi CP_3
medico-legale possono essere valutati nella misura del 6% (SEI PER CENTO) della totale intesa come esclusivo danno biologico e coincidente con la riduzione della capacità lavorativa generica”; 4) [In caso di risposta affermativa al quesito n. 3, dica se i postumi permanenti possano essere eliminati in tutto o in parte, precisando in che modo e quale potrebbe essere il verosimile grado di invalidità permanente residuo]
“Non si ritiene che allo stato, gli esiti permanenti possano essere in qualche modo emendati”; 5) [Ove sussista danno fisionomico lo descriva dettagliatamente ed alleghi foto recenti del periziato, indicando se è stato conglobato nella valutazione totale della invalidità permanente;
se, invece, ad avviso del ctu il danno fisionomico riveste autonoma rilevanza, fornisca una valutazione medico legale percentualistica orientativa] Sono residuati, dall'incidente cui è causa menomazioni della integrità fisiognomica”; 6) [Se i postumi eventualmente accertati: a) non consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; b) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato; c) consentano la prosecuzione del lavoro precedentemente svolto dall'interessato, ma a prezzo di maggior usura;
in quest'ultimo caso, precisi in che modo sia pregiudicata la capacità di lavoro (forza, resistenza, capacità di concentrazione, ecc.)] Gli esiti di cui sopra non incidono sulla specifica attività lavorativa del periziando”; 7) [Se le spese mediche che il periziando dimostri di avere sostenuto in conseguenza dell'infortunio siano state necessarie, utili o superflue, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una.
Determini, ove necessario, le spese future da sostenere] L'ammontare delle spese mediche sostenute deve essere liquidato a presentazione di ricevuta di spesa. Non si prevedono spese future”.
All'udienza del 29.01.2025, a seguito di ordinanza di rimessione della causa su ruolo del 09.12.2024, il consulente richiamato per rendere chiarimenti ha così risposto agli interrogativi che gli sono stati posti: “1) Se in considerazione di quanto risulta dagli atti la visita e il ricovero presso la fossero esiti prevedibili e/o CP_4
plausibili di complicazioni dell'intervento fatto a Messina”, risposta: “Per quanto mi
Pag. 8 a 20 risulta dagli atti, il tipo di ferita così profonda subita dall'attore al piede necessitava di struttura altamente specializzata tenuto conto della complessità delle lesioni che possono subire mani e piedi. Da quanto posso comprendere dalla documentazione medica in atti al momento del ricovero a Messina è stato fatto quello che poteva essere fatto tenuto conto del quadro clinico che si presentava. Dopo poco più di una settimana tuttavia il quadro clinico era peggiorato ma non è detto che la gravità della situazione fosse già palese al momento del ricovero a Messina. Aggiungo che il tipo di terapie ed interventi a cui si è sottoposto l'attore per recuperare la funzionalità dell'arto sono altamente specialistici”; “2) Se i costi della comunque fossero nel range di CP_4
mercato”, risposta: “Non ho fatto un approfondimento specifico, ma a spanne direi che l'importo è congruo”.
2. In ordine all'operatività della polizza
Appare utile, in primo luogo, rammentare che il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro può agire nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., solo laddove vi sia stato il coinvolgimento, seppure senza collisione, di almeno un altro veicolo dovendo, in difetto, proporre domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c.
(cfr. in fattispecie analoga alla presente: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25033 del
08.10.2019).
A ciò aggiungasi che, stante la pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che la ratio ispiratrice di tutta la materia dell'assicurazione per responsabilità civile legata alla circolazione di mezzi: “proprio partendo dal rilievo (come rammenta l'odierna ricorrente) che “l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”, con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del
Pag. 9 a 20 proprietario” (Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01)” (Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 12704 del 14.05.2019, così in motivazione).
In difetto di scontro fra veicoli, l'azione proposta va quindi riqualificata ex art. 2054 c.c., non essendo configurabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 141 Cod. Ass. dedotta in citazione.
Premesso quanto precede, deve rilevarsi come la prova testimoniale assunta nel corso del procedimento abbia confermato la verificazione del sinistro così come dedotto in citazione.
La deposizione resa è stata scevra di contraddizioni intrinseche o estrinseche e non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del testimone, con la conseguenza che può dirsi appurata l'esistenza del fatto generativo della responsabilità e va dichiarata l'integrale imputabilità a nella causazione del danno Controparte_2
all'attore ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ora, deve rilevarsi che non è contestata – e comunque è documentata –
l'esistenza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione del natante della convenuta con assicurazione che – vale la pena CP_2 CP_1
rammentare – per legge: “comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto” (cfr. art. 122, co. 2, Cod. Ass.).
Invero, è in atti la polizza stipulata fra i detti due convenuti denominata
“Contratto di assicurazione per la responsabilità civile – Altre garanzie relative ai natanti” che espressamente prevede alla domanda: “che cosa è assicurato?” la seguente risposta: “i danni cagionati a terzi dalla circolazione del natante;
i danni cagionati a cose e animali di terzi;
la navigazione o giacenza del natante in acque private;
limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori acqua;
i danni cagionati dai trasportati a terzi durante la navigazione o giacenza del natante;
le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici” (cfr. doc.1 fasc. . CP_1
Pag. 10 a 20 Discende, quindi, la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo ai convenuti per i danni cagionati nel sinistro per cui è causa.
Non vale in senso contrario alla conclusione che precede quanto dedotto dall'assicuratore in ordine all'insussistenza di copertura assicurativa in ragione della disposizione di cui all'art. 11 del contratto di assicurazione ai termini del quale:
“ assicura, in conformità alle norme della Legge, i Controparte_1
rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.
L'assicurazione vale anche per: a) i danni a cose e animali di terzi, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
b) la navigazione o giacenza del natante in acque private;
c) limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori dall'acqua; d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo;
e) i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. Sono esclusi i danni alle cose trasportate e non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate”.
Invero, anche a prescindere da approfondimenti in ordine all'interpretazione del contratto, deve rilevarsi che trattasi di disposizioni contrattuali operanti fra le parti del contratto di assicurazione, non opponibili al terzo trasportato perché esulanti dal perimetro di operatività dell'assicurazione obbligatoria (cfr. in tema di inopponibilità ai terzi delle clausole contrattuali: Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 22160 del 03.08.2021;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18308 del 27.08.2014).
Né osta quanto dedotto dall'assicuratore in ordine alla mancanza di un espresso obbligo assicurativo, discendente da una previsione di legge, nei confronti del
Pag. 11 a 20 trasportato per i natanti (“non sussiste alcuna previsione di legge che espressamente imponga uno specifico obbligo assicurativo nei confronti del trasportato sul natante.
La conclusione è confermata, altresì, dalla lettura in combinato degli artt. 122 e 123
Codice delle Assicurazioni: l'art. 122, per i soli veicoli, prevede espressamente che l'assicurazione comprenda “la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”; l'art. 123, invece, in relazione ai natanti non contempla alcuna disposizione di questo tipo (…) la circostanza che il legislatore non abbia riproposto anche per i natanti l'obbligo di assicurare il danno al terzo trasportato, esclude che possa ritenersi sussistere un obbligo ex lege in tal senso”, cfr. comparsa conclusionale di , tenuto conto CP_1
di quanto previsto dall'art. 123, co. 4, Cod. Ass., secondo cui: “Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”, nel cui ambito di compatibilità sono ricomprese anche le norme concernenti la responsabilità per i danni causati al trasportato.
3. In ordine alla liquidazione del danno
3.1 Danno non patrimoniale
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va in primo luogo evidenziato che si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, non contestata dalle parti, fondata sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e motivata con argomentazioni immuni da errori o vizi logici.
Trattandosi di sinistro con lesioni micropermanenti, il danno non patrimoniale deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo n. 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16.10.2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del
21.10.2023.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'attore va liquidato in complessivi € 10.929,46, di cui:
Pag. 12 a 20 a) quello temporaneo in complessivi € 3.836,00, di cui € 2.192,00 per i quaranta giorni di inabilità assoluta (40 giorni x € 54,80) ed € 1.644,00 per i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale al 50% (60 giorni x € 27,40) in applicazione dei parametri fissati dall'art. 139 Cod. Ass.;
b) quello permanente, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro (62 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (6%) nella misura di € 7.093,46 in base ai parametri fissati dalle tabelle per le lesioni micropermanenti.
3.2 Danno patrimoniale
In ordine al risarcimento per spese mediche sostenute presso struttura privata, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione ha rilevato – sia pure incidentalmente – che
“l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (così in motivazione, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 5801 del
28.02.2019), ha escluso che vi sia necessariamente luogo per l'applicazione dell'art. 1227, co. 2, c.c. con riguardo alle spese mediche sostenute all'estero (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sent. n. 21782 del 27.10.2015; Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 39504 del
13.12.2021) e ha affermato che la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica, non può automaticamente essere considerata – in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche – ragione di applicazione a carico del danneggiato dell'art. 1227, co. 2, c.c. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29308 del 23.10.2023).
Come già osservato da altre pronunce di merito in tema: “non comporta l'affermazione dell'opposto principio di un automatico riconoscimento di dette spese, dovendosi ritenere che non può prescindersi dalla valutazione della congruità e necessità della spesa e della sua riconducibilità eziologica al fatto dannoso. Invero, in via generale deve osservarsi che il danneggiato da fatto illecito altrui, che decida di curarsi presso una o più strutture sanitarie private anziché servirsi di quelle pubbliche, ha diritto al rimborso delle relative spese sostenute sempre che tali cure siano quantomeno necessarie e urgenti. D'altronde, il Servizio Sanitario Nazionale, istituito
Pag. 13 a 20 con L. n. 833/1978, è un sistema di strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza ed equità, l'accesso universale all'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione del richiamato art. 32 Cost. La miglior tutela della salute, però, seppur garantita dal SSN, non può trovare limitazioni di sorta e men che mai mediante l'obbligo per i cittadini, che non sussiste, di rivolgersi per le cure esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche” (Tribunale di Larino,
01.08.2024, n. 395, in www.dejure.it).
Nella specie, il consulente ha così descritto l'andamento delle cure di cui ha avuto necessità l'attore: “Dalla documentazione medica agli atti e dal riferito del periziando si apprende che l'8.8.2018, alle ore 18:00 circa, all'interno del porto di
Panarea (ME), durante la manovra di attracco del gommone sul quale era trasportato,
a causa di un sobbalzo del gommone, si schiacciava il piede destro tra prua e molo.
Soccorso veniva trasportato presso il Presidio di Continuità Assistenziale di Panarea, ove, con cartella n. 119, veniva rilevato: “…profonda lesione di continuo a livello calcaneare destro, con importante lacerazione tissutale provocata, a quanto riferito dal paziente stesso, da un incidente con un mezzo nautico”, effettuato lavaggio della ferita, disinfezione con Betadine, sutura provvisoria, bendaggio emostatico di mantenimento con garze sterili e trasferito, a mezzo eliambulanza 118, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “PA” di Messina che rilasciava referto n.
2018000000020090: “Profonda FLC al tallone dx”; veniva effettuata visita: “…al piede destro si evidenzia estesa ferita lacera che si estende alla porzione laterale esterna fino alla porzione calcaneare, sanguinante, in atto non apparente deficit motori, né di sensibilità, né vascolari”, contattato l'ortopedico di turno che riferiva che avrebbe eseguito la consulenza nella mattinata successiva, concessa prognosi di giorni 10 (dieci) s.c. e disposto ricovero presso l'U.O. Chirurgia Plastica del medesimo nosocomio. In data 10.8.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Desutura dei punti di accostamento del lembo plantare precedentemente praticati. Si esplora la ferita e si esegue lavaggio con H2O2 e soluzione salina.
Asportazione dei frustoli necrotici e parage dei margini delle ferite. Posizionamento
Pag. 14 a 20 di drenaggio, sutura per piani e medicazione”. Veniva dimesso in data 13.8.2022 con diagnosi di: “Trauma complesso piede destro”, prescritto scarico del piede, terapia medica, controllo ambulatoriale il 20.8.2018. In data 2.9.2018 veniva ricoverato presso la con diagnosi di: “Ferita del piede con infezione ed Controparte_5
esposizione ossea”; all'esame obiettivo: “Piede destro: a livello della regione calcaneare e laterale presenza di ampia ferita lacero contusa e perdita di sostanza di circa 15 cm…con esposizione di punti sottostanti. Secrezione purulenta. Necrosi cutanea. Piede eritematoso ed edematoso…”. In data 2.9.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Previo allestimento di campo sterile si procede ad esplorazione della ferita ed ampia necrosectomia. Si apprezza esposizione tendine di Achille ed esposizione ossea. Accurati lavaggi con H2O2 e S.F. Posizionamento di terapia a pressione negativa correttamente funzionante in modalità instill”. In data
5.9.2018 veniva nuovamente sottoposto ad intervento così descritto in cartella:
“Previo allestimento di campo operatorio sterile si procede a rimozione della vac precedentemente impiantata. Si apprezza tessuto necrotico peritendineo, quindi si esegue tenolisi. Courettage dell'osso calcaneare esposto e parziale osteotomia dello stesso. Disinfezione con acqua osSIenata, betadine ed applicazione di vac terapia instill. Medicazione compressiva”. In data 7.9.2018 veniva sottoposto ad ulteriore intervento così descritto in cartella: “Si rimuove dispositivo VAC, parziale miglioramento del piano sottostante, si esegue toilette chirurgica e previa disinfezione parziale copertura della pds con avanzamento di lembo cutaneo. Posizionamento di spugna vac nella restante porzione con dispositivo domiciliare”. Veniva dimesso in data 7.9.2018 con diagnosi di: “Ulcera calcagno dx”, Vac therapy e terapia domiciliare. In data 23.10.2018 veniva rilasciato dal Prof. referto di esame Per_1
istologico su biopsia del calcagno da cui si apprende: “…tessuto adiposo sede di fibrosi”. In data 31.10.2018 veniva ricoverato presso la con Controparte_5
diagnosi di: “Esiti traumatici tallone piede dx”. In data 31.10.2018 veniva sottoposto ad intervento così descritto in cartella: “Previo allestimento di campo operatorio sterile si procede a cruentazione della ferita del tallone dx, prelievo di innesto cutaneo
Pag. 15 a 20 dalla regione inguinale dx. Copertura del gap con innesto. Medicazione compressiva.
”. Veniva dimesso in data 1.11.2018 con diagnosi di: “Ferita traumatica piede Per_2
dx” (cfr. pp. 2 ss. consulenza tecnica d'ufficio).
Lo stesso consulente, chiamato a chiarimenti, ha poi precisato che: “il tipo di ferita così profonda subita dall'attore al piede necessitava di struttura altamente specializzata tenuto conto della complessità delle lesioni che possono subire mani e piedi. Da quanto posso comprendere dalla documentazione medica in atti al momento del ricovero a Messina è stato fatto quello che poteva essere fatto tenuto conto del quadro clinico che si presentava (…) aggiungo che il tipo di terapie ed interventi a cui si è sottoposto l'attore per recuperare la funzionalità dell'arto sono altamente specialistici”, e che: “a spanne direi che l'importo è congruo” (cfr. verbale di udienza del 29.01.2025).
Pertanto, dai suddetti chiarimenti si evince la necessità e congruità delle spese in questione, oltre che la loro riconducibilità eziologica al fatto dannoso.
Alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto delle fatture versate in atti (cfr. docc.
8-27 fasc. parte attrice) e della valutazione di congruità espressa dal medico fiduciario incaricato dall'assicurazione (cfr. doc. 6 fasc. parte attrice), il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute va liquidato in complessivi €
25.240,00.
Non osta alla conclusione che precede quanto dedotto dall'assicuratore in ordine alla sussistenza di una polizza sanitaria operante rispetto alle spese mediche in questione (“inammissibile è la domanda di rimborso delle spese mediche asseritamente sostenute per la cospicua somma di euro 25.240,00 atteso che dalle annotazioni riportate nelle allegate fatture emerge in modo evidente che le prestazioni sanitarie sono state erogate all'avv. in regime di convenzione con polizza Parte_1
sanitaria – probabilmente Unisalute – e dunque da queste regolarmente pagate e/o rimborsate all'attore”, cfr. pag. 7 della comparsa di , tenuto conto di quanto CP_1
dichiarato dall'attore in sede di interrogatorio formale (“Le spese mediche da me sostenute non sono state rimborsate da alcuna polizza assicurativa, in quanto la
Pag. 16 a 20 polizza sanitaria da me sottoscritta in precedenza con Unisalute era scaduta qualche mese prima. Pertanto, non sono stato indennizzato da alcuni”, cfr. verbale di udienza del 04.05.2022), nonché del documento della UniSalute versato in atti, dal quale si evince che nessuno degli importi ivi indicati è stato rimborsato allo stesso (cfr. doc. 12, allegato alla seconda memoria istruttoria, fasc. parte attrice), e in difetto di prova circa l'operatività della copertura assicurativa rispetto alla totalità delle spese mediche in questione e all'effettivo avvenuto rimborso da parte dell'assicuratore.
Parte attrice ha poi dedotto l'esistenza di un: “danno da lucro cessante per l'impossibilità di prestare per quattro mesi l'attività di avvocato presso il proprio studio legale”, danno in relazione a cui in comparsa ha dedotto: “l'assenza CP_1
di nesso causale tra la professione di avvocato esercitata dall'attore e la ferita al piede destro. Detta lesione non è oggettivamente ostativa allo svolgimento di un'attività squisitamente intellettuale come la professione forense”.
Nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. parte attrice ha precisato a riguardo:
“l'attenta lettura della documentazione depositata, dimostra che l'Avv. Parte_1
ha subito un consistente danno patrimoniale riconducibile all'impossibilità di poter esercitare la propria attività per quattro mesi. Quanto sopra si evince dal confronto delle dichiarazioni dei redditi 2017-2018-2019”.
Dalla suddetta documentazione si evince che parte attrice ha dichiarato i seguenti redditi al netto dell'imposizione fiscale: in relazione all'anno 2016 € 488.264,00, all'anno 2017 € 526.622,00 e all'anno 2018 € 405.848,00 (cfr. doc. 28, 29, 30 fasc. parte attrice).
Ora, tenuto conto dell'indicazione fornita dal consulente circa i giorni di inabilità assoluta che l'attore ha subito come conseguenza del sinistro (anche alla luce della documentazione medica versata in atti) il danno da lucro cessante appare equamente liquidabile come segue: prendendo come riferimento la media dei redditi nei due anni antecedenti al sinistro, detratto quanto percepito l'anno del sinistro, divisa la differenza per i giorni dell'anno e moltiplicato il risultato per i quaranta giorni in cui l'attore non ha potuto svolgere alcuna attività (e quindi nemmeno quella lavorativa) si ottiene
Pag. 17 a 20 l'importo di € 11.133,70.
In relazione ai giorni di inabilità temporanea con invalidità non assoluta, invece,
a fronte di puntuale contestazione circa il nesso causale e in difetto di prova in ordine alle ragioni per cui la professione intellettuale svolta dall'attore non ha potuto essere posta in essere per via della problematica al piede, la domanda va rigettata.
Pertanto, l'importo complessivo che va liquidato in favore dell'attore è pari a €
47.303,16, corrispondente a € 10.929,46 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale dallo stesso patito, € 25.240,00 per il danno emergente relativo alle spese mediche sostenute ed € 11.133,70 per il lucro cessante conseguente alla temporanea impossibilità di prestare la propria attività lavorativa.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che – ove posseduta ex tunc – sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056, co.1, c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass.,
Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che – trattandosi di autonoma domanda – dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni
Pag. 18 a 20 conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio
2022, n. 14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art. 1224 c.c.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale – come nella specie – l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro.
Il lucro cessante spetta anche – secondo il medesimo criterio di calcolo – sull'importo complessivo dovuto a titolo di danno emergente per le spese mediche sostenute, pari a € 25.240,00 complessivi, con la precisazione che il tempo di verificazione del danno in questione coincide col momento dell'esborso e non con il giorno del sinistro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda, e vanno poste a carico dell'assicuratore, tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema, secondo cui: “In materia di assicurazione della responsabilità civile,
l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel “genus” delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. IV - III, ord. n. 18076 del 31.08.2020).
Pag. 19 a 20 Vanno altresì poste a carico dell'assicuratore, alla luce di quanto sopra, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA integralmente ascrivibile a il Controparte_2
sinistro per cui è causa;
CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e , in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento del danno in favore di , che liquida in Parte_1
complessivi € 47.303,16, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, e oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo come in motivazione;
CONDANNA in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore di
, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso delle spese vive documentate pari a € 796,65;
PONE definitivamente a carico dell'assicuratore le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
Pag. 20 a 20