Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 9871
CASS
Ordinanza 13 aprile 2023

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In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ove il giudizio promosso dal privato abbia ad oggetto la contestazione sul "quantum" dell'indennizzo connesso all'effetto ablatorio, va esclusa l'applicabilità dei termini processuali dimidiati di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto l'applicabilità in questione, riferita - ai sensi del comma 1, lett. f), del citato articolo, costituente disposizione di stretta interpretazione - ai provvedimenti relativi alle "procedure di occupazione e di espropriazione", riguarda i soli giudizi in cui sono impugnati atti e provvedimenti amministrativi, ma non quelli concernenti, in via esclusiva, istanze risarcitorie o indennitarie.

In tema di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il rimedio azionabile contro la quantificazione dell'indennità non rappresenta una generale azione di riconoscimento della giusta indennità - a fronte della mancata determinazione da parte dell'amministrazione dell'indennità o di una indennità non definitiva -, ma costituisce un'azione che, in quanto volta a contestare la determinazione dell'indennità stessa operata dalla predetta amministrazione, è assoggettata non alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., bensì al termine breve di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, commi 1 e 5, del citato d.P.R., e 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. "acquisizione sanante", alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi - alla luce del tenore del citato articolo, nonché del richiamo operato da quest'ultimo all'art. 37, comma 4, del predetto d.P.R., che fa salva la disposizione del precedente art. 32, comma 1 - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/04/2023, n. 9871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9871
Data del deposito : 13 aprile 2023

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