TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI RI
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe PETRUCCELLI presso il cui studio in Arma di Taggia alla via Magellano n.6/A è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RI (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (atto di citazione) Parte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, previa fissazione d'udienza, 1) preliminarmente, appunto dato atto della documentata disforia/incongruenza di genere, autorizzare il cambio di nome - da a - consentendo di Parte_1 Parte_2 darne comunicazione al Comune di nascita (Imperia), aggiornando il Registro dello Stato Civile ex art. 31 comma V, del D. Lgvo 150/2011, al Comune di residenza (Taggia), all'Anagrafe Tributaria (per la modifica del Codice Fiscale), all'Anagrafe Sanitaria, per tutte le obbligatorie modifiche su registri, certificati e documenti, alla Motorizzazione per il cambio nominativo sulla patente di guida;
2) autorizzare comunque la riattribuzione di sesso mediante intervento chirurgico, voluto dal ricorrente (conclusioni relazione Dott.ssa
del 22.10.2024), e ritenuto necessario per il miglioramento della sua qualità di vita, con pieno riconoscimento dell'identità di Per_1 genere maschile a livello istituzionale e sociale»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RI (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex Parte_2 Parte_1 art. 473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla della Pt_3
Repubblica presso il Tribunale di Imperia, figlio unico, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccolo vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso ed il genere femminile attribuitogli alla nascita, avviando, nel 2022, una terapia ormonale affermativa di genere (mascolinizzante) mediante l'assunzione di testosterone intra-muscolo sotto il controllo della endocrinologa dott.ssa dopo esserGli stato diagnosticato un una disforia di Persona_2
1 genere/incongruenza di genere, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi mascolinizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si faceva chiamare , nome con il quale si presenta ed è riconosciuto nei Pt_2 vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione
“fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella “psico-sessuale”, evocava in giudizio la Pt_2 CP_1
presso il TRIBUNALE DI RI, per la rettificazione di sesso
[...] anagrafico da femminile a maschile negli atti di stato civile, cambio del nome da PT
a e autorizzazione ad un intervento chirurgico di affermazione di genere Pt_2
1.1) Sentito (all'anagrafe ed i suoi genitori Parte_2 Parte_1
e , ritenuto, alla luce della Parte_4 Persona_3
e e da Parte_2
(all'anagrafe /LONGORDO Parte_1 Parte_5 matura per a veniva rimes nell'udienza del 9.5.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (relazione dott.ssa del Persona_4
13.6.2022; relazione dott.ssa del 21.10.2024; relazione ASL 1 Persona_2 dott.ssa del 2 ott.ssa del Per_1 Persona_2
17.4.2025) la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con Parte_2 Persona_5 disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [ «…in conclusione, alla luce dei dati esposti nella presente relazione, si evince che il paziente presenta una disforia di genere secondo i criteri del DSM-5-TR», relazione clinica percorso presso ambulatorio per le incongruenze di genere, ASL1, Dipartimento integrato salute mentale e delle dipendenza del 22.10.2014]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso e il genere femminile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschile («tale condizione si è manifestata in età infantile, rafforzandosi in età adolescenziale;
è marcata, si è mantenuta stabilmente nel tempo ed è presumibilmente irreversibile», relazione ASL 1) come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente mascolinizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente maschili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in leui radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere maschile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere maschile strutturata, che lo spingeva ad iniziare il percorso valutativo per GAHT (Gender Affirmiting Hormone Therapy) mascolinizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da uomo in tutti gli ambiti della sua vita e
2 sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al maschile, tanto da sottoporsi, dopo una relazione psicologica attestante“ … disforia di genere/incongruenza di genere” (relazione dott.ssa del 21.10.2024), nel giugno del 2022, ad una terapia Per_2 con testosterone intra-muscolo (Testoviron 250 mg, 1 fiala ogni 28 gg) come raccomandato da ultime linee guida internazionali e nazionali, portata avanti da in modo continuativo e con controlli medici regolari e programmati e con Pt_2 colloqui di supporto psicologico: «Attualmente il paziente è da due anni e 4 mesi in terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di masconilizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali» (relazione dott.ssa del Persona_2
21.10.2024). (all'anagrafe ), sin Parte_2 Parte_1 dall'adolescenza, vive come uomo;
è estremamente determinato, ha compiuto già trasformazioni corporee [“lo scopo della terapia gender affirmiting è quello di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla propria identità ed al suo ruolo di genere. … attualmente il paziente è a circa 3 aa in terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali …”, realazione dott.ssa del 21.10.2024 e del 17.4.2025) delle quale è Persona_2 soddisfatto [“… nel percorso è stato rilevato un costante miglioramento del benessere psicofisico di
a partire dall'avvio della terapia ormonale affermativa di genere;
riferisce sia migliorato il Pt_2 rapporto con sé stesso e di conseguenza il rapporto con le altre persone e con il mondo esterno, in quanto prima dell'avvio della terapia ormonale affermativa di genere si sentiva molto più a disagio. Tale disagio è diminuito quindi significativamente. Ha mantenuto un buon adattamento generale rispetto alla vita personale, famigliare, sociale (amici e relazioni sentimentali) e lavorativa. Sul piano psicologico la terapia ormonale e i connessi cambiamenti corporei sono stati per un fattore di Pt_2 significativo miglioramento del rapporto con se stesso, in quanto gli hanno consentito di riconoscersi maggiormente nel proprio corpo”, relazione ASL 1]. È già un uomo, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso maschile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è un uomo in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico-clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile. 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, gli ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti mascolinizzanti dell'assunzione di testosterone intra-muscolo, così contribuendo a confermare il senso di identità maschile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato
3 dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2022 la terapia con ormoni maschili;
_ essendogli stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere maschile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno uomo a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello femminile a quello maschile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali, come peraltro confermato dai suoi genitori auditi nell'udienza del 9-5-2025 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in
4 coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_2
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato psicodiagnostico e la Parte_1 valutazione p
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico-legale, che (all'anagrafe ), Parte_2 Parte_1 motivato da una radicata enza al sesso ai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione
“fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da , attraverso il percorso Parte_2 ormonale mascolinizzante e l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere maschile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 9.05.2025, confermate dai suoi genitori, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome “ ” con quello di “ ”, nome con il PT Pt_2 quale da oltre 10 anni era conosciuto nell'ambiente sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome
“ ” anziché “ ”, nome con il quale è già noto nel suo ambiente sociale e PT Pt_2
f re, ed il ses minile a maschile.
5 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in PT
, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ri e è Pt_2 conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico-clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una 2.5)
statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, la instaurazione instaurazione del contraddittorio con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di RI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara , nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
Arma di Taggia alla via Aurelia Ponente n.50, C.F._1 bianze fisiche, psic e sociali corrispondenti al sesso maschile e che risponde al nome proprio di “ ” Pt_2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del C Imperia, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti PT
, nata a [...] il [...] (CF: ) e resi
[...] C.F._1 ia alla via Aurelia Ponente n.50, co da femminile a maschile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, dispone che i PT Pt_2 competenti Uffici del Comune di idenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Controparte_2 procedano con l'annotazione della rettifica del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_2 Parte_1 rettificazio ione/sostitu i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio 3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
6 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr. Andrea CANCIANI giudice dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 332/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe PETRUCCELLI presso il cui studio in Arma di Taggia alla via Magellano n.6/A è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RI (CF:
, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia P.IVA_1 prile n.67
conclusioni delle parti
per la parte attrice (atto di citazione) Parte_1 «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, previa fissazione d'udienza, 1) preliminarmente, appunto dato atto della documentata disforia/incongruenza di genere, autorizzare il cambio di nome - da a - consentendo di Parte_1 Parte_2 darne comunicazione al Comune di nascita (Imperia), aggiornando il Registro dello Stato Civile ex art. 31 comma V, del D. Lgvo 150/2011, al Comune di residenza (Taggia), all'Anagrafe Tributaria (per la modifica del Codice Fiscale), all'Anagrafe Sanitaria, per tutte le obbligatorie modifiche su registri, certificati e documenti, alla Motorizzazione per il cambio nominativo sulla patente di guida;
2) autorizzare comunque la riattribuzione di sesso mediante intervento chirurgico, voluto dal ricorrente (conclusioni relazione Dott.ssa
del 22.10.2024), e ritenuto necessario per il miglioramento della sua qualità di vita, con pieno riconoscimento dell'identità di Per_1 genere maschile a livello istituzionale e sociale»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RI (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe , con ricorso ex Parte_2 Parte_1 art. 473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente notificato alla della Pt_3
Repubblica presso il Tribunale di Imperia, figlio unico, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccolo vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso ed il genere femminile attribuitogli alla nascita, avviando, nel 2022, una terapia ormonale affermativa di genere (mascolinizzante) mediante l'assunzione di testosterone intra-muscolo sotto il controllo della endocrinologa dott.ssa dopo esserGli stato diagnosticato un una disforia di Persona_2
1 genere/incongruenza di genere, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi mascolinizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si faceva chiamare , nome con il quale si presenta ed è riconosciuto nei Pt_2 vari contesti della vita sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione
“fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella “psico-sessuale”, evocava in giudizio la Pt_2 CP_1
presso il TRIBUNALE DI RI, per la rettificazione di sesso
[...] anagrafico da femminile a maschile negli atti di stato civile, cambio del nome da PT
a e autorizzazione ad un intervento chirurgico di affermazione di genere Pt_2
1.1) Sentito (all'anagrafe ed i suoi genitori Parte_2 Parte_1
e , ritenuto, alla luce della Parte_4 Persona_3
e e da Parte_2
(all'anagrafe /LONGORDO Parte_1 Parte_5 matura per a veniva rimes nell'udienza del 9.5.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (relazione dott.ssa del Persona_4
13.6.2022; relazione dott.ssa del 21.10.2024; relazione ASL 1 Persona_2 dott.ssa del 2 ott.ssa del Per_1 Persona_2
17.4.2025) la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe ), è una persona con Parte_2 Persona_5 disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [ «…in conclusione, alla luce dei dati esposti nella presente relazione, si evince che il paziente presenta una disforia di genere secondo i criteri del DSM-5-TR», relazione clinica percorso presso ambulatorio per le incongruenze di genere, ASL1, Dipartimento integrato salute mentale e delle dipendenza del 22.10.2014]. Fin dall'età infantile ha vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso e il genere femminile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschile («tale condizione si è manifestata in età infantile, rafforzandosi in età adolescenziale;
è marcata, si è mantenuta stabilmente nel tempo ed è presumibilmente irreversibile», relazione ASL 1) come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente mascolinizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente maschili, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in leui radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere maschile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere maschile strutturata, che lo spingeva ad iniziare il percorso valutativo per GAHT (Gender Affirmiting Hormone Therapy) mascolinizzante, desiderando fortemente di vivere stabilmente da uomo in tutti gli ambiti della sua vita e
2 sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al maschile, tanto da sottoporsi, dopo una relazione psicologica attestante“ … disforia di genere/incongruenza di genere” (relazione dott.ssa del 21.10.2024), nel giugno del 2022, ad una terapia Per_2 con testosterone intra-muscolo (Testoviron 250 mg, 1 fiala ogni 28 gg) come raccomandato da ultime linee guida internazionali e nazionali, portata avanti da in modo continuativo e con controlli medici regolari e programmati e con Pt_2 colloqui di supporto psicologico: «Attualmente il paziente è da due anni e 4 mesi in terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di masconilizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali» (relazione dott.ssa del Persona_2
21.10.2024). (all'anagrafe ), sin Parte_2 Parte_1 dall'adolescenza, vive come uomo;
è estremamente determinato, ha compiuto già trasformazioni corporee [“lo scopo della terapia gender affirmiting è quello di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla propria identità ed al suo ruolo di genere. … attualmente il paziente è a circa 3 aa in terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi in assenza di effetti collaterali …”, realazione dott.ssa del 21.10.2024 e del 17.4.2025) delle quale è Persona_2 soddisfatto [“… nel percorso è stato rilevato un costante miglioramento del benessere psicofisico di
a partire dall'avvio della terapia ormonale affermativa di genere;
riferisce sia migliorato il Pt_2 rapporto con sé stesso e di conseguenza il rapporto con le altre persone e con il mondo esterno, in quanto prima dell'avvio della terapia ormonale affermativa di genere si sentiva molto più a disagio. Tale disagio è diminuito quindi significativamente. Ha mantenuto un buon adattamento generale rispetto alla vita personale, famigliare, sociale (amici e relazioni sentimentali) e lavorativa. Sul piano psicologico la terapia ormonale e i connessi cambiamenti corporei sono stati per un fattore di Pt_2 significativo miglioramento del rapporto con se stesso, in quanto gli hanno consentito di riconoscersi maggiormente nel proprio corpo”, relazione ASL 1]. È già un uomo, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso maschile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è un uomo in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico-clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile. 2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, gli ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti mascolinizzanti dell'assunzione di testosterone intra-muscolo, così contribuendo a confermare il senso di identità maschile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato
3 dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2022 la terapia con ormoni maschili;
_ essendogli stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere maschile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno uomo a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello femminile a quello maschile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali, come peraltro confermato dai suoi genitori auditi nell'udienza del 9-5-2025 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in
4 coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque “tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_2
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato psicodiagnostico e la Parte_1 valutazione p
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico-legale, che (all'anagrafe ), Parte_2 Parte_1 motivato da una radicata enza al sesso ai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione
“fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da , attraverso il percorso Parte_2 ormonale mascolinizzante e l'identificazione psicologica e sociale nell'identità di genere maschile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 9.05.2025, confermate dai suoi genitori, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome “ ” con quello di “ ”, nome con il PT Pt_2 quale da oltre 10 anni era conosciuto nell'ambiente sociale e familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome
“ ” anziché “ ”, nome con il quale è già noto nel suo ambiente sociale e PT Pt_2
f re, ed il ses minile a maschile.
5 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in PT
, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ri e è Pt_2 conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico-clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una 2.5)
statuizione accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, la instaurazione instaurazione del contraddittorio con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di RI, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara , nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
Arma di Taggia alla via Aurelia Ponente n.50, C.F._1 bianze fisiche, psic e sociali corrispondenti al sesso maschile e che risponde al nome proprio di “ ” Pt_2 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del C Imperia, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti PT
, nata a [...] il [...] (CF: ) e resi
[...] C.F._1 ia alla via Aurelia Ponente n.50, co da femminile a maschile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, dispone che i PT Pt_2 competenti Uffici del Comune di idenza, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Controparte_2 procedano con l'annotazione della rettifica del nominativo in luogo di onde consentire la Parte_2 Parte_1 rettificazio ione/sostitu i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio 3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
6 4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
7