CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 663/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA V. EMANUELE ORLANDO 15 CATANIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FABIANO DOMENICO GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA UMBERTO N.184 PRESSO STUDIO AVV.BONACCORSO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DIPASQUALE ANTONIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 18/10/2014 la società sulla base del contratto “di Controparte_1
affidamento di incarico professionale” del 22/06/2010 e reclamando il pagamento della complessiva somma di €.38.782,80 (di cui €. 23.782,80, ai sensi dell'art. 8 del contratto, per saldo compensi professionali ed €. 15.000,00 a titolo di “penale” contrattuale ex art. 9 del contratto), chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Ragusa la concessione di un decreto ingiuntivo per il suddetto importo, oltre interessi e spese, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano tempestiva opposizione gli odierni appellanti per i motivi ivi meglio specificati e chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta alla restituzione dell'acconto di €.10.000,00, già corrisposto conformemente alle previsioni di contratto ma non fatturato, né imputato a specifiche attività, a motivo dei gravi inadempimenti contrattuali della controparte, oltre il risarcimento degli accertandi danni.
pagina 2 di 9 Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava i motivi della opposizione e chiedeva la conferma integrale del provvedimento monitorio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc, il GI, con ordinanza del 7.3.2016, non ammetteva nessuna delle prove richieste e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con sentenza n.785/20, in parziale accoglimento della proposta opposizione, revocava integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1715/2014 e condannava e CP_2 Pt_2
al pagamento in favore della società della somma di
[...] Controparte_1
€.15.000,00, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e affidandolo a tre Parte_1 Parte_2
distinti motivi, a loro volta articolati in sub-motivi. Gli appellanti, inoltre, hanno reiterato la domanda riconvenzionale già articolata in primo grado e rigettata dal primo Giudice.
Si è costituita la società appellata per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, e per proporre appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 6/7.11.2024 questa Corte ha disposto una ctu al fine di accertare: 1) le attività svolte dalla società appellata in esecuzione del contratto sottoscritto con gli appellanti e la presenza di eventuali inadempimenti e/o ritardi;
2) l'ammontare del compenso spettante alla società appellata calcolato secondo quanto previsto dall'art.8 del contratto;
3) se alla data di scioglimento del vincolo contrattuale la società appellata fosse già stata ammessa alle agevolazioni ed, in caso positivo, indicare se fosse stato attivato il progetto;
4) in caso di mancata attivazione del progetto, le cause della stessa.
pagina 3 di 9 Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 2.4.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione previo il decorso dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice a quo ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.1341 cc. In particolare, gli appellanti,
deducendo la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.9 del contratto sottoscritto con la società
appellata il 22.6.2010 e la mancanza di doppia firma, hanno sostenuto che il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della specifica eccezione, avrebbe dovuto annullare, dichiarare nulla o comunque privare di ogni effetto la clausola de qua.
Il motivo non appare fondato e va respinto.
L'art.9 del contratto del 22.6.2010 recita testualmente: “la committente nei seguenti casi: a) risoluzione
anticipata della presente scrittura da parte della committente per qualsivoglia motivo;
b) mancata
attivazione del progetto, a seguito di ammissione alle agevolazioni, da parte della committente per
qualsivoglia motivo;
si impegna sin d'ora a corrispondere al soggetto incaricato il pagamento di una
penale pari ad € 15.000,00 a saldo del lavoro effettuato dal soggetto incaricato oltre al rimborso delle
spese di cui al punto 8a)”.
Per come affermato dalla Corte di cassazione “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed
altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del
ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria,
non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(v. Cass. 18550/21).
pagina 4 di 9 Per un vero, quindi, la clausola sopra trascritta non rientra tra quelle vessatorie per le quali è richiesta la specifica approvazione attraverso la c.d. doppia firma, per altro, condividendo quanto esposto dal primo Giudice, “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica
approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia
predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o
rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le
condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di
vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di
una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel
contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una
specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un
singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie
modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (v. Cassazione civile, Sez. VI-2,
ordinanza n. 20461 del 28 settembre 2020).
Con il secondo motivo di appello, articolato in una serie di sub motivi, gli appellanti hanno lamentato:
violazione dei principi di ermeneutica;
ultra petitum;
falsa e/o errata applicazione di legge (artt.
1362/1371 – 1373 - 1453 – 1455 – 1458 – 1460 cod.civ.) ed hanno, di conseguenza impugnato il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “ (…) ad onta
dell'impiegato nomen, a mezzo dell'art. 9 del contratto le parti non hanno inteso stipulare clausola
penale alcuna, la somma di € 15.000,00 non essendovi prevista in funzione liquidatoria del danno da
inadempimento o da ritardo nell'adempimento - giusta disposto dell'art. 1382 c.c. -, bensì in
composita guisa di: a) corrispettivo della facoltà di recesso ad nutum riconosciuto alla parte
pagina 5 di 9 committente, ovvero di multa penitenziale ex art. 1373 c.c. (non provvista del necessario requisito della
realtà di cui all'art. 1386 c.c.); e b) forfettaria determinazione del corrispettivo dell'opera
professionale in ipotesi di mancata attivazione del progetto per qualsivoglia ragione ascrivibile alla
volontà dei committenti;
in entrambi i casi “a saldo del lavoro effettuato”.
Va quindi innanzitutto ritenuto che: 1) non trova applicazione la disciplina in materia di divieto di
cumulo dettata dall'art. 1383 c.c., erroneamente evocata dagli opponenti e ritenuta dalla scrivente
nell'ordinanza istruttoria del 07.III.2016; 2) attesa - a dire della stessa opposta - l'integrazione di
entrambe le sopra richiamate ipotesi di cui all'art. 9 a) e b), la Controparte_3
non è ammessa a richiedere il contestuale pagamento, a saldo del lavoro svolto, di
[...]
entrambi gli importi di € 23.782,80, determinati ai sensi dell'art. 8 del contratto, e di € 15.000,00 ai
sensi dell'art. 9; 3) indipendentemente dall'inadempimento dell'opposta, allegato dagli opponenti a
fondamento del giustificato recesso dal contratto e tale perciò da escludere il pagamento della
convenuta multa penitenziale, appare nondimeno incontroversa la verificazione dell'alternativa ipotesi
negoziale sub b), i committenti avendo manifestato la volontà di non dare seguito al rapporto
contrattuale con la missiva del 10.III.2014, intervenuta dopo l'ammissione degli alle Pt_2
chieste misure (cfr. comunicazione prot. N. 0013031 dell'01.VIII.2011 dell' di Siracusa e D.D.S. CP_4
n. 5907 del 06.XII.2011 di concessione degli aiuti, in atti), evenienza per la quale si sono obbligati a
corrispondere alla un compenso di € 15.000,00 “a saldo Controparte_3
del lavoro effettuato” fino a quel momento (cfr. documentazione progettuale e amministrativa versata
in atti dall'opposta), in concreto risoltosi nell'ammissione degli opponenti alle richieste agevolazioni e
utilmente dai medesimi sfruttato ai fini dei successivi adempimenti rimessi ad altro incarico
professionale; va peraltro osservato che, salvo ipotesi risarcitorie non dedotte nel caso di specie, lo
pagina 6 di 9 scioglimento dal vincolo contrattuale non esime il committente dal pagamento delle prestazioni già
fruite, posto che a mente degli artt. 1373, comma secondo, e 1458, comma primo ult. cpv., c.c. “il
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” e “l'effetto della
risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, con conseguente infondatezza della domanda
di risoluzione spiegata in via riconvenzionale”.
Le pur dotte argomentazioni svolte dagli appellanti non appaiono convincenti ove si ponga mente:
1) al tenore letterale della clausola contenuta nell'art.9 del contratto, già sopra trascritta;
2) al disposto dell'art.1671 cc;
3) alle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU.
Ed invero, quanto ai superiori punti 1) e 2) è opinione di questa Corte che la clausola, così come strutturata ed a prescindere dal tenore letterale, non disciplini la risoluzione del contratto, ma preveda la facoltà di recesso “ad nutum” da parte del committente, a carico del quale, però, rimane l'obbligo di
“corrispondere al soggetto incaricato il pagamento di una penale pari ad € 15.000,00 a saldo del
lavoro effettuato dal soggetto incaricato oltre al rimborso delle spese di cui al punto 8a)”.
Nella specie, quindi, non può trovare applicazione l'art.1383 cc, erroneamente invocato dagli appellanti, che riguarda la diversa previsione di una penale nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, bensì, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo, l'art.1373 cc, norma che,
trattandosi pacificamente di un contratto di appalto di servizi, deve essere letta in collegamento con l'art.1671 cc a tenore del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
pagina 7 di 9 Se, quindi, da una parte, il recesso del committente appare legittimo, dall'altra, occorre accertare e quantificare l'indennizzo spettante all'appaltatore.
Nel caso di specie, il nominato CTU ha, innanzitutto, accertato che la società appellata ha regolarmente adempiuto agli obblighi assunti in sede contrattuale sino a quanto gli appellanti non hanno esercitato la facoltà di recesso, loro consentito dall'art.9, con raccomandata dell'8.4.2014.
A fronte del regolare adempimento degli obblighi contrattuali la società appellata, quindi, in ossequio a quanto previsto dall'art.1671 cc, ha maturato il diritto ad essere tenuta indenne delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il CTU, limitandosi a calcolare il compenso spettante all'appellata in forza dell'art. 8, è pervenuto ad un importo complessivo di €.36.093,66 da cui,
detraendo l'acconto di €.10.000,00 pacificamente incassato dall'appellata, residuano €.26.093,66 al netto di IVA;
somma, questa, superiore rispetto a quella per la quale è intervenuta condanna in primo grado a carico degli appellanti (€.15.000,00), ma non suscettibile di variazione in assenza di appello incidentale (gli appellati, per vero, hanno proposto un appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, che è destinato all'integrale rigetto).
Pertanto, rilevato che la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al Giudice ed escluso che nella specie il Tribunale di Ragusa si sia pronunciato “ultra petita” ed abbia violato le norme in materia di interpretazione del contratto, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado con la quale avevano richiesto la condanna della società opposta alla restituzione dell'acconto, non fatturato, di €.10.000,00.
A prescindere da ogni considerazione in merito alla ammissibilità della domanda riconvenzionale così
come genericamente formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi meglio integrata e pagina 8 di 9 specificata solo con la memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, riservata alle richieste istruttorie ed alle produzioni documentali, osserva questa Corte come la società appellata abbia diritto a trattenere anche il superiore importo, pacificamente incassato, in quanto compreso in quello maggiore per come calcolato dal CTU a titolo di compenso per l'attività svolta.
Il rigetto dei motivi di appello rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla società appellata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.785/20 del Tribunale di Ragusa;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese del giudizio liquidate in €.5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in corso di causa in favore del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
27.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 663/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA V. EMANUELE ORLANDO 15 CATANIA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. FABIANO DOMENICO GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 9 CONTRO
(C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in VIA UMBERTO N.184 PRESSO STUDIO AVV.BONACCORSO CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. DIPASQUALE ANTONIO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/04/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso datato 18/10/2014 la società sulla base del contratto “di Controparte_1
affidamento di incarico professionale” del 22/06/2010 e reclamando il pagamento della complessiva somma di €.38.782,80 (di cui €. 23.782,80, ai sensi dell'art. 8 del contratto, per saldo compensi professionali ed €. 15.000,00 a titolo di “penale” contrattuale ex art. 9 del contratto), chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Ragusa la concessione di un decreto ingiuntivo per il suddetto importo, oltre interessi e spese, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano tempestiva opposizione gli odierni appellanti per i motivi ivi meglio specificati e chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna della società opposta alla restituzione dell'acconto di €.10.000,00, già corrisposto conformemente alle previsioni di contratto ma non fatturato, né imputato a specifiche attività, a motivo dei gravi inadempimenti contrattuali della controparte, oltre il risarcimento degli accertandi danni.
pagina 2 di 9 Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava i motivi della opposizione e chiedeva la conferma integrale del provvedimento monitorio.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc, il GI, con ordinanza del 7.3.2016, non ammetteva nessuna delle prove richieste e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, con sentenza n.785/20, in parziale accoglimento della proposta opposizione, revocava integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1715/2014 e condannava e CP_2 Pt_2
al pagamento in favore della società della somma di
[...] Controparte_1
€.15.000,00, oltre IVA ed interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e affidandolo a tre Parte_1 Parte_2
distinti motivi, a loro volta articolati in sub-motivi. Gli appellanti, inoltre, hanno reiterato la domanda riconvenzionale già articolata in primo grado e rigettata dal primo Giudice.
Si è costituita la società appellata per contestare la fondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, e per proporre appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 6/7.11.2024 questa Corte ha disposto una ctu al fine di accertare: 1) le attività svolte dalla società appellata in esecuzione del contratto sottoscritto con gli appellanti e la presenza di eventuali inadempimenti e/o ritardi;
2) l'ammontare del compenso spettante alla società appellata calcolato secondo quanto previsto dall'art.8 del contratto;
3) se alla data di scioglimento del vincolo contrattuale la società appellata fosse già stata ammessa alle agevolazioni ed, in caso positivo, indicare se fosse stato attivato il progetto;
4) in caso di mancata attivazione del progetto, le cause della stessa.
pagina 3 di 9 Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 2.4.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione previo il decorso dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice a quo ha ritenuto non applicabile nel caso di specie l'art.1341 cc. In particolare, gli appellanti,
deducendo la vessatorietà della clausola contenuta nell'art.9 del contratto sottoscritto con la società
appellata il 22.6.2010 e la mancanza di doppia firma, hanno sostenuto che il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della specifica eccezione, avrebbe dovuto annullare, dichiarare nulla o comunque privare di ogni effetto la clausola de qua.
Il motivo non appare fondato e va respinto.
L'art.9 del contratto del 22.6.2010 recita testualmente: “la committente nei seguenti casi: a) risoluzione
anticipata della presente scrittura da parte della committente per qualsivoglia motivo;
b) mancata
attivazione del progetto, a seguito di ammissione alle agevolazioni, da parte della committente per
qualsivoglia motivo;
si impegna sin d'ora a corrispondere al soggetto incaricato il pagamento di una
penale pari ad € 15.000,00 a saldo del lavoro effettuato dal soggetto incaricato oltre al rimborso delle
spese di cui al punto 8a)”.
Per come affermato dalla Corte di cassazione “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed
altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del
ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria,
non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”
(v. Cass. 18550/21).
pagina 4 di 9 Per un vero, quindi, la clausola sopra trascritta non rientra tra quelle vessatorie per le quali è richiesta la specifica approvazione attraverso la c.d. doppia firma, per altro, condividendo quanto esposto dal primo Giudice, “In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica
approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia
predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o
rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le
condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di
vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di
una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel
contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una
specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un
singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie
modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto” (v. Cassazione civile, Sez. VI-2,
ordinanza n. 20461 del 28 settembre 2020).
Con il secondo motivo di appello, articolato in una serie di sub motivi, gli appellanti hanno lamentato:
violazione dei principi di ermeneutica;
ultra petitum;
falsa e/o errata applicazione di legge (artt.
1362/1371 – 1373 - 1453 – 1455 – 1458 – 1460 cod.civ.) ed hanno, di conseguenza impugnato il capo della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale di Ragusa ha così motivato: “ (…) ad onta
dell'impiegato nomen, a mezzo dell'art. 9 del contratto le parti non hanno inteso stipulare clausola
penale alcuna, la somma di € 15.000,00 non essendovi prevista in funzione liquidatoria del danno da
inadempimento o da ritardo nell'adempimento - giusta disposto dell'art. 1382 c.c. -, bensì in
composita guisa di: a) corrispettivo della facoltà di recesso ad nutum riconosciuto alla parte
pagina 5 di 9 committente, ovvero di multa penitenziale ex art. 1373 c.c. (non provvista del necessario requisito della
realtà di cui all'art. 1386 c.c.); e b) forfettaria determinazione del corrispettivo dell'opera
professionale in ipotesi di mancata attivazione del progetto per qualsivoglia ragione ascrivibile alla
volontà dei committenti;
in entrambi i casi “a saldo del lavoro effettuato”.
Va quindi innanzitutto ritenuto che: 1) non trova applicazione la disciplina in materia di divieto di
cumulo dettata dall'art. 1383 c.c., erroneamente evocata dagli opponenti e ritenuta dalla scrivente
nell'ordinanza istruttoria del 07.III.2016; 2) attesa - a dire della stessa opposta - l'integrazione di
entrambe le sopra richiamate ipotesi di cui all'art. 9 a) e b), la Controparte_3
non è ammessa a richiedere il contestuale pagamento, a saldo del lavoro svolto, di
[...]
entrambi gli importi di € 23.782,80, determinati ai sensi dell'art. 8 del contratto, e di € 15.000,00 ai
sensi dell'art. 9; 3) indipendentemente dall'inadempimento dell'opposta, allegato dagli opponenti a
fondamento del giustificato recesso dal contratto e tale perciò da escludere il pagamento della
convenuta multa penitenziale, appare nondimeno incontroversa la verificazione dell'alternativa ipotesi
negoziale sub b), i committenti avendo manifestato la volontà di non dare seguito al rapporto
contrattuale con la missiva del 10.III.2014, intervenuta dopo l'ammissione degli alle Pt_2
chieste misure (cfr. comunicazione prot. N. 0013031 dell'01.VIII.2011 dell' di Siracusa e D.D.S. CP_4
n. 5907 del 06.XII.2011 di concessione degli aiuti, in atti), evenienza per la quale si sono obbligati a
corrispondere alla un compenso di € 15.000,00 “a saldo Controparte_3
del lavoro effettuato” fino a quel momento (cfr. documentazione progettuale e amministrativa versata
in atti dall'opposta), in concreto risoltosi nell'ammissione degli opponenti alle richieste agevolazioni e
utilmente dai medesimi sfruttato ai fini dei successivi adempimenti rimessi ad altro incarico
professionale; va peraltro osservato che, salvo ipotesi risarcitorie non dedotte nel caso di specie, lo
pagina 6 di 9 scioglimento dal vincolo contrattuale non esime il committente dal pagamento delle prestazioni già
fruite, posto che a mente degli artt. 1373, comma secondo, e 1458, comma primo ult. cpv., c.c. “il
recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” e “l'effetto della
risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, con conseguente infondatezza della domanda
di risoluzione spiegata in via riconvenzionale”.
Le pur dotte argomentazioni svolte dagli appellanti non appaiono convincenti ove si ponga mente:
1) al tenore letterale della clausola contenuta nell'art.9 del contratto, già sopra trascritta;
2) al disposto dell'art.1671 cc;
3) alle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU.
Ed invero, quanto ai superiori punti 1) e 2) è opinione di questa Corte che la clausola, così come strutturata ed a prescindere dal tenore letterale, non disciplini la risoluzione del contratto, ma preveda la facoltà di recesso “ad nutum” da parte del committente, a carico del quale, però, rimane l'obbligo di
“corrispondere al soggetto incaricato il pagamento di una penale pari ad € 15.000,00 a saldo del
lavoro effettuato dal soggetto incaricato oltre al rimborso delle spese di cui al punto 8a)”.
Nella specie, quindi, non può trovare applicazione l'art.1383 cc, erroneamente invocato dagli appellanti, che riguarda la diversa previsione di una penale nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, bensì, come correttamente evidenziato dal Giudice a quo, l'art.1373 cc, norma che,
trattandosi pacificamente di un contratto di appalto di servizi, deve essere letta in collegamento con l'art.1671 cc a tenore del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
pagina 7 di 9 Se, quindi, da una parte, il recesso del committente appare legittimo, dall'altra, occorre accertare e quantificare l'indennizzo spettante all'appaltatore.
Nel caso di specie, il nominato CTU ha, innanzitutto, accertato che la società appellata ha regolarmente adempiuto agli obblighi assunti in sede contrattuale sino a quanto gli appellanti non hanno esercitato la facoltà di recesso, loro consentito dall'art.9, con raccomandata dell'8.4.2014.
A fronte del regolare adempimento degli obblighi contrattuali la società appellata, quindi, in ossequio a quanto previsto dall'art.1671 cc, ha maturato il diritto ad essere tenuta indenne delle spese sostenute,
dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il CTU, limitandosi a calcolare il compenso spettante all'appellata in forza dell'art. 8, è pervenuto ad un importo complessivo di €.36.093,66 da cui,
detraendo l'acconto di €.10.000,00 pacificamente incassato dall'appellata, residuano €.26.093,66 al netto di IVA;
somma, questa, superiore rispetto a quella per la quale è intervenuta condanna in primo grado a carico degli appellanti (€.15.000,00), ma non suscettibile di variazione in assenza di appello incidentale (gli appellati, per vero, hanno proposto un appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, che è destinato all'integrale rigetto).
Pertanto, rilevato che la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al Giudice ed escluso che nella specie il Tribunale di Ragusa si sia pronunciato “ultra petita” ed abbia violato le norme in materia di interpretazione del contratto, anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti si sono doluti del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado con la quale avevano richiesto la condanna della società opposta alla restituzione dell'acconto, non fatturato, di €.10.000,00.
A prescindere da ogni considerazione in merito alla ammissibilità della domanda riconvenzionale così
come genericamente formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi meglio integrata e pagina 8 di 9 specificata solo con la memoria ex art.183, c.VI, n.2, cpc, riservata alle richieste istruttorie ed alle produzioni documentali, osserva questa Corte come la società appellata abbia diritto a trattenere anche il superiore importo, pacificamente incassato, in quanto compreso in quello maggiore per come calcolato dal CTU a titolo di compenso per l'attività svolta.
Il rigetto dei motivi di appello rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla società appellata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.785/20 del Tribunale di Ragusa;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese del giudizio liquidate in €.5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in corso di causa in favore del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
27.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9