Articolo 11 della Legge 18 dicembre 1980, n. 905
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 gennaio 1981
Art. 11.
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1981