Art. 11.
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.