TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE nr. 4443/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4443/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02/08/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GINALDI FRANCESCA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 6.2.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con – celebrato CP_1 in SF (Tunisia) in data 1ottobre 2022, recante il timbro “Anno 2022 – Atto n. 2219” ed il Numero
A/1050191 – trascritto presso il Comune di Mansuè (Tv) nei registri degli Atti di Matrimonio Anno 2023 –
Parte II Serie C Atto N. 1.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 − Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1
con cui allegava di aver contratto matrimonio l'1.10.2022 in Tunisia.
[...]
Dalla relazione non nascevano figli.
Allegava:
- di essere di nazionalità tunisina;
- che nel 2018, durante un soggiorno in Tunisia, il fratello maggiore le presentava il resistente con cui lei iniziava a scriversi una volta tornata in Italia e che reincontrava in Tunisia nel gennaio 2021 in occasione del funerale del proprio fratello;
- di essersi sposata con il resistente l'1.10.2022 per permettere al marito di raggiungerla in Italia;
- che il resistente arrivava in Italia il 15.4.2023 e veniva ospitato dalla propria famiglia;
- che lo stesso, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, reperiva lavoro;
- che la relazione si rivelava da subito intollerabile e di aver manifestato quindi al resistente la volontà di addivenire a un divorzio congiunto;
- che il pomeriggio del 21.7.2023 il resistente si allontanava dall'abitazione e comunicava di volersi trasferire provvisoriamente in Francia;
- essersi da quel momento il resistente reso irreperibile.
Chiedeva quindi pronunciarsi il divorzio dal marito.
− All'esito della prima udienza il Giudice, con ordinanza del 13.4.2024, rilevata la tardività della notifica, fissava nuova prima udienza assegnando nuovo termine alla parte per procedere all'incombente.
− All'udienza del 21.1.2025 veniva sentita la ricorrente e il difensore della stessa chiedeva il trattenimento della causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. con rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
− Con ordinanza del 6.2.2025 il Giudice, preso atto di quanto nel frattempo depositato dalla parte, dichiarava la contumacia del resistente e, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
− La domanda è fondata e va accolta.
− Le parti, entrambe di nazionalità tunisina, risultano essersi unite in matrimonio l'1.10.2022 a SF
(Tunisia), come da atto n. A/1050191, n. 2219/2022 della Repubblica Tunisina, Governatorato di
SF (doc. 1 ricorrente).
L'atto è stato trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Mansuè (TV) al n. 1, Parte II, Serie
C, anno 2023 (doc. 5 ricorrente).
− Il resistente risulta essere giunto in Italia successivamente al matrimonio ed essere stato ospitato dalla famiglia della ricorrente, residente a [...], a partire dal 19.4.2023 (doc. 2 ricorrente).
2 − Considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa e che risulta applicabile il Regolamento UE n.
2019/1111 in virtù del c.d. principio universalistico (CGUE, sent. 29.11.2007, causa C-68/07).
− In base agli artt. 1 e 3 del Regolamento UE n. 2019/1111 sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio considerato che in Italia è la residenza abituale della ricorrente e che la stessa vi ha risieduto per almeno un anno prima del deposito del ricorso e ancora vi risiede.
− La legge sostanziale applicabile alla separazione ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L.
218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella tunisina.
− Infatti, dovendosi applicare l'art. 8 Reg. UE 1259/2010, la legge di nazionalità comune delle parti
(comma 1, lett. c della norma) è applicabile in via sussidiaria rispetto a quelle indicate alle lettere a. e b.
− Nel caso di specie, non risulta applicabile la legge della residenza abituale dei coniugi al momento della proposizione del ricorso (lett. a), poiché gli stessi non risultano attualmente convivere.
Inoltre, non è applicabile nemmeno la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi (lett. b.) perché, la breve durata della permanenza del resistente sul territorio italiano impedisce di parlare di “residenza abituale” in Italia dello stesso, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 1 agosto 2022,
C-501/20, che ha chiarito che la nozione di residenza abituale è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due elementi, entrambi necessari, ossia, da un lato, la volontà dell'interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall'altro, da una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità sul territorio dello Stato membro.
− Nel caso di specie, a fronte di una dichiarazione di ospitalità del 19.4.2023 (doc. 2 depositato con il ricorso) risulta che il resistente si sia allontanato dall'Italia appena tre mesi dopo, nel luglio 2023.
Inoltre, deve essere considerato, a monte, che, in base agli elementi in atti, non risulta nemmeno mai avviata una convivenza tra le parti (doc. 2 depositato il 6.2.2025), ciò che impedisce in ogni caso di individuare una “residenza abituale dei coniugi”.
− Alla luce di quanto sopra, risulta applicabile la legge tunisina in forza della lettera c. dell'art. 8 Reg.
1259/2010 (legge dello Stato “di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale”).
− In base alla legge tunisina (doc. 7 ricorrente) il matrimonio può essere sciolto direttamente con il divorzio (art. 29 Codice dello Statuto personale tunisino), su semplice richiesta di una delle due parti
(art. 31, comma 1, n. 3, Codice dello statuto personale tunisino, c.d. “divorzio unilaterale”).
− Nel caso di specie la ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della relazione tra le parti e l'irreperibilità del resistente a far data dal luglio 2023 quando lo stesso si allontanava unilateralmente dal territorio italiano dopo che la stessa gli comunicava la propria volontà di divorziare.
3 − Il resistente – che in base alla documentazione in atti risulta essere a conoscenza, per quanto informalmente, della pendenza del procedimento - è rimasto contumace.
− Alla luce di quanto sopra sussistono i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente.
− Nulla sulle spese atteso che non c'è resistenza e che lo scioglimento del vincolo richiede intervento autoritativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4443 /2023 R.G.:
− dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (nata a [...] Parte_1
(TV), il 15.4.2004) e (nato a [...], il [...]), che hanno contratto CP_1 matrimonio l'1.10.2022 a SF (Tunisia), numero A/1050191, atto trascritto al n. 1, parte II, Serie C, anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Mansuè (TV);
− ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mansuè (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
− Nulla sulle spese.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio dell'11.2.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
4