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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 19/02/1973;
• C.F.: , nata in [...] a Parte_2 C.F._2
Rio Claro (SP) il 20/09/1995; entrambe elettivamente domiciliate in Salerno, via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Macchia e Concetta Manfra che le rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alle stesse e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_1
Gildone (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia (odierna ricorrente), , nata il Persona_1 Parte_1
19/02/1973;
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), Parte_1 Parte_2
nata il [...].
[...] Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30/1983 e n. 87/1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e
10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno allegato di aver presentato la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v. in particolare, il doc. n. 6 allegato al ricorso, raffigurante le Parte_3
raccomandate con avviso di ricevimento del 22 settembre 2023 inviate al Consolato generale di SA LO), dando, in ogni caso, contezza dell'enorme mole di domande e delle lunghe liste di attesa presso il di SA LO (v., in particolare, il doc. n. 5 allegato al Parte_4
ricorso, che attesta che, al 25/09/2023, “la lista di attesa […] presso questo Parte_4
è purtroppo lunga e non può essere evitata, oltre alla richiesta estremamente
[...]
elevata”) .
Ebbene, l'incertezza in ordine alla tempistica di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dalle istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, le quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”
(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2061/2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2061 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 19/02/1973;
• C.F.: , nata in [...] a Parte_2 C.F._2
Rio Claro (SP) il 20/09/1995; entrambe elettivamente domiciliate in Salerno, via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Macchia e Concetta Manfra che le rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege) Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alle stesse e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 12 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le odierne ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Persona_1
Gildone (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da alla di lui figlia (odierna ricorrente), , nata il Persona_1 Parte_1
19/02/1973;
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), Parte_1 Parte_2
nata il [...].
[...] Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30/1983 e n. 87/1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e
10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, le ricorrenti hanno allegato di aver presentato la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v. in particolare, il doc. n. 6 allegato al ricorso, raffigurante le Parte_3
raccomandate con avviso di ricevimento del 22 settembre 2023 inviate al Consolato generale di SA LO), dando, in ogni caso, contezza dell'enorme mole di domande e delle lunghe liste di attesa presso il di SA LO (v., in particolare, il doc. n. 5 allegato al Parte_4
ricorso, che attesta che, al 25/09/2023, “la lista di attesa […] presso questo Parte_4
è purtroppo lunga e non può essere evitata, oltre alla richiesta estremamente
[...]
elevata”) .
Ebbene, l'incertezza in ordine alla tempistica di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dalle istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, le quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alle ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo alle stesse, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_1
meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di “attribuzione” (rectius: distrazione) delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”
(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2061/2023, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• Dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo