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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/02/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R. G. 395 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 395 / 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fabrizio Foiani e Luca Piazza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Foiani, in San Giustino (PG), Largo Crociani, 6/b
APPELLANTE
Contro
(C.F. , anche in qualità di esercente la CP_1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. e Persona_1 C.F._3
(C.F. , in qualità di eredi di CP_2 C.F._4 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Decio Barili, C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Foligno,
Piazza del Suffragio, 4
APPELLANTI INCIDENTALI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis
[...]
c.p.c., emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 03.06.2020, pubblicata il 04.06.2020, nella causa iscritta al n. r. g.
2927/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da avverso il convenuto, Parte_1 notaio per aver redatto atto pubblico di alienazione Persona_2 immobiliare in data 29.06.2012 avente ad oggetto appartamento sito in pagina 1 di 12 già sottoposto a procedimento di espropriazione immobiliare CP_3
R.G.E. 211/2007 (riunito R.G. 239/2011), omettendo di rogare l'atto dinanzi al Giudice esecutivo e di diligentemente verificare l'eventuale intervento di ulteriori creditori, - rispetto alla pignorante TR
, quale procuratrice di società cessionaria del
[...] Controparte_5 credito originariamente vantato dalla Controparte_6
- nel procedimento di espropriazione immobiliare e
[...] costringendo l'acquirente, al pagamento di euro Parte_1
25.056,81 in favore di e di euro 3.396,41 in favore Controparte_7 dell'avv. Monica Agrimano, onde addivenire all'estinzione del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 211/2007 (riunita R. G. 239/2011) gravante sull'immobile compravenduto. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- rigetta la domanda proposta da
nei confronti di - dichiara integralmente Parte_1 Persona_2 compensate tra le parti le spese di lite”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: della nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
dell'erronea esclusione della responsabilità contrattuale del notaio;
dell'erronea valutazione delle prove dichiarative assunte in Per_2 giudizio, comprovanti che il notaio ha omesso di predisporre tutti gli adempimenti esigibili ed idonei ad assicurare la libertà da pesi e vincoli dell'immobile alienato ed il conseguimento dello scopo tipico dell'atto rogato;
dell'omessa contestazione di parte convenuta in punto di quantum; della contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato l'omessa informazione delle parti stipulanti circa l'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionato all'estinzione del procedimento esecutivo ai fini della compensazione delle spese di lite e, non già, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del notaio.
3. In data 18.01.2021 si è costituito mediante comparsa di Persona_2 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi d'impugnazione principale e proponendo altresì appello incidentale circa l'erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 09.02.2023 la Corte, vista la nota depositata in data
18.11.2022 con la quale la difesa dell'appellato ha documentato il decesso pagina 2 di 12 di occorso in data 14.06.2022, ha dichiarato l'interruzione Persona_2 del giudizio.
In data 05.05.2023 ha depositato ricorso ex art. 303 Parte_1
c.p.c. riassumendo il giudizio interrotto reiterando integralmente le doglianze e le conclusioni già formulate nell'atto di citazione in appello.
In data 21.08.2023 si sono costituiti anche in qualità di CP_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e Persona_1
in qualità di eredi dell'appellante incidentale, reiterando CP_2 tutte le domande, eccezioni, produzioni documentali e conclusioni formalizzate dal de cuius.
4. Con ordinanza del 14.09.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione principale è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, nei casi di sua radicale carenza e nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cassazione civile, sez. III, 07/04/2023, n. 9549).
Al di là della correttezza o meno del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, si ha, dunque, nullità della sentenza per motivazione solo apparente, allorquando, benché graficamente esistente, la motivazione non renda comprensibile il fondamento della decisione, perché reca pagina 3 di 12 argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non sia possibile individuare l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico-sistematica. Nel caso di specie, in cui il Giudice di prime cure ha esaustivamente esplicato il percorso logico-argomentativo addotto a fondamento della propria decisione, - pur erroneamente applicando i principi enunciata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità ed escludendo la responsabilità contrattuale del convenuto notaio -, la motivazione non risulta, dunque, apparente. Per_2
La doglianza circa la nullità dell'ordinanza è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
6. Il secondo, terzo e quinto motivo d'impugnazione, - a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea esclusione della responsabilità contrattuale del notaio , dell'erronea valutazione delle prove Per_2 dichiarative assunte in giudizio, comprovanti che il notaio ha omesso di predisporre tutti gli adempimenti esigibili ed idonei ad assicurare la libertà da pesi e vincoli dell'immobile alienato ed il conseguimento dello scopo tipico dell'atto rogato, della contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato l'omessa informazione delle parti stipulanti circa l'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionato all'estinzione del procedimento esecutivo ai fini della compensazione delle spese di lite e, non già, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del notaio– sono fondati e devono essere accolti.
L'attività richiesta al notaio non si limita, infatti, all'accertamento della volontà delle parti ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. Ne consegue che l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare (Cass., n. 24733 del 2007; Cass. n. 16990 del 2015; Cass., S.U. n. 13617 del 2012) e nella buona fede oggettiva che costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale
(Cass., n. 21775 del 2019), prestazione connotata dal dovere di informazione sui dati rilevanti per il perfezionamento del contratto e pagina 4 di 12 sull'aderenza del medesimo alla funzione economico-sociale perseguita dalle parti e dal dovere di consiglio sulle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.
34503). L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, impone, infatti, al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto
(Cassazione civile, sez. II, 02/08/2023, n. 23600). Il notaio, infatti, non
è un passivo registratore delle dichiarazioni delle parti, essendo contenuto essenziale della sua prestazione professionale anche il cosiddetto dovere di consiglio, il quale ha per oggetto questioni tecniche, cioè problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio che una vendita formalmente perfetta possa poi risultare inefficace. In particolare, il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione. Anche la dissuasione di una parte contrattuale, al fine di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto, e ciò persino quando la sua necessità derivi da attività successiva alla predisposizione dell'atto, non è, dunque, affatto estranea ai doveri del notaio, senza che ciò possa ritenersi in contrasto coi doveri di imparzialità ed equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti, sancito dall'articolo 41 del codice deontologico (Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7185). Peraltro, il contenuto delle dichiarazioni delle parti nel contratto che il notaio deve rogare non è di per sé sufficiente ad esonerare il notaio stesso dai suoi obblighi di protezione, consiglio e, a monte, informazione degli esiti pagina 5 di 12 delle verifiche catastali e proprietarie (Cassazione civile, sez. III,
03/08/2023, n. 23718). Il cosiddetto dovere di adeguamento di cui all'art. 47 della Legge Notarile, che si sostanzia nel compimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l'indagine sulla volontà delle parti e per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, comporta che l'atto redatto dal notaio garantisca la parte, assicurando la serietà e la certezza degli atti giuridici (Cassazione civile , sez. II , 03/05/2022 , n. 13857). Vìola il dovere di informazione e consiglio, ed è responsabile dei conseguenti danni, il notaio che riceve l'atto di vendita di un immobile gravato da ipoteca e pignoramento, se il suo convincimento, manifestato alle parti, circa l'inopponibilità all'acquirente di tali formalità, è erroneo o presenta margini di dubbio (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2021, n.
20698).
6.1 Nel caso di specie, è pacifico che la SI.ra avesse chiesto Parte_1 di comprare il bene libero da vincoli, pesi, oneri, gravami, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, onde avere garanzia della piena efficacia dell'atto giuridico di compravendita immobiliare, con ciò incaricando il notaio rogante della verifica della effettiva libertà e disponibilità giuridica del bene immobile oggetto del trasferimento immobiliare. In ossequio agli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale, il notaio ha correttamente provveduto alle dovute ispezioni ipotecarie e, rilevata l'esistenza di formalità pregiudizievoli, tra cui due pignoramenti di cui al procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 211/2007
(riunito R.G. 239/2011), ha informato la parte acquirente delle insidie insite nel procedimento di espropriazione immobiliare, quali l'impossibilità di quantificare l'importo complessivo del debito e l'eventuale sussistenza di creditori successivamente intervenuti nella procedura esecutiva che avrebbero impedito l'emissione di decreto di estinzione della medesima procedura. Il notaio ha, altresì, pacificamente rinviato la stipulazione dell'atto per ben due volte, ribadendo la necessità che il rogito si svolgesse dinanzi al Giudice esecutivo onde addivenire alla contestuale estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Benché, dunque, il notaio abbia dapprima opportunamente provveduto alla verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile pagina 6 di 12 compravenduto e correttamente rimandato l'atto di vendita, informando la parte acquirente dei rischi correlati alla possibile sussistenza di creditori ignoti intervenuti nella procedura esecutiva, nei confronti dei quali l'atto di vendita successivamente trascritto sarebbe rimasto inefficace e della conseguente necessità di addivenire alla stipula dinanzi al Giudice esecutivo, ha poi inopinatamente acconsentito alla stipula dell'atto presso il proprio studio, omettendo di diligentemente attendere fissazione dell'atto in udienza dinanzi al Giudice dell'Esecuzione con contestuale declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, onde garantire la piena efficacia dell'atto di vendita, erroneamente confidando nelle mere rassicurazioni verbali provenienti dai procuratori del creditore procedente e dell'alienante, benché portatori di interessi confliggenti rispetto a quello dell'acquirente, ed inducendo l'acquirente a confidare che le insidie tecnico-giuridiche precedentemente emerse fossero state risolte.
A tale riguardo, sin dalla missiva di risposta alle istanze risarcitorie manifestate dalla SI.ra inoltrata con posta raccomandata in data Parte_1
09.10.2013 (doc. 13 parte attrice) e dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il convenuto ha confermato di aver rinviato la stipula dell'atto per ben due volte in ragione dei rischi connessi alla procedura espropriativa immobiliare e di aver proceduto al rogito notarile nei locali del proprio studio professionale, anziché in udienza, dinanzi al
Giudice delle esecuzioni, confidando nelle rassicurazioni meramente verbali dell'avv. Stefano Sborzacchi, per la parte alienante, e dell'avv. Claudia
Gillosi, per il creditore procedente società TR creditrice per il mutuo ipotecario concesso all'esecutato alienante, frattanto incaricati di verificare la presenza di ulteriori interventi presso la Cancelleria Esecuzioni, inopinatamente ignorando l'evidente conflitto di interessi sussistente fra le parti rappresentate dai medesimi procuratori, titolari di un interesse alla soddisfazione del credito ed alla vendita dell'immobile nonostante l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita nei confronti degli ulteriori creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare, e la parte acquirente, titolare del confliggente interesse all'acquisto di immobile libero da pesi e gravami ed alla stipula di compravendita immobiliare pienamente efficacie ed opponibile erga omnes, neppure assistita da legale di fiducia idoneo a sopperire alla negligente condotta del notaio rogante. Risulta, dunque, pagina 7 di 12 comprovato che il notaio ha omesso di accertare personalmente, in adempimento dell'incarico professionale ricevuto dalla cliente, SI.ra
, il pregresso intervento di ulteriori creditori muniti di titolo Parte_1 esecutivo – segnatamente, dell'avv. Monica Agrimano in proprio, risalente al 17.06.2009, e di risalente al 05.03.2010 ed al Organizzazione_1
06.06.2011, in epoca notevolmente antecedente all'atto di compravendita, stipulato in data 29.06.2012; ha omesso di richiedere ai summenzionati procuratori dell'alienante e del creditore procedente certificato redatto dalla Cancelleria delle Esecuzioni comprovante l'insussistenza di altri creditori ovvero quantomeno di richiedere ai summenzionati procuratori attestazione della riferita insussistenza di ulteriori creditori, debitamente sottoscritta;
ha, in ogni caso, omesso di consigliare all'acquirente la stipula di atto di compravendita immobiliare sospensivamente condizionata all'estinzione del procedimento esecutivo – circostanza non allegata né provata da parte convenuta;
ha conseguentemente violato gli obblighi di diligenza qualificata connessi all'esercizio della propria funzione, omettendo di porre in essere tutti gli adempimenti esigibili al fine di assicurare il conseguimento dello scopo tipico e del risultato pratico voluto dall'acquirente.
Inoltre, mediante il proprio contegno, il notaio, che ha dapprima rimandato l'atto per ben due volte ed ha successivamente provveduto al rogito notarile presso il proprio studio professionale, ha certamente indotto la cliente, parte acquirente, priva delle competenze tecnico-giuridiche idonee a comprendere le perduranti insidie correlate alla possibile inefficacia relativa dell'atto di compravendita, a confidare che il notaio avesse frattanto diligentemente accertato l'inesistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare e che la compravendita immobiliare fosse, pertanto, pienamente efficacie, benché egli stesso non potesse esserne compiutamente edotto, essendosi affidato alle mere rassicurazioni verbali dei procuratori dell'alienante e del creditore procedente (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2021, n. 20698).
Il notaio ha, dunque, violato il dovere di informazione e consiglio Per_2 derivante dall'incarico professionale ricevuto addivenendo alla stipula di atto inidoneo ad assicurare che mediante il versamento del prezzo pattuito,
l'acquirente potesse acquisire la proprietà di immobile nella propria piena libertà e disponibilità, e, pertanto, lo scopo tipico ed il risultato pratico perseguito dall'acquirente: sia affidandosi alle rassicurazioni pagina 8 di 12 meramente verbali dei procuratori dell'alienante esecutato e del creditore procedente circa l'insussistenza di ulteriori creditori intervenuti ed erroneamente ricevendo atto di compravendita immobiliare presso il proprio studio professionale anziché dinanzi al Giudice esecutivo;
sia rinviando la stipula dell'atto per ben due volte per poi acconsentire alla stipula presso il proprio studio, erroneamente inducendo la cliente a confidare che il notaio avesse frattanto correttamente verificato l'insussistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, benché il proprio convincimento presentasse notevoli margini di dubbio. Né la circostanza che il creditore procedente, – TR quale procuratrice di cessionaria del credito Controparte_8 originariamente vantato dalla Controparte_6
- , abbia consegnato all'acquirente, SI.ra , rinuncia agli atti Parte_1 giudiziari dell'esecuzione immobiliare acconsentendo alla cancellazione dei due pignoramenti immobiliari trascritti per intervenuto pagamento è idonea ad escludere l'accertata responsabilità da inadempimento del notaio rogante, non potendosi in ogni caso escludere la sussistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento avviato dal creditore pignorante, nei confronti dei quali la compravendita immobiliare successivamente trascritta sarebbe in ogni caso rimasta inefficace e che avrebbero impedito la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo.
6.2 Né vi è prova che l'acquirente, perfettamente edotta dei perduranti rischi correlati all'acquisto di immobile oggetto di procedura espropriativa immobiliare in relazione alla quale il notaio aveva omesso di correttamente verificare la sussistenza di eventuali creditori intervenuti, nonché dell'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionata, abbia scientemente deciso di addivenire in ogni caso ad atto di compravendita definitiva. Il notaio convenuto ha, infatti, asserito di aver da ultimo acconsentito alla stipula presso il proprio studio professionale, in luogo della stipula in udienza dinanzi al Giudice esecutivo, esclusivamente in ragione dell'esigenza manifestata dalle parti di addivenire alla stipula nel più breve tempo possibile, senza attendere la fissazione di udienza dinanzi al Giudice esecutivo. Nondimeno, se, per un verso, risulta comprovato che la cliente, SI.ra , aveva Parte_1 incaricato il notaio di procedere a tutte le verifiche idonee a garantire la piena libertà e disponibilità del bene immobile compravenduto, per altro verso, non risulta affatto provato che la medesima, pur correttamente pagina 9 di 12 edotta dei perduranti rischi connessi ad una stipula priva di contestuale declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo, abbia insistito per la stipula tempestiva del rogito né vi è alcuna ulteriore allegazione dalla quale poter desumere siffatta circostanza – avendo quest'ultima peraltro pacificamente provveduto al pagamento del prezzo mediante liquidità conferitale dalla madre, SI.ra senza neppure Parte_2 avvalersi di mutuo bancario da cui potersi desumere che la SI.ra
, correttamente informata dal notaio rogante, abbia Parte_1 consapevolmente insistito per la stipula di atto di compravendita immobiliare pur potenzialmente affetto da inefficacia relativa, esponendosi al conseguente rischio, poi concretizzatosi, di dover soddisfare ulteriori debiti dell'alienante esecutato, in quanto animata da esigenze di celerità ascrivibili alle modalità di accesso a mutuo bancario. Nella comparsa di costituzione in giudizio, il medesimo convenuto ha peraltro attribuito la riferita esigenza di tempestività ai “professionisti incaricati dalle parti” benché la SI.ra non fosse assistita da legale di fiducia;
Parte_1 né è idonea a fondare la riferita circostanza la testimonianza resa da collaboratrice del notaio incaricata di istruire la Testimone_1 pratica, la quale ha dapprima riferito che “sia l'Avv. Sborzacchi sia
l'avv. Gillosi che rappresentava uno dei creditori procedenti ci dissero che non risultavano creditori intervenuti e che era necessario addivenire al rogito” e poi ha precisato che “l'acquirente e la sua agenzia insistevano per la stipula veloce del rogito e ciò non si conciliava con una stipula in udienza anche se noi avevamo rinviato l'atto in attesa della fissazione dell'udienza innanzi al G.E.”, in quanto contraddittoria, riferita da teste direttamente coinvolto nel caso di specie e contraddetta dalla testimonianza resa dall'agente immobiliare, SI. Testimone_2 il quale ha per converso dichiarato che “gli avvocati [di cui l Parte_1 era sprovvista] rappresentarono che per loro era tutto a posto e che si poteva procedere al rogito”. Infine, non risulta in ogni caso allegato o provato che il notaio abbia reso edotta l'acquirente della perdurante possibilità che, nonostante le rassicurazioni verbali ricevute dai procuratori dell'alienante e del creditore procedente, eventuali creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare avviato dal creditore pignorante richiedessero successivamente l'adempimento del proprio debito, che abbia ulteriormente dissuaso l'acquirente dal procedere all'atto di compravendita fuori udienza (Cassazione civile sez. III, pagina 10 di 12 04/03/2022, n. 7185) ovvero le abbia consigliato di procedere quantomeno a vendita sospensivamente condizionata alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e che abbia, dunque, correttamente adempiuto al proprio dovere di consiglio ed informazione e, ciononostante, la cliente, perfettamente edotta dei rischi connessi alla stipula immediata di vendita definitiva presso lo studio professionale del notaio, abbia assunto siffatti rischi per le asserite esigenze di tempestività.
7. Acclarata, dunque, la negligente condotta del notaio parte attrice Per_2 ha altresì correttamente comprovato (docc. 15-21 parte attrice) di aver corrisposto € 3.396,41, per competenze legali comprensive di accessori, in favore dell'avv. Monica Agrimano, ed € 25.056,81 in favore di
[...]
creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione CP_7 immobiliare R.G.E. 211/2007 (riunita R.G. 239/2011) al fine di ottenere rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile compravenduto nonché declaratoria di estinzione della medesima procedura.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla responsabilità professionale del notaio non si identifica necessariamente con il prezzo pagato ma con la situazione economica in cui l'acquirente si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente assolto alla propria prestazione (Cass., 2, n. 8703 del 2016). Nel caso di specie, il danno non si identifica con il prezzo pagato per l'immobile compravenduto – avendone l'acquirente mantenuto la proprietà – ma con l'esborso economico ulteriore, rispetto al prezzo di acquisto pattuito, pari alle somme corrisposte ai creditori intervenuti, avv. Monica Agrimano
e onde scongiurare il prosieguo del procedimento Controparte_7 di espropriazione immobiliare instaurato avverso l'alienante, debitore esecutato, ed avente ad oggetto il compendio immobiliare compravenduto. Gli eredi del notaio devono essere, dunque, condannati, al risarcimento Per_2 del danno patrimoniale sofferto dalla SI.ra pari ad € Parte_1
28.453,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
8. In ossequio al principio della soccombenza, l'appello incidentale, involgente la dedotta erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, deve essere rigettato in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
9. Conclusivamente, l'appello principale è fondato e deve essere accolto.
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato. pagina 11 di 12 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 03.06.2020, pubblicata il
04.06.2020, nella causa iscritta al n. r. g. 2927/2018:
1. Condanna anche in qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sul minore e in Persona_1 CP_2 qualità di eredi di al pagamento di complessivi € Persona_2
28.453,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_1
2. Condanna Condanna anche in qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sul minore e in Persona_1 CP_2 qualità di eredi di al pagamento delle spese di lite del Persona_2 presente grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
3. Condanna gli appellanti incidentali al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.01.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.Paola de Lisio dott. Claudia Matteini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 395 / 2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fabrizio Foiani e Luca Piazza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Foiani, in San Giustino (PG), Largo Crociani, 6/b
APPELLANTE
Contro
(C.F. , anche in qualità di esercente la CP_1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. e Persona_1 C.F._3
(C.F. , in qualità di eredi di CP_2 C.F._4 Persona_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Decio Barili, C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Foligno,
Piazza del Suffragio, 4
APPELLANTI INCIDENTALI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis
[...]
c.p.c., emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 03.06.2020, pubblicata il 04.06.2020, nella causa iscritta al n. r. g.
2927/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da avverso il convenuto, Parte_1 notaio per aver redatto atto pubblico di alienazione Persona_2 immobiliare in data 29.06.2012 avente ad oggetto appartamento sito in pagina 1 di 12 già sottoposto a procedimento di espropriazione immobiliare CP_3
R.G.E. 211/2007 (riunito R.G. 239/2011), omettendo di rogare l'atto dinanzi al Giudice esecutivo e di diligentemente verificare l'eventuale intervento di ulteriori creditori, - rispetto alla pignorante TR
, quale procuratrice di società cessionaria del
[...] Controparte_5 credito originariamente vantato dalla Controparte_6
- nel procedimento di espropriazione immobiliare e
[...] costringendo l'acquirente, al pagamento di euro Parte_1
25.056,81 in favore di e di euro 3.396,41 in favore Controparte_7 dell'avv. Monica Agrimano, onde addivenire all'estinzione del procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 211/2007 (riunita R. G. 239/2011) gravante sull'immobile compravenduto. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- rigetta la domanda proposta da
nei confronti di - dichiara integralmente Parte_1 Persona_2 compensate tra le parti le spese di lite”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: della nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
dell'erronea esclusione della responsabilità contrattuale del notaio;
dell'erronea valutazione delle prove dichiarative assunte in Per_2 giudizio, comprovanti che il notaio ha omesso di predisporre tutti gli adempimenti esigibili ed idonei ad assicurare la libertà da pesi e vincoli dell'immobile alienato ed il conseguimento dello scopo tipico dell'atto rogato;
dell'omessa contestazione di parte convenuta in punto di quantum; della contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato l'omessa informazione delle parti stipulanti circa l'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionato all'estinzione del procedimento esecutivo ai fini della compensazione delle spese di lite e, non già, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del notaio.
3. In data 18.01.2021 si è costituito mediante comparsa di Persona_2 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando tutti i motivi d'impugnazione principale e proponendo altresì appello incidentale circa l'erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 09.02.2023 la Corte, vista la nota depositata in data
18.11.2022 con la quale la difesa dell'appellato ha documentato il decesso pagina 2 di 12 di occorso in data 14.06.2022, ha dichiarato l'interruzione Persona_2 del giudizio.
In data 05.05.2023 ha depositato ricorso ex art. 303 Parte_1
c.p.c. riassumendo il giudizio interrotto reiterando integralmente le doglianze e le conclusioni già formulate nell'atto di citazione in appello.
In data 21.08.2023 si sono costituiti anche in qualità di CP_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore e Persona_1
in qualità di eredi dell'appellante incidentale, reiterando CP_2 tutte le domande, eccezioni, produzioni documentali e conclusioni formalizzate dal de cuius.
4. Con ordinanza del 14.09.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
5. L'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione principale è infondato e deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, nei casi di sua radicale carenza e nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cassazione civile, sez. III, 07/04/2023, n. 9549).
Al di là della correttezza o meno del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, si ha, dunque, nullità della sentenza per motivazione solo apparente, allorquando, benché graficamente esistente, la motivazione non renda comprensibile il fondamento della decisione, perché reca pagina 3 di 12 argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e non sia possibile individuare l'espressione di un autonomo processo deliberativo che abbia un minimo di struttura logico-sistematica. Nel caso di specie, in cui il Giudice di prime cure ha esaustivamente esplicato il percorso logico-argomentativo addotto a fondamento della propria decisione, - pur erroneamente applicando i principi enunciata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità ed escludendo la responsabilità contrattuale del convenuto notaio -, la motivazione non risulta, dunque, apparente. Per_2
La doglianza circa la nullità dell'ordinanza è, pertanto, infondata e deve essere rigettata.
6. Il secondo, terzo e quinto motivo d'impugnazione, - a mente dei quali l'appellante si duole dell'erronea esclusione della responsabilità contrattuale del notaio , dell'erronea valutazione delle prove Per_2 dichiarative assunte in giudizio, comprovanti che il notaio ha omesso di predisporre tutti gli adempimenti esigibili ed idonei ad assicurare la libertà da pesi e vincoli dell'immobile alienato ed il conseguimento dello scopo tipico dell'atto rogato, della contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, per aver il Giudice di prime cure correttamente valutato l'omessa informazione delle parti stipulanti circa l'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionato all'estinzione del procedimento esecutivo ai fini della compensazione delle spese di lite e, non già, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del notaio– sono fondati e devono essere accolti.
L'attività richiesta al notaio non si limita, infatti, all'accertamento della volontà delle parti ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. Ne consegue che l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale;
l'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare (Cass., n. 24733 del 2007; Cass. n. 16990 del 2015; Cass., S.U. n. 13617 del 2012) e nella buona fede oggettiva che costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale
(Cass., n. 21775 del 2019), prestazione connotata dal dovere di informazione sui dati rilevanti per il perfezionamento del contratto e pagina 4 di 12 sull'aderenza del medesimo alla funzione economico-sociale perseguita dalle parti e dal dovere di consiglio sulle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale (Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.
34503). L'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, impone, infatti, al notaio di dare in ogni caso informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto
(Cassazione civile, sez. II, 02/08/2023, n. 23600). Il notaio, infatti, non
è un passivo registratore delle dichiarazioni delle parti, essendo contenuto essenziale della sua prestazione professionale anche il cosiddetto dovere di consiglio, il quale ha per oggetto questioni tecniche, cioè problematiche che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di percepire, collegate al possibile rischio che una vendita formalmente perfetta possa poi risultare inefficace. In particolare, il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione. Anche la dissuasione di una parte contrattuale, al fine di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto, e ciò persino quando la sua necessità derivi da attività successiva alla predisposizione dell'atto, non è, dunque, affatto estranea ai doveri del notaio, senza che ciò possa ritenersi in contrasto coi doveri di imparzialità ed equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti, sancito dall'articolo 41 del codice deontologico (Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7185). Peraltro, il contenuto delle dichiarazioni delle parti nel contratto che il notaio deve rogare non è di per sé sufficiente ad esonerare il notaio stesso dai suoi obblighi di protezione, consiglio e, a monte, informazione degli esiti pagina 5 di 12 delle verifiche catastali e proprietarie (Cassazione civile, sez. III,
03/08/2023, n. 23718). Il cosiddetto dovere di adeguamento di cui all'art. 47 della Legge Notarile, che si sostanzia nel compimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, in vista del quale il notaio deve porre in essere, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari per l'indagine sulla volontà delle parti e per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, comporta che l'atto redatto dal notaio garantisca la parte, assicurando la serietà e la certezza degli atti giuridici (Cassazione civile , sez. II , 03/05/2022 , n. 13857). Vìola il dovere di informazione e consiglio, ed è responsabile dei conseguenti danni, il notaio che riceve l'atto di vendita di un immobile gravato da ipoteca e pignoramento, se il suo convincimento, manifestato alle parti, circa l'inopponibilità all'acquirente di tali formalità, è erroneo o presenta margini di dubbio (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2021, n.
20698).
6.1 Nel caso di specie, è pacifico che la SI.ra avesse chiesto Parte_1 di comprare il bene libero da vincoli, pesi, oneri, gravami, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, onde avere garanzia della piena efficacia dell'atto giuridico di compravendita immobiliare, con ciò incaricando il notaio rogante della verifica della effettiva libertà e disponibilità giuridica del bene immobile oggetto del trasferimento immobiliare. In ossequio agli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale, il notaio ha correttamente provveduto alle dovute ispezioni ipotecarie e, rilevata l'esistenza di formalità pregiudizievoli, tra cui due pignoramenti di cui al procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. 211/2007
(riunito R.G. 239/2011), ha informato la parte acquirente delle insidie insite nel procedimento di espropriazione immobiliare, quali l'impossibilità di quantificare l'importo complessivo del debito e l'eventuale sussistenza di creditori successivamente intervenuti nella procedura esecutiva che avrebbero impedito l'emissione di decreto di estinzione della medesima procedura. Il notaio ha, altresì, pacificamente rinviato la stipulazione dell'atto per ben due volte, ribadendo la necessità che il rogito si svolgesse dinanzi al Giudice esecutivo onde addivenire alla contestuale estinzione della procedura esecutiva immobiliare. Benché, dunque, il notaio abbia dapprima opportunamente provveduto alla verifica di iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile pagina 6 di 12 compravenduto e correttamente rimandato l'atto di vendita, informando la parte acquirente dei rischi correlati alla possibile sussistenza di creditori ignoti intervenuti nella procedura esecutiva, nei confronti dei quali l'atto di vendita successivamente trascritto sarebbe rimasto inefficace e della conseguente necessità di addivenire alla stipula dinanzi al Giudice esecutivo, ha poi inopinatamente acconsentito alla stipula dell'atto presso il proprio studio, omettendo di diligentemente attendere fissazione dell'atto in udienza dinanzi al Giudice dell'Esecuzione con contestuale declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, onde garantire la piena efficacia dell'atto di vendita, erroneamente confidando nelle mere rassicurazioni verbali provenienti dai procuratori del creditore procedente e dell'alienante, benché portatori di interessi confliggenti rispetto a quello dell'acquirente, ed inducendo l'acquirente a confidare che le insidie tecnico-giuridiche precedentemente emerse fossero state risolte.
A tale riguardo, sin dalla missiva di risposta alle istanze risarcitorie manifestate dalla SI.ra inoltrata con posta raccomandata in data Parte_1
09.10.2013 (doc. 13 parte attrice) e dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il convenuto ha confermato di aver rinviato la stipula dell'atto per ben due volte in ragione dei rischi connessi alla procedura espropriativa immobiliare e di aver proceduto al rogito notarile nei locali del proprio studio professionale, anziché in udienza, dinanzi al
Giudice delle esecuzioni, confidando nelle rassicurazioni meramente verbali dell'avv. Stefano Sborzacchi, per la parte alienante, e dell'avv. Claudia
Gillosi, per il creditore procedente società TR creditrice per il mutuo ipotecario concesso all'esecutato alienante, frattanto incaricati di verificare la presenza di ulteriori interventi presso la Cancelleria Esecuzioni, inopinatamente ignorando l'evidente conflitto di interessi sussistente fra le parti rappresentate dai medesimi procuratori, titolari di un interesse alla soddisfazione del credito ed alla vendita dell'immobile nonostante l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita nei confronti degli ulteriori creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare, e la parte acquirente, titolare del confliggente interesse all'acquisto di immobile libero da pesi e gravami ed alla stipula di compravendita immobiliare pienamente efficacie ed opponibile erga omnes, neppure assistita da legale di fiducia idoneo a sopperire alla negligente condotta del notaio rogante. Risulta, dunque, pagina 7 di 12 comprovato che il notaio ha omesso di accertare personalmente, in adempimento dell'incarico professionale ricevuto dalla cliente, SI.ra
, il pregresso intervento di ulteriori creditori muniti di titolo Parte_1 esecutivo – segnatamente, dell'avv. Monica Agrimano in proprio, risalente al 17.06.2009, e di risalente al 05.03.2010 ed al Organizzazione_1
06.06.2011, in epoca notevolmente antecedente all'atto di compravendita, stipulato in data 29.06.2012; ha omesso di richiedere ai summenzionati procuratori dell'alienante e del creditore procedente certificato redatto dalla Cancelleria delle Esecuzioni comprovante l'insussistenza di altri creditori ovvero quantomeno di richiedere ai summenzionati procuratori attestazione della riferita insussistenza di ulteriori creditori, debitamente sottoscritta;
ha, in ogni caso, omesso di consigliare all'acquirente la stipula di atto di compravendita immobiliare sospensivamente condizionata all'estinzione del procedimento esecutivo – circostanza non allegata né provata da parte convenuta;
ha conseguentemente violato gli obblighi di diligenza qualificata connessi all'esercizio della propria funzione, omettendo di porre in essere tutti gli adempimenti esigibili al fine di assicurare il conseguimento dello scopo tipico e del risultato pratico voluto dall'acquirente.
Inoltre, mediante il proprio contegno, il notaio, che ha dapprima rimandato l'atto per ben due volte ed ha successivamente provveduto al rogito notarile presso il proprio studio professionale, ha certamente indotto la cliente, parte acquirente, priva delle competenze tecnico-giuridiche idonee a comprendere le perduranti insidie correlate alla possibile inefficacia relativa dell'atto di compravendita, a confidare che il notaio avesse frattanto diligentemente accertato l'inesistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare e che la compravendita immobiliare fosse, pertanto, pienamente efficacie, benché egli stesso non potesse esserne compiutamente edotto, essendosi affidato alle mere rassicurazioni verbali dei procuratori dell'alienante e del creditore procedente (Cassazione civile, sez. III, 20/07/2021, n. 20698).
Il notaio ha, dunque, violato il dovere di informazione e consiglio Per_2 derivante dall'incarico professionale ricevuto addivenendo alla stipula di atto inidoneo ad assicurare che mediante il versamento del prezzo pattuito,
l'acquirente potesse acquisire la proprietà di immobile nella propria piena libertà e disponibilità, e, pertanto, lo scopo tipico ed il risultato pratico perseguito dall'acquirente: sia affidandosi alle rassicurazioni pagina 8 di 12 meramente verbali dei procuratori dell'alienante esecutato e del creditore procedente circa l'insussistenza di ulteriori creditori intervenuti ed erroneamente ricevendo atto di compravendita immobiliare presso il proprio studio professionale anziché dinanzi al Giudice esecutivo;
sia rinviando la stipula dell'atto per ben due volte per poi acconsentire alla stipula presso il proprio studio, erroneamente inducendo la cliente a confidare che il notaio avesse frattanto correttamente verificato l'insussistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento esecutivo, benché il proprio convincimento presentasse notevoli margini di dubbio. Né la circostanza che il creditore procedente, – TR quale procuratrice di cessionaria del credito Controparte_8 originariamente vantato dalla Controparte_6
- , abbia consegnato all'acquirente, SI.ra , rinuncia agli atti Parte_1 giudiziari dell'esecuzione immobiliare acconsentendo alla cancellazione dei due pignoramenti immobiliari trascritti per intervenuto pagamento è idonea ad escludere l'accertata responsabilità da inadempimento del notaio rogante, non potendosi in ogni caso escludere la sussistenza di ulteriori creditori intervenuti nel procedimento avviato dal creditore pignorante, nei confronti dei quali la compravendita immobiliare successivamente trascritta sarebbe in ogni caso rimasta inefficace e che avrebbero impedito la declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo.
6.2 Né vi è prova che l'acquirente, perfettamente edotta dei perduranti rischi correlati all'acquisto di immobile oggetto di procedura espropriativa immobiliare in relazione alla quale il notaio aveva omesso di correttamente verificare la sussistenza di eventuali creditori intervenuti, nonché dell'opportunità di stipulare atto di vendita sospensivamente condizionata, abbia scientemente deciso di addivenire in ogni caso ad atto di compravendita definitiva. Il notaio convenuto ha, infatti, asserito di aver da ultimo acconsentito alla stipula presso il proprio studio professionale, in luogo della stipula in udienza dinanzi al Giudice esecutivo, esclusivamente in ragione dell'esigenza manifestata dalle parti di addivenire alla stipula nel più breve tempo possibile, senza attendere la fissazione di udienza dinanzi al Giudice esecutivo. Nondimeno, se, per un verso, risulta comprovato che la cliente, SI.ra , aveva Parte_1 incaricato il notaio di procedere a tutte le verifiche idonee a garantire la piena libertà e disponibilità del bene immobile compravenduto, per altro verso, non risulta affatto provato che la medesima, pur correttamente pagina 9 di 12 edotta dei perduranti rischi connessi ad una stipula priva di contestuale declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo, abbia insistito per la stipula tempestiva del rogito né vi è alcuna ulteriore allegazione dalla quale poter desumere siffatta circostanza – avendo quest'ultima peraltro pacificamente provveduto al pagamento del prezzo mediante liquidità conferitale dalla madre, SI.ra senza neppure Parte_2 avvalersi di mutuo bancario da cui potersi desumere che la SI.ra
, correttamente informata dal notaio rogante, abbia Parte_1 consapevolmente insistito per la stipula di atto di compravendita immobiliare pur potenzialmente affetto da inefficacia relativa, esponendosi al conseguente rischio, poi concretizzatosi, di dover soddisfare ulteriori debiti dell'alienante esecutato, in quanto animata da esigenze di celerità ascrivibili alle modalità di accesso a mutuo bancario. Nella comparsa di costituzione in giudizio, il medesimo convenuto ha peraltro attribuito la riferita esigenza di tempestività ai “professionisti incaricati dalle parti” benché la SI.ra non fosse assistita da legale di fiducia;
Parte_1 né è idonea a fondare la riferita circostanza la testimonianza resa da collaboratrice del notaio incaricata di istruire la Testimone_1 pratica, la quale ha dapprima riferito che “sia l'Avv. Sborzacchi sia
l'avv. Gillosi che rappresentava uno dei creditori procedenti ci dissero che non risultavano creditori intervenuti e che era necessario addivenire al rogito” e poi ha precisato che “l'acquirente e la sua agenzia insistevano per la stipula veloce del rogito e ciò non si conciliava con una stipula in udienza anche se noi avevamo rinviato l'atto in attesa della fissazione dell'udienza innanzi al G.E.”, in quanto contraddittoria, riferita da teste direttamente coinvolto nel caso di specie e contraddetta dalla testimonianza resa dall'agente immobiliare, SI. Testimone_2 il quale ha per converso dichiarato che “gli avvocati [di cui l Parte_1 era sprovvista] rappresentarono che per loro era tutto a posto e che si poteva procedere al rogito”. Infine, non risulta in ogni caso allegato o provato che il notaio abbia reso edotta l'acquirente della perdurante possibilità che, nonostante le rassicurazioni verbali ricevute dai procuratori dell'alienante e del creditore procedente, eventuali creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione immobiliare avviato dal creditore pignorante richiedessero successivamente l'adempimento del proprio debito, che abbia ulteriormente dissuaso l'acquirente dal procedere all'atto di compravendita fuori udienza (Cassazione civile sez. III, pagina 10 di 12 04/03/2022, n. 7185) ovvero le abbia consigliato di procedere quantomeno a vendita sospensivamente condizionata alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e che abbia, dunque, correttamente adempiuto al proprio dovere di consiglio ed informazione e, ciononostante, la cliente, perfettamente edotta dei rischi connessi alla stipula immediata di vendita definitiva presso lo studio professionale del notaio, abbia assunto siffatti rischi per le asserite esigenze di tempestività.
7. Acclarata, dunque, la negligente condotta del notaio parte attrice Per_2 ha altresì correttamente comprovato (docc. 15-21 parte attrice) di aver corrisposto € 3.396,41, per competenze legali comprensive di accessori, in favore dell'avv. Monica Agrimano, ed € 25.056,81 in favore di
[...]
creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione CP_7 immobiliare R.G.E. 211/2007 (riunita R.G. 239/2011) al fine di ottenere rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile compravenduto nonché declaratoria di estinzione della medesima procedura.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla responsabilità professionale del notaio non si identifica necessariamente con il prezzo pagato ma con la situazione economica in cui l'acquirente si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente assolto alla propria prestazione (Cass., 2, n. 8703 del 2016). Nel caso di specie, il danno non si identifica con il prezzo pagato per l'immobile compravenduto – avendone l'acquirente mantenuto la proprietà – ma con l'esborso economico ulteriore, rispetto al prezzo di acquisto pattuito, pari alle somme corrisposte ai creditori intervenuti, avv. Monica Agrimano
e onde scongiurare il prosieguo del procedimento Controparte_7 di espropriazione immobiliare instaurato avverso l'alienante, debitore esecutato, ed avente ad oggetto il compendio immobiliare compravenduto. Gli eredi del notaio devono essere, dunque, condannati, al risarcimento Per_2 del danno patrimoniale sofferto dalla SI.ra pari ad € Parte_1
28.453,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
8. In ossequio al principio della soccombenza, l'appello incidentale, involgente la dedotta erronea compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, deve essere rigettato in ragione dell'accoglimento dell'appello principale.
9. Conclusivamente, l'appello principale è fondato e deve essere accolto.
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato. pagina 11 di 12 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, emessa dal Tribunale di
Perugia, in composizione monocratica, in data 03.06.2020, pubblicata il
04.06.2020, nella causa iscritta al n. r. g. 2927/2018:
1. Condanna anche in qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sul minore e in Persona_1 CP_2 qualità di eredi di al pagamento di complessivi € Persona_2
28.453,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore di;
Parte_1
2. Condanna Condanna anche in qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sul minore e in Persona_1 CP_2 qualità di eredi di al pagamento delle spese di lite del Persona_2 presente grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in € 6.946,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge.
3. Condanna gli appellanti incidentali al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.01.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.Paola de Lisio dott. Claudia Matteini
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