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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1110/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1110/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
05 dicembre 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio
2025
OGGETTO: d a
Altri istituti di diritto
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
fallimentare Bazzani Stefano
Codice: 171999 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata in data 04
novembre 2024 nella causa n. R.G. 3561/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ.
depositata in data 04 novembre 2024 nella causa n. R.G. 3561/2022 con cui il Tribunale di Bergamo ha dichiarato nei confronti del
[...]
l'inefficacia ex art. 161 settimo comma, 1., del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato in data 9/12/2021 con atto per Notaio
Dott. rep. 40539/racc. 27627 registrato a Brescia il 15/12/2021 al Per_1
n.67243 Serie 1T e trascritto a Bergamo il 15/12/2021 al n.72923 RG e n.49769 RP, e ha condannato alla refusione delle Parte_1
spese processuali:
Non è stata comprovata la notificazione all'appellato Controparte_1
[...]
L'appellante non è comparsa né all'udienza del 14 maggio 2025, fissata con decreto presidenziale, né a quella successiva fissata per la data odierna, a cui la causa era stata rinviata a norma dell'art. 348 c.p.c., previo regolare avviso all'appellante, a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 15 maggio 2025.
L'art. 348 del codice di procedura civile, nella formulazione derivante dall'entrata in vigore dell'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così
testualmente dispone: “Improcedibilità dell'appello. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante.
2 Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte d'appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo
308, secondo comma”.
L'ipotesi di cui al secondo comma appare essersi compiutamente avverata nel caso di specie, in quanto l'appellante ha omesso di comparire a mezzo del proprio difensore sia alla udienza fissata nel decreto sia all'udienza di rinvio stabilita ai sensi di legge e di cui è stata data regolare comunicazione.
Pertanto, occorre provvedere con sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 348 cod.proc.civ. alla declaratoria di improcedibilità dell'appello, secondo il disposto della norma citata, assorbito con ciò l'esame di ogni altra questione.
Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
Infine, a carico dell'appellante va disposta la duplicazione del contributo unificato ex art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
3 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1110/2024
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1110/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data
05 dicembre 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28 maggio
2025
OGGETTO: d a
Altri istituti di diritto
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
fallimentare Bazzani Stefano
Codice: 171999 APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO
In punto: appello a ordinanza del Tribunale di Bergamo depositata in data 04
novembre 2024 nella causa n. R.G. 3561/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2024 Parte_1
ha proposto appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter cod.proc.civ.
depositata in data 04 novembre 2024 nella causa n. R.G. 3561/2022 con cui il Tribunale di Bergamo ha dichiarato nei confronti del
[...]
l'inefficacia ex art. 161 settimo comma, 1., del Controparte_1
contratto di compravendita stipulato in data 9/12/2021 con atto per Notaio
Dott. rep. 40539/racc. 27627 registrato a Brescia il 15/12/2021 al Per_1
n.67243 Serie 1T e trascritto a Bergamo il 15/12/2021 al n.72923 RG e n.49769 RP, e ha condannato alla refusione delle Parte_1
spese processuali:
Non è stata comprovata la notificazione all'appellato Controparte_1
[...]
L'appellante non è comparsa né all'udienza del 14 maggio 2025, fissata con decreto presidenziale, né a quella successiva fissata per la data odierna, a cui la causa era stata rinviata a norma dell'art. 348 c.p.c., previo regolare avviso all'appellante, a cura della Cancelleria a mezzo PEC in data 15 maggio 2025.
L'art. 348 del codice di procedura civile, nella formulazione derivante dall'entrata in vigore dell'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così
testualmente dispone: “Improcedibilità dell'appello. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante.
2 Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte d'appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo
308, secondo comma”.
L'ipotesi di cui al secondo comma appare essersi compiutamente avverata nel caso di specie, in quanto l'appellante ha omesso di comparire a mezzo del proprio difensore sia alla udienza fissata nel decreto sia all'udienza di rinvio stabilita ai sensi di legge e di cui è stata data regolare comunicazione.
Pertanto, occorre provvedere con sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 348 cod.proc.civ. alla declaratoria di improcedibilità dell'appello, secondo il disposto della norma citata, assorbito con ciò l'esame di ogni altra questione.
Nulla va disposto sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
Infine, a carico dell'appellante va disposta la duplicazione del contributo unificato ex art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
3 Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
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