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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15057/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002437690220976636 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte di giustizia, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002437690220976636, relativa ad imposta TARI anno 2017, emessa dalla soc. Resistente_1 s.r.l.
Si è costituito il Comune di Napoli documentando la notifica dell'atto prodromico alla comunicazione di fermo qui impugnata.
Nessuno si è costituito per la società Resistente_1 valore srl.
Con successiva memoria parte ricorrente ha lamentato l'irregolarità della notifica di tale avviso di accertamento e la conseguente inidoneità alla produzione di effetti giuridici, escludendo che tale atto avesse interrotto il decorso del termine la prescrizione.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero parte resistente ha depositato in giudizio copia della cartolina di ritorno della raccomandata con cui ha notificato l'avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 prot. n. 821942/57490 del 14/11/2022, notificata in data 21/12/2022.
Tale cartolina, diversamente da quanto dedotto nelle memorie illustrative, risulta completa in ogni sua parte e reca anche il timbro postale. In argomento occorre evidenziare che, “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.
Attesa la valida notifica dell'atto presupposto ed in difetto di tempestiva impugnazione dello stesso, in questa sede possono essere validamente sollevate solo le eccezioni relative alla comunicazione di fermo impugnata, mentre le censure sollevate in ricorso concernono esclusivamente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Alla luce degli esposti rilievi il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15057/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002437690220976636 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte di giustizia, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002437690220976636, relativa ad imposta TARI anno 2017, emessa dalla soc. Resistente_1 s.r.l.
Si è costituito il Comune di Napoli documentando la notifica dell'atto prodromico alla comunicazione di fermo qui impugnata.
Nessuno si è costituito per la società Resistente_1 valore srl.
Con successiva memoria parte ricorrente ha lamentato l'irregolarità della notifica di tale avviso di accertamento e la conseguente inidoneità alla produzione di effetti giuridici, escludendo che tale atto avesse interrotto il decorso del termine la prescrizione.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero parte resistente ha depositato in giudizio copia della cartolina di ritorno della raccomandata con cui ha notificato l'avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 prot. n. 821942/57490 del 14/11/2022, notificata in data 21/12/2022.
Tale cartolina, diversamente da quanto dedotto nelle memorie illustrative, risulta completa in ogni sua parte e reca anche il timbro postale. In argomento occorre evidenziare che, “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”.
Attesa la valida notifica dell'atto presupposto ed in difetto di tempestiva impugnazione dello stesso, in questa sede possono essere validamente sollevate solo le eccezioni relative alla comunicazione di fermo impugnata, mentre le censure sollevate in ricorso concernono esclusivamente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Alla luce degli esposti rilievi il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 200,00