Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1385/2024 R.G. promossa da:
c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_2 P.IVA_2
DEPASQUALE MARIANNA e , elettivamente domiciliati in VICO II C.SO XX SETTEMBRE, 5
74024 MANDURIA, presso il difensore avv. DEPASQUALE MARIANNA
ATTRICI
contro
:
Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CEOLA ROBERTO
[...] P.IVA_3
e elettivamente domiciliato in c.so Rosmini, 38 38068 Rovereto presso lo studio dell'avv. CEOLA
ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICI:
1. Accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
, in persona del CO
suo legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa del presente atto;
pagina 1 di 6
2. Accertare, riconoscere e dichiarare l'assenza di insoluti da parte di
[...]
entrambe in persona del proprio Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenendo
[...] conto della ex adverso lamentata “penale come stabilita dall'art. 9 bis dello Statuto sociale”, nonché delle fatture di seguito specificate:
- Con riferimento al rapporto con fatture n. 7 del 30 aprile 2018, n. 8 del 20 Parte_1
maggio 2019, n. 3 del 1 luglio 2020, n. 3 del 16 agosto 2021, n. 3 del 14 giugno 2022, n. 3 del 10 maggio 2023; n. 4 del 22.5.2024.
- Con riferimento al rapporto con fatture n. 5 del 1 luglio 2020, n. 5 del 16 agosto Parte_2
2021, n. 5 del 14 giugno 2022, n. 5 del 10 maggio 2023; n. 6 del 22.5.2024.
3. Per l'effetto, condannare CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni,
[...]
patiti e patiendi da e/o Parte_1 Pt_1 Parte_2
entrambe in persona del proprie legale rappresentante pro tempore, da quantificarsi in
[...]
corso di causa e comunque nella misura non inferiore ad euro 25.000,00 ciascuno o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo un criterio equitativo - previo accertamento negativo del debito scaturito dalla fatture elencate nel precedente punto sub 2) delle presenti conclusioni, oltre che della penale ex art. 9 dello Statuto - o – in estremo subordine – previa compensazione totale o parziale delle somme maturate e maturande a titolo di risarcimento danni con le fatture stesse e/o con la penale di cui innanzi, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa.
4. condannare in ogni caso CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...]
e compensi professionali del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c., oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfett., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, avv. Marianna
Depasquale, già dichiaratasi antistatario, nella misura ex D.M. n. 147 del 13/08/2022.
CONVENUTA: In via principale, nel merito: respingere in quanto infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da parte attrice;
condannare parte attrice per temerarietà del proprio agire ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege;
con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
In via istruttoria: Si chiede inoltre di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nella narrativa dei precedenti atti difensivi, debitamente capitolate, premesso “vero pagina 2 di 6 che”, ed epurate da eventuali giudizi, il tutto nei termini che il Tribunale vorrà concedere, e nei termini previsti dalla legge. Si chiede, infine, di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova avversari, eventualmente ammessi. Testi riservati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 23.5.24 e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
la asserendo di aver acquistato la Controparte_3
qualità di socio del convenuto, il quale aveva come oggetto sociale l'attività di operatore di CP_4
rete per la diffusione del segnale radiofonico con tecnica digitale DAB+.
Ha precisato che la convenuta non aveva mai raggiunto il numero minimo, stabilito dalla legge, di n.12 emittenti aventi una concessione ministeriale di carattere locale per l'assegnazione definitiva dei diritti all'uso di frequenze con tecnica digitale DAB+, in quanto era costituito da solo otto soci.
Hanno affermato la convenuta che, pur avendo avuto la possibilità di acquisire altri soci, aveva rifiutato, senza alcun plausibile motivo, di stringere un accordo che avrebbe consentito di realizzare l'oggetto sociale.
Hanno precisato che, per tale ragione, le attrici avevano ceduto il ramo d'azienda in data 29.11.2023 e
9.1.24.
Hanno chiesto, pertanto, che la società convenuta fosse condannata a risarcire i danni cagionati da tale inadempimento.
Hanno affermato che la società consortile aveva richiesto alla ed alla Parte_1 Parte_2
[...
rispettivamente, il pagamento di € 20.757,09 e di € 9.832,00 a titolo di contributi consortili e di penali.
Hanno affermato che non era chiaro a che titolo e per quali servizi fossero dovute tali importi.
Hanno, pertanto, chiesto che fosse accertato che tali importi non erano dovuti.
Con comparsa dd.
9.9.2024 si è costituita la Controparte_3
asserendo che l'art. 9 ter dello Statuto prevedeva che i soci fossero obbligati a versare
[...]
puntualmente i contributi previsti dall'art. 9 bis, cioè a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società, secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti dall'organo amministrativo.
Ha affermato che le attrici si erano rese inadempienti rispetto all'obbligo di pagare tali contributi e non avevano pagato le fatture regolarmente emesse e mai contestate.
Ha affermato che i contributi indicati nelle fatture oggetto di causa erano state approvate in sede di bilancio e le delibere di approvazione dei bilanci non erano mai state contestate o impugnate dalle attrici.
pagina 3 di 6 Ha contestato, altresì, l'esistenza di un inadempimento imputabile alla convenuta ed ha rilevato che le attrici non avevano indicato né quantificato il preteso danno che ne sarebbe derivato.
Ha precisato di stare trasmettendo in radiodiffusione in tecnica digitale e che, pertanto, stava perseguendo correttamente e coerentemente il proprio oggetto sociale
Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte e che controparte fosse condannata per lite temeraria.
***
Per quanto riguarda la domanda attorea diretta ad ottenere un accertamento negativo del credito preteso da controparte, tale istanza deve essere respinta.
Invero, l'art. 9 ter della Statuo Sociale della società (doc. 3), rubricato “Obblighi e CP_5
Divieti dei Soci” stabiliva che i soci erano obbligati “a versare puntualmente i contributi previsti dall'art. 9 bis”.
Tale articolo prevedeva che “Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci saranno chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della “Società” secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'Organo amministrativo. I soci in ritardo sui versamenti, oltre 60
(sessanta) giorni dalla richiesta, incorreranno in una penale pari a 3 punti in più dell'Euribor in vigore al momento. Se il ritardo si protrae oltre 120 (centoventi) giorni dalla richiesta, il consorziato moroso potrà essere estromesso dalla “Società” con la perdita della quota di capitale sociale, con obbligo, in ogni caso, di adempiere pro-quota agli obblighi assunti dalla “Società””.
Tali crediti devono necessariamente essere stati inseriti nei bilanci (che risultano essere stati tutti approvati regolarmente con il voto unanime dei soci presenti, tra i quali sono annoverabili anche le attuali attrici).
E ciò non solo in quanto tale inserimento rispondeva a normali criteri di corretta amministrazione.; risulta, invero, dalla lettura di alcuni dei verbali delle assemblee che tali crediti erano menzionati e compresi nei bilanci sottoposti all'approvazione da parte dell'assemblea – e sono stati anche oggetto di espresso riconoscimento da parte di (doc.21, verbale di approvazione del bilancio al Parte_1
31/12/2022: “la lettura del bilancio si sofferma in particolare sull'analisi del credito iscritto nei confronti del socio che al 31/12/2022 è pari ad € 17.158,09 senza contare gli Parte_1
importi relativi al 2022…. interviene informando l'assemblea che, al momento non è in grado Pt_1
di rientrare dal debito vantato nei confronti della società ….si passa quindi alla votazione sul bilancio,
l'assemblea con i voti unanimi dei presenti palesemente espressi delibera: di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022, così come predisposto dall'amministratore unico….”; Doc.22 delibera approvazione bilancio 31/12/2023: “l'assemblea con i voti unanimi dei
pagina 4 di 6 presenti palesemente espressi delibera: di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al
31/12/2023, così come predisposto dall'amministratore unico….il Presidente aggiorna i soci sulla situazione dei soci e Come è noto è stato incaricato un legale Parte_1 Parte_2
per procedere con il recupero dei sospesi relativamente alle quote di contributo consortile non pagare che si ricorda ammontano ad euro 20.757,09 (per ) e 9.832,00 (per . A Parte_1 Parte_2
queste cifre andranno aggiunge le quote relative al 2023 che verranno fatturate in seguito all'approvazione del bilancio”).
Ne consegue che la domanda di accertamento negativo del credito, avanzata dalle attrici, deve essere respinta.
Infondata è, altresì, la domanda di risarcimento dei danni, asseritamente derivati da una non corretta gestione della società consortile, cioè per il compimento (o il mancato compimento) di atti di gestione che avrebbero recato un danno alla società.
Al riguardo, si evidenzia che le attrici non hanno non solo provato, ma neppure allegato quali sarebbero stati tali pretesti danni.
Si rileva, altresì, che i soci possono chiedere il risarcimento dei soli danni diretti – ex art. 2476, 7 comma c.c. ovvero possono chiedere - ex art. 2476, 3° comma c.c. e quale sostituti processuali della società - il risarcimento dei danni indiretti (cioè per il danno derivato al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci, per la perdita di valore della loro quota;
ordinanza n.11223 del 28/04/2021: “l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società”).
Ma, in entrambi i casi, l'azione non va proposta nei confronti della società, bensì degli amministratori.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento dei danni va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate: fase studio: € 1.701,00; fase introduttiva: € 1.204,00; fase istruttoria: € 1.806,00 (con riduzione del 50 % in quanto non è stata svolta alcuna istruttoria) = €
903,00; fase decisionale: € 2.905,00; totale compensi € 6.713,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna e a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite che liquida in € 6.713,00 per Controparte_3
compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 25/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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