Ordinanza collegiale 22 maggio 2012
Sentenza 11 marzo 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 22/05/2012, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2011, proposto da:
CPK Building srl. (C.F 01606020210) con sede in 39030 San Lorenzo di Sebato via Santa Croce 19, in persona del suo legale rappresentante GN SC AN difeso e rappresentato dall'avv.Mariano Claudio Vettori, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Cappuccini 5;
contro
COMUNE DI DOBBIACO, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Martin Mairhofer, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Perathoner, 31;
per l'annullamento:
1) della lettera sindacale prot. 1/08 dd. 4 gennaio 2008 di determinazione dei contributi di concessione a firma del Sindaco in carica Mair Bernhard che, relativamente alla pratica edilizia 162-0/2007 (realizzazione di un complesso residenziale con recupero parziale della cubatura esistente- lotto A-B-C-D- zona residenziale B2 “Ponticello”) liquidava i relativi contributi di concessione in complessivi Euro 197.201,00;
2) della afferente concessione edilizia n. 6 dd. 20.02.2008 che confermava la detta misura dei relativi contributi concessori;
3) dei provvedimenti presupposti e conseguenti in particolare della lettera di determinazione degli oneri nr. 502 dd. 14.5.2007, nonché della lettera di determinazione degli oneri nr. 40/2008 prot. 7386 dd. 29.10.2008;
per l'accertamento e la declaratoria che la somma di Euro 197.201,00 liquidata come sopra per oneri concessori e quale introitata dal Comune di Dobbiaco è infondata ed illegittima e così non dovuta per il minor importo di Euro 112.514,77 o per quell’altra meglio accertanda, e per la conseguenziale condanna del medesimo Comune di Dobbiamo a restituire alla ricorrente la detta somma di Euro 112.514,77 ovvero quell’altra diversamente accertanda siccome illegittimamente richiesta e incassata, oltre agli accessori di legge ed al risarcimento dei conseguenti danni dal dovuto al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dobbiaco;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:
avv. M. Vettori per la ricorrente;
avv. M. Mairhofer per il Comune di Dobbiaco.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:
a) è nominato c.t.u. il dott. arch. Durnwalder Armin Harry, Via Valle Aurina, n. 26, S. Giorgio-Brunico;
b) i quesiti a cui il c.t.u. dovrà rispondere sono i seguenti:
1) Accerti il c.t.u. la cubatura urbanistica già esistente del complesso immobiliare, meglio descritto nel ricorso, al momento del rilascio da parte del Comune di Dobbiaco delle concessioni edilizie successive all’anno 2006, nonché la superficie utile e la cubatura del sottotetto della p.ed. 346/1, di tutta la p.ed. 574, calcolando, anche la cubatura relativa alla c.d. “casaclima”;
2) Il c.t.u., infine, determini l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dalla ricorrente per il complesso immobiliare de quo, in conseguenza della detrazione della precitata cubatura già esistente al momento del rilascio delle precitate concessioni, ivi compresa la cubatura del sottotetto della p.ed. 346/1 e di tutta la p.ed. 574, e calcolando, anche, la cubatura relativa alla c.d. “casaclima”;
c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore dott. Luigi Mosna;
d) fissa la data del giorno 11 giugno 2012, ore 12, per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento;
e) fissa i seguenti termini:
e.1) il termine del giorno 5 giugno 2012, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;
e.2) il termine del 30 settembre 2012, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
e.3) il termine del 31 ottobre 2012, per la trasmissione al c.t.u. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
e.4) il termine del 30 novembre 2012, per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 6 febbraio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, pronunciando in via interlocutoria, rinviato al definitivo ogni pronunzia in rito, nel merito e sulle spese, dispone il compimento dell’adempimento istruttorio suindicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 6 febbraio 2013, ore di rito.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Hugo Demattio, Consigliere
Luigi Mosna, Consigliere, Estensore
Margit Falk Ebner, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2012
IL SEGRETARIO