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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4664/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Vito al Tagliamento il
19/08/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto n. 228/182 del 03/03/2016 del Notaio del Collegio notarile di Persona_1
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_2
12/05/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- Il figlio minore viene Per_3
affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche il primogenito , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.- Per_2
2- Il minore , oramai sedicenne, sarà libero nella frequentazione del Per_3
padre che dovrà avvenire in ogni caso previa comunicazione tra genitori.-
3- Il Signor corrisponderà alla moglie, a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi Euro 600= (Euro 300= in ragione di ciascun figlio), assegno da versare in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento ottobre 2025).-
4- I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
Saranno suddivise al 50% anche le spese di abbigliamento dei ragazzi e le spese di benzina della vettura in uso a .- Per_2
5- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla GN , nel CP_1
mentre delle detrazioni fiscali residue beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.-
6- La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN) e in comproprietà
tra essi coniugi, resta assegnata in uso, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti, alla GN .- CP_1
2 Da tale abitazione il Signor è già uscito portando con sé i Parte_1
propri effetti personali.-
7- Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile casa coniugale di cui è intestatario il Signor alla GN Parte_1 CP_1
che, per l'effetto, ne diviene proprietaria esclusiva nei termini di cui
[...]
appresso: […]
8- Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore nonché di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e non connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.-
9- I coniugi si prestano vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto intestato al minore figlio.-” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 31/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della
3 documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Manifestamente superfluo appare l'ascolto della prole, dati i contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in San Vito al tagliamento CP_1
(PN), in data 19/08/2000.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 22, parte 2, serie A) e
4 agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 10/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4664/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
QUERINI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Vito al Tagliamento il
19/08/2000, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni,
successivamente mutato in regime patrimoniale di separazione dei beni con atto n. 228/182 del 03/03/2016 del Notaio del Collegio notarile di Persona_1
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_2
12/05/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1- Il figlio minore viene Per_3
affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre, con la quale continuerà a vivere anche il primogenito , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.- Per_2
2- Il minore , oramai sedicenne, sarà libero nella frequentazione del Per_3
padre che dovrà avvenire in ogni caso previa comunicazione tra genitori.-
3- Il Signor corrisponderà alla moglie, a titolo di Parte_1
contributo nel mantenimento ordinario dei figli, un assegno mensile pari a complessivi Euro 600= (Euro 300= in ragione di ciascun figlio), assegno da versare in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, se in aumento (primo adeguamento ottobre 2025).-
4- I genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli – spese da individuarsi e da regolamentarsi secondo il protocollo adottato dall'intestato Tribunale, noto alle parti, al quale si rinvia.-
Saranno suddivise al 50% anche le spese di abbigliamento dei ragazzi e le spese di benzina della vettura in uso a .- Per_2
5- L'assegno unico sarà percepito interamente dalla GN , nel CP_1
mentre delle detrazioni fiscali residue beneficeranno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.-
6- La casa coniugale, sita in San Vito al Tagliamento (PN) e in comproprietà
tra essi coniugi, resta assegnata in uso, con tutti i mobili ed arredi in essa presenti, alla GN .- CP_1
2 Da tale abitazione il Signor è già uscito portando con sé i Parte_1
propri effetti personali.-
7- Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile casa coniugale di cui è intestatario il Signor alla GN Parte_1 CP_1
che, per l'effetto, ne diviene proprietaria esclusiva nei termini di cui
[...]
appresso: […]
8- Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore nonché di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale e non connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.-
9- I coniugi si prestano vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto intestato al minore figlio.-” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 31/01/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già, altresì, provveduto al deposito della
3 documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. Il giudice relatore ha,
dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Manifestamente superfluo appare l'ascolto della prole, dati i contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in San Vito al tagliamento CP_1
(PN), in data 19/08/2000.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN VITO AL
TAGLIAMENTO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 22, parte 2, serie A) e
4 agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 10/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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