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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 513/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYMTXEM000037 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 unitamente e non, dall'Avv. Difensore_2 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Agrigento ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TYMTXEM000037 AGE AGEDP AG REGISTRO UFF
0004445.12-01-2024.U notificato il 26.01.2024, con il quale, si intimava, a titolo di sanzione per omessa dichiarazione per i redditi del 2018 e recupero di maggiore imposta dovuta, il pagamento delle seguenti somme totale 8.834,37
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) insussistenza del presupposto impositivo per violazione art. 1 del D.p.r. n. 600/1973 - il contribuente non
è soggetto passivo all'obbligo dichiarativo per i redditi dell'anno 2018.
2) insussistenza del presupposto impositivo per violazione art. 1 del D.p.r. n. 600/1973 - la NASPI per anno 2018 è stata rimborsata all'inps e non costituisce reddito imponibile o dichiarabile.
3) inesistenza dell'obbligo di pagamento di imposte - il reddito del contribuente è stato già tassato tramite le ritenute operate dal sostituto di imposta, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la carenza dei presupposti impositivi e sanzionatori e la non dovutezza delle somme intimate con l'atto impositivo e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TYMTXEM000037 AGE AGEDP AG
REGISTRO UFF 0004445.12-01-2024.U, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di
Agrigento, eccependo:
- nella Certificazione Unica dell'INPS richiamata nell'avviso di accertamento, l'indennità corrisposta era pari ad € 9.471,04 per il periodo 01.01.2018- 16.09.2018; invece, nella lettera INPS del 23.10.2018 bar-code
68953249548-0 allegata dal contribuente il periodo di riferimento è quello compreso tra il 21.09.2017 e il
31.08.2018, per l'importo di € 9.230,92.
- non risultano congruenti le somme in corso di restituzione mediante pagamento rateale all'Inps, né per importo né per periodo di riferimento, rispetto alle somme di cui alla CU trasmessa dall'INPS per il 2018, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente ha controeeccepito con note contestando le difese dell'ADE ed insistendo per l'accoglimento del ricorso, con ulteriori motivi e precisazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva che l'atto impugnato deriva da un avviso di accertamento scaturito dalla verifica dei sostituti di imposta che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operato ritenute e trattenuto addizionali. Dal suddetto controllo è emerso che il ricorrente ha fruito di redditi di lavoro da due sostituti senza provvedere alla propria dichiarazione reddituale annuale ai sensi dell'art.41 del DPR n.600/73, e pertanto l'atto emesso fonda su dati certi e non contestabili, in quanto somme percepite nella stessa annualità di imposta. La richiesta e la restituzione delle somme per AS non spettante non esulava il contribuente dall'adempimento contestato, ben potendo lo stesso, all'esito della intera restituzione richiedere, certificazione per rettificare la Certificazione Unica (CU, ex CUD) precedentemente emessa. Questo processo consente di annullare o ridurre il reddito imponibile dichiarato in precedenza e a recuperare la tassazione subita su somme non dovute.
Pertanto il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rigetta il riciorso. Spese liquidate in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a favore dell'ADE.
Così deciso in Agrigento,lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYMTXEM000037 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 unitamente e non, dall'Avv. Difensore_2 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia Entrate Direzione provinciale di Agrigento ricorre avverso l'avviso di accertamento n. TYMTXEM000037 AGE AGEDP AG REGISTRO UFF
0004445.12-01-2024.U notificato il 26.01.2024, con il quale, si intimava, a titolo di sanzione per omessa dichiarazione per i redditi del 2018 e recupero di maggiore imposta dovuta, il pagamento delle seguenti somme totale 8.834,37
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) insussistenza del presupposto impositivo per violazione art. 1 del D.p.r. n. 600/1973 - il contribuente non
è soggetto passivo all'obbligo dichiarativo per i redditi dell'anno 2018.
2) insussistenza del presupposto impositivo per violazione art. 1 del D.p.r. n. 600/1973 - la NASPI per anno 2018 è stata rimborsata all'inps e non costituisce reddito imponibile o dichiarabile.
3) inesistenza dell'obbligo di pagamento di imposte - il reddito del contribuente è stato già tassato tramite le ritenute operate dal sostituto di imposta, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la carenza dei presupposti impositivi e sanzionatori e la non dovutezza delle somme intimate con l'atto impositivo e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TYMTXEM000037 AGE AGEDP AG
REGISTRO UFF 0004445.12-01-2024.U, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di
Agrigento, eccependo:
- nella Certificazione Unica dell'INPS richiamata nell'avviso di accertamento, l'indennità corrisposta era pari ad € 9.471,04 per il periodo 01.01.2018- 16.09.2018; invece, nella lettera INPS del 23.10.2018 bar-code
68953249548-0 allegata dal contribuente il periodo di riferimento è quello compreso tra il 21.09.2017 e il
31.08.2018, per l'importo di € 9.230,92.
- non risultano congruenti le somme in corso di restituzione mediante pagamento rateale all'Inps, né per importo né per periodo di riferimento, rispetto alle somme di cui alla CU trasmessa dall'INPS per il 2018, chiedendo alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Il ricorrente ha controeeccepito con note contestando le difese dell'ADE ed insistendo per l'accoglimento del ricorso, con ulteriori motivi e precisazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rileva che l'atto impugnato deriva da un avviso di accertamento scaturito dalla verifica dei sostituti di imposta che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati, operato ritenute e trattenuto addizionali. Dal suddetto controllo è emerso che il ricorrente ha fruito di redditi di lavoro da due sostituti senza provvedere alla propria dichiarazione reddituale annuale ai sensi dell'art.41 del DPR n.600/73, e pertanto l'atto emesso fonda su dati certi e non contestabili, in quanto somme percepite nella stessa annualità di imposta. La richiesta e la restituzione delle somme per AS non spettante non esulava il contribuente dall'adempimento contestato, ben potendo lo stesso, all'esito della intera restituzione richiedere, certificazione per rettificare la Certificazione Unica (CU, ex CUD) precedentemente emessa. Questo processo consente di annullare o ridurre il reddito imponibile dichiarato in precedenza e a recuperare la tassazione subita su somme non dovute.
Pertanto il ricorso viene rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, rigetta il riciorso. Spese liquidate in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a favore dell'ADE.
Così deciso in Agrigento,lì 18.02.2026 Il Giudice Monocratico