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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/08/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19476/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F.: , residente in Conegliano Parte_1 CodiceFiscale_1 (TV), Via Cesare Battisti, 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Migotto (C.F.: ), CodiceFiscale_2 e contro Questura di Treviso, in persona del Signor Questore pro tempore Ministero , in persona del Signor Ministro pro tempore CP_1 con l'Avvocatura di Stato
In punto: ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” CatA.11/2024 Imm.-133 af, emesso dal Questore della Provincia di Treviso il 12.07.2024, notificato il 06.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 la ricorrente , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F.: , residente in [...], proponeva CodiceFiscale_1 impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Treviso, con il quale veniva rigettata, nei confronti della ricorrente, l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente. Si costituiva il Ministero, contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti nella relazione della Questura di Treviso, evidenziava l'assenza non giustificata e prolungata dal territorio italiano, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
**** La ricorrente risulta essere madre di straniero residente in Italia da oltre 10 anni, titolare di Persona_1 permesso di soggiorno “SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO - UE” n. con scadenza P.IVA_1 07.12.2032, presso il quale ha trasferito la propria residenza in Conegliano (TV), Via C. Battisti, 15, e di avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno “per ricongiungimento familiare”, permesso che le è stato più volte concesso con durata biennale e regolarmente rinnovato. In data 2.03.2023 la ricorrente presentava alla Questura di Verona, tramite kit postale, richiesta di rinnovo del permesso soggiorno per motivi familiari. A fronte di tale richiesta, la Questura di Treviso emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, rilevando che la stessa ricorrente era rimasta assente dal territorio italiano oltre il termine previsto dall'art. 13 comma 4 D.P.R. 349/99, alla stregua del quale: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
1
La ricorrente ha riferito di essere stata effettivamente assente dal territorio nazionale dal 6.12.2021 al 17.02.2023, con ciò superando il termine concesso ex lege di assenza dal territorio nazionale, ovvero, nel caso di specie 1 anno (avendo validità biennale il permesso di soggiorno per motivi familiari concessole). Ha però documentato che detta prolungata assenza era giustificata da gravi motivi, previsti come eccezione al rispetto dei termini anche dall'articolo del D.P.R. invocato dalla Questura, poiché mentre si trovava in Albania aveva dovuto curarsi per “S.I.Z. (malattie ischemiche del cuore), HTA (Ipertensione Arteriosa di II Grado), IRK (insufficienza respiratoria cronica)”, per cui era stata curata e sottoposta a terapie anche durante i mesi di Agosto 2022-Ottobre 2022, come da documentazione medica dimessa. Ha dedotto, quindi, che tale situazione di salute, gravemente compromessa, non le aveva consentito di rientrare in Italia nel termine concesso e che il rientro era avvenuto solo una volta stabilizzatasi con le cure ricevute e ripresasi fisicamente, non mancando di evidenziare che anche in Italia ha poi proseguito e sta continuando i trattamenti. Ciò posto, appare chiaro che l'assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a quello previsto ex lege non è dunque dipesa dalla volontà della ricorrente, ma da causa non prevedibile nel momento in cui la stessa si accingeva a ritornare. Sotto un diverso profilo, va evidenziato che il figlio della ricorrente risulta risiedere stabilmente in Italia e, più precisamente, nel territorio della provincia di Treviso, come comprovato inequivocabilmente dalla documentazione in atti, e gode di un reddito che consente il pacifico mantenimento della madre. Tali circostanze di fatto devono essere prese in considerazione tenendo conto del principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29), diritto che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno comprime irrimediabilmente Il ricorso pertanto va accolto. Spese compensate, attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” CatA.11/2024 Imm.-133 af, emesso dal Questore della Provincia di Treviso il 12.07.2024, notificato il 06.09.2024 nei confronti della signora
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore della signora del permesso di soggiorno per motivi familiari. Spese compensate. Venezia, 31.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
, nata in [...] il [...], C.F.: , residente in Conegliano Parte_1 CodiceFiscale_1 (TV), Via Cesare Battisti, 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Migotto (C.F.: ), CodiceFiscale_2 e contro Questura di Treviso, in persona del Signor Questore pro tempore Ministero , in persona del Signor Ministro pro tempore CP_1 con l'Avvocatura di Stato
In punto: ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” CatA.11/2024 Imm.-133 af, emesso dal Questore della Provincia di Treviso il 12.07.2024, notificato il 06.09.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 la ricorrente , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F.: , residente in [...], proponeva CodiceFiscale_1 impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Treviso, con il quale veniva rigettata, nei confronti della ricorrente, l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, l'annullamento del decreto stesso e di ogni altro atto collegato e conseguente. Si costituiva il Ministero, contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti nella relazione della Questura di Treviso, evidenziava l'assenza non giustificata e prolungata dal territorio italiano, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
**** La ricorrente risulta essere madre di straniero residente in Italia da oltre 10 anni, titolare di Persona_1 permesso di soggiorno “SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO - UE” n. con scadenza P.IVA_1 07.12.2032, presso il quale ha trasferito la propria residenza in Conegliano (TV), Via C. Battisti, 15, e di avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno “per ricongiungimento familiare”, permesso che le è stato più volte concesso con durata biennale e regolarmente rinnovato. In data 2.03.2023 la ricorrente presentava alla Questura di Verona, tramite kit postale, richiesta di rinnovo del permesso soggiorno per motivi familiari. A fronte di tale richiesta, la Questura di Treviso emetteva provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, rilevando che la stessa ricorrente era rimasta assente dal territorio italiano oltre il termine previsto dall'art. 13 comma 4 D.P.R. 349/99, alla stregua del quale: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
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La ricorrente ha riferito di essere stata effettivamente assente dal territorio nazionale dal 6.12.2021 al 17.02.2023, con ciò superando il termine concesso ex lege di assenza dal territorio nazionale, ovvero, nel caso di specie 1 anno (avendo validità biennale il permesso di soggiorno per motivi familiari concessole). Ha però documentato che detta prolungata assenza era giustificata da gravi motivi, previsti come eccezione al rispetto dei termini anche dall'articolo del D.P.R. invocato dalla Questura, poiché mentre si trovava in Albania aveva dovuto curarsi per “S.I.Z. (malattie ischemiche del cuore), HTA (Ipertensione Arteriosa di II Grado), IRK (insufficienza respiratoria cronica)”, per cui era stata curata e sottoposta a terapie anche durante i mesi di Agosto 2022-Ottobre 2022, come da documentazione medica dimessa. Ha dedotto, quindi, che tale situazione di salute, gravemente compromessa, non le aveva consentito di rientrare in Italia nel termine concesso e che il rientro era avvenuto solo una volta stabilizzatasi con le cure ricevute e ripresasi fisicamente, non mancando di evidenziare che anche in Italia ha poi proseguito e sta continuando i trattamenti. Ciò posto, appare chiaro che l'assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a quello previsto ex lege non è dunque dipesa dalla volontà della ricorrente, ma da causa non prevedibile nel momento in cui la stessa si accingeva a ritornare. Sotto un diverso profilo, va evidenziato che il figlio della ricorrente risulta risiedere stabilmente in Italia e, più precisamente, nel territorio della provincia di Treviso, come comprovato inequivocabilmente dalla documentazione in atti, e gode di un reddito che consente il pacifico mantenimento della madre. Tali circostanze di fatto devono essere prese in considerazione tenendo conto del principio generale del diritto all'unità familiare garantito costituzionalmente (art.29), diritto che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno comprime irrimediabilmente Il ricorso pertanto va accolto. Spese compensate, attesa la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- annulla il provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi familiari” CatA.11/2024 Imm.-133 af, emesso dal Questore della Provincia di Treviso il 12.07.2024, notificato il 06.09.2024 nei confronti della signora
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore della signora del permesso di soggiorno per motivi familiari. Spese compensate. Venezia, 31.07.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian