Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Rosario Murgida Presidente relatore dott. Antonio Cestone Consigliere dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 703 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Enrico Caterini, Parte_1
Salvatore Staiano) appellante
E
(avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini), CP_1 [...]
avv.ti Domenico De Tommaso, Vincenzo Controparte_2
Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi), (avv. GIUSEPPE CP_3
MAUTONE) appellati
E
(avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Martino Ranieri e Controparte_4
Vincenzo Agosto) appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale per malattia professionale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 18
1. Con ricorso del 23.9.2016 al tribunale di Paola, – nato il Parte_1
17.9.1926 – ha agito contro l' e le società CP_1 CP_3 Controparte_2
e per
[...] Controparte_5 Controparte_6 rivendicare: 1) dall' , il “risarcimento … del danno biologico” e il pagamento delle CP_1
“rendite previste dall'art. 85” del dPR n. 1124/1965 “per infortunio sul lavoro o per malattia professionale”; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico” nella misura “differenziale non corrisposta dall' ” assicuratore e comunque nella CP_7 misura di giustizia, nonché il risarcimento del “danno patrimoniale” patito.
2. A sostegno delle domande proposte ha allegato:
a) che aveva lavorato dal “16.7.1969 … sino al 1986”, con mansioni di “operaio tessile”, presso il reparto “filatura” dello stabilimento tessile “Marlane” di Praia a Mare che nel corso del tempo è appartenuto anche alle società convenute;
b) che era stato esposto all'azione di sostanze “tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo della “neoplasia del traverso” e dell'“adenoma alla prostata” da cui
è affetto;
Cont c) che gli “ex dirigenti della s.p.a. e sono stati imputati dei reati Controparte_2
di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso ed omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, e sono stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014;
d) che egli ha appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed è venuto a conoscenza, solo allora, di aver “contratto la patologia da cui è affetto per Cont la mera presenza presso lo stabilimento Marlane (alle dipendenze dell' e della
)” e a causa della carenza, in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che CP_2 avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che nel processo penale (in cui egli, “sebbene ne rivestisse la qualità non è stato indicato quale persona offesa e danneggiata dai reati”, siccome “risulta dal decreto di rinvio a giudizio”) è comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di “qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutela della salute dei lavoratori che in gran numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
Pag. 2 di 18 f) che in particolare, egli era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento Marlane”;
g) che più precisamente, nel “reparto pettinatura filatura” si faceva uso di
“lubrificanti, oli vegetali o minerali” contenenti idrocarburi aromatici “considerati cancerogeni per cute e polmoni”, ed erano presenti polveri, anche di amianto, di cui “è accertata l'azione cancerogena”;
h) che nel “reparto tintoria”, che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con
l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, ed il cromo trivalente che
“può determinare patologie” per “la cute, l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”, l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti, la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione, la mancanza di “monitoraggio biologico sul lavoratore” e di
“monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia da lui contratta era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Persona_1
“anche in considerazione dei tempi di esposizione a tali agenti cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della Marlane”;
m) che con istanza datata “11.12.2015” egli aveva vanamente invocato la tutela dell' ; CP_1
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al 1987 al “Gruppo Lanerossi (ENI)” e dal 1987 al
2004 a ” che dal 1.7.2005 aveva traferito il “settore abbigliamento” alla CP_2
“Italfashion s.p.a. (attualmente ” la quale, a seguito di Controparte_8
successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
Pag. 3 di 18 3. In corso di causa, il ricorrente ha prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il – e ha Controparte_9
perciò disposto il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
4. Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria del ricorrente che da esso può CP_1
esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che le prestazioni previdenziali esigibili dall'Istituto assicuratore nel caso di specie sono quelle contemplate dall'art. 66 del dPR n. 1124/1965 e dall'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, e non già la rendita ai superstiti che il ricorrente rivendica ai sensi dell'art. 85 del medesimo dPR n. 1124/1965;
3) che il diritto alle prestazioni esigibili è prescritto. È stato infatti azionato ben oltre il termine triennale di cui all'art. 112 del citato dPR che è da farsi decorrere “quanto meno dagli inizi degli anni 2000”, ossia dall'epoca in cui il ricorrente era in possesso di
“elementi idonei a renderlo consapevole dalla (possibile) eziologia professionale della malattia contratta”. Ciò in quanto dai documenti prodotti dalle parti resistenti emerge che sin “dagli inizi degli anni 2000” erano “ben note in ambito locale” le “vicende riguardanti lo stabilimento Marlane” in considerazione delle “denunce avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti di colleghi del ricorrente”, delle “molteplici iniziative
(manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti e
i loro parenti già sul finire degli anni '90”, del “clamore suscitato”, grazie anche agli articoli di giornale pubblicati dal 1999 al 2009 e ai “servizi televisivi realizzati da reti nazionali”, dalle “plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto)” concernenti le condizioni dell'ambiente di lavoro, “ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti”. Proprio la denunciata insalubrità dello stabilimento industriale e le
Pag. 4 di 18 conseguenti indagini penali erano assurte “a fatto notorio all'interno della cerchia dei dipendenti della Marlane oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Tirreno Cosentino”, dato che lo stabilimento era il “principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito”. Non è dunque verosimile che il ricorrente abbia avuto conoscenza della “vicenda giudiziaria di tale portata” solo dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, giacché non ha “fornito alcuna spiegazione sulla sottintesa ignoranza dei precedenti 15 anni di processo”. È invece possibile affermare,
“con verosimile certezza processuale”, che già “nel 2003”, quando gli fu diagnosticata la
“neoplasia del traverso”, il ricorrente (che già da tempo sapeva di soffrire di “adenoma alla prostata”) versava nella “condizione di conoscibilità (se non di effettiva conoscenza) non solo della malattia ma anche della eziologia professionale della stessa”;
4) che, “comunque”, il ricorrente non ha precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale, né ha chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporlo al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima malattia. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare assorbenti gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze verosimilmente utilizzate nella Marlane”, ossia “le ammine aromatiche e il cromo esavalente”, e le patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato
“l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai
Pag. 5 di 18 sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie,
l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata, che, con riguardo alla posizione del ricorrente, ha formato oggetto di accertamento “addirittura specifico” in sede penale;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento Marlane all'attività lavorativa da essi svolta, trascurando però che, nello specifico caso in esame, le malattie tumorali di cui ha sofferto il lavoratore (alla “prostata” e al “colon”) sono tra quelle più diffuse e comuni “nella popolazione maschile sopra i 50 anni” i cui “fattori accertati non sono in alcun modo riconducibili all'attività lavorativa”.
5. Il ricorrente ha interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denuncia la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e
11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamenta:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto deve ravvisarsi nella fattispecie in esame stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare
l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della Marlane”; d'altro canto, dalla
Pag. 6 di 18 “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_1
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le
“ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la sua patologia e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a suo sfavore gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che era stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del
[...]
. Ha comunque trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità nel CP_9
giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo l'appellante, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che
l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il “rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del
Pag. 7 di 18 tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della “causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”,
l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità della eziologia professionale della malattia, avuto riguardo non già al “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta dal Giudice di primo grado” deve ritenersi infondata non CP_1 avendo l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui il ricorrente ha avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
6. L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame CP_1
assumendolo infondato. La società ha anche spiegato appello incidentale Controparte_4 condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, al fine di ottenere l'accoglimento delle eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
7. Il Collegio – dopo aver acquisito i verbali delle testimonianze che questa Corte ha escusso in cause analoghe, nonché la perizia redatta dai “professori Per_2 Per_3
e in sede dell'incidente probatorio relativo a un nuovo procedimento penale per fatti Per_4
analoghi, che il tribunale di Paola ha definito con ordinanza di archiviazione del 20.9.2024
– ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica, ha autorizzato il deposito di note e, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
8. L'appello non merita accoglimento per i tre ordini di motivi di seguito esposti, che attengono (1) alla prescrizione del credito indennitario azionato, (2) al difetto di prova dell'eziologia professionale delle malattie contratte, (3) alla mancanza di allegazioni e prove dei danni risarcibili.
9. In primo luogo, l'impugnazione della declaratoria di prescrizione del credito indennitario, azionato contro l' , è infondata. CP_1
Pag. 8 di 18 9.1. Il ricorrente ha infatti allegato di non essere stato “indicato quale persona offesa e danneggiata dai reati” perseguiti nel processo penale celebrato dal tribunale di
Paola e ha sostenuto che tanto “risulta dal decreto di rinvio a giudizio” che ha prodotto
(cfr. pag. 5, ultimo paragrafo, del ricorso introduttivo).
9.2. Sennonché, la sua allegazione è contraddetta: a) da quello stesso decreto, che invece lo annovera tra le persone offese e danneggiate (cfr. pag. 22, n. 88, e pag. 34, n.
95); b) dalla sentenza penale con cui quel tribunale ha assolto (su richiesta dello stesso pubblico ministero) gli imputati del reato consumato anche ai suoi danni (cfr. pagg. 25 e
41); c) dal verbale della prima udienza del dibattimento penale, in data 19.4.2011, che oltre a menzionarlo espressamente tra le persone offese (cfr. pag. 8), dà anche conto dell'attività svolta dal tribunale, su sollecitazione dei difensori, per verificare la rituale evocazione in giudizio di tutte le parti interessate: il che fa presumere che la verifica abbia riguardato, come impone l'art. 484, c. 1, c.p.p. anche il rispetto delle prescrizioni impartite dall'art. 429, c. 4, c.p.p. nell'interesse delle persone offese (che devono ricevere il decreto di rinvio a giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza dibattimentale) e, dunque, anche dell'odierno appellante.
9.3. Del resto, quest'ultimo non ha mosso alcun rilievo alla statuizione della gravata sentenza che si appunta proprio sull'accertamento, “addirittura specifico”, che il tribunale penale ha compiuto rispetto alla sua “posizione” (pervenendo all'assoluzione degli imputati per “insussistenza del fatto”). La statuizione sottende non solo che egli abbia assunto formalmente, nel dibattimento penale, la qualità di persona offesa, ma anche che possa risentire dell'esito della sentenza pronunciata in quel giudizio proprio perché è stato ritualmente posto nella condizione di prendervi parte.
9.4. Deve pertanto convenirsi che almeno venti giorni prima dell'udienza dibattimentale del 19.4.2011, l'appellante era a conoscenza dell'origine professionale e, dunque, della indennizzabilità delle gravi patologie contratte a causa della nocività dell'ambiente di lavoro e dell'esposizione ad agenti nocivi, nei termini in cui tali evenienze sono descritte nei capi di imputazione penale1. Ha però rivolto istanza di tutela
Pag. 9 di 18 all' solo l'11.12.2015, con raccomandata postale che è stata recapitata il CP_1
14.12.2015. L'istanza è tardiva perché proposta oltre il termine di prescrizione triennale, previsto dall'art. 112 del TU 1124/1965, il cui mancato rispetto il tribunale ha correttamente riscontrato.
10. In secondo luogo, l'approfondimento tecnico che questa Corte ha espletato è approdato a conclusioni coincidenti con le risultanze delle perizie svolte in sede penale, tanto nel ridetto dibattimento (perizia redatta dal collegio “Triassi-Betta-Comba-Paludi”), tanto nell'incidente probatorio che è stato disposto dal tribunale di Paola il 9.8.2017 nel successivo procedimento avente ad oggetto incolpazioni di omicidio e lesioni personali ai danni di altri lavoratori del medesimo stabilimento industriale (perizia redatta dai professori “ ”). Persona_5
10.1. L'esperto medico legale designato dal Collegio è pervenuto, con analisi diffusa e approfondita anche in replica alle osservazioni critiche dell'appellante, ad escludere che le patologie contratte da quest'ultimo abbiano origine professionale.
10.2. Ha constatato, in premessa, che dalla seconda metà del 1969 nell'opificio venne eleminata la compartimentazione dei reparti e ciò rese comune a tutti i lavoratori l'esposizione al rischio ambientale derivante da eventuali agenti inquinanti. Ha poi convenuto con i periti del giudice penale in merito alla presenza nell'opificio di prodotti chimici cancerogeni (“cromo 6”, “dimetilbenzidina”, “tricloroetilene”) che hanno come
“organo bersaglio” i polmoni e la vescica. Ha escluso, pertanto, che all'esposizione a quei prodotti chimici possano attribuirsi le neoplasie che l'appellante ha sviluppato a carico di
“prostata e colon” (la prima diagnosticata nel 1986 e non già nel 1976 come si legge nella gravata sentenza, la seconda nel 2003), dalle quali è da considerarsi guarito.
10.3. Le sue valutazioni trovano logica e congrua giustificazione nelle argomentazioni che ha svolto anche in replica alle critiche dell'appellante, rimarcando che: a) mancano elementi che consentano di determinare se le sostanze aerodisperse dotate rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa”..es
Pag. 10 di 18 di potere cancerogeno fossero presenti nello stabilimento in concentrazioni idonee ad ingenerare patologie neoplastiche;
b) le utili indicazioni fornite dallo studio epidemiologico eseguito nell'ambito della perizia disposta dal tribunale collegiale di
Paola, allo scopo di verificare se si sia registrato tra i lavoratori dell'opificio un apprezzabile aumento di casi di neoplasie correlabili agli agenti cancerogeni impiegati nelle lavorazioni, non ineriscono alle neoplasie contratte dall'appellante, ma ai tumori polmonari e vescicali che sono i soli di cui si possa ipotizzare l'associazione causale con quel tipo di lavorazioni;
c) l'unica pubblicazione scientifica, valorizzata da una consulente di questa Corte per riconoscere l'eziologica lavorativa di un “tumore maligno del rene e degli organi urinari” contratto da altro lavoratore dello stesso opificio, che ha promosso autonomo giudizio nei soli confronti dell' , non fa menzione del tumore alla CP_1 prostata, mentre con riguardo al “tumore del colon” fornisce dati che, secondo gli stessi autori della pubblicazione, non offrono sostegno all'ipotesi di un'associazione causale con l'industria tessile;
d) le ulteriori osservazioni critiche sono inconferenti perché relative, da un canto, a dati della “industria tessile dell'amianto” che nella specie non viene in rilievo,
e, d'altro canto, alla correlazione tra l'esposizione a determinate sostanze e il tumore al polmone che, come si è rimarcato, è estraneo al caso di specie.
10.4. D'altronde, alle condivisibili conclusioni dell'ausiliare fornisce riscontro anche la perizia tecnica che, nell'ulteriore incidente probatorio disposto nelle more di questo processo d'appello dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Paola, ha condotto gli esperti (“ e ) a concludere – sulla base della Per_2 Per_3 Per_4 medesima “monumentale” documentazione esaminata dall'ausiliare del Collegio (e redatta dai numerosi professionisti che si sono occupati del caso: “ingegneri, chimici, igienisti, epidemiologi, medici del lavoro, medici legali”) – che:
a) non si può affermare “in termini di certezza o anche di elevata probabilità” l'origine professionale delle neoplasie teoricamente correlabili con le sostanze chimiche utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento aziendale;
b) tra queste ultime, comunque, non rientrano né il “carcinoma prostatico” (v. pag.
169), né il “carcinoma del colon” (v. pag. 168): ossia le uniche patologie oncologiche di cui ha sofferto l'appellante.
Pag. 11 di 18 10.5. In senso contrario alle conclusioni dell'ausiliare non conducono le censure che quest'ultimo ha formulato nelle note autorizzate finali e che ha ribadito in sede di discussione orale. Ciò in quanto esse constano:
1) dell'inconferente addebito al consulente di non aver considerato la “diffusione ubiquitaria di sostanze cancerogene in tutti i reparti dello stabilimento” e la “condizione di assoluta esposizione” dei lavoratori di tutti i reparti, laddove invece, come si è detto, il consulente ha preso le mosse proprio dal convincimento che nel periodo in esame tutti gli operai sono stati esposti alle medesime sostanze proprio perché, dal 1969, hanno lavorato in un ambiente unico e non compartimentato;
2) dell'ingiusta accusa di aver ritenuto assente all'interno dello stabilimento il “cromo
VI”, laddove invece il consulente ha dato per acclarata la presenza di quella sostanza che ha però posto in relazione causale con patologie diverse da quelle contratte dall'appellante, cosa che, parimenti, ha fatto con riferimento al “tricloroetilene”;
3) dell'immotivato e ripetuto riferimento a “tumori polmonari e vescicali” che nella specie, però, non vengono in rilievo;
4) dell'infondato addebito di non aver esaminato tutti gli elaborati tecnici (anche di parte) acquisiti in sede penale e le allegazioni relative tanto alle carenti condizioni lavorative e di sicurezza, già formulate nell'atto di appello, tante alle emergenze epidemiologiche parimenti dedotte, laddove invece il consulente ha motivato congruamente la condivisibile scelta di privilegiare, nell'indagine di questi aspetti, le risultanze ed i dati confluiti in perizie d'ufficio i cui esiti sono stati vagliati e recepiti in provvedimenti giurisdizionali;
5) dell'inesatto inserimento tra le patologie contratte dall'appellante anche di un
“tumore della vescica” che non è però documentato e, ancor prima, non è mai stato nemmeno dedotto negli atti di causa.
10.6. Anche al netto questi profili, caratterizzati da inesattezza o non pertinenza, i rilievi mossi all'operato del consulente non sono idonei a dimostrarne la palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui l'appellante avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) e, rivelandosi frutto di un mero dissenso diagnostico che non attiene a
Pag. 12 di 18 vizi del procedimento valutativo seguito dal consulente, non si traducono in una efficace critica alle sue conclusioni che induca a disattenderle2.
11. In terzo luogo (ed alternativamente) la domanda risarcitoria che il tribunale ha rigettato non può essere accolta perché dei danni che l'appellante lamenta di aver subito non vi è prova e, ancor prima, neppure la necessaria, specifica allegazione.
11.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, lungo 73 pagine, il ricorrente ha dedicato ai danni da risarcire il paragrafo 10 (intitolato “i danni”) che consta di queste poche righe:
“Tale danno deve essere calcolato considerando il periodo di inabilità temporanea parziale e totale nonché il periodo di invalidità permanente derivante dalla malattia professionale contratta dal sig. ; invalidità permanente che viene Parte_1 quantificata ai fini del risarcimento in complessivi € 350.000 o nella maggiore o minore somma che il Giudice determinerà con CTU”.
11.2. Nelle conclusioni del ricorso, dopo aver precisato che il postulato risarcimento ha ad oggetto il “danno biologico” che, “in caso di caso di condanna dell' ”, è da CP_1 intendersi rivendicato nella misura “differenziale non corrisposta dall' ”, il CP_7 ricorrente ha richiesto il pagamento anche di un'ulteriore somma, da determinarsi “previa nomina di apposita CTU”, “a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e biologico sofferto … e di rimborso delle spese mediche”.
11.3. È manifesta la carenza di allegazioni tanto del danno “patrimoniale”, non meglio delineato, tanto delle “spese mediche”, meramente evocate, che formano oggetto delle sole conclusioni e che non hanno quindi riscontro alcuno già sul piano assertivo.
11.4. Insufficiente, poi, è l'allegazione del danno biologico che il ricorrente si limita a porre in relazione causale con la “malattia professionale contratta” e con i periodi di inabilità (totale e parziale) di cui, però, non offre descrizione, né prova. A ben vedere, nella prospettiva del ricorrente la lesione dell'integrità fisica provocatagli dalle due neoplasie contratte, e dunque il danno biologico patito, è sufficiente per rivendicare il risarcimento del danno alla salute che integra l'unica voce di danno non patrimoniale di cui fa espressa menzione. Ma è una prospettiva non condivisibile.
Pag. 13 di 18 11.5. Il danno biologico consiste, invero, nelle ripercussioni negative della lesione all'integrità psicofisica, non già in quella stessa lesione. Non è un pregiudizio in re ipsa, ma, per l'appunto, si identifica nelle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione. In questo senso sono le indicazioni della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale3 sia della Corte di Cassazione, secondo cui la lesione fisica o psichica è soltanto il substrato del danno biologico, ma non si identifica con esso4. Il danno biologico, infatti, consiste nelle rinunce cui la lesione ha costretto il danneggiato, ossia nel peggioramento della sua qualità della vita e, dunque, nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto5. Sicché il risarcimento del danno potrà esserci solo se vi è stata la perdita di utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che devono essere compensate con utilità economiche equivalenti6.
11.6. Sennonché, nel caso di specie, il ricorso è del tutto carente di allegazioni in merito all'incidenza negativa delle patologie sofferte dal ricorrente sull'esplicazione delle sue attitudini nella sfera personale e in quella relazionale. Manca finanche l'indicazione dei trattamenti terapeutici praticati, dei ricoveri ospedalieri subiti, della forzosa rinuncia, anche solo parziale o temporanea, allo svolgimento di attività abituali. E ciò si apprezza sia con riferimento alla condizione di inabilità temporanea, meramente dedotta, sia, ancor 3 Corte Cost. n. 372/1994: “ai fini del risarcimento è sempre necessaria la prova … che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1123 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”. 4 Cfr. in mot. Cass. 13292/1991. Così in dottrina: “la quidditas del danno biologico non va dunque individuata nell'esistenza d'una lesione dell'integrità psicofisica. Questa ne rappresenta il presupposto necessario, ma l'essenza del danno risiede nel “valore umano”, ovvero nelle conseguenze negative che la lesione ha prodotto sulla vita del danneggiato”. 5 Cass. 7730/2004: “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative - di carattere patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica - della lesione della integrità psicofisica del soggetto leso, per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto”. 6 Cfr. in mot. Cass. 4991/1996: “già la Corte costituzionale (sent. n. 372 del 1994, cit.) ha avvertito il pericolo di confondere la lesione che determina il cosiddetto danno biologico con il risarcimento ed ha ritenuto necessaria la prova ulteriore dell'entita del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ. Infatti, la lesione dell'integrità fisica con esito letale "non può considerarsi semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio". Detto in altre parole questo sta a sottolineare la natura particolare del danno biologico, per il quale non vale la regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da risarcire. Il risarcimento del danno vi sarà se vi sarà perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti”.
Pag. 14 di 18 più, con riferimento ai postumi permanenti, ossia ai pregiudizi e alle disfunzioni patite e ancora persistenti, di cui difetta (così nel ricorso, come nella consulenza tecnica di parte) qualsivoglia descrizione.
11.7. A tale riguardo è rilevante osservare come nessuna censura egli ha mosso ai risultati delle verifiche che hanno indotto il consulente tecnico d'ufficio ad affermare che le patologie che lo hanno afflitto sono, a così tanta distanza di tempo, da considerarsi guarite. E se in un soggetto che ha raggiunto i 98 anni d'età non hanno, dunque, alcuna incidenza apprezzabile, la ribadita mancanza di allegazioni in merito impedisce di verificare in che termini e in quale misura (rilevante a fini risarcitori) l'abbiano avuta in passato.
11.8. Il riscontrato deficit assertivo, che è relativo a fatti principali posti a fondamento della domanda, non si presta ad essere colmato dall'operato del consulente tecnico d'ufficio, al quale è precluso l'accertamento dei fatti principali inerenti all'oggetto della lite che la parte, pur avendone l'onere, non abbia allegato7.
11.9. Né quel deficit può pretendersi colmato dalla documentazione prodotta: vuoi perché i documenti sono un mezzo di prova di fatti che devono essere stati ancor prima ritualmente allegati8 e non possono quindi diventare, essi stessi, fonte di allegazione9, specialmente quando del loro contenuto negli atti di causa non si sia fatta esplicita menzione10; vuoi perché anche l'indirizzo giurisprudenziale favorevole ad attribuire ai 7 Cass. 3086/2022: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda…”. 8 Cfr. in mot. Cass. 2832/2016: “non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite un'integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e dimostrarne la fondatezza (in tal senso Cass. n. 13825/2008)”. 9 Il potere delle parti di delimitare i fatti sui quali il giudice può fondare la sua decisione costituisce un
"riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti" (così Cass. SU 761/2002, secondo cui: "la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite"). In tal senso cfr. Cass. 4392/2000: "il giudice deve ignorare quanto l1e parti non hanno allegato …". Neanche i poteri istruttori officiosi del giudice consentono di superare il
"limite della necessaria allegazione dei fatti ad opera della parte" (Cass. SU 11353/2004). Ciò a conferma di quella che in dottrina viene definita: "la signoria delle parti sull'allegazione dei fatti".
Pag. 15 di 18 documenti una funzione integrativa degli atti costitutivi esige che tali atti richiamino i documenti a quell'esplicito scopo11: ciò che nella specie manca.
12. Da ciò discende la conferma dell'impugnata decisione di rigetto delle domande risarcitorie e indennitarie dell'odierno appellante, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientra anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la società ha riproposto come motivo di appello incidentale, Controparte_4 condizionandone l'esame all'ipotesi (non realizzatasi) di riforma della sentenza appellata12.
13. Giova comunque segnalare la manifesta fondatezza dell'eccezione poiché:
1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente13. E ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato nel 1986, ben prima che la società
” cedesse all'attuale il “complesso aziendale del settore CP_2 Controparte_4 abbigliamento”;
idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori. Vds. anche Cass. 2461/2019: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”. Conf. Cass. 8377/2009 e Cass. 20287/2005. 11 Cass. 11599/2009: “Nel rito del lavoro, allorché il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, l'accertamento del giudice di merito deve estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, che, in ispecie se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale …”. Conf. in mot. Cass. 17122/2013. 12 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”. 13 Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”.
Pag. 16 di 18 2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla la Controparte_4
quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla “ ”; CP_2
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della “ ” CP_2
gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla summenzionata Controparte_4
documentazione, non sono state contestate dal ricorrente né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.
14. Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione14), avuto riguardo agli immotivati importi che l'appellante ha rivendicato a titolo risarcitorio (€ 350.000 a titolo di danno biologico oltre all'importo da determinarsi equitativamente a titolo di danno patrimoniale), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza dell'entità dei danni di cui egli invoca il risarcimento.
15. Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla CP_1
soccombenza, poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la
Pag. 17 di 18 declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
16. Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separata ordinanza, si pongono, in solido, a carico di tutte le parti15.
17. Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 21.5.2021, e sull'appello incidentale condizionato Parte_1 proposto da con memoria depositata l'8.2.2022, avverso la sentenza Controparte_4
del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 79/2021, pubblicata in data 25/02/2021 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2. Condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che, in favore di ciascuna parte appellata, liquida in € 3.000 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
3. Pone a carico delle parti, in solido, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio;
4. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 08/05/2025.
Il Presidente estensore
dott. Rosario Murgida
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 24164/2019: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio … una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo …”. Vds. anche Cass. 13806/2023: “In materia di malattia professionale contratta nel corso del 2 Cass. 34395/2023: “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”. 10 Cfr. Cass. 21032/2008, secondo cui, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati al ricorso, ma è necessario che nel ricorso sia descritto il loro contenuto nella parte 14 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente,
l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00.
Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022. 15 Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti …”.
Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”.