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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0379387D20210000982 ONERI CONSORZIO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210000982 del 6 dicembre 2024, emessa da CRESET S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, poi divenuto Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, per l'importo di 1.260,22 euro a titolo di oneri consortili per l'anno 2017.
Il ricorrente premetteva di essere proprietario di fondi rustici ricadenti nel comprensorio consortile e confinanti con il torrente Denominazione_1, e deduceva che il perdurante stato di abbandono di detto torrente e dei canali di scolo, dovuto alla mancata manutenzione da parte del Consorzio, aveva causato ingenti danni ai terreni limitrofi per ristagno idrico e allagamenti.
A sostegno di tale assunto, il ricorrente allegava una serie di diffide inviate al Consorzio a partire dal settembre
2020, un sopralluogo effettuato dagli stessi tecnici consortili il 28 settembre 2020, che aveva accertato la completa obliterazione della sezione idraulica in più punti del canale e la presenza di rifiuti con conseguente esondazione e dilavamento, e le delibere commissariali n. 447 del 27 ottobre 2020 e successive, con le quali il Consorzio, pur avendo disposto lavori di manutenzione, di fatto non li eseguiva tempestivamente, tanto che la situazione di degrado perdurava fino al 2023.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente articolava due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, eccepiva la carenza assoluta del potere impositivo in capo al Consorzio per la mancata elaborazione del piano generale di bonifica prescritto dalla legge regionale n. 4 del 2012, sostenendo che, in assenza di tale piano, il piano di classifica, su cui si fondava la pretesa, era illegittimo e non poteva far presumere il beneficio per i fondi, con conseguente nullità dell'ingiunzione.
Con il secondo motivo, nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa per assenza di alcun beneficio diretto e specifico in favore dei propri terreni per l'anno 2017, evidenziando come dalla documentazione prodotta, e in particolare dalle risultanze del sopralluogo del 2020, emergesse al contrario che i fondi avevano subito danni proprio a causa dell'inattività consortile;
richiamava, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio deve essere diretto, specifico e tradursi in un incremento di valore del fondo, e sottolineava come lo stesso piano di classifica redatto da Identificativo_1 per il Consorzio riconoscesse l'impossibilità di confermare un'imposizione generalizzata in assenza di attività consortile a diretto vantaggio dei contribuenti.
Il ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, l'annullamento dell'ingiunzione per carenza di potere impositivo e, in subordine, per infondatezza della pretesa, con condanna del Consorzio alle spese di lite.
A seguito della notifica del ricorso, si costituivano in giudizio due distinti resistenti.
Da un lato, CRESET S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione, depositava memoria di costituzione e controdeduzioni.
In via preliminare, la concessionaria eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'ingiunzione di pagamento impugnata faceva seguito a un sollecito di pagamento notificato il 13 dicembre 2021 e mai opposto, divenuto pertanto definitivo;
richiamava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 883 del 2022 e il principio secondo cui l'ingiunzione fiscale può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa tributaria, ormai cristallizzata per decadenza. In subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, evidenziando che, in qualità di mero concessionario, era parte legittima solo per vizi formali dell'atto di riscossione, mentre le contestazioni sulla fondatezza del credito dovevano essere rivolte esclusivamente all'ente impositore, ossia il Consorzio di Bonifica, e chiedeva pertanto l'estromissione dal giudizio per i motivi di merito.
Dall'altro lato, si costituiva il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, depositando proprie controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Successivamente, il ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale ribadiva e approfondiva le proprie difese.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, anche a prescindere dalla pur fondata eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnativa, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il contributo di bonifica oggetto della pretesa azionata dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nei confronti del sig. Ricorrente_1 si inscrive nel novero dei tributi speciali di scopo, la cui legittimità è ancorata alla inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e alla sussistenza, anche solo potenziale, di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica, secondo i consolidati principi espressi dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26009 del 2008 e ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte Cost. n. 188 del 2018).
Il ricorrente, pur riconoscendo che i propri fondi sono situati nel comprensorio consortile, contesta la pretesa sotto molteplici profili, che meritano una disamina analitica alla luce delle difese svolte dal Consorzio resistente e della documentazione versata in atti.
Va preliminarmente ribadito che il ricorso introduttivo, notificato il 13 marzo 2025, si fondava essenzialmente su due ordini di censure: la carenza assoluta del potere impositivo per la mancata elaborazione del Piano
Generale di Bonifica prescritto dalla legge regionale n. 4 del 2012, e l'infondatezza della pretesa per assenza di un beneficio diretto e specifico in favore dei terreni del ricorrente nell'anno 2017.
Solo con la memoria illustrativa depositata il 29 gennaio 2026, il ricorrente ha introdotto un ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla asserita illegittimità della procedura di riscossione coattiva esperita mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, anziché mediante ruolo ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973.
Tale motivo, non essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo, deve ritenersi inammissibile per novità, non potendo la memoria illustrativa ampliare il thema decidendum, ma soltanto illustrare e sviluppare le ragioni già tempestivamente esposte, secondo il principio di corrispondenza tra il ricorso e i successivi atti difensivi. Nel merito delle censure tempestivamente proposte, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'equivoco interpretativo che vorrebbe far discendere la legittimità del contributo dalla previa adozione del Piano
Generale di Bonifica, il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2012, ha natura di atto di programmazione delle opere pubbliche di bonifica e non incide direttamente sulla determinazione del presupposto impositivo, che è invece cristallizzato nel Piano di Classifica, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia n. 1148 del 18 giugno 2013.
Come è noto, la legge regionale, all'articolo 42, comma 7, ha dettato una specifica norma transitoria, in forza della quale i Piani di Classifica già elaborati ai sensi della precedente legge regionale n. 12 del 2011 conservano piena efficacia in fase di prima applicazione, fermo restando il loro successivo adeguamento al
Piano Generale di Bonifica una volta che questo venga approvato.
Ne consegue che il Consorzio resistente, avendo correttamente fondato la propria pretesa sul Piano di
Classifica regolarmente approvato, non è incorso in alcuna carenza di potere impositivo, né può ritenersi che la mancanza del Piano Generale di Bonifica per l'annualità 2017 infici la presunzione di vantaggiosità dell'attività consortile.
Quanto alla contestazione concernente l'assenza di un beneficio diretto e specifico in capo ai fondi del ricorrente, occorre richiamare il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il beneficio che giustifica l'imposizione del contributo di bonifica non deve essere inteso in senso sinallagmatico, come corrispettivo di opere immediatamente e direttamente eseguite sul singolo fondo, bensì come vantaggio, anche solo potenziale, che l'immobile trae dall'essere inserito in un comprensorio nel quale il
Consorzio svolge attività di manutenzione e di difesa idraulica, assicurando la funzionalità della rete scolante e prevenendo fenomeni di ristagno e allagamento.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, ha chiarito che il contributo di bonifica ha natura di tributo di scopo, destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per la realizzazione delle opere, e che il beneficio rilevante non è legato a un rapporto corrispettivo, ma consiste nella fruibilità, comunque concreta e non meramente astratta, dell'attività di bonifica, la quale, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Consorzio, una volta prodotto in giudizio il Piano di Classifica approvato, è esonerato dall'onere di fornire la prova del beneficio diretto e specifico per ogni singola particella, gravando invece sul contribuente che intenda disconoscere il debito l'onere di dimostrare, con elementi concreti e puntuali, che il proprio fondo non trae alcun vantaggio, neppure potenziale, dall'attività consortile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la propria contestazione esclusivamente su una ricostruzione fattuale che attiene a eventi successivi all'annualità per cui è causa, segnatamente sullo stato di abbandono del torrente Denominazione_1 riscontrato dal Consorzio stesso nel corso di un sopralluogo effettuato nel settembre 2020 e sulle delibere commissariali che hanno disposto interventi manutentivi a partire da tale data.
Tali elementi, oltre a non essere riferiti all'anno 2017, non valgono a escludere che in quell'anno il fondo potesse comunque beneficiare della funzionalità della rete idraulica consortile, la cui manutenzione, come ampiamente documentato dal Consorzio resistente, è stata costantemente assicurata attraverso una pluralità di interventi programmati e realizzati anche negli anni precedenti e successivi al 2017, come dettagliatamente elencati nella consulenza tecnica di parte prodotta dal Consorzio.
La documentazione fotografica e le missive inviate dal ricorrente al Consorzio, per quanto evocative di una situazione di degrado risalente nel tempo, non sono assistite da alcun elemento di prova tecnica che consenta di riferire con certezza l'assenza di beneficio all'annualità 2017, né superano la presunzione di vantaggiosità discendente dal Piano di Classifica. La stessa delibera commissariale n. 447 del 27 ottobre 2020, richiamata dal ricorrente, lungi dal costituire una ammissione di inattività del Consorzio per gli anni precedenti, rappresenta l'atto con cui l'ente, preso atto di una situazione di criticità emersa a seguito di un sopralluogo, ha disposto interventi urgenti, ciò che conferma, al contrario, la tempestiva attivazione del Consorzio non appena accertata la necessità di opere manutentive straordinarie.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il beneficio deve intendersi quale qualità del fondo che si traduce in un incremento di valore o nella prevenzione di danni, e che tale qualità sussiste per il solo fatto che il terreno sia posto in un contesto territoriale regimato da una rete di bonifica funzionante, a prescindere dalla circostanza che il proprietario non abbia personalmente riscontrato interventi sul proprio specifico appezzamento.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria idonea a superare tale presunzione, limitandosi a evocare una situazione di degrado che, per quanto accertata nel 2020, non dimostra affatto che nel 2017 il fondo fosse privo del beneficio di difesa idraulica, tanto più che il Consorzio ha documentato l'esecuzione di numerosi interventi manutentivi nel corso del 2017, come emerge dalla consulenza tecnica e dall'elenco dei lavori svolti con fondi consortili e regionali.
Le considerazioni svolte nella relazione redatta dalla società Identificativo_1 s.r.l., cui il ricorrente fa riferimento, lungi dal suffragare la tesi dell'assenza di beneficio, si limitano a evidenziare la necessità di aggiornare il Piano di Classifica alla luce della giurisprudenza della Cassazione, ma non mettono in discussione la legittimità del Piano all'epoca della sua approvazione, né contengono alcuna ammissione circa l'inattività del Consorzio nel comprensorio di interesse.
Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda con cui il ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, ha chiesto di impugnare e contestare ogni eventuale richiesta di versamento di contributi per gli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, trattandosi di una pretesa avente a oggetto atti non ancora emessi e comunque non notificati, e pertanto non suscettibile di essere esaminata nel presente giudizio, che, avendo essenzialmente natura impugnatoria, ha ad oggetto esclusivamente l'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2017.
Per le ragioni tutte esposte, che evidenziano la piena legittimità della pretesa impositiva e l'insussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente, il ricorso si rivela infondato in ogni sua articolazione, con conseguente integrale rigetto della domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 845/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0379387D20210000982 ONERI CONSORZIO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano a quanto già dedotto in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210000982 del 6 dicembre 2024, emessa da CRESET S.p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, poi divenuto Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, per l'importo di 1.260,22 euro a titolo di oneri consortili per l'anno 2017.
Il ricorrente premetteva di essere proprietario di fondi rustici ricadenti nel comprensorio consortile e confinanti con il torrente Denominazione_1, e deduceva che il perdurante stato di abbandono di detto torrente e dei canali di scolo, dovuto alla mancata manutenzione da parte del Consorzio, aveva causato ingenti danni ai terreni limitrofi per ristagno idrico e allagamenti.
A sostegno di tale assunto, il ricorrente allegava una serie di diffide inviate al Consorzio a partire dal settembre
2020, un sopralluogo effettuato dagli stessi tecnici consortili il 28 settembre 2020, che aveva accertato la completa obliterazione della sezione idraulica in più punti del canale e la presenza di rifiuti con conseguente esondazione e dilavamento, e le delibere commissariali n. 447 del 27 ottobre 2020 e successive, con le quali il Consorzio, pur avendo disposto lavori di manutenzione, di fatto non li eseguiva tempestivamente, tanto che la situazione di degrado perdurava fino al 2023.
Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il ricorrente articolava due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, eccepiva la carenza assoluta del potere impositivo in capo al Consorzio per la mancata elaborazione del piano generale di bonifica prescritto dalla legge regionale n. 4 del 2012, sostenendo che, in assenza di tale piano, il piano di classifica, su cui si fondava la pretesa, era illegittimo e non poteva far presumere il beneficio per i fondi, con conseguente nullità dell'ingiunzione.
Con il secondo motivo, nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa per assenza di alcun beneficio diretto e specifico in favore dei propri terreni per l'anno 2017, evidenziando come dalla documentazione prodotta, e in particolare dalle risultanze del sopralluogo del 2020, emergesse al contrario che i fondi avevano subito danni proprio a causa dell'inattività consortile;
richiamava, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio deve essere diretto, specifico e tradursi in un incremento di valore del fondo, e sottolineava come lo stesso piano di classifica redatto da Identificativo_1 per il Consorzio riconoscesse l'impossibilità di confermare un'imposizione generalizzata in assenza di attività consortile a diretto vantaggio dei contribuenti.
Il ricorrente concludeva chiedendo, in via preliminare, l'annullamento dell'ingiunzione per carenza di potere impositivo e, in subordine, per infondatezza della pretesa, con condanna del Consorzio alle spese di lite.
A seguito della notifica del ricorso, si costituivano in giudizio due distinti resistenti.
Da un lato, CRESET S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio di riscossione, depositava memoria di costituzione e controdeduzioni.
In via preliminare, la concessionaria eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'ingiunzione di pagamento impugnata faceva seguito a un sollecito di pagamento notificato il 13 dicembre 2021 e mai opposto, divenuto pertanto definitivo;
richiamava l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 883 del 2022 e il principio secondo cui l'ingiunzione fiscale può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa tributaria, ormai cristallizzata per decadenza. In subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa, evidenziando che, in qualità di mero concessionario, era parte legittima solo per vizi formali dell'atto di riscossione, mentre le contestazioni sulla fondatezza del credito dovevano essere rivolte esclusivamente all'ente impositore, ossia il Consorzio di Bonifica, e chiedeva pertanto l'estromissione dal giudizio per i motivi di merito.
Dall'altro lato, si costituiva il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, depositando proprie controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
Successivamente, il ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale ribadiva e approfondiva le proprie difese.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito, anche a prescindere dalla pur fondata eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnativa, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il contributo di bonifica oggetto della pretesa azionata dal Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nei confronti del sig. Ricorrente_1 si inscrive nel novero dei tributi speciali di scopo, la cui legittimità è ancorata alla inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e alla sussistenza, anche solo potenziale, di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica, secondo i consolidati principi espressi dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26009 del 2008 e ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Corte Cost. n. 188 del 2018).
Il ricorrente, pur riconoscendo che i propri fondi sono situati nel comprensorio consortile, contesta la pretesa sotto molteplici profili, che meritano una disamina analitica alla luce delle difese svolte dal Consorzio resistente e della documentazione versata in atti.
Va preliminarmente ribadito che il ricorso introduttivo, notificato il 13 marzo 2025, si fondava essenzialmente su due ordini di censure: la carenza assoluta del potere impositivo per la mancata elaborazione del Piano
Generale di Bonifica prescritto dalla legge regionale n. 4 del 2012, e l'infondatezza della pretesa per assenza di un beneficio diretto e specifico in favore dei terreni del ricorrente nell'anno 2017.
Solo con la memoria illustrativa depositata il 29 gennaio 2026, il ricorrente ha introdotto un ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla asserita illegittimità della procedura di riscossione coattiva esperita mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, anziché mediante ruolo ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973.
Tale motivo, non essendo stato dedotto nel ricorso introduttivo, deve ritenersi inammissibile per novità, non potendo la memoria illustrativa ampliare il thema decidendum, ma soltanto illustrare e sviluppare le ragioni già tempestivamente esposte, secondo il principio di corrispondenza tra il ricorso e i successivi atti difensivi. Nel merito delle censure tempestivamente proposte, occorre innanzitutto sgombrare il campo dall'equivoco interpretativo che vorrebbe far discendere la legittimità del contributo dalla previa adozione del Piano
Generale di Bonifica, il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2012, ha natura di atto di programmazione delle opere pubbliche di bonifica e non incide direttamente sulla determinazione del presupposto impositivo, che è invece cristallizzato nel Piano di Classifica, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia n. 1148 del 18 giugno 2013.
Come è noto, la legge regionale, all'articolo 42, comma 7, ha dettato una specifica norma transitoria, in forza della quale i Piani di Classifica già elaborati ai sensi della precedente legge regionale n. 12 del 2011 conservano piena efficacia in fase di prima applicazione, fermo restando il loro successivo adeguamento al
Piano Generale di Bonifica una volta che questo venga approvato.
Ne consegue che il Consorzio resistente, avendo correttamente fondato la propria pretesa sul Piano di
Classifica regolarmente approvato, non è incorso in alcuna carenza di potere impositivo, né può ritenersi che la mancanza del Piano Generale di Bonifica per l'annualità 2017 infici la presunzione di vantaggiosità dell'attività consortile.
Quanto alla contestazione concernente l'assenza di un beneficio diretto e specifico in capo ai fondi del ricorrente, occorre richiamare il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il beneficio che giustifica l'imposizione del contributo di bonifica non deve essere inteso in senso sinallagmatico, come corrispettivo di opere immediatamente e direttamente eseguite sul singolo fondo, bensì come vantaggio, anche solo potenziale, che l'immobile trae dall'essere inserito in un comprensorio nel quale il
Consorzio svolge attività di manutenzione e di difesa idraulica, assicurando la funzionalità della rete scolante e prevenendo fenomeni di ristagno e allagamento.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, ha chiarito che il contributo di bonifica ha natura di tributo di scopo, destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per la realizzazione delle opere, e che il beneficio rilevante non è legato a un rapporto corrispettivo, ma consiste nella fruibilità, comunque concreta e non meramente astratta, dell'attività di bonifica, la quale, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Consorzio, una volta prodotto in giudizio il Piano di Classifica approvato, è esonerato dall'onere di fornire la prova del beneficio diretto e specifico per ogni singola particella, gravando invece sul contribuente che intenda disconoscere il debito l'onere di dimostrare, con elementi concreti e puntuali, che il proprio fondo non trae alcun vantaggio, neppure potenziale, dall'attività consortile.
Nel caso di specie, il ricorrente ha fondato la propria contestazione esclusivamente su una ricostruzione fattuale che attiene a eventi successivi all'annualità per cui è causa, segnatamente sullo stato di abbandono del torrente Denominazione_1 riscontrato dal Consorzio stesso nel corso di un sopralluogo effettuato nel settembre 2020 e sulle delibere commissariali che hanno disposto interventi manutentivi a partire da tale data.
Tali elementi, oltre a non essere riferiti all'anno 2017, non valgono a escludere che in quell'anno il fondo potesse comunque beneficiare della funzionalità della rete idraulica consortile, la cui manutenzione, come ampiamente documentato dal Consorzio resistente, è stata costantemente assicurata attraverso una pluralità di interventi programmati e realizzati anche negli anni precedenti e successivi al 2017, come dettagliatamente elencati nella consulenza tecnica di parte prodotta dal Consorzio.
La documentazione fotografica e le missive inviate dal ricorrente al Consorzio, per quanto evocative di una situazione di degrado risalente nel tempo, non sono assistite da alcun elemento di prova tecnica che consenta di riferire con certezza l'assenza di beneficio all'annualità 2017, né superano la presunzione di vantaggiosità discendente dal Piano di Classifica. La stessa delibera commissariale n. 447 del 27 ottobre 2020, richiamata dal ricorrente, lungi dal costituire una ammissione di inattività del Consorzio per gli anni precedenti, rappresenta l'atto con cui l'ente, preso atto di una situazione di criticità emersa a seguito di un sopralluogo, ha disposto interventi urgenti, ciò che conferma, al contrario, la tempestiva attivazione del Consorzio non appena accertata la necessità di opere manutentive straordinarie.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il beneficio deve intendersi quale qualità del fondo che si traduce in un incremento di valore o nella prevenzione di danni, e che tale qualità sussiste per il solo fatto che il terreno sia posto in un contesto territoriale regimato da una rete di bonifica funzionante, a prescindere dalla circostanza che il proprietario non abbia personalmente riscontrato interventi sul proprio specifico appezzamento.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha offerto alcuna prova contraria idonea a superare tale presunzione, limitandosi a evocare una situazione di degrado che, per quanto accertata nel 2020, non dimostra affatto che nel 2017 il fondo fosse privo del beneficio di difesa idraulica, tanto più che il Consorzio ha documentato l'esecuzione di numerosi interventi manutentivi nel corso del 2017, come emerge dalla consulenza tecnica e dall'elenco dei lavori svolti con fondi consortili e regionali.
Le considerazioni svolte nella relazione redatta dalla società Identificativo_1 s.r.l., cui il ricorrente fa riferimento, lungi dal suffragare la tesi dell'assenza di beneficio, si limitano a evidenziare la necessità di aggiornare il Piano di Classifica alla luce della giurisprudenza della Cassazione, ma non mettono in discussione la legittimità del Piano all'epoca della sua approvazione, né contengono alcuna ammissione circa l'inattività del Consorzio nel comprensorio di interesse.
Da ultimo, deve rilevarsi l'inammissibilità della domanda con cui il ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, ha chiesto di impugnare e contestare ogni eventuale richiesta di versamento di contributi per gli anni 2020,
2021, 2022 e 2023, trattandosi di una pretesa avente a oggetto atti non ancora emessi e comunque non notificati, e pertanto non suscettibile di essere esaminata nel presente giudizio, che, avendo essenzialmente natura impugnatoria, ha ad oggetto esclusivamente l'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2017.
Per le ragioni tutte esposte, che evidenziano la piena legittimità della pretesa impositiva e l'insussistenza dei vizi dedotti dal ricorrente, il ricorso si rivela infondato in ogni sua articolazione, con conseguente integrale rigetto della domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026