Articolo 85 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 84Articolo 86
Versione
15 gennaio 1977
Art. 85.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalita' giuridica e autonomia amministrativa.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977