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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
LL Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
- Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Dott.ssa RT MA
- Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4600/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1. ), nato a [...] il [...]
E
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 nata a [...] il [...],
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mediani GR e Labate Franco;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 28.9.1985; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (1985) e Per 2 (1993), entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 26.11.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in TU (BR) il
28.9.1985, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 1985, n.154, parte 2, serie A) alle condizioni depositate congiuntamente il 19.6.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 03.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa LL Del Mastro Avv. FRANCO LABATE AVV. GRETA MEDIANI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE Via Monte Sarago 1/D-72017 TU (Br) Via Monte Sarago 1/D-72017 TU (Br) Tel e Fax 0831-301615
Tel. e fax 0831-301615 Indirizzo e-mail: gretamediani@gmail.com Indirizzo e-mail: studiolegalelabate@gmail.com C.F. MDNGRT88H62L8401
C.F. [...]P.I. 02509900748
P.1.00653250746
TRIBUNALE DI BRINDISI
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE
DEI CONIUGI
Il sig. NZ ED, nato il [...] ad [...] cod. fisc. [...], e la sig.ra CI TA, nata a [...] 1'11.07.1967, cod. fisc.
[...]- spostati il 28.09.1985 ad TU (BR) con rito concordatario, tra cui vige il regime di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati due figli, NZ ET e
NZ SC, entrambi maggiorenni ed autosufficienti - sono addivenuti alla decisione di separarsi per mutuo consenso ai seguenti patti e condizioni:
a) ciascun coniuge vivrà per proprio conto con l'obbligo del mutuo rispetto: la moglie continuerà
a risiedere presso l'abitazione coniugale, sita in TU (BR), alla Via Padre ER
OR n. 90, mentre il marito trasferirà da subito la propria residenza in TU (BR) alla
Via SC De Sanctis n.74;
b) tutti i beni afferenti l'arredamento della casa coniugale resteranno in pieno possesso e godimento della sig.ra CI, mentre il sig. NZ provvederà immediatamente al ritiro dei propri effetti personali (vestiario, ect.);
c) il sig. NZ, con il ricorso di separazione personale dei coniugi, cede e/o trasferisce alla sig.ra CI la sua quota del 50%, pari all'importo di Euro 37.000,00, dei seguenti beni immobili situati in TU (BR) alla Via Padre ER OR n. 90, di cui, pertanto, quest'ultima ne diventerà la sola ed esclusiva proprietaria per intero:
- Appartamento in TU (BR) avente accesso da Via Padre ER OR n. 90, facente parte della scala "B", contraddistinto come interno 6, sito al primo piano, confinante con la detta Via, con vano scala e con altri beni del sig. CR NN da altri lati, nel N.C.E.U. del Comune di TU (BR) partita 10156144, foglio 112, particella 180, sub 17, cat. A/2, classe 6, consistenza 5,5 vani, Superficie catastale 121 metri quadrati totali, Rendita Catastale
Euro 587,99;
quale accessorio di detto appartamento il posto auto al secondo piano sottostrada, avente accesso da area condominiale prospicente su Via Padre ER OR n. 90, contraddistinto come interno 10 della superficie di metri quadrati undici, confinante con altri beni del sig. CR NN da altri lati e con area condominiale, nel N.C.E.U. del Comune di TU (BR), partita 1015614, foglio 112, particella 180 sub. 38, Via Padre ER
OR n. 90, P. SII, cat. C/6, classe 6°, metri quadri 10, Rendita Euro 22,21;
In merito ai detti beni i ricorrenti dichiarano quanto segue:
Tian teriello Oli o 1 Mace Matalie Geeta Mokaw УчениGrow Selte hanno acquistato i detti cespiti in data 16.07.1997 dal sig. CR NN, C.F.
[...], giusta atto di compravendita numero di repertorio 28233 e numero di raccolta 6298, a ministero del Notaio Nicola Salomone da TU, registrato
1'1.08.1997 al n. 1519;
⚫ gli immobili sono conformi alle norme urbanistiche del Comune di TU (BR): le dette porzioni immobiliari sono state costruite in base alla licenza edilizia rilasciata dal detto Comune in data 16.04.1993 n. 76/91 e successive concessioni in variante n.
76/91 del 6.10.1994 e 19.06.1997 per l'edificio di cui fanno parte;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge n. 52 del 1985, i dati di identificazione catastale degli immobili sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto in data 21.6.1996 e 4.02.1997; vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
i cespiti risultano gravati, giusta visure ipocatastali, da:
1. ipoteca volontaria del 2.12.2004 Registro Particolare 1542 e Registro
Generale 22294 iscritta per la complessiva somma di Euro 500.000,00 per la durata di anni 10 in favore della Banca di Credito Cooperativo di
TU (BR);
2. costituzione di Fondo Patrimoniale del 21.06.2013 Registro Particolare
7255 e Registro Generale 9357 per atto Notaio Errico Stefania di
TU del 14.06.2013;
3. ipoteca volontaria del 6.10.2014 Registro Particolare 1296 e Registro
Generale 13121 iscritta per la complessiva somma di Euro 320.000,00 per la durata di 15 anni in favore della Banca di Credito Cooperativo di
TU (BR);
4. Domanda Giudiziale del 31.07.2018 Registro Particolare 9736 e
Registro Generale 12718 trascritta in favore della Unione di Banche
Italiane S.p.a., per la revoca della costituzione del Fondo Patrimoniale, in fase di cancellazione atteso che il debito con il creditore è stato transatto;
il trasferimento dei cespiti sarà eseguito a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
la parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex 2Tantonello o клата Mazel Matalige Greve Mediaw مسلم art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
⚫ la sig.ra CI TA manleva il sig. NZ ED da ogni responsabilità ed onere relativamente all'abitabilità dei suddetti cespiti;
parte cessionaria dichiara di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitativo e, quindi, di voler adibire l'appartamento oggetto di trasferimento a propria abitazione;
i ricorrenti dichiarano, altresì, che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1994;
le parti si impegnano a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi e alla voltura catastale, obbligandosi a farlo nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale;
tutte le rate condominiali ordinarie e straordinarie afferenti il Condominio di Via Padre
ER OR n. 90 e relative alle suddette unità immobiliari sono state regolarmente pagate, giusta liberatoria dell'Amministratore MA Baldassarre;
d) il sig. NZ ED, a fronte del detto trasferimento, si accollerà in via esclusiva l'intero mutuo residuo (in linea capitale ammontante ad Euro 93.492,89) che i coniugi hanno verso la
Banca di Credito Cooperativo di TU (BR), garantito dalle ipoteche volontarie sopra descritte che verranno cancellate a suo tempo a cura e spese della Banca una volta completamente estinto il mutuo, oppure, in via subordinata, dal sig. NZ;
e) il sig. NZ si obbliga a pagare in via esclusiva puntualmente le singole rate residue in linea capitale di Euro 600,00 ciascuna, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito: detta corresponsione sostituirà l'assegno di mantenimento che il sig. NZ avrebbe dovuto versare alla sig.ra CI;
f) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra.
TU-Brindisi 19.06.2025
RE Offi NZ ED CI TA Mace!Natalia
Le firme sono autentiche
Azam Zehe Avv. GR GR 3 TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 4600/2024 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi del 19/05/2022 n° 254 prot. int.).
Parti: EL AL nato ad [...] il [...] - CI ZI nata a Ceglie Messapica (BR) il 11/07/1967.
Gli avvocati Franco LABATE e GR MEDIANI, nella qualità di procuratori speciali di entrambi i ricorrenti hanno depositato in cancelleria, nelle date 15/05/2025 e 19/06/2025,
i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985;
2. copia dell'atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferime nto;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi
- Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4.ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
BRINDIS IL FUNZIONAR Brindisi, LUG 2025 IO GIUDIZIARIO Giovanni GIGLIOолCovent L
A
N
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
LL Del MastroDott.ssa
- Presidente est.
- Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Dott.ssa RT MA
- Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4600/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1. ), nato a [...] il [...]
E
Parte 2 (c.f.: C.F. 2 nata a [...] il [...],
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mediani GR e Labate Franco;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 28.9.1985; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (1985) e Per 2 (1993), entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 26.11.2024 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1
Parte 2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in TU (BR) il
28.9.1985, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune anno 1985, n.154, parte 2, serie A) alle condizioni depositate congiuntamente il 19.6.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
23.9.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 03.11.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa LL Del Mastro Avv. FRANCO LABATE AVV. GRETA MEDIANI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE Via Monte Sarago 1/D-72017 TU (Br) Via Monte Sarago 1/D-72017 TU (Br) Tel e Fax 0831-301615
Tel. e fax 0831-301615 Indirizzo e-mail: gretamediani@gmail.com Indirizzo e-mail: studiolegalelabate@gmail.com C.F. MDNGRT88H62L8401
C.F. [...]P.I. 02509900748
P.1.00653250746
TRIBUNALE DI BRINDISI
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE
DEI CONIUGI
Il sig. NZ ED, nato il [...] ad [...] cod. fisc. [...], e la sig.ra CI TA, nata a [...] 1'11.07.1967, cod. fisc.
[...]- spostati il 28.09.1985 ad TU (BR) con rito concordatario, tra cui vige il regime di comunione legale dei beni e dalla cui unione sono nati due figli, NZ ET e
NZ SC, entrambi maggiorenni ed autosufficienti - sono addivenuti alla decisione di separarsi per mutuo consenso ai seguenti patti e condizioni:
a) ciascun coniuge vivrà per proprio conto con l'obbligo del mutuo rispetto: la moglie continuerà
a risiedere presso l'abitazione coniugale, sita in TU (BR), alla Via Padre ER
OR n. 90, mentre il marito trasferirà da subito la propria residenza in TU (BR) alla
Via SC De Sanctis n.74;
b) tutti i beni afferenti l'arredamento della casa coniugale resteranno in pieno possesso e godimento della sig.ra CI, mentre il sig. NZ provvederà immediatamente al ritiro dei propri effetti personali (vestiario, ect.);
c) il sig. NZ, con il ricorso di separazione personale dei coniugi, cede e/o trasferisce alla sig.ra CI la sua quota del 50%, pari all'importo di Euro 37.000,00, dei seguenti beni immobili situati in TU (BR) alla Via Padre ER OR n. 90, di cui, pertanto, quest'ultima ne diventerà la sola ed esclusiva proprietaria per intero:
- Appartamento in TU (BR) avente accesso da Via Padre ER OR n. 90, facente parte della scala "B", contraddistinto come interno 6, sito al primo piano, confinante con la detta Via, con vano scala e con altri beni del sig. CR NN da altri lati, nel N.C.E.U. del Comune di TU (BR) partita 10156144, foglio 112, particella 180, sub 17, cat. A/2, classe 6, consistenza 5,5 vani, Superficie catastale 121 metri quadrati totali, Rendita Catastale
Euro 587,99;
quale accessorio di detto appartamento il posto auto al secondo piano sottostrada, avente accesso da area condominiale prospicente su Via Padre ER OR n. 90, contraddistinto come interno 10 della superficie di metri quadrati undici, confinante con altri beni del sig. CR NN da altri lati e con area condominiale, nel N.C.E.U. del Comune di TU (BR), partita 1015614, foglio 112, particella 180 sub. 38, Via Padre ER
OR n. 90, P. SII, cat. C/6, classe 6°, metri quadri 10, Rendita Euro 22,21;
In merito ai detti beni i ricorrenti dichiarano quanto segue:
Tian teriello Oli o 1 Mace Matalie Geeta Mokaw УчениGrow Selte hanno acquistato i detti cespiti in data 16.07.1997 dal sig. CR NN, C.F.
[...], giusta atto di compravendita numero di repertorio 28233 e numero di raccolta 6298, a ministero del Notaio Nicola Salomone da TU, registrato
1'1.08.1997 al n. 1519;
⚫ gli immobili sono conformi alle norme urbanistiche del Comune di TU (BR): le dette porzioni immobiliari sono state costruite in base alla licenza edilizia rilasciata dal detto Comune in data 16.04.1993 n. 76/91 e successive concessioni in variante n.
76/91 del 6.10.1994 e 19.06.1997 per l'edificio di cui fanno parte;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della Legge n. 52 del 1985, i dati di identificazione catastale degli immobili sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto in data 21.6.1996 e 4.02.1997; vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
i cespiti risultano gravati, giusta visure ipocatastali, da:
1. ipoteca volontaria del 2.12.2004 Registro Particolare 1542 e Registro
Generale 22294 iscritta per la complessiva somma di Euro 500.000,00 per la durata di anni 10 in favore della Banca di Credito Cooperativo di
TU (BR);
2. costituzione di Fondo Patrimoniale del 21.06.2013 Registro Particolare
7255 e Registro Generale 9357 per atto Notaio Errico Stefania di
TU del 14.06.2013;
3. ipoteca volontaria del 6.10.2014 Registro Particolare 1296 e Registro
Generale 13121 iscritta per la complessiva somma di Euro 320.000,00 per la durata di 15 anni in favore della Banca di Credito Cooperativo di
TU (BR);
4. Domanda Giudiziale del 31.07.2018 Registro Particolare 9736 e
Registro Generale 12718 trascritta in favore della Unione di Banche
Italiane S.p.a., per la revoca della costituzione del Fondo Patrimoniale, in fase di cancellazione atteso che il debito con il creditore è stato transatto;
il trasferimento dei cespiti sarà eseguito a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
la parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex 2Tantonello o клата Mazel Matalige Greve Mediaw مسلم art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
⚫ la sig.ra CI TA manleva il sig. NZ ED da ogni responsabilità ed onere relativamente all'abitabilità dei suddetti cespiti;
parte cessionaria dichiara di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitativo e, quindi, di voler adibire l'appartamento oggetto di trasferimento a propria abitazione;
i ricorrenti dichiarano, altresì, che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1994;
le parti si impegnano a curare gli adempimenti relativi alla trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi e alla voltura catastale, obbligandosi a farlo nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale;
tutte le rate condominiali ordinarie e straordinarie afferenti il Condominio di Via Padre
ER OR n. 90 e relative alle suddette unità immobiliari sono state regolarmente pagate, giusta liberatoria dell'Amministratore MA Baldassarre;
d) il sig. NZ ED, a fronte del detto trasferimento, si accollerà in via esclusiva l'intero mutuo residuo (in linea capitale ammontante ad Euro 93.492,89) che i coniugi hanno verso la
Banca di Credito Cooperativo di TU (BR), garantito dalle ipoteche volontarie sopra descritte che verranno cancellate a suo tempo a cura e spese della Banca una volta completamente estinto il mutuo, oppure, in via subordinata, dal sig. NZ;
e) il sig. NZ si obbliga a pagare in via esclusiva puntualmente le singole rate residue in linea capitale di Euro 600,00 ciascuna, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito: detta corresponsione sostituirà l'assegno di mantenimento che il sig. NZ avrebbe dovuto versare alla sig.ra CI;
f) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto, nonché di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra.
TU-Brindisi 19.06.2025
RE Offi NZ ED CI TA Mace!Natalia
Le firme sono autentiche
Azam Zehe Avv. GR GR 3 TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 4600/2024 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi del 19/05/2022 n° 254 prot. int.).
Parti: EL AL nato ad [...] il [...] - CI ZI nata a Ceglie Messapica (BR) il 11/07/1967.
Gli avvocati Franco LABATE e GR MEDIANI, nella qualità di procuratori speciali di entrambi i ricorrenti hanno depositato in cancelleria, nelle date 15/05/2025 e 19/06/2025,
i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985;
2. copia dell'atto di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferime nto;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi
- Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4.ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
BRINDIS IL FUNZIONAR Brindisi, LUG 2025 IO GIUDIZIARIO Giovanni GIGLIOолCovent L
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