Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali - Presidente dott. Fabio Miccio - Giudice dott.ssa Barbara Perna - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale a carico della AEDIKRO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice p.t., Sig.ra
Maria Cristina Ricci, con sede in Roma, al Viale Parioli n. 52 (P.Iva / Cod. fisc. 13108931000); letta l'istanza avanzata dalla Lazio Innova s.p.a. in.p.d.r.p.t. (istanza n. 1368-1/2024); esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la società è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica dalla
Cancelleria a mezzo SIECIC in data 08 ottobre 2024 (Art. 40 CCII); rilevato che la resistente non si è costituita in giudizio;
rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di liquidazione giudiziale (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale:
ritenuto che
, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. b CCII deve
(Cass. 25167/2016; Cass. 13644/2013; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550;
Cass. 10 aprile 1996, n. 3321); ritenuto che in questa fattispecie l'onere di provare la sussistenza di sufficienti risorse patrimoniali volte ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e la adozione di un idoneo piano di liquidazione incomba sulla società debitrice, e rilevato che nel caso di specie il debitore non ha fornito alcun elemento di valutazione a tal fine;
rilevato infatti che la resistente nulla ha prodotto e/o dedotto in relazione all'eventuale predisposizione di un piano di liquidazione atto a garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, alle modalità di esecuzione e alle tempistiche dello stesso;
ritenuto quindi da un lato provato l'inadempimento di una obbligazione sociale e dall'altro non dimostrata la sussistenza di sufficienti risorse e di un idoneo piano di liquidazione, deve concludersi per la presunzione di uno stato di insolvenza e per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
sulla condizione di procedibilità (art. 2 CCII): il credito vantato dal creditore istante eccede l'importo indicato dall'art. 49 n. 5 CCII.;
Più in particolare, il credito dell'istante è portato da D.I. n. 13189/2023 dell'08 agosto 2023 (n. R.G.
34777/2023), con il quale il Tribunale di Roma ha ingiunto di pagare alla resistente la somma di euro
162.534,56, oltre interessi, compensi pari ad euro 2.135,00 e spese pari ad euro 406,50, oltre accessori di legge;
si osserva inoltre che dalle informazioni richieste dalla cancelleria ex art. 42 CCII, risulta altresì in capo alla resistente un debito verso l'INPS pari ad euro 36.401,75; sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo esecutivo nonché dalla circostanza che l'ultimo bilancio della società resistente risulta depositato nel 2021;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale a carico della AEDIKRO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, in persona della liquidatrice p.t., Sig.ra Maria Cristina Ricci, con sede in Roma, al Viale Parioli n. 52 (P.Iva / Cod. fisc. 13108931000);
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. ISABELLA GIGLI
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al l.r. della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 20/03/2025 alle ore 12.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30/05/2002 n. 115;
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali