TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13183/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13183 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.08.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Giacchino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Per_ Napoli in data 26.04.2003, che dall'unione era nata la figlia (Roma,
18.12.2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) casa coniugale sita in Roma in via Aurelia n.455 , di proprietà del sig. , resterà assegnata alla Pt_1 sig.ra essendosi il sig. trasferitosi in altra abitazione;
la sig.ra CP_1 Pt_1 rimarrà nella disponibilità della casa coniugale sita in Roma Via Aurelia n. CP_1
Per_ 455 a titolo di comodato gratuito quando la figlia dovesse decidere di trasferirsi a vivere con il padre o sarà diventata economicamente indipendente;
3)
i coniugi convengono, altresì, che quando la figlia lascerà l'abitazione coniugale e sarà economicamente autonoma e concordemente decideranno di porre in vendita l'immobile, il ricavato della stessa sarà suddiviso secondo le seguenti percentuali:
60% alla sig.ra e 40% al sig. , al netto di eventuali residue rate del CP_1 Pt_1 mutuo e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, delle utenze, nonché delle spese di compravendita;
4) il sig. prende atto che la sig.ra Pt_1 CP_1 ha contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile e che pertanto, in attesa della vendita dello stesso, la sig.ra avrà la piena disponibilità dell'immobile CP_1
a titolo gratuito;
5) i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
Per_ 6) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
7) La minore vivrà presso la madre con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità: - per dieci giorni di seguito durante Per_ il mese, rimarrà con la madre, mentre per i restanti venti giorni con il padre.
Nel caso in cui la madre dovesse perdere il lavoro, quest'ultima avrà facoltà di tenere con sé la figlia, quindici (15) giorni al mese in luogo di dieci (10); Rimane inteso che nei rispettivi periodi di collocamento, i genitori sono tenuti a far osservare alla minore le attività scolastiche e del dopo scuola;
- ogni qual volta sarà possibile per entrambi i genitori, questi, previo accordo avranno la facoltà di tenere con loro la minore anche in diversi periodi rispetto a quelli specificatamente indicati;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore lo trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre e 25 dicembre da alternarsi di anno in anno tra i genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente negli anni ciascun genitore terrà la minore con sé, dal 26 dicembre al 30 dicembre alternativamente negli anni ciascun genitore terrà la minore con sé; - per le vacanze pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in
Albis al mercoledì con la madre); - il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore lo trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori;
- in ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 1 al 16 agosto con uno e dal 17 al 31 agosto con l'altro, periodi anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il mese di luglio, il padre si impegnerà a sostenere i costi di eventuali centri estivi o simili, per 15 gg nella misura del 50% con la madre;
- i genitori, ad anni alterni, terranno con se la figlia una settimana nel periodo invernale (da definirsi tra metà Per_ Gennaio e Marzo) al fine di consentire ad di trascorrere con ciascun genitore alternativamente un periodo di vacanza;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (es. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
8) i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità filiale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
9) i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc…) 10) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia senza alcuna eccezione ritenendo il bene supremo del loro accordo;
11) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà; 12) entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino alla minore un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
13) entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o coniugi possano intromettersi nelle decisioni della minore condizionandone lo sviluppo psico-fisico della stessa, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
14) entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto oggi sottoscritto che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento della figlia;
15) entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva e significativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi;
16) entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della minore dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
17) entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età della figlia esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente;
18) nei periodi di malattia Per_ della minore, qualora, dietro espressa indicazione del medico curante, fosse impossibilitata a lasciare la residenza del genitore presso il quale si trova, l'altro genitore avrà facoltà di recarsi in visita presso l'abitazione del padre/madre e ivi trascorrere un congruo lasso di tempo (massimo 3 ore), nel rispetto dei principi di riservatezza che tutelano entrambi i genitori;
19) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento alla minore sia vicendevolmente tra loro;
20) Per_ Ognuno dei coniugi provvederà al mantenimento di autonomamente e rispettivamente al tempo di permanenza presso la propria abitazione, le spese straordinarie per la minore saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%. 21)
Il padre verserà entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da far pervenire sul conto della sig.ra al seguente IB : [...] Controparte_1
22) La somma di euro 250,00 mensili verrà aggiornata automaticamente di anno in anno, secondo il 100% dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat con riferimento al mese di giugno del corrente anno. La decorrenza del contributo al mantenimento è fissata dai genitori a partire dal mese di gennaio 2025; 23) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto; 24) le parti provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. Ciò in particolare avuto riguardo all'impegno assunto da parte di di concedere in comodato Parte_1 gratuito la casa familiare a allorquando la medesima non vivrà più Controparte_1
Per_ con la figlia , o a far data dal raggiungimento da parte di quest'ultima della piena autonomia economica.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13183/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Napoli il 26.04.2003;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 45, parte
II, serie A, Sez. B);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13183 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.08.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Giacchino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Per_ Napoli in data 26.04.2003, che dall'unione era nata la figlia (Roma,
18.12.2014), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
i genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) casa coniugale sita in Roma in via Aurelia n.455 , di proprietà del sig. , resterà assegnata alla Pt_1 sig.ra essendosi il sig. trasferitosi in altra abitazione;
la sig.ra CP_1 Pt_1 rimarrà nella disponibilità della casa coniugale sita in Roma Via Aurelia n. CP_1
Per_ 455 a titolo di comodato gratuito quando la figlia dovesse decidere di trasferirsi a vivere con il padre o sarà diventata economicamente indipendente;
3)
i coniugi convengono, altresì, che quando la figlia lascerà l'abitazione coniugale e sarà economicamente autonoma e concordemente decideranno di porre in vendita l'immobile, il ricavato della stessa sarà suddiviso secondo le seguenti percentuali:
60% alla sig.ra e 40% al sig. , al netto di eventuali residue rate del CP_1 Pt_1 mutuo e delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, delle utenze, nonché delle spese di compravendita;
4) il sig. prende atto che la sig.ra Pt_1 CP_1 ha contribuito economicamente all'acquisto dell'immobile e che pertanto, in attesa della vendita dello stesso, la sig.ra avrà la piena disponibilità dell'immobile CP_1
a titolo gratuito;
5) i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
Per_ 6) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente nei periodi di rispettivo collocamento;
7) La minore vivrà presso la madre con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi, secondo le seguenti modalità: - per dieci giorni di seguito durante Per_ il mese, rimarrà con la madre, mentre per i restanti venti giorni con il padre.
Nel caso in cui la madre dovesse perdere il lavoro, quest'ultima avrà facoltà di tenere con sé la figlia, quindici (15) giorni al mese in luogo di dieci (10); Rimane inteso che nei rispettivi periodi di collocamento, i genitori sono tenuti a far osservare alla minore le attività scolastiche e del dopo scuola;
- ogni qual volta sarà possibile per entrambi i genitori, questi, previo accordo avranno la facoltà di tenere con loro la minore anche in diversi periodi rispetto a quelli specificatamente indicati;
- in ordine ai periodi natalizi e pasquali, la minore lo trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un anno con il padre ed il successivo con la madre (id est: 24 dicembre e 25 dicembre da alternarsi di anno in anno tra i genitori e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente negli anni ciascun genitore terrà la minore con sé, dal 26 dicembre al 30 dicembre alternativamente negli anni ciascun genitore terrà la minore con sé; - per le vacanze pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, dal venerdì alla domenica di Pasqua con il padre, dal lunedì in
Albis al mercoledì con la madre); - il giorno della festa del papà, della mamma e del compleanno dei rispettivi genitori, la minore lo trascorrerà con il genitore di riferimento compreso il pernotto della giornata stessa, a prescindere dal calendario ordinario;
- la minore trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1° maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il compleanno della minore verrà festeggiato secondo le modalità di volta in volta concordate dai genitori;
- in ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dal 1 al 16 agosto con uno e dal 17 al 31 agosto con l'altro, periodi anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il mese di luglio, il padre si impegnerà a sostenere i costi di eventuali centri estivi o simili, per 15 gg nella misura del 50% con la madre;
- i genitori, ad anni alterni, terranno con se la figlia una settimana nel periodo invernale (da definirsi tra metà Per_ Gennaio e Marzo) al fine di consentire ad di trascorrere con ciascun genitore alternativamente un periodo di vacanza;
- entrambi i genitori avranno piena facoltà di presenziare a tutte le manifestazioni scolastiche, saggi sportivi o qualsiasi altro evento riguardante la minore (es. recite scolastiche, esami, open day, green day, saggi sportivi o di altra natura, competizioni di sport, etc.) a prescindere dalle giornate di rispettiva competenza del genitore;
8) i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità filiale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generare disamore verso l'altro genitore;
9) i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con la figlia ma, anzi, a stimolare e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc…) 10) entrambi i genitori si impegnano a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della figlia senza alcuna eccezione ritenendo il bene supremo del loro accordo;
11) entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla figlia concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà; 12) entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino alla minore un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
13) entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o coniugi possano intromettersi nelle decisioni della minore condizionandone lo sviluppo psico-fisico della stessa, consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
14) entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto oggi sottoscritto che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento della figlia;
15) entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva e significativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi;
16) entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico – sociale della minore dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare la figlia e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la figlia non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
17) entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età della figlia esiste impegno a non coinvolgere la stessa in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente;
18) nei periodi di malattia Per_ della minore, qualora, dietro espressa indicazione del medico curante, fosse impossibilitata a lasciare la residenza del genitore presso il quale si trova, l'altro genitore avrà facoltà di recarsi in visita presso l'abitazione del padre/madre e ivi trascorrere un congruo lasso di tempo (massimo 3 ore), nel rispetto dei principi di riservatezza che tutelano entrambi i genitori;
19) le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento alla minore sia vicendevolmente tra loro;
20) Per_ Ognuno dei coniugi provvederà al mantenimento di autonomamente e rispettivamente al tempo di permanenza presso la propria abitazione, le spese straordinarie per la minore saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%. 21)
Il padre verserà entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il Per_ mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario da far pervenire sul conto della sig.ra al seguente IB : [...] Controparte_1
22) La somma di euro 250,00 mensili verrà aggiornata automaticamente di anno in anno, secondo il 100% dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat con riferimento al mese di giugno del corrente anno. La decorrenza del contributo al mantenimento è fissata dai genitori a partire dal mese di gennaio 2025; 23) con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche via e-mail o messaggio digitale, nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria dovrà ottenere il rimborso pro-quota dall'altro genitore entro il termine di 15 giorni dall'esibizione della ricevuta d'acquisto; 24) le parti provvederanno ciascuno in maniera autonoma al proprio mantenimento essendo autonome economicamente”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. Ciò in particolare avuto riguardo all'impegno assunto da parte di di concedere in comodato Parte_1 gratuito la casa familiare a allorquando la medesima non vivrà più Controparte_1
Per_ con la figlia , o a far data dal raggiungimento da parte di quest'ultima della piena autonomia economica.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13183/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Napoli il 26.04.2003;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Napoli (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 45, parte
II, serie A, Sez. B);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi