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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3897 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi appresentati e difesi dagli avvocati SPAGNOLO MARIA EMANUELA e LOSAVIO
ENRICO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono la separazione alle seguenti condizioni:
1) e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1 Parte_1
2) i figli verranno affidati ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza preferenziale di entrambi presso la madre;
3) , unitamente ai figli, continuerà a risiedere presso la casa familiare, con tutti gli CP_1 arredi e corredi ivi esistenti, sita in Sarcedo, Via Togarelli, 11, fintantoché l'immobile non verrà
1 venduto di comune accordo tra i coniugi;
4) i coniugi si obbligheranno a prestare il loro consenso alla vendita dell'immobile sito in Sarcedo
(VI), via Togarelli, 11, con ripartizione in parti uguali della somma conseguita a titolo di prezzo, previa estinzione integrale del mutuo all'epoca contratto per l'acquisto della casa;
5) sino a quando il suddetto immobile non sarà venduto, e si CP_1 Parte_1
obbligheranno a pagare nella misura di metà ciascuno le rate del mutuo contratto per il suo acquisto
(mutuo n. 000000113928) e così pure per le rate del finanziamento contratto il 12.3.2021, per lavori di ristrutturazione (finanziamento n. 000000712709, con scadenza 12.03.2029);
6) si obbligherà a rilasciare la casa familiare e a trasferire altrove la propria Parte_1 residenza entro e non oltre il 15 dicembre 2024, prelevando i suoi effetti personali e quant'altro stabilito di comune accordo con il coniuge;
7) salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti Parte_1
modalità:
- tutti i pomeriggi dall'uscita dalla scuola sino all'ora in cui la madre rientrerà dal lavoro, fatti salvi
i pomeriggi in cui il padre sarà impegnato al lavoro;
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì dall'uscita dalla scuola fino alle ore 21.00 della domenica successiva, quando verranno riaccompagnati presso la madre;
- ad anni alterni tra i genitori, tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di
Pasqua e Pasquetta, iniziando da quest'anno con la madre;
- sette giorni durante le vacanze natalizie (dal 24 al 29 dicembre compresi o dal 30 dicembre al 6 gennaio compresi), iniziando quest'anno con il padre dal 24 al 29 dicembre, salvo diversi accordi tra i genitori;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) da concordare per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno;
8) contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo una somma Parte_1 Per_1 Per_2 mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a con bonifico bancario sul codice IBAN [...], CP_1
entro il giorno 16 di ciascun mese;
9) le spese straordinarie relative ai figli e come da protocollo del Tribunale di Vicenza, Per_1 Per_2
saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) l'assegno unico sarà percepito e richiesto integralmente da;
CP_1
11) le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, considerando le inclinazioni e le aspirazioni dei minori, mantenendo ciascuno il diritto di esercitare la responsabilità
2 genitoriale separata sugli stessi, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA TI (VI) in data 18/09/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 Parte_1
3 matrimonio in RA TI (VI) in data 18/09/2010 con atto trascritto al n. 14, parte II, serie A, anno 2010 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA TI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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