Art. 1. Art. 112. - "Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento".
Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti".
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal regolamento".
Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti".