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12 gennaio 2000
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1 gennaio 2007
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1 gennaio 2019
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Art. 7.
(Assicurazione obbligatoria).
1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone ((di eta' compresa tra i 18 e i 67 anni)) che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al ((16 per cento)) . Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.
(Assicurazione obbligatoria).
1. E' istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone ((di eta' compresa tra i 18 e i 67 anni)) che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al ((16 per cento)) . Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.
Commentari • 3
- 1. Bonus casalingheAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 27 gennaio 2017 · 10.793935
[…] come previsto dall'art. 7 della legge n. 493/1999 che infatti contiene le "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici." Come funziona il bonus Abbiamo anticipato che il termine bonus è decisamente improprio per questa misura visto che in realtà il Fondo non è destinato alla erogazione di somme di denaro in favore delle casalinghe, quanto piuttosto al finanziamento della formazione delle casalinghe e al loro inserimento nella società attraverso tutta una serie di iniziative che possono essere attuate anche grazie all'ausilio di enti pubblici e privati. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 11
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/10/2021, n. 212Provvedimento: […] Deve pertanto confermarsi la sentenza appellata, non risultando raggiunta la soglia minima di indennizzabilità prevista dall'art. 7 legge n. 493/1999. […]Leggi di più...
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