Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Decreto cautelare 13 giugno 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23773 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14542/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14542 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tegea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Sanitaria Locale CN1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Peano e Manuela Cravero, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bruna Bogetti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Sanitaria Locale CN2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annamaria Spina, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
di I.M. Medical S.a.s. di IV IN & C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
- per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze); dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea della questione di compatibilità costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/12/2022 :
- della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, della comunicazione della precedente Determinazione, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell’ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell’ASL VCO;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/2/2023:
- della Determinazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28/11/2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; della comunicazione della precedente Determinazione;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera NA BR n. 1331 del 15.11.2022; Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/2/2023:
- del Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14/12/2022 dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle d’Aosta unitamente all’Allegato 1 recante “definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della regione autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione del Commissario dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta n. 313 del 26 agosto 2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/2/2023:
- del Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia unitamente all’Allegato A; della comunicazione della precedente Determinazione inviata alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: 1. decreto n. 634 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di ES (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA IN (ASUGI); 2. decreto n. 696 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di ES (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria IA IN (ASUGI); 3. decreto n. 692 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 4. nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 5. decreto n. 441 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area IA IN nell’Azienda Sanitaria Universitaria IA IN (ASUGI); 6. decreto n. 187 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3” dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); 7. decreto n. 145 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); 8. decreto n. 376 dell’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); 9. decreto n. 149 dell’I.R.C.C.S. BU OF di ES (BU); 10. decreto n. 130 dell’I.R.C.C.S. BU OF di ES (BU);
11. decreto n. 101 dell’I.R.C.C.S. BU OF di ES (BU); 12. nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 13. nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 14. nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 15. nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; 16. nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, non conosciute, con le quali sono state esaminate e codificate le richieste di accesso agli atti e le memorie depositate dalle aziende fornitrici in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento; 17. nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/2/2023:
- del Decreto n. 7967 del 14/12/2022 del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria recante “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di riparto”;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 719 del 14/8/2019; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 655 del 21/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 397 del 23/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 582 del 22/8/2019; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria n. 45 del 22/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338 del 29/8/2019; della deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS Gaslini n. 672 del 26/8/2019; della nota a firma congiunta da parte del Direttore Generale di Alisa e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all’Assessore alla Sanità con prot. n. 2022-1426291 del 7/12/2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/2/2023:
- della Determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12/12/2022 unitamente all’Allegato 1; della comunicazione prot. 13/12/2022.1226260; della nota prot. n. 0645107 del 13/8/2019 della Regione Emilia Romagna; della nota prot. 0722665 del 25/9/2019 della Regione Emilia Romagna, non conosciuta;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022, unitamente agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5; della comunicazione del precedente Decreto;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 dell’ESTAR;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, unitamente all’Allegato 1 e 2; della comunicazione della precedente Determinazione;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: della DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022) dell’ASL Umbria 1; della DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0228783 dell’11 novembre 2022) dell’ASL Umbria 2; della DGR n. 366 dell’11 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249447 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; della DGR n. 145 del 10 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249005 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, unitamente all’Allegato A, della comunicazione del siffatto Decreto inviata alla ricorrente;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti determine dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Determina del DG ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14/11/2022; Determina del DG Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del DG Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del DG istituto di ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all’Allegato A;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell’ASL 01 AV UL L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell’ASL 01 AV UL L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell’ASL 04 TERAMO; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell’ASL 04 TERAMO; relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- del Decreto n. 1247 del 13/12/2022 dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana recante la “individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- per quanto occorrer possa, delle deliberazioni non conosciute adottate dai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e comunicate al ministero della salute con nota prot. n. 66228 del 16/9/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:
- della Determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 recante “definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della provincia autonoma di Trento per gli anni 2000 15, 2016, 2017 e 2018”, unitamente all’Allegato A;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione, non conosciute, del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento n. 499 del 16/9/2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/4/2023:
- della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08/02/2023 unitamente agli Allegati A, B e C;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell’ASL AR; Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell’ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; Delibera D.G. n. 255 del 2/2/2023 dell’ASL BRINDISI; Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell’ASL FOGGIA; Delibera C.S. n. 134 del 3/2/20023 dell’ASL LECCE; Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell’ASL TARANTO; Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI AR; Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell’IRCCS DE BELLIS; Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell’ISTITUTO TUMORI AR IO OL II;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/11/2023:
- del Decreto Assessoriale n. 741 del 21/07/2023 pubblicato il 24/07/2023 dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la pianificazione strategica, recante la “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” unitamente agli allegati A, B, C e D;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/3/2025 :
- della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27/11/2024 unitamente all’Allegato 1; della comunicazione del 24/1/2025 prot. 73861;
- per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale 29/12/2023 n. 27391 non conosciuta; delle Determinazioni 30 gennaio 2024 n.1725, 18 marzo 2024 n. 5585, n. 5586, n.5587, n.5588, n.5590, n.5591, n. 5592, n. 5593, n. 5594, n. 5595, n.5596, n.5597, n. 5598, n. 5599, n. 5600, n. 5601, n.5602, n. 5603, n. 5604, n. 5605, n. 5606, n. 5607, n. 5608, n. 5609, e 21 marzo 2024 n. 5876, n. 5877, n. 5878, n. 5879, n. 5880 e 20 novembre 2024 n. 25037, n. 25038, n. 25039, n. 25040, n. 25041, n. 25042 non conosciute; della Delibera n. 160 del 3/2/2025;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/7/2025:
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 14 del 14 marzo 2025 unitamente all’Allegato A recante: “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 38 del 28/04/2025;
- per quanto occorrer possa, del Decreto n. 67/SALU del 31.12.2022 non conosciuto; del Decreto n. 44/ARS del 30/05/2023 non conosciuto; del Decreto n. 4/SALU del 13/02/2024 non conosciuto; del Decreto n. 23/SALU del 22/04/2024 non conosciuto;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- nonché di tutti provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo e con noni motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni sopra indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. PA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha agito dinanzi a questo Tribunale per l’annullamento del decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, del decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
La parte, dopo aver premesso che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9- ter del D. L. n. 78 del 2015, convertito dalla L. n. 125 del 2015, ha in particolare articolato le seguenti censure: 1.A. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.B. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.C. “ Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE ”; 1.D. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU ”; 1.E. “ Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione ”; 1.F. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90 ”; 1.G. “ Violazione dell’art. 3 della Costituzione ”; 1.H. “ Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE e art. 32 Cost. ”; 1.I. “ Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento ”; 1.L. “ Violazione del principio di certezza del diritto, immanente alla giuridicità dell’ordinamento ”; 2.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 2.B. “ Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 3.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019); 3.B. “ Violazione di legge per violazione degli 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze); 3.C. “ Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo ” (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute).
2. Nel rispetto di quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9- bis dell’art. 9- ter del D. L. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le Regioni e le Province autonome hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme.
3. Con una serie di successivi atti di motivi aggiunti la Società ricorrente ha quindi impugnato i decreti con cui le Regioni e le Province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9- ter , comma 9- bis , del D. L. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate come in epigrafe indicate.
5. All’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e deve, pertanto, essere respinto per le medesime considerazioni svolte con la sentenza di questa sezione n. 8735/2025 del 7.5.2025, resa in relazione a una fattispecie analoga, che, nella piena condivisione, vengono fatte proprie in questa sede.
Con la richiamata sentenza è stato, in particolare, rilevato quanto segue:
“… 8. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che, a seguito di remissione da parte del Collegio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, limitatamente al periodo 2015-2018, a cui, come si è detto, si riferisce il presente giudizio.
Detta sentenza ha ritenuto, con riferimento alla censura relativa alla lesione dell’art. 41 Cost., che il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata «nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore», perché:
• la finalità della disciplina è quella di garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria;
• a tale finalità risponde la fissazione di un tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici, che, soprattutto in «un contesto di forte complessità ed eterogeneità delle spese sanitarie», serve ad allocare risorse certe il loro acquisto, «affinché esse siano in equilibrio con altre voci di uscita finanziaria»;
• pone a carico delle imprese «un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste»;
• con il fondo istituito dall’art. 8 del d.l. n. 34 del 2023, come convertito, si è ridotta in modo significativo la somma che le aziende fornitrici devono pagare alle regioni e alle province.
Inoltre, la Corte costituzionale, pur ritenendo che «il meccanismo in questione [qualificato] quale contributo di solidarietà» rientri nell’ambito oggettivo dell’art. 23 Cost., ne ha escluso la violazione, rilevando che «la disciplina censurata, in relazione al quadriennio considerato, contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge».
Essa, infatti:
• individua esplicitamente sia i soggetti su cui grava l’obbligo (le imprese che hanno venduto agli enti del SSN dispositivi medici nelle regioni che hanno sforato il tetto) sia l’oggetto della prestazione imposta (il ripianamento, nella misura percentuale prevista dalla legge, dello sforamento);
• l’art. 9 ter fornisce, ai commi 8, 9 e 9 bis, inoltre, le indicazioni generali sulla procedura da seguire per addivenire alla determinazione del ripianamento dovuto dalle aziende.
Infine, relativamente alla presunta lesione degli art. 2 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, la Corte, in primo luogo, ha escluso la violazione del principio di irretroattività, in quanto:
• «le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015»;
• «lo ius superveniens del 2022, con l’introduzione del comma 9 bis nell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha solo stabilito di rendere concretamente operative le esistenti procedure per addivenire al ripiano degli sforamenti a carico delle imprese fornitrici (…), senza tuttavia innovare sull’aspetto sostanziale della vicenda, già oggetto di una chiara e accessibile disciplina».
In secondo luogo, ha escluso la lesione dell’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa.
9. Tanto premesso, può ora procedersi all’esame del ricorso principale.
Con esso, la società ricorrente ha impugnato sia il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, sia il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, oltre all’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, e alla circolare del 29 luglio 2019 n. 22413 sempre del Ministero della Salute.
A fondamento del gravame, la società ricorrente ha denunciato sia vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati, sia vizi di legittimità derivati dall’illegittimità costituzionale delle norme legislative che sono alla base del denunciato meccanismo del c.d. payback, sia vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.
Con riferimento all’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, il Collegio si limita a rinviare alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale. Le argomentazioni di detta sentenza valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dalla CDFUE.
Con riferimento al primo gruppo di censure, con cui si fa valere appunto un’illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati, invece, il Collegio osserva quanto segue.
9.1. La società ricorrente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, stante l’illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, avvenuta solamente nel 2019, la conseguente lesione dell’affidamento, anche perché intervenire a posteriori, mediante la richiesta di ripiano, significa alterare l’equilibrio economico del prezzo dei dispositivi medici forniti che, all’epoca della procedura di gara, sia il concorrente sia l’amministrazione hanno ritenuto conveniente. I provvedimenti impugnati falserebbero dunque le procedure di gara, a cui le imprese hanno partecipato in buona fede, chiedendo alle stesse di partecipare agli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale.
Inoltre, sia i decreti del 2022, sia l’accordo del 2019 non rispetterebbero le tempistiche e le scadenze normative fissate dal d.l. n. 78 del 2015, come convertito, per la fissazione dei tetti di spesa regionale, la certificazione dell’avvenuto superamento di detto tetto, l’adozione delle linee guida.
9.2. Le censure sono infondate, per le seguenti ragioni.
9.2.1. Come emerge dalla ricostruzione del quadro normativo sopra riportata, già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e quindi dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del c.d. payback era sostanzialmente noto. Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (che sono pari al 40 per cento per l’anno 2015, al 45 per cento per l’anno 2016, al 50 per cento per l’anno 2017 e al 50 per cento per l’anno 2018), sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in «misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale»).
Peraltro, con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, su cui si appuntano le doglianze della società ricorrente, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019.
Quindi, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuto successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione. Ciò ancor più in considerazione del fatto che, come si è detto, l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del c.d. payback.
In definitiva, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, si dovevano ritenere già edotte, ex ante, dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore.
La stessa Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, proprio perché «le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015». Esse, quindi, non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto – occorre ribadirlo – l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa.
Sicché la società ricorrente, come le altre imprese del settore, avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione; e, di conseguenza, ben avrebbero potuto e dovuto orientare i propri comportamenti.
9.2.2. Da ultimo, anche con riferimento alle dedotte censure di violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, il Collegio osserva quanto segue.
Il c.d. payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni: per come è strutturato, il ripianamento opera in maniera complessiva sul fatturato delle aziende (per la quota maturata a seguito della vendita di dispositivi medici al SSN) e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Esso, quindi, non altera l’esito delle gare pubbliche, perché non incide né sull’entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, in modo peraltro, come si è spiegato, non imprevedibile. Ciò perché, lo si ribadisce, fin dal momento della partecipazione alle gare, la società ricorrente era consapevole dell’esistenza di un tetto di spesa nazionale pari al 4,4 per cento per l’acquisto di dispositivi medici e della circostanza che, nel caso di sforamento dei tetti regionali, avrebbe dovuto concorrere al ripianamento dello stesso insieme alle regioni.
Dunque, la società ricorrente, come gli altri operatori del settore, anche al momento della presentazione dell’offerta, erano consapevoli (o avrebbero dovuto esserlo, in base alla ordinaria diligenza) che sussisteva la possibilità che una parte del totale delle somme percepite, o da percepire nel caso di aggiudicazione della gara, avrebbe dovuto essere corrisposta ai fini della compartecipazione alla spesa pubblica sanitaria.
Peraltro, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 140 del 2024, è rimasto del tutto indimostrato, anche nel caso di specie, che il c.d. payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile che le imprese coinvolte nel relativo meccanismo intendevano ed hanno conseguito dall’esecuzione degli appalti di fornitura di dispositivi medici.
9.3. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale va rigettato ”.
7. Per quanto attiene ai motivi aggiunti, aventi ad oggetto i decreti con cui le Regioni e le Province hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in forza delle motivazioni articolate con la sentenza già richiamata in riferimento al ricorso principale.
Con la predetta sentenza n. 8735/2025 è stato, in particolare, rilevato al riguardo che “ 10.1. Come si è visto, il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, con riferimento «al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», certificato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (decreto del 6 luglio 2022) – oggetto del presente giudizio – ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale».
Di seguito – previa adozione, sempre con decreto ministeriale (il decreto 6 ottobre 2022, anch’esso oggetto del presente giudizio), delle «linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali» – le regioni e le province autonome dovevano effettuare, sempre ai sensi del citato comma 9 bis, le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022, con obbligo delle aziende fornitrici di procedere ai versamenti in loro favore.
La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di:
• verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;
• definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;
• imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere;
• procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito.
Le regioni e le province autonome non possono, con i provvedimenti di cui al citato comma 9 bis impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti, né determinare il tetto di spesa regionale, né certificarne il superamento, né quantificare l’ammontare dello scostamento in ambito regionale o provinciale, trattandosi di competenze statali. Esse possono e devono solamente porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute).
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, come si è detto, ha delineato le «linee guida propedeutiche» all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di cui al citato comma 9 bis.
L’art. 3 del citato decreto ha, innanzitutto, demandato agli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale attività di carattere istruttorio, consistenti:
• nella «ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210»;
• nel conseguente calcolo del «fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento» (art. 3, commi 1 e 2).
Sulla base di questi dati, «i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti» del Servizio sanitario regionale o provinciale «effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici», calcolato secondo le disposizioni precedenti (art. 3, comma 3) e la trasmettono, contestualmente, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza.
Agli enti del SSR o del SSP sono, dunque, attribuite attività meramente operative e tecniche consistenti nel calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, che costituisce presupposto necessario per individuare la quota di ripiano a cui essa è obbligata. Si tratta di un’attività di mera ricognizione e somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale, come stabilito dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 luglio 2022.
L’art. 4 ha, poi, individuato le competenze delle regioni e delle province autonome, consistenti:
• nella verifica della «coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento»;
• nell’adozione di un decreto, da parte dei direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome o del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, che individui «l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», calcolati sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022;
• nell’individuazione, con il medesimo decreto, delle «modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici».
Come è evidente, le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento finalizzato all’adozione dei “provvedimenti” di loro competenza.
Si tratta, da un lato, di un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia “verifica” la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del SSR o del SSP; dall’altro, di un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione “compila” un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi, all’evidenza, di un’attività interamente vincolata, in cui la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute). «La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici» è indicata peraltro, per ciascun anno, sempre con decreto ministeriale (nel caso di specie, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della salute).
Più precisamente, oltre ad essere interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e finanche nelle modalità procedurali (in tal senso, sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che parla di «attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento»), l’attività delle regioni e delle province non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto, come si è detto, si riduce ad un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, consistente nell’individuazione dell’«elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell’ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all’onere di ripiano.
A fronte di questa attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione regionale o provinciale e l’impresa fornitrice di dispositivi medici, nel caso di specie la società ricorrente, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita; dall’altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo.
La situazione di diritto soggettivo rivendicata dalla società ricorrente, a non pagare o a pagare una somma minore in favore dell’amministrazione regionale o provinciale, non è intermediata dal potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali (determinazione del tetto di spesa e certificazione del suo superamento a livello regionale o provinciale) adottati in sua attuazione. L’importo di ripiano dovuto dalla società ricorrente – ed oggetto di una vera e propria obbligazione nei confronti della regione o della provincia autonoma interessata – è calcolato sulla base di una percentuale fissata ex lege, applicata matematicamente al fatturato determinato, secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale (al lordo dell’IVA e secondo quanto risulta dai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni considerati, come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico).
Trova dunque applicazione, nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, «secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale» (tra le altre, Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089).
In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato «a valle» del potere autoritativo, come accade nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.
Insomma, ancorché definito, dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dal decreto del 6 ottobre 2022, «provvedimento», l’atto regionale o provinciale non è espressione di un potere autoritativo della regione o della provincia a tutela di interessi generali, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, come tale involgente un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale.
L’analisi dei “provvedimenti” regionali e provinciali impugnati dalla società ricorrente, con i numerosi atti di motivi aggiunti, confermano quanto sinora rilevato.
Essi, infatti, seppur con le dovute differenze stilistiche e linguistiche, si limitano, dopo aver riepilogato le norme di legge e dei decreti adottati dal Ministero della salute e gli altri atti statali, o della Conferenza unificata, ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, stabilendo le modalità e i tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta da ciascuna di esse, ad appositi allegati.
In particolare, i provvedimenti gravati “approvano” tali allegati, in cui sono indicati, per ciascuna delle annualità 2015-2018, le imprese fornitrici, il relativo fatturato totale, la percentuale di incidenza del fatturato rilevante ai fini del c.d. payback, la somma complessivamente dovuta.
La circostanza che alcuni di questi provvedimenti prevedano espressamente la loro impugnabilità dinnanzi al giudice amministrativo, o in alternativa tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, è ovviamente priva di rilievo rispetto alla loro effettiva natura e, soprattutto, alla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.
10.2. Alla luce delle suesposte considerazioni, i ricorsi per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo .”.
8. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre, per quanto concerne i motivi aggiunti, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
9. La complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione giustifica, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti costituiti, nulla dovendo invece disporsi sul punto con riguardo alle restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e dichiara il difetto di giurisdizione quanto ai motivi aggiunti.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla sulle spese delle restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
PA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA RO | TO AR |
IL SEGRETARIO