Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Efisia Gaviano Consigliere
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 1484 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli del 31.5.2024 reso nel procedimento recante decadenza dalla responsabilità genitoriale, proposto
DA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Pompei (NA) alla Via Parte_1 C.F._1
Traversa Pironti n. 1 presso gli avv.ti Vincenzo Aiello (c.f. e Fabio Amodio (c.f. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti allegata C.F._3
Email_1
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Reclamante
NEI CONFRONTI DI
avv. Rosa (c.f. , quale curatore speciale e difensore del minore CP_1 C.F._4 Per_1
, nato a [...] il [...], con studio in Napoli alla Via Toledo n. 256
[...]
Email_3
Reclamata
NONCHE'
(c.f. non indicato), nata a [...] il [...], residente in [...]
Aquini n. 226
Reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, proponeva tempestivamente reclamo avverso Parte_1 il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli 31.5.2024, comunicato il 12.6.2024, che, in via cautelare e provvisoria, all'esito dell'udienza del 3.11.2023, aveva disposto il collocamento del figlio minore , nato il [...] dal matrimonio contratto con , in idonea struttura Per_1 Controparte_2 protetta a cura dell'Ambito Sociale n. 30 e della locale polizia municipale, la sospensione dei genitori dalla
1
Il PMM, infatti, con ricorso in data 8.2.2023, aveva rappresentato che il minore, affidato in via esclusiva al padre a seguito della separazione dei genitori, seguita poi dalla riconciliazione della coppia, non frequentava con regolarità la scuola nonostante la famiglia fosse stata sollecitata al riguardo ed i genitori si erano rifiutati di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, sicché aveva chiesto, ai sensi degli artt. 330 c.c. e 333 c.c., la convocazione dei genitori al fine di contestare loro la condotta pregiudizievole con conseguente sospensione della responsabilità genitoriale e l'invio degli stessi ad un percorso di valutazione e potenziamento delle competenze genitoriali, l'affidamento del piccolo Per_1 al servizio sociale, al fine di elaborare un programma personalizzato finalizzato alla frequentazione della scuola, con l'affiancamento di un tutor o il collocamento in regime convittuale, il coinvolgimento in attività ricreativo – sportive e la nomina di un curatore speciale.
Nominato il curatore speciale, all'udienza del 3.11.2023 i genitori non comparivano ed il Tribunale avviava la coppia, se consenziente, al percorso di verifica e rafforzamento della responsabilità genitoriale e la relativa istruttoria, fissando l'udienza del 26.9.2024 per le verifiche e conclusioni.
Il Tribunale per i Minorenni, dunque, a fondamento del provvedimento qui reclamato, sottolineava che, nelle more del procedimento, il servizio sociale (relazione del 17.5.2024 dell'Ambito Sociale n. 30), nell'aggiornare la vicenda familiare, aveva evidenziato che i genitori erano stati avviati ai percorsi predetti già dal Tribunale di Torre Annunziata nel corso del giudizio di separazione, ma che la coppia non si era presentata in quanto si era riconciliata, che il piccolo , nonostante l'affidamento al padre viveva Per_1 in realtà con la madre e la nonna materna, non frequentava la scuola e quando era presente non manifestava interesse, né rispettava le regole, mentre il padre riferiva che il bimbo era solito trascorrere le notti a giocare con i videogiochi, oltre ad alimentarsi in maniera non sana. Era altresì emerso che lo stesso aveva chiesto aiuto al servizio sociale riferendo che la moglie era assuntrice di stupefacenti Pt_1
e si allontanava da casa per lunghi periodi, accompagnandosi a persone di dubbia moralità. La donna, inoltre, si era resa irreperibile per alcune settimane nonostante l'interessamento del servizio sociale e pur avendo intrapreso un percorso con uno psicologo il figlio era comunque inadempiente agli obblighi scolastici. L'inserimento del bimbo in un centro semiconvittuale (il Melograno), avvenuto l'8.1.2024 era venuto meno a causa della rinuncia del padre al servizio. La coppia, osservava ancora il primo giudice, aveva disertato i percorsi prescritti. Il minore, ascoltato da un giudice onorario psicologo il 24.5.2024, aveva manifestato anche in quel contesto condotte inadeguate durante l'audizione del genitore ed aveva confermato di non frequentare la scuola, né di sapere leggere e scrivere.
2 Il reclamante, preliminarmente, chiedeva sospendersi l'immediata efficacia del decreto emesso, in via pregiudiziale dichiararsi al nullità del decreto reclamato per essere stato assunto in palese violazione del protocollo per l'ascolto del minore infradodicenne vigente presso questa Corte, nel merito domandava la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, non sussistendo ipotesi di maltrattamenti, e della collocazione del figlio presso una struttura protetta, in via gradata, in parziale accoglimento del reclamo, la revoca dei suddetti provvedimenti quanto al padre e la collocazione del minore presso l'abitazione della nonna paterna in Scafati (SA), con l'ausilio del servizio sociale.
Si costituiva l'avv. Rosa Sarno, quale tutore provvisorio e difensore del minore, chiedendo in via principale la conferma del provvedimento reclamato, disponendo percorsi di recupero per i genitori, in via subordinata che venisse disposto il percorso di rafforzamento della capacità genitoriale, valutando all'esito la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori del minore.
Disattesa l'istanza di sospensione (cfr l'ordinanza in atti del 29.8.2024), disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, acquisito il fascicolo di primo grado (non visibile in consolle), le parti si riportavano a quanto già esposto nei rispettivi scritti difensivi ed il P.G. concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
Giova premettere che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, quanto alla normativa ratione temporis vigente, trattandosi di procedimento introdotto anteriormente alla recente riforma di cui al d.lgs.
n. 149\2022 (il ricorso del PMM risale all'8.2.2023), era consentito reclamare i provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni, anche laddove non risultassero emessi a conclusione del procedimento, ma a condizione che non si trattasse di provvedimenti temporanei ed urgenti e che avessero carattere decisorio, come quelli che incidenti in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale e di conseguenza sull'affidamento e collocamento del minore (cfr Cass. S.U. n. 32359\2018; Cass. n.
28724\2020; Cass. n. 1668\2020).
Il provvedimento oggetto di reclamo, adottato in via cautelare e provvisoria il 31.5.2024 dal Tribunale per i Minorenni, deve ritenersi senza dubbio reclamabile, giacché il provvedimento impugnato incide, limitandola, sulla responsabilità genitoriale dei genitori, trattandosi di provvedimento de potestate tendenzialmente stabile ed avente attitudine al giudicato rebus sic stantibus, che incide su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, sebbene emesso nell'ambito di un procedimento non ancora definito.
Tanto premesso, con il primo motivo, il reclamante lamenta la violazione ad opera del primo giudice del protocollo adottato da questa Corte per l'ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni, richiamando la normativa nazionale e comunitaria formatasi sul e la giurisprudenza, con conseguente nullità del decreto emesso.
In particolare, egli sostiene che il Tribunale, contrariamente a quanto stabilito nel protocollo citato, non avrebbe effettuato alcuna valutazione in me-rito alla capacità di discernimento del figlio , benché Per_1
3 egli in quella sede avesse esibito la documentazione sanitaria dalla quale si rilevavano le attività a cui il bambino avrebbe dovuto essere indirizzato per il recupero psicomotorio, portando a termine l'audizione senza l'ausilio della necessaria strumentazione tecnica di audio registrazione e senza l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, i in grado di accertare l'effettiva capacità di discernimento del bambino rispetto alle domande che gli venivano poste.
Il motivo è infondato.
Giova in primo luogo premettere che il protocollo al quale il si riferisce è stato sottoscritto fra il Pt_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e la Corte di Appello di Napoli il 24.2.2024 con riferimento ai soli giudizi di secondo grado in materia di famiglia e minorili. Non è dunque applicabile né vincolante nella fattispecie, trattandosi peraltro di normativa comunque secondaria.
Non pare, inoltre, essersi verificata alcuna violazione quanto alle modalità in cui ebbe luogo l'audizione del minore. L'ascolto del piccolo , infatti, è stato effettuato, previa espressa delega del Tribunale Per_1 per i Minorenni, da un giudice onorario particolarmente esperto e dotato della necessaria professionalità richiesta dal caso, trattandosi di uno psicologo, possibilità quest'ultima consentita essendo il procedimento che occupa anteriore alla recente riforma in materia (cfr la legge n. 14\2023 che ha previsto il divieto di delega ai giudici onorari ai procedimenti instaurati successivamente al 30.6.2023), con modalità protetta al fine di garantirne la spontaneità e genuinità delle dichiarazioni (cfr il provvedimento del 3.11.2023 nel fascicolo del giudizio i primo grado).
Con il secondo motivo, il si duole della abnormità e irragionevolezza del provvedimento di Pt_1 sospensione e conseguente allontanamento assunto dal primo giudice, allegando quale circostanza nuova la disponibilità della nonna paterna ad accogliere il minore.
Secondo il reclamante, il Tribunale per i Minorenni non avrebbe indicato con chiarezza gli elementi atti a giustificare il collocamento del minore in comunità pur in assenza di istruttoria, né avrebbe considerato gli sforzi dal medesimo compiuti per salvare il matrimonio, l'ottimo rapporto in essere con il figlio e quelli finalizzati al percorso di inserimento del bambino richiesti dall'Asl, né avrebbe valutato la possibilità intermedia di collocamento del figlio presso di sé. Né sarebbe emerso alcun maltrattamento ai danni del figlio, essendo quest'ultimo affetto solo da deficit di apprendimento. Infine, la nonna paterna, tale PE
, avrebbe mostrato disponibilità ad accogliere il nipote presso la propria abitazione.
[...]
Il motivo è infondato.
Ed invero, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale per i Minorenni nell'intento di salvaguardare il minore, peraltro affetto da disturbo del neurosviluppo con iperattività – oppositività (cfr la documentazione in atti dell'Aslnapoli3sud distr. 56), a fronte della situazione allarmante prospettata dalla Procura Minorile, e della scarsa propensione della coppia genitoriale ad intraprendere i percorsi prescritti, nonostante le sollecitazioni degli operatori sociali. Si rammenta che la decisione adottata in via provvisoria e cautelare si è resa necessaria proprio in ragione della persistente inadempienza scolastica
4 del minore e del contesto familiare come su descritto ed emerso dalle indagini socio ambientali effettuate, benchè il piccolo, prima del collocamento in struttura, fosse stato inserito in un centro semiresidenziale, soluzione alla quale proprio il padre ha inteso poi rinunciare.
La situazione familiare prospettata dal PMM, dunque, giustifica allo stato il provvedimento emesso, che d'altro canto è stato assunto in via provvisoria atteso che sarà l'istruttoria avviata dal primo giudice ad effettuare gli approfondimenti e verifiche del caso quanto alla competenza genitoriale della coppia genitoriale attraverso i percorsi già disposti e che, solo successivamente al provvedimento reclamato, hanno effettivamente intrapreso, all'esito dei quali saranno adottati i provvedimenti più idonei e rispondenti all'interesse del minore.
Quanto alla disponibilità manifestata dalla nonna paterna ad accogliere il nipote, tale evento sopravvenuto potrà, laddove ritenuto, anch'esso essere vagliato nell'ambito del giudizio ancora in corso attraverso gli approfondimenti del caso.
Ritiene dunque la Corte che il provvedimento reclamato, tenuto conto della complessa vicenda familiare come emersa dalla documentazione in atti, debba essere allo stato confermato.
La regolamentazione delle spese del presente reclamo è riservata alla decisione finale (ivi comprese quelle del tutore provvisorio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona, Famiglia, Minori, così provvede:
a) rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
b) riserva alla decisione finale la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Napoli, così deciso il 4 giugno 2025
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)
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