Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4765/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 5.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 28.09.1991 contratto matrimonio concordatario in Pettorazza Grimani (RO), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 27.09.2011 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 28.10-2.11.2011. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28.09.1991, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte Parte_2
II serie A n. 11 ufficio 1 anno 1991 Comune di Pettorazza Grimani (RO);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“a. nessun assegno di mantenimento per i coniugi, in quanto entrambi autosufficienti;
b. nessun assegno di mantenimento per i tre figli, in quanto tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c. impegno di a trasferire a – entro il termine di 2 (due) mesi Parte_2 Parte_1 dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – a titolo di negoziazione globale e di liquidazione del rapporto coniugale - la piena proprietà della quota indivisa di 1/2 della casa familiare catastalmente censita: CF – Comune di Campagna Lupia (VE) – Foglio 27: ▪ Particella 685 – sub 6 – A/2; ▪ Particella 685 – sub 7 – C/6, con ogni accessione e pertinenza. La quota di ½ dell'immobile di cui sopra verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben nota alla signora , ferma Parte_1
l'iscrizione di ipoteca di I grado a garanzia del mutuo cointestato;
d. il prezzo della compravendita, tenuto conto della durata del rapporto coniugale e dell'apporto economico della signora al menage familiare, sarà corrisposto mediante Pt_1
l'accollo – a valere quale mezzo di pagamento – da parte di – al medesimo Parte_1 titolo - del debito residuo, alla data dell'atto di trasferimento, di cui al mutuo fondiario di data 3.8.2010 rep. n. 15623 e racc. n. 11355 Notaio , acceso presso Per_1 Controparte_1
– Filiale di Campagna Lupia, con garanzia di I grado gravante sulla casa familiare,
[...] con impegno della medesima a pagare, in via esclusiva ed a far data dal rogito notarile di trasferimento, le relative rate sino alla sua estinzione;
il mutuo rimarrà cointestato;
e. impegno di ad accettare - a titolo di negoziazione globale e di liquidazione Parte_1 del rapporto coniugale – il trasferimento della piena proprietà della quota indivisa di ½ della ex casa familiare come sopra individuata e descritta, con ogni accessione e pertinenza, alle condizioni e nei termini di cui alle lettere che precedono e ad accollarsi – al medesimo titolo ed a valere quale mezzo di pagamento - il debito residuo, alla data dell'atto di trasferimento, di cui al mutuo fondiario di data 3.8.2010 rep. n. 15623 e racc. n. 11355 Notaio;
il Per_1 mutuo rimarrà cointestato;
f. impegno di entrambi i coniugi a comparire – entro il suindicato termine di mesi 2 (due) dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – innanzi al Notaio di Strà (PD) al fine di dare esecuzione al trasferimento immobiliare Persona_2
e all'accollo del mutuo di cui ai punti che precedono, quali disposizioni patrimoniali funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra di loro in atto e, dunque, come tali suscettibili di godere dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronunzia n. 154/1999 della Corte Costituzionale;
g. spese legali compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -