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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
RE SE, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5382/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007570175000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007570175000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 11.9.2025, la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Nominativo_3 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un valore di causa di €. 23.041,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, la cui emissione era dovuta alla disposta decadenza del piano di rateizzazione cui esso era stato ammesso, deducendo non essersi verificata la condizione legittimante la decadenza dal beneficio, consistente nel mancato pagamento di otto rate, per avere omesso il pagamento di sole sette rate e non di otto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso, sostenendo che la cartella in esame era stata oggetto di precedente controversia, conclusasi con sentenza sfavorevolae al contribuente, che allegava. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, avendo il ricorrente omesso il pagamento di almeno otto rate, cosa che comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che l'eccezione di inammissibilità per precedente giudicato è infondata, in quanto la sentenza allegata da parte ricorrente si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento notificata al ricorrente precedentemente alla successiva rateizzazione del debito. Il ricorso in esame concerne invece la legittimità della revoca della rateizzazione, che il ricorrente sostiene di aver conosciuto solo alla ricezione dell'intimazione in esame.
Detta revoca, e dunque l'intimazione di pagamento impugnata risulta tuttavia legittimamente effettuata, dal momento che parte ricorrente non ha provato quanto sostenuto in ricorso, avendo prodotto solo cinque quietanze di pagamento relative al piano di rateizzazione. I pagamenti effettuati successivamente alla revoca della rateizzazione ovviamente non rilevano, non potendo tale circostanza far rivivere il provvedimento da cui il contribuente era decaduto.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
RE SE, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5382/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007570175000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007570175000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 11.9.2025, la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante Nominativo_3 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un valore di causa di €. 23.041,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, la cui emissione era dovuta alla disposta decadenza del piano di rateizzazione cui esso era stato ammesso, deducendo non essersi verificata la condizione legittimante la decadenza dal beneficio, consistente nel mancato pagamento di otto rate, per avere omesso il pagamento di sole sette rate e non di otto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la inammissibilità del ricorso, sostenendo che la cartella in esame era stata oggetto di precedente controversia, conclusasi con sentenza sfavorevolae al contribuente, che allegava. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, avendo il ricorrente omesso il pagamento di almeno otto rate, cosa che comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente osservare che l'eccezione di inammissibilità per precedente giudicato è infondata, in quanto la sentenza allegata da parte ricorrente si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento notificata al ricorrente precedentemente alla successiva rateizzazione del debito. Il ricorso in esame concerne invece la legittimità della revoca della rateizzazione, che il ricorrente sostiene di aver conosciuto solo alla ricezione dell'intimazione in esame.
Detta revoca, e dunque l'intimazione di pagamento impugnata risulta tuttavia legittimamente effettuata, dal momento che parte ricorrente non ha provato quanto sostenuto in ricorso, avendo prodotto solo cinque quietanze di pagamento relative al piano di rateizzazione. I pagamenti effettuati successivamente alla revoca della rateizzazione ovviamente non rilevano, non potendo tale circostanza far rivivere il provvedimento da cui il contribuente era decaduto.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti.