Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3038/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dott. Carlo Azzolini - Presidente relatore - Dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice - Dott. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d. 19.07.2024 da e , Parte_1 Parte_2 rispettivamente con gli Avv.ti Antonella Barbon e Patrizia Tagliapietra, giusta procura in atti;
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo nell'interesse del di loro figlio minore nato dalla loro relazione non Persona_1 coniugale in data 21.10.2019;
- considerato che all'udienza cartolare del 27.11.2024 fissata dal Giudice le parti hanno confermato tali conclusioni con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che ce non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico del minore e un rapporto equilibrato dello stesso con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- prende atto degli accordi tra i genitori e ratifica le conclusioni congiuntamente presentate in ricorso e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta e di seguito riprodotte:
“1. Il figlio verrà affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Persona_1 madre che continuerà ad abitare la casa familiare sita in San Liberale di Marcon (VE), Via G. Carducci n. 38, mentre il padre dà atto di essersi trasferito in data 15.06.2024 presso altra abitazione in via Cornare n. 5 Canizzano (TV);
3. I genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4. Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
• durante la settimana con weekend assegnato alla madre due pomeriggi nelle giornate di lunedì e mercoledì con prelievo a scuola dalle 13.15 o diverso orario a seconda delle variazioni di orario scolastico o a casa della madre nell'orario che verrà concordato tra le parti nel pomeriggio con accompagnamento presso la medesima alle 20.30;
• Durante la settimana con weekend al padre il mercoledì (o lunedì da concordarsi entro la domenica antecedente) con prelievo a scuola alle 13.15 o diverso orario a seconda delle variazioni di orario scolastico o a casa della madre nell'orario che verrà concordato tra le parti nel pomeriggio con accompagnamento presso la medesima alle 20.30. Gli orari di cui ai precedenti punti potranno subire delle modifiche in conseguenza del mutamento dei turni di lavoro del sig. , che verranno preventivamente comunicati alla madre. Pt_2
• durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando ogni anno con la madre la settimana che va dal 25 al 31 dicembre con quella che va dal 31 al 6 gennaio con prelievo e accompagnamento alle ore 18; il genitore cui spetterà la settimana comprensiva del Natale concederà all'altro di trascorrere il minore la Vigilia sino al mattino successivo;
quest'anno sarà la madre a trascorrere con il figlio la settimana dal 25 al 31 dicembre;
• durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; per l'anno 2025 sarà il padre a trascorrere con il minore il giorno di Pasqua, fermo il calendario ordinario per gli altri giorni di festività;
• durante le vacanze estive il padre e la madre potranno stare con il figlio 15 giorni, anche non consecutivi, e i genitori stabiliranno e si comunicheranno il periodo prescelto entro il 30 maggio.
5. In caso di visite pediatriche programmate o accessi al Pronto Soccorso, il padre sarà avvisato tempestivamente anche tramite sms o whattsapp tramite chiamata nel caso di accessi al Pronto Soccorso al fine di poter partecipare alla visita e assistere il figlio in caso di accesso in ospedale, lo stesso vale per la madre.
6. Il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di contributo nel mantenimento del figlio l'importo di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. La predetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate indicate dalla madre. L'assegno unico familiare spetterà integralmente alla madre a prescindere dal percipiente. Il signor autorizza sin d'ora la madre alla presentazione della relativa Parte_2 richiesta, finalizzata alla percezione dell'Assegno Unico, all'Istituto competente, rendendosi disponibile, fin da ora, a sottoscrivere la documentazione necessaria.
7. Le spese straordinarie saranno sostenute in misura paritaria del 50% dal padre e dalla madre per la cui individuazione si richiama il Protocollo per il Processo di Famiglia, in uso presso il Tribunale di Venezia. I genitori danno infine atto che l'accordo tra loro per le spese che lo richiedono dovrà avvenire mediante scambio di sms o di whatsapp, specificando che il mancato riscontro del messaggio o del whatsapp, nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione comporterà che la spesa si riterrà espressamente autorizzata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa con riferimento alle predette spese straordinarie, sosterrà integralmente la relativa spesa. Tutte le spese straordinarie dovranno essere rimborsate all'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto esborso, previa esibizione della relativa documentazione;
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto fermo restando che sarà possibile portare il figlio Persona_1 all'estero solo se l'altro genitore darà il consenso all'espatrio tramite previa comunicazione scritta anche mediante scambio di sms o di whatsapp.
10. I signori e danno atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere Parte_1 Parte_2 pertanto ciasc m
11 I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che Parte_1 Parte_2 accettano e so
12. Spese compensate.”;
- spese di lite integralmente compensate. Si comunichi ai ricorrenti ed al Pubblico Ministero. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d. 27.11.2024. Il Presidente relatore
- Dott. Carlo Azzolini -