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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ST ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 06.03.2025 al n. 1202 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. NICOLETTA AGRATI, C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 06.03.2025 e, da ultimo, integrato in data 02.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una convivenza more uxorio fino al mese di aprile 2024; di essere genitori di (nato il [...]), minore gravemente disabi- Per_1
le ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 cui è stato diagnosticato un “Disturbo del- lo spettro dell'autismo (cod. ICD-10 F84.0) livello di gravità 3 secondo il DSM-5 con ritardo dello svi- luppo psico-motorio associato”1; che la risiede con il figlio presso i propri genitori in Pt_1 1 V. doc.
5-6 depositati in data 06.03.2025, nonché PEI depositato in data 12.03.2025 Ferno (VA), Via G. Oberdan n. 158; che il risiede in Busto Arsizio (VA), Via Pt_2
Montepulciano n. 1 ma a far data dal 02.12.2024 si trova ricoverato in gravi condizioni presso la UO “Cure Palliative” dell'Ospedale di Busto Arsizio2 e dal mese di novembre
2024 percepisce l'indennità NASPI e che la svolge la professione di apprendi- Pt_1
sta presso “Chef Express S.p.A.” percependo uno stipendio netto mensile medio pari all'importo di circa € 1.400,00.
In data 06.03.2025 hanno chiesto regolamentare i loro rapporti rispetto alla prole come segue:
“1. il minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'as- Per_1
sumere, sempre di comune accordo, tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, relati- vamente alla salute, all'educazione, all'istruzione, alle scelte religiose, alle attività sportive e ricreative, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali di Per_1
Le indicazioni delle tipologie di decisioni riguardanti la vita del minore che precedono sono da intendersi, ovviamente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. Vista la condizione di salute del signor la signora avrà in capo a sé tutti i poteri anche di firma burocratici e sanitari in capo al Parte_2
minore senza la previa approvazione paterna e senza che sia necessaria la sua firma.
2. Nello specifico si chiede che il Giudice con urgenza autorizzi l'apertura di un conto corrente per il mi- nore con la sola firma e gestione della mamma dove possano confluire gli importi erogati dall'INPS in favore di , invalido e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti Per_1
da solo – è portatore di Handicap in situazione di gravità (docc. 5,6)
3. il minore verrà collocato con la madre, ove già vive dal momento della separazione dei genitori, Per_1
ovvero presso casa dei nonni materni sita in Ferno (Va) via Oberdan n.158;
4. il signor , viste le condizioni di salute attuali contribuirà al mantenimento del minore con le se- Pt_2
guenti modalità: alla luce delle difficoltà di salute e delle prospettive future, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie del minore così come previsto dal protocollo della Corte di Appello di Milano, che qui si intende integralmente richiamato;
nel momento in cui le sue condizioni di salute migliorassero, si potrà prevedere un contributo mensile al mantenimento di proporzionato con il reddito che il signor Per_1
percepirà, calcolato in un 30% circa;
Pt_2 5. il padre potrà vedere il minore quando la visita ospedaliera sarà possibile e comunque quando sarà emotivamente sopportabile per che, come detto, è un piccolo portatore di grave handicap che po- Per_1
trebbe mal reagire all'ambiente ospedaliero;
si può prevedere una volta alla settimana senza però che vi sia alcun vincolo che sia contrario alla tutela e alla serenità del minore. La signora terrà costantemente aggiornato il papà della vita del figlio e condividerà con il padre le decisioni di maggiore importanza con il suo coinvolgimento;
qualora il signor venisse dimesso dall'ospedale e le sue condizioni di salute Pt_2
lo permettessero, il papà potrà tenere con sé due giorni alla settimana, sempre però nel rispetto del- Per_1
le condizioni del figlio, grave portatore di handicap. Salvo diverso accordo tra i genitori;
6. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre presso la quale vive costantemente;
Per_1
7. le spese dei minori verranno detratte fiscalmente al 100% dalla mamma;
8. i genitori assentono reciprocamente al rilascio dei documenti di validi anche per l'espatrio; come Per_1
sopra previsto sarà sufficiente la sola firma materna per il loro rilascio.
9. Spese legali compensate tra le parti”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda in quanto le condi- zioni concordate non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a garantire a il diritto a una crescita sana Per_1
ed equilibrata (o, meglio, a contenere i pregiudizi derivatigli dalla disgregazione del nu- cleo familiare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai genitori di (innanzi in- Parte_3
tegralmente richiamate) e DISPONE in conformità.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 04.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V. doc. 3 depositato in data 06.03.2025 nonché documentazione depositata in data 10.03.2025 e in data 02.04.2025