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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 198/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall' Avv. Antonietta Pelella;
RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.1.2025, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della
[...]
con Controparte_1
contratti di lavoro a tempo indeterminato di 36 ore settimanali distribuite su turni H 24, comprensivi di lavoro anche nei giorni festivi infrasettimanali, deducevano che, nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2022, pur avendo reso prestazioni di lavoro nelle giornate festive infrasettimanali risultanti dai fogli delle timbrature allegati al ricorso, l Controparte_2
convenuta non aveva erogato in loro favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018, né aveva concesso giorni di riposo compensativo;
richiamati i principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1505/2021, concludevano per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del C.C.N.L. del 20/09/2001 e dell'art. 29 del C.C.N.L. 2016-2018, del personale del comparto Sanità, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento degli importi indicati in ricorso, ovvero delle diverse somme equitativamente determinate, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva Controparte_2
decidersi la causa per le sole spese legali deducendo il pagamento dei ricorrenti con il cedolino paga di Maggio 2025.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
7.11.2025. Giova preliminarmente rilevare che, come documentato con note del
29.5.2025 e dedotto dalla difesa dei ricorrenti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata parzialmente corrisposta la retribuzione oggetto di causa a tutti i ricorrenti.
Più specificamente, come si evince dalla documentazione in atti e dalle ultime note delle parti ricorrenti del 6.11.2025 -contenenti conteggi riformulati secondo le indicazioni del giudicante-, la ha Controparte_2
corrisposto la somma di: € 2.754,45 a , € 2.520,18 a Parte_1
, € 3.284,54 a , € 2.296,02 a Parte_1 Parte_5 Pt_1
, € 1.017,00 a (v. note del 29.5.2025
[...] Parte_1
e accredito bancario ivi allegato), € 2.675,30 a , Parte_1
€ 1842,43 a , € 3187,85 a Parte_6 Parte_2
, € 2118,19 a ed € 3026,84 a
[...] Parte_3
. Parte_4
Con riferimento alle domande dei ricorrenti e nei limiti dei predetti importi corrisposti dalla , può essere pertanto dichiarata la cessata Controparte_2
materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025
e dedotto dai ricorrenti con note del 29.5.2025, la , pur Controparte_2
non contestando le pretese dei ricorrenti aventi ad oggetto il pagamento della retribuzione straordinaria per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento delle predette somme che sono inferiori a quelle richieste con ricorso non avendo l
[...]
remunerato le ore svolte in orario notturno. CP_1 Ciò detto, si osserva che nel costituirsi in giudizio la non Controparte_2
ha contestato le pretese attoree limitandosi a preannunciare il pagamento con il cedolino di maggio 2025.
È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna specifica contestazione, ha ammesso sia il diritto dei ricorrenti alla retribuzione (mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte dei ricorrenti di tale lavoro nei giorni e ore indicate in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo).
Pertanto, tenuto altresì conto che la nulla ha ritenuto di Controparte_2
addurre a fondamento del parziale pagamento, deve accertarsi che i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, delle residue ed ulteriori somme.
In ordine al quantum delle pretese azionate, possono essere convalidati i conteggi così come riformulati dalle parti ricorrenti con note del 6.11.2025
(secondo le indicazioni fornite dal giudicante con ordinanza del 1.10.2025) perché conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria
(Il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 all'art. 31 comma 8 prevede che la maggiorazione per il lavoro straordinario è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo. L'art. 31 comma 7
CCNL 2016-2018, al fine del calcolo della paga base oraria per il calcolo dello straordinario, prevede testualmente: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art.37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151”).
Sulla base dei predetti conteggi -che quantificano il dovuto sulla base della retribuzione oraria maggiorata al 30% e 50% e tenuto conto delle ore di lavoro festivo diurno e notturno indicate in ricorso ed emergenti dai cartellini marcatempo-, deve concludersi che i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal 2019 al 2022, delle seguenti residue ed ulteriori somme di €
497,02 per , € 211,18 per , € 1295,16 per Parte_1 Parte_1
, € 412,53 per , € 630,3 per Parte_5 Parte_1
, € 777,02 , € 767,57 Parte_1 Parte_1
per , € 1.237,15 per Parte_6 Parte_2
, € 717,00 per ed € 2.408,50
[...] Parte_3
per oltre interessi legali dalla maturazione delle Parte_4
singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e della evidenziata erroneità dei conteggi originariamente formulati, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del
30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale (e tenuto conto del valore della controversia come dichiarato dal difensore delle parti ricorrenti ai fini del pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande e agli importi di € 2.754,45 per , € 2.520,18 per Parte_1 Pt_1 , € 3.284,54 per , € 2.296,02 per
[...] Parte_5 Pt_1
, € 1.017,00 per , € 2.675,30 per
[...] Parte_1
, € 1842,43 per , € Parte_1 Parte_6
3187,85 per , € 2118,19 per Parte_2
ed € 3026,84 per Parte_3 Pt_4
[...]
2. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle seguenti residue ed ulteriori somme
[...]
di € 497,02 per , € 211,18 per , € Parte_1 Parte_1
1295,16 per , € 412,53 per , € Parte_5 Parte_1
630,3 per , € 777,02 per Parte_1 [...]
, € 767,57 per , € 1.237,15 Parte_1 Parte_6
per , € 717,00 per Parte_2 Parte_3
ed € 2.408,50 per oltre interessi
[...] Parte_4
legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
658,70 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Antonietta
Pelella.
Salerno, 8.11.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 198/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...] [...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall' Avv. Antonietta Pelella;
RICORRENTI
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.1.2025, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della
[...]
con Controparte_1
contratti di lavoro a tempo indeterminato di 36 ore settimanali distribuite su turni H 24, comprensivi di lavoro anche nei giorni festivi infrasettimanali, deducevano che, nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2022, pur avendo reso prestazioni di lavoro nelle giornate festive infrasettimanali risultanti dai fogli delle timbrature allegati al ricorso, l Controparte_2
convenuta non aveva erogato in loro favore il compenso contrattualmente previsto dall'art. 29 del CCNL 2016 – 2018, né aveva concesso giorni di riposo compensativo;
richiamati i principi affermati dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 1505/2021, concludevano per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del C.C.N.L. del 20/09/2001 e dell'art. 29 del C.C.N.L. 2016-2018, del personale del comparto Sanità, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nel periodo 1.1.2019 – 31.12.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento degli importi indicati in ricorso, ovvero delle diverse somme equitativamente determinate, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva Controparte_2
decidersi la causa per le sole spese legali deducendo il pagamento dei ricorrenti con il cedolino paga di Maggio 2025.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
7.11.2025. Giova preliminarmente rilevare che, come documentato con note del
29.5.2025 e dedotto dalla difesa dei ricorrenti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata parzialmente corrisposta la retribuzione oggetto di causa a tutti i ricorrenti.
Più specificamente, come si evince dalla documentazione in atti e dalle ultime note delle parti ricorrenti del 6.11.2025 -contenenti conteggi riformulati secondo le indicazioni del giudicante-, la ha Controparte_2
corrisposto la somma di: € 2.754,45 a , € 2.520,18 a Parte_1
, € 3.284,54 a , € 2.296,02 a Parte_1 Parte_5 Pt_1
, € 1.017,00 a (v. note del 29.5.2025
[...] Parte_1
e accredito bancario ivi allegato), € 2.675,30 a , Parte_1
€ 1842,43 a , € 3187,85 a Parte_6 Parte_2
, € 2118,19 a ed € 3026,84 a
[...] Parte_3
. Parte_4
Con riferimento alle domande dei ricorrenti e nei limiti dei predetti importi corrisposti dalla , può essere pertanto dichiarata la cessata Controparte_2
materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048).
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025
e dedotto dai ricorrenti con note del 29.5.2025, la , pur Controparte_2
non contestando le pretese dei ricorrenti aventi ad oggetto il pagamento della retribuzione straordinaria per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno, ha tuttavia proceduto al pagamento delle predette somme che sono inferiori a quelle richieste con ricorso non avendo l
[...]
remunerato le ore svolte in orario notturno. CP_1 Ciò detto, si osserva che nel costituirsi in giudizio la non Controparte_2
ha contestato le pretese attoree limitandosi a preannunciare il pagamento con il cedolino di maggio 2025.
È quindi evidente che con tale difesa la convenuta, non proponendo alcuna specifica contestazione, ha ammesso sia il diritto dei ricorrenti alla retribuzione (mediante pagamento dello straordinario) per l'attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali, sia l'espletamento da parte dei ricorrenti di tale lavoro nei giorni e ore indicate in ricorso (comunque documentati dalle timbrature marcatempo).
Pertanto, tenuto altresì conto che la nulla ha ritenuto di Controparte_2
addurre a fondamento del parziale pagamento, deve accertarsi che i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale, delle residue ed ulteriori somme.
In ordine al quantum delle pretese azionate, possono essere convalidati i conteggi così come riformulati dalle parti ricorrenti con note del 6.11.2025
(secondo le indicazioni fornite dal giudicante con ordinanza del 1.10.2025) perché conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di categoria
(Il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 all'art. 31 comma 8 prevede che la maggiorazione per il lavoro straordinario è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo. L'art. 31 comma 7
CCNL 2016-2018, al fine del calcolo della paga base oraria per il calcolo dello straordinario, prevede testualmente: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art.37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151”).
Sulla base dei predetti conteggi -che quantificano il dovuto sulla base della retribuzione oraria maggiorata al 30% e 50% e tenuto conto delle ore di lavoro festivo diurno e notturno indicate in ricorso ed emergenti dai cartellini marcatempo-, deve concludersi che i ricorrenti hanno diritto al pagamento, a titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale espletato dal 2019 al 2022, delle seguenti residue ed ulteriori somme di €
497,02 per , € 211,18 per , € 1295,16 per Parte_1 Parte_1
, € 412,53 per , € 630,3 per Parte_5 Parte_1
, € 777,02 , € 767,57 Parte_1 Parte_1
per , € 1.237,15 per Parte_6 Parte_2
, € 717,00 per ed € 2.408,50
[...] Parte_3
per oltre interessi legali dalla maturazione delle Parte_4
singole componenti del credito al soddisfo.
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e della evidenziata erroneità dei conteggi originariamente formulati, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del
30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale (e tenuto conto del valore della controversia come dichiarato dal difensore delle parti ricorrenti ai fini del pagamento del contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande e agli importi di € 2.754,45 per , € 2.520,18 per Parte_1 Pt_1 , € 3.284,54 per , € 2.296,02 per
[...] Parte_5 Pt_1
, € 1.017,00 per , € 2.675,30 per
[...] Parte_1
, € 1842,43 per , € Parte_1 Parte_6
3187,85 per , € 2118,19 per Parte_2
ed € 3026,84 per Parte_3 Pt_4
[...]
2. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle seguenti residue ed ulteriori somme
[...]
di € 497,02 per , € 211,18 per , € Parte_1 Parte_1
1295,16 per , € 412,53 per , € Parte_5 Parte_1
630,3 per , € 777,02 per Parte_1 [...]
, € 767,57 per , € 1.237,15 Parte_1 Parte_6
per , € 717,00 per Parte_2 Parte_3
ed € 2.408,50 per oltre interessi
[...] Parte_4
legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
3. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
658,70 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Antonietta
Pelella.
Salerno, 8.11.2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Francesca D'Antonio