Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la _________________ seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4591/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
, n.q. di erede di (Avv. Parte_1 Persona_1
Antonio Walter Gulotta) ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
All'udienza del 18.03.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dal 2018 al 31 08 2020 a titolo di assegno sociale sulla pensione cat. AS n.
04037429 salvo che per l'importo di euro 190,6 che deve essere ripetuto;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che compensa per la metà e liquida in complessivi € 1.314,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA se dovuta e cpa come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.05.2021, la ricorrente in epigrafe n.q. di erede
CP_ (moglie) di conveniva in giudizio l chiedendo la Persona_1
declaratoria di irripetibilità dell'indebito, contestato dall , sull'assegno sociale CP_2
in godimento al de cuius (pensione cat. AS n. 04037429), rispettivamente con nota del 23 10 2019 per € 2.646,50 relativamente al periodo dal 01 10 2018 al 30 11
2019 e con nota del 31 07 2020 per euro 3739,29 relativamente al periodo dal 2018
al 31 08 2020
Deduceva il ricorrente che con riferimento al primo indebito, nella nota del
23.10.2019, si leggeva “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento
sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo
CP_ superiore ai limiti”. Con riferimento al secondo indebito, di cui alla nota del 31
CP_ 07 2020 l l ha contestato l'indebita percezione di somme a titolo di CP_2
assegno sociale emersa a seguito di ricalcolo della prestazione effettuato sulla base
CP_ della comunicazione dei redditi per l'anno 2017 a seguito di sollecito
Eccepiva il ricorrente la carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, la tutela dell'affidamento e la carenza di dolo invocando la disciplina di favore applicabile all'indebito assistenziale.
CP_ L' ritualmente citato, si costituiva contestando il ricorso e chiedendone il rigetto
Il ricorso merita di essere accolto, parzialmente, nei limiti di seguito esposti.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il primo motivo di ricorso, riguardante l'insussistenza dell'indebito per carenza di motivazione del provvedimento di recupero, è infondato perché “in tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo
di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico
esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la
prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2739 dell'11 febbraio
2016).
Nel caso di specie parte ricorrente, dunque, agendo in giudizio avrebbe ben potuto e dovuto allegare e dimostrare i requisiti per ottenere la prestazione revocatagli in sede amministrativa.
D'altra parte, la qualificazione della domanda come azione di accertamento negativo del credito (pacifica in giurisprudenza) e la consequenziale esclusione del carattere impugnatorio del processo depongono a sicuro sfavore della tesi attorea e, quindi, al rigetto del primo motivo di ricorso. Si osserva, inoltre, che la sopradetta eccezione appare infondata anche alla luce del tenore letterale delle comunicazione di indebito impugnate da cui emerge a cagione dell'indebito il superamento dei limiti reddituali fissati rispettivamente per la maggiorazione sociale (nota del23 10 2019 ) e per la prestazione in seguito alle verifiche successive alla comunicazione dei redditi 2017
(nota del 31.07.2020) .
Si osserva innanzitutto nel merito che l'assegno sociale (che dall'1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda,
dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dal 1°
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al
presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto
da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede
redditi propri, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del
coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il
reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni
alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Pertanto, dalla normativa richiamata emerge che:
- il diritto all'assegno sociale è accertato in base al reddito del richiedente: personale se soggettivo, familiare se il soggetto è coniugato;
- hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno;
- alla formazione del reddito concorrono, pertanto, anche gli assegni alimentari;
- il trattamento conferito ha carattere provvisorio e viene determinato sulla base di
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro quanto viene dichiarato al momento della domanda.
Per le liquidazioni successive alla prima delle prestazioni collegate al reddito, si tiene conto: - dei redditi da casellario pensioni percepiti nell'anno oggetto di verifica;
- dei redditi diversi da quelli da casellario pensioni percepiti nell'anno precedente a quello oggetto
Ciò posto, esaminata la controversia oggetto del presente giudizio, sulla scorta delle allegazioni, difese e prove documentali ritualmente versate in atti dalle parti, va osservato quanto segue.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la
Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass.
civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del
04/08/2010, n. 18046) ha statuito che «In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove
chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto
percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che
assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 CP_2
del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione,
ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Detta prova, nel caso di specie, non è stata ritualmente offerta, atteso che il ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni reddituali proprie e del coniuge relative agli anni in questione, limitandosi a produrre una tabella riepilogativa dei redditi del ricorrente e del coniuge già prodotta dall priva di alcun valore certificativo CP_1
essendo un mero schema riepilogativo elaborato all'interno dell' CP_2
Inoltre, proprio sulla base della provvisorietà del trattamento erogato, si osserva che
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'assegno è erogato sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti e l' provvede entro l'anno CP_2
successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ora, la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 393/2022 del 30 giugno 2022
metteva in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente (e necessariamente, visto che riguarda anche redditi prodotti nel corso dell'erogazione) rinviata ad un momento successivo. In altre parole, è lo stesso meccanismo legale di erogazione delle prestazioni assistenziali che produce il rischio di un indebito fisiologico (cioè, non riconducibile né al dolo del beneficiario, né ad un
CP_ errore da parte dell , la cui ripetibilità non può evidentemente essere esclusa de
plano.
Chiarito quanto precede, è del tutto evidente che il recupero posto in essere
CP_ dall con nota del 23 10 2019 per € 2.646,50, relativamente al periodo dal 01 10
2018 al 30 11 2019, e con nota del 31 07 2020 per euro 3739,29, relativamente al periodo dal 01 10 2018 al 30 11 2019, debba considerarsi tempestivo inquanto
CP_ l una volta verificato il superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali, si è tempestivamente attivata. Non applicandosi alla prestazione in oggetto stante la natura assistenziale lo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n.
88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991.
Nel merito si osserva che nel caso di specie si tratta di due indebiti per superamento del limite reddituale coniugale relativi ad assegno sociale che la parte ricorrente ha
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ereditato dal coniuge, deceduto il 4.08.2020.
CP_ Il primo indebito, comunicato dall con nota del 23.10.19, riguarda la maggiorazione sociale relativamente al periodo 1.10.18 al 30.11.19 in relazione al quale dall'Istruttoria svolta è emerso che la maggiorazione stessa è risultata non dovuta perché entrambe i coniugi percepivano redditi diversi da pensione, non
CP_ precedentemente dichiarati all nella domanda di ricostituzione in cui la parte ha dichiarato di non percepire redditi diversi successivamente accertati dall'Istituto
attraverso la consultazione dell'agenzia delle entrate ( cfr. estratti punto fisco
CP_ prodotti dall e Domanda di Ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale
CP_ CP_ produzione . Segnatamente, da quanto dichiarato dal funzionario sentito ex art. 421 c.p.c. all'udienza del 24.01.2025 è emerso che ” …sebbene il de cuius nella
domanda di ricostituzione abbia dichiarato redditi pari a zero e la cessazione
dell'attività la-vorativa dal primo gennaio, dall'esame della documentazione di cui all'
Agenzia delle Entrate sono invece emersi per tutti gli anni interessati ( 2018 e 2019)
sia redditi di lavoro dipendete sia redditi di terreni e fabbricati per un importo
complessivo superiore al lime reddituale previsto per la maggiorazione sociale in
quegli anni. In particolare sono emersi nel 2017 redditi di terreno e fabbricati per il de
cuius pari 1824 e per la moglie pari a 1800, inoltre per il de cuius redditi da lavoro
dipendente pari a 1.200 EURO a cui vanno sommati i redditi per l'assegno sociale del
2018; per il 2018 sono emersi redditi di terrenti e fabbricati del de cuius pari a
1.838,00, redditi da lavoro dipendente pari a 1.680 e per il coniuge redditi di terrenti e
fabbricati pari a 1.800 anche questi redditi vanno sommati all'importo dell'assegno
sociale per il 2019 superando complessivamente il limite reddituale per la
maggiorazione sociale” ( cfr. dichiarazione funzionario all'udienza del 24.01.2025 ).
Né il ricorrente, su cui incombeva l'onere probatorio, ha prodotto le dichiarazioni
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro reddituali o altra documentazione idonea ad accertare, contrariamente a quanto dedotto dall' la spettanza del diritto. CP_1
Con riferimento al secondo indebito, comunicato con nota del 31.07.2020, che riguarda la prestazione (ovvero l'assegno sociale) indebitamente percepita relativamente al periodo dal 01 10 2018 al 30 11 2019 per il superamento del limite reddituale, si osserva che con provvedimento in autotutela depositato in data
14.03.2025 'Istituto ha provveduto ad annullarlo quasi integralmente infatti “il debito
R.I. 15723099 complessivamente dovuto dalla sig.ra oggetto di ricorso giudiziario, è Pt_1
pari ad € 190,6, in luogo dell'originario importo di € 3.739,29” ( cfr.provv. in atti)
L' ha infatti che verificato che: CP_2
“- nel 2017, i redditi di terreni e fabbricati percepiti dal titolare erano stati inseriti per
un importo doppio rispetto al loro esatto ammontare, con ciò determinandosi un
debito per il 2018, in forza dei criteri di calcolo contenuti nella l. 122 del 2010;
- nel 2019, erano stati indicati redditi di redditi da terreni e fabbricati per il titolare non presenti al
Fisco e, per il coniuge, redditi da interessi bancari in realtà non percepiti, con ciò determinandosi un
debito per il 2020, in forza dei criteri di calcolo contenuti nella l. 122 del 2010”
Si osserva, infine, che non può essere invocata la carenza di dolo dell'accipiens, al fine
CP_ di paralizzare la pretesa restitutoria dell stante che nella richiesta di ricostituzione il de cuius ha dichiarato di non avere altri redditi a parte la pensione omettendo gli altri redditi da fabbricato e da lavoro dipendete percepiti.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va dunque accolto parzialmente con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate per la metà e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/03/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro