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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 434/2024 R. G.
(portante unito il n.608/2024 R.G.), promosso da
( ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]04, con il patrocinio dell'avv. Clino Pompei.
APPELLANTE
contro
( ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(FR) residente in [...]a Liri (FR) Località Limatella I n. 36, con il patrocinio dell'avv. Gianvittorio Marsocci
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 341/2024 del 24-30 gennaio 2024 del
Tribunale di Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione di e il parziale accoglimento dell'appello di Parte_1
CP_1
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6
febbraio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.341/2024 del 24-30 gennaio 2024, ha così
deliberato:
- ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi nata il Parte_1
11/04/1987 a GAETA (LT) e , nato/a il 26/02/1983 a CASSINO CP_1
(FR) , dichiarando che la separazione era da addebitare alla Pt_1
-ha disposto l'affido condiviso della figlia minore , nata in data [...], a Per_1
entrambi i genitori, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia sarebbero state assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
ciascun genitore avrebbe assunto le decisioni di ordinaria amministrazione quando avrebbe avuto la figlia presso di sé; la madre,
previo avviso al padre della questione su cui decidere, in mancanza di accordo, avrebbe potuto, tuttavia, assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni scolastiche della figlia (iscrizioni, autorizzazioni di ogni genere, partecipazioni a iniziative della scuola e quant'altro), con obbligo di tempestiva informazione al padre,
restando il padre obbligato a partecipare alle relative spese;
-ha invitato i genitori a seguire un percorso di mediazione eventualmente anche presso il
Servizio Sociale territorialmente competente (che avrebbe potuto svolgere incontri con il anche da remoto) o un centro indicato dal Servizio medesimo;
uno degli CP_1
argomenti da affrontare nel procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere pag. 2/21 rappresentato dalla possibilità di estendere gli incontri padre-figlia nel fine settimana anche presso l'abitazione paterna, in base agli impegni scolastici della minore;
-ha dichiarato che costituiva obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione avrebbe obbligato al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
-ha stabilito che il padre avrebbe potuto trascorrere con la figlia almeno un fine settimana su tre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, recandosi a Bologna,
pernottando, anche con la figlia, fuori dalla casa familiare;
metà delle vacanze natalizie,
alternando di anno in anno fra i genitori le festività, con onere a carico della madre di accompagnare o in alternativa di andare a prendere la figlia da casa del padre durante le vacanze natalizie;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
metà delle vacanze estive, in periodi da concordare di anno in anno fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo estivo di permanenza presso il padre a San Giorgio a Liri, previo accordo fra le parti da prendersi eventualmente con la mediazione del Servizio Sociale,
la madre – così come era già stato fatto – avrebbe potuto fare visita alla figlia, dal momento che i genitori della stessa risiedevano nel Comune limitrofo;
e viceversa, nei periodi di vacanza che la madre avrebbe trascorso con la figlia presso i propri genitori;
-dalla data della domanda, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli sarebbe stato tempestivamente comunicato;
tale somma sarebbe stata rivalutata pag. 3/21 annualmente secondo l'indice ISTAT;
ha posto a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che sarebbe stato applicato il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna;
- ha stabilito che l'assegno unico, in ragione dell'affido condiviso, sarebbe stato percepito da entrambi i genitori;
- ha dichiarato interamente compensate le spese processuali, anche con riferimento all'espletato procedimento incidentale.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione di legge- erronea qualificazione giuridica della causa di addebito della separazione- violazione dell'art. 115 c.c.- violazione dell'art. 143 c. c.- violazione dell'art. 29 Cost.;
b-erronea ricostruzione dei fatti-erronea valutazione delle prove;
violazione degli artt.
115 c. p. c. e 116 c. p. c.;
c-erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal per la CP_1
figlia minore, omessa valutazione delle risultanze istruttorie;
d- erronea compensazione delle spese di lite.
Si è costituito e ha resistito all'appello della facendo CP_1 Pt_1
presente, altresì, di avere, a sua volta, impugnato la sentenza in precedenza meglio indicata, con autonomo atto di appello, che aveva dato avvio al procedimento n.
608/2024 R.G, affidato ai seguenti motivi:
a-Violazione del principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso;
illogicità
della sentenza ed omessa motivazione;
ingiusta compromissione qualitativa e pag. 4/21 quantitativa della quotidiana relazione genitoriale padre- figlia;
erronea regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi;
erronea valutazione delle rispettive condizioni reddituali, con aggravamento, a causa di essa, dei limiti all'esercizio del diritto di visita ad opera del padre;
possibilità di rendere autonome le conversazioni telefoniche padre- figlia;
b-ingiustizia dei provvedimenti assunti in merito alla non condivisione di talune decisioni di interesse comune della figlia minore.
Nel procedimento introdotto dal si è costituita , per CP_1 Parte_1
resistere all'impugnazione del primo.
Il procedimento di appello, introdotto da , è stato riunito a quello in CP_1
precedenza avviato da . Parte_1
La causa, trattata con il rito camerale, è stata, infine, trattenuta in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025.
3- Prima di procedere all'esame degli appelli della e del , pare Pt_1 CP_1
opportuno riportare le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure ad adottare le pronunce in tema di addebito della separazione, di affidamento della figlia minore
, di collocazione di quest'ultima e di frequentazione della stessa con il padre, Per_1
nonché di contributo al suo mantenimento.
Il Tribunale ha, invero, evidenziato:
-che, con riferimento alla domanda di addebito della separazione alla moglie, il marito aveva allegato che comune intento e accordo fra i coniugi fosse sempre stato quello di trasferirsi a San Giorgio a Liri (FR) in un immobile di proprietà dei genitori del
, ma destinato a quest'ultimo, il quale, anche durante il matrimonio, lo CP_1
pag. 5/21 aveva fatto oggetto di lavori di ristrutturazione, nonché meta di tutti i periodi di vacanza;
-che, secondo il , l'accordo fra le parti era che, una volta terminati questi CP_1
lavori, la famiglia si sarebbe trasferita stabilmente nell'immobile suddetto, posto che l'appartamento di Bologna era stato da lui acquistato, con l'aiuto dei suoi genitori,
quando, nel 2008, aveva avuto l'incarico come infermiere a Bologna e aveva deciso di fare un investimento immobiliare, invece di spendere denaro pagando un affitto;
-che, in coerenza con tale progetto, nel novembre 2018, egli aveva fatto domanda di trasferimento e, a marzo 2019, con la pubblicazione delle graduatorie, aveva appreso di essersi collocato in posizione utile;
-che la moglie aveva anche fatto dei colloqui presso supermercati della zona per trovare una posizione lavorativa analoga a quella ricoperta a Bologna, anche se aveva, poi,
iniziato a manifestare la propria contrarietà al trasferimento e, pur avendo trascorso un certo periodo a San Giorgio a Liri con la figlia, era successivamente tornata a Bologna
con la bambina, lasciando il marito, che, nel frattempo, aveva accettato il nuovo incarico, da solo a San Giorgio a Liri e dichiarando che, in sostanza, aveva cambiato idea e intendeva rimanere a vivere con la figlia a Bologna;
-che la mancata attuazione, da parte della moglie, dell'indirizzo familiare concordato,
con particolare riguardo al luogo di fissazione della residenza, integrava, secondo il marito, una violazione dell'art. 144 c.c., che prevedeva”I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato”;
pag. 6/21 -che la circostanza che fra le parti ci fosse, effettivamente, questo accordo e che la moglie lo avesse violato, emergeva dalla testimonianza di collega e Testimone_1
amico del marito, sin dall'anno 2008, sentito all'udienza del 7-2-2023;
- che la circostanza non era stata confermata dalla teste collega della Testimone_2
moglie, probabilmente perché la stessa conosceva i coniugi solo dal 2017 e non era un'amica di famiglia di lunga data, come invece poteva ritenersi il Tes_1
-che dai messaggi Whatsapp prodotti dal marito emergeva, peraltro, che la moglie stessa riconosceva di avere in passato condiviso il progetto del trasferimento, ma di non condividerlo più perché aveva cambiato idea (messaggio del 30 aprile 2019: “Le
persone crescono vivono e si fanno delle idee e a volte vivendo le cambiano. Fa parte
della vita”; ancora, il 15-6-2019, al messaggio del marito che le scriveva “Sei tu che hai
cambiato pensiero” la moglie rispondeva “Da 4-5 anni. Certo nn c e nulla di male. Può
succedere Nn siamo robot. Sono passati 7 anni. Le cose cambiano. […] Nn è che i
programmi non si cambino. Si possono sempre cambiare”);
-che dai messaggi prodotti emergeva che non sussistevano altre ragioni di contrasto fra le parti, tali da provocare l'intollerabilità della convivenza;
-che, pertanto, il mancato rispetto, da parte della moglie, dell'accordo sull'indirizzo della vita familiare, che prevedeva la fissazione della residenza a San Giorgio a Liri non appena fosse stata terminata la ristrutturazione della casa dei genitori del marito, a lui messa da loro a piena disposizione, aveva determinato l'intollerabilità della convivenza e la rottura dell'unione coniugale;
-che, pertanto la separazione doveva essere addebitata alla moglie;
pag. 7/21 -che, per quel che concerneva la situazione economica delle parti, l'istruttoria aveva consentito di appurare che la dipendente con contratto a tempo indeterminato Pt_1
presso di Bologna, non era proprietaria di alcun immobile e risiedeva nell'ex CP_2
casa coniugale di proprietà del marito, per la quale non versava alcun canone di locazione;
-che dalle dichiarazioni dei redditi di quest'ultima emergeva che la stessa, per l'anno di imposta 2020, aveva avuto un reddito netto annuo di euro 13.100,00 circa, per l'anno di imposta 2021, di euro 14.181,00 circa, per l'anno di imposta 2022, di euro 16.083,00
circa, per l'anno di imposta 2023, fino ad agosto, di euro 9.812,00 circa;
il netto medio mensile, aumentato di circa duecento euro dal 2020 al 2022, era pari, per il 2022, ad euro 1.340 circa;
-che la ercepiva, nella misura del 50%, l'A.U. per un importo di euro 110,00 Pt_1
circa e beneficiava dell'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del marito, della quale però doveva sostenere, da sola, tutte le spese di conduzione;
-che il , infermiere presso l'ospedale di Cassino, era proprietario al 100% CP_1
dell'ex casa coniugale sita in Bologna per il cui acquisto aveva contratto un mutuo con rata mensile attuale, interamente a suo carico, di €. 820,00 circa e attualmente risiedeva in immobile sito in San Giorgio a Liri (FR), di proprietà dei genitori, per il quale non corrispondeva alcun canone di locazione;
-che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emergeva che quest'ultimo, per l'anno di imposta 2021, aveva avuto un reddito netto annuo di euro 20.852,00, per l'anno di imposta 2022, un reddito netto annuo pari a euro 23.098,00 circa, vale a dire un reddito netto medio mensile di circa euro 1.924,00 (aumentato di circa 120 euro rispetto pag. 8/21 all'epoca dell'ordinanza presidenziale), somma alla quale doveva essere aggiunta la percepita quota del 50% dell'assegno unico, pari ad euro 110,00, e dalla quale doveva essere sottratto l'importo della rata del mutuo contratto, che, a causa delle recenti variazioni dei tassi, ammontava da ultimo a circa euro 820, 00;
-che, sulla base della comparazione delle situazioni reddituali delle parti in giudizio, era riscontrabile una maggiore capacità reddituale del , ridimensionata, CP_1
tuttavia, dalla rata mensile per il mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale
(utilizzata, insieme alla figlia, dalla senza versamento di alcun canone di Pt_1
locazione), nonché dall'accollo delle spese di viaggio e soggiorno a Bologna, sostenute per venire a trovare la figlia;
-che non era, infatti, accoglibile, in mancanza del consenso della madre assegnataria, la richiesta del di utilizzazione della casa familiare per stare con la figlia nei CP_1
fine settimana in cui veniva a Bologna;
-che, pur considerando il tempo decorso dall'Ordinanza Presidenziale (circa 3 anni), al quale era seguito un fisiologico accrescimento delle esigenze di vita della minore, e considerando i tempi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore, non poteva trovare accoglimento la domanda formulata dalla ricorrente di aumento ad euro 500,00
del contributo a titolo di mantenimento ordinario della minore previsto in capo al convenuto, che, pertanto, doveva essere confermato nella misura di euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che il reddito della moglie era un po' aumentato e che il reddito del marito aveva subito un aumento più contenuto e una considerevole “erosione”, almeno momentanea, per effetto del rialzo del tasso di interesse che pagava per il mutuo;
pag. 9/21 -che nulla doveva essere modificato, rispetto all'ordinanza presidenziale, con riguardo al collocamento prevalente della bimba presso la madre e - allo stato - al calendario di visita paterno, alla luce della relazione del Servizio Sociale dell'8-9-2023, dalla quale,
tuttavia, emergeva la conferma di un fatto grave, allegato dalla madre all'udienza di precisazione delle conclusioni, cioè che il padre si rifiutava di firmare le deleghe scolastiche al ritiro della bimba da scuola a persone diverse dalla madre e che non pagava il “pre e il post scuola”;
-che il padre non aveva addotto alcuna motivazione plausibile di tale rifiuto, affermando genericamente che egli non si fidava nemmeno dei suoceri, e che la moglie avrebbe potuto organizzare il proprio orario di lavoro in modo da non avere bisogno di utilizzare il “pre e post scuola”, e di poter andare sempre lei a prendere la figlia, circostanze queste smentite dalla Pt_1
-che, pertanto, pur mantenendosi l'affido condiviso ai genitori, doveva prevedersi che la potesse assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni Pt_1
scolastiche della figlia (iscrizioni, autorizzazioni di ogni genere, partecipazioni a iniziative della scuola e quant'altro), restando il padre ovviamente obbligato a partecipare alle relative spese;
-che, quanto al calendario di frequentazione, esso doveva rimanere invariato rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, che le parti non avevano chiesto di modificare, salvo che per il periodo natalizio, che entrambi chiedevano che fosse suddiviso a metà fra i genitori;
pag. 10/21 -che il Servizio Sociale, inoltre, aveva messo in evidenza la conflittualità fra le parti,
così che doveva ribadirsi l'invito a entrambi i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
-che il Servizio aveva auspicato, inoltre, che gli incontri padre-figlia nel fine settimana potessero essere estesi anche presso l'abitazione paterna in Frosinone, in base agli impegni scolastici della figlia;
- che tale auspicata graduale modifica del calendario poteva essere, per il momento,
segnalata alle parti, affinché fosse portata come argomento da affrontare nel percorso di mediazione;
- che, allo stato, doveva mantenersi a carico del padre l'onere del viaggio e della permanenza a Bologna nei weekend in cui stava con la figlia, ponendosi, invece, a carico della madre l'onere di accompagnare o in alternativa di andare a prendere la figlia da casa del padre durante le vacanze natalizie;
-che le spese, in ragione della reciproca soccombenza (la era soccombente Pt_1
sulla domanda di addebito e sull'entità del contributo al mantenimento;
il padre d'altronde insisteva su domande palesemente infondate quali l'utilizzo della casa familiare e, con il rifiuto a sottoscrivere le deleghe scolastiche e a contribuire al “pre e
post scuola”, aveva assunto una condotta gravemente contraria al corretto esercizio dell'affido condiviso su tali questioni), dovevano essere integralmente compensate
4- Fatte le superiori premesse, deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di , sollevata ex art. 342 c. p. c., da Controparte_1
. Parte_1
pag. 11/21 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, i motivi dell'appello di contengono, almeno in parte, CP_1
specifiche censure alla sentenza impugnata, ferma restando la verifica, nel merito, dei rilievi mossi al provvedimento del Tribunale.
5-Venendosi al merito della controversia, preme, innanzitutto, rilevare che i primi due motivi del gravame di devono essere trattati congiuntamente per la Parte_1
loro stretta connessione, investendo entrambi la pronuncia di addebito della separazione alla predetta appellante principale.
In proposito, occorre, innanzitutto, rilevare che l'art. 143 c. c. impone ai coniugi di collaborare nell'interesse della famiglia e che il successivo art. 144 c. c. stabilisce “I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.”.
pag. 12/21 Ciò premesso, va, poi, sottolineato che, al momento dell'inizio della vita matrimoniale e della nascita della figlia, i coniugi in causa risiedevano in Bologna, città ove è situata la casa coniugale e ove il e la svolgevano (e la svolge CP_1 Pt_1 Pt_1
ancora) attività lavorativa (il primo quale infermiere e la seconda quale dipendente di
). CP_2
A fronte di tali dati oggettivi, però, il ha sostenuto che era progetto CP_1
comune di essi coniugi quello di trasferirsi a San Giorgio a Liri (FR) in un immobile dei suoi genitori, messo a disposizione del nucleo familiare, tanto che, nel 2018, aveva fatto domanda di trasferimento e, a marzo 2019, con la pubblicazione delle graduatorie,
aveva appreso di essersi collocato in posizione utile;
la moglie aveva, però, cominciato a manifestare contrarietà al trasferimento e, pur avendo trascorso un certo periodo a San
Giorgio a Liri, aveva fatto rientro a Bologna con la bambina, lasciandolo a San Giorgio
a Liri.
Ebbene, deve senz'altro escludersi che la condotta della integri violazione Pt_1
dell'obbligo di coabitazione, imposto dall'art. 143 c. c., posto che l'ultima residenza dei coniugi era costituita dall'appartamento ubicato in Bologna.
In ogni caso, la deposizione del testimone , collega di Testimone_1
(l'appellante incidentale svolge attività lavorativa di infermiere, CP_1
attualmente presso l'Ospedale di Cassino), non è idonea ad avallare la tesi che i coniugi,
in corso di matrimonio, avessero concordato l'indirizzo della vita familiare del quale si
è detto e che l'appellante principale, solo dopo che il marito aveva ottenuto il nuovo incarico lavorativo nella regione di origine, si era rifiutata di seguirlo.
pag. 13/21 La testimonianza del ove letta con attenzione, permette di affermare, con Tes_1
la dovuta certezza, che, prima del matrimonio, il e la oltivavano CP_1 Pt_1
il progetto di rientrare nella regione di origine, non certo che entrambi i coniugi abbiano mantenuto fermo tale intento anche nel corso della vita matrimoniale e, soprattutto,
dopo la nascita della figlia nel 2016. Sul punto, è stato lo stesso testimone sopra menzionato ad affermare che era sicuro che i due coniugi coltivassero il progetto al quale si è fatto riferimento prima del matrimonio, ma di non essere certo che anche la moglie, dopo il matrimonio e soprattutto dopo la nascita della figlia, abbia continuato a perseguire l'obiettivo originariamente concordato con il marito.
In siffatto contesto, il avrebbe dovuto provare di avere informato la moglie CP_1
della presentazione di domanda di trasferimento e di non averla, quindi, posta dinanzi al fatto compiuto dell'utile collocamento nella relativa graduatoria, con la conseguenza,
dunque, che la decisione della i ritornare a Bologna, dopo un soggiorno a San Pt_1
Giorgio a Liri, dovesse ritenersi ingiustificata, in ragione della precedente adesione al nuovo progetto di vita. La circostanza è, però, indimostrata, non essendo, a tal fine,
sufficiente la testimonianza di , il quale, sul punto, si è limitato a Testimone_1
riferire circostanze apprese dal collega . D'altra parte, il mancato rientro CP_1
della Bologna avrebbe comportato, per l'appellante principale, la perdita del Pt_1
posto di lavoro, stante la sua condizione di dipendente di . CP_2
Non essendovi prova che il abbia informato la moglie della presentazione CP_1
della domanda di trasferimento, il disaccordo, espresso dalla (ed attestato dai Pt_1
messaggi wathsapp, in atti) sull'indirizzo della vita familiare auspicato dal marito,
verosimilmente riconducibile alla considerazione delle migliori prospettive che avrebbe pag. 14/21 potuto offrire Bologna alla figlia, non è idoneo ad integrare violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si vuole, insomma, sottolineare che, anche in presenza di un originario indirizzo della vita familiare, pur se concordato, ciascuno dei coniugi non avrebbe potuto essere considerato definitivamente vincolato ad esso, essendo, invece, legittimato a rimetterlo in discussione, ove non lo ritenesse più adeguato in rapporto all'interesse del nucleo familiare e, in particolare, alle esigenze della figlia.
In virtù delle superiori considerazioni può senz'altro escludersi che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia ascrivibile alla moglie, il cui rientro a Bologna,
nonostante il trasferimento del marito, era anche giustificato dallo svolgimento di attività lavorativa nella città suddetta, ove peraltro era stata collocata la residenza coniugale.
6-Le considerazioni fino ad ora svolte inducono, poi, a ritenere infondate le censure che il ha rivolto alla statuizione della sentenza impugnata in punto a CP_1
collocazione della figlia minore verso la madre. Non essendovi prova che la Pt_1
non abbia rispettato un accordo sull'indirizzo della vita familiare intervenuto con il marito nel corso della vita coniugale, prevedente il trasferimento a San Giorgio a Liri (è
stata dimostrata solo l'esistenza di un progetto comune al momento del matrimonio, ma non la persistenza del consenso a tale progetto in capo ad entrambi i coniugi), può
senz'altro escludersi che l'appellante predetta abbia arrecato un “vulnus” al rapporto padre-figlia e, quindi, al diritto di quest'ultima alla bigenitorialità.
Ne discende che non si ravvisano ragioni per allontanare dall'ambiente che Per_1
le è familiare, come ha sottolineato il Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata,
pag. 15/21 che ha richiamato, sul punto, l'ordinanza presidenziale. La bambina (che ha quasi nove anni, essendo nata il [...]), infatti, è sempre vissuta a Bologna, dove attualmente frequenta la scuola.
Del resto, la relazione del Servizio Sociale, pervenuta al Tribunale in data 8 settembre
2023, attesta che la bambina è perfettamente inserita nel contesto della scuola che frequenta in Bologna. Il contesto di vita nel quale è inserita assicura, invero, Per_1
serenità alla bambina, come è dato desumere dalla citata relazione del Servizio Sociale.
Va detto che dalla relazione del Servizio Sociale ora citata non emerge, come sostenuto dal , che la madre abbia ammesso che la figlia desideri di fare ritorno a San CP_1
Giorgio in Liri, posto che la si è limitata alla comunicazione al Servizio Pt_1
Sociale di una richiesta della bambina formulata dopo un ritorno dalle vacanze trascorse con il padre e che l'odierna appellante principale ha, quindi, inteso implicitamente denunciare una attività di condizionamento esercitata dal nei confronti CP_1
della minore.
Appare, dunque, alla Corte estremamente pregiudizievole per la bambina allontanarla dall'abitazione ove è sempre vissuta e da un contesto scolastico nel quale è pienamente integrata.
7-Rileva, ancora, la Corte che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha previsto una frequentazione padre-figlia, che, tenuto conto che i due genitori vivono in Regioni
diverse, salvaguarda adeguatamente il diritto della minore alla bigenitorialità (è stato previsto, invero, che il padre possa trascorrere con la minore un fine settimana su tre,
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle estive, nonché, ad anni alterni, le intere vacanze pasquali).
pag. 16/21 In proposito, non possono essere avallate le doglianze del in ordine al CP_1
rigetto della richiesta di utilizzazione della casa familiare per stare con la figlia, nei fine settimana nei quali si reca in Bologna per incontrarla. In assenza di un accordo tra i coniugi sul tema, l'elevato livello di conflittualità esistente tra il e la CP_1
rende impraticabile tale soluzione, potendo risultare pregiudizievole per la Pt_1
minore.
D'altra parte, è condivisibile l'invito del Giudice di prime cure ai genitori di avviare un percorso di mediazione familiare affinché possa giungersi alla effettuazione di incontri padre- figlia, nei fine settimana, nell'abitazione del primo in San Giorgio a Liri,
compatibilmente con gli impegni scolastici di . Per_1
Non può, ancora, trovare accoglimento, in ragione anche dell'età di , l'istanza Per_1
del di dotare la figlia di un apparecchio telefonico, affinché i contatti tra il CP_1
padre e la minore possano avvenire senza l'intervento della madre.
8- Fondato è, invece, l'appello incidentale del con riferimento ai rilievi CP_1
mossi alla decisione del Giudice di prime cure, con la quale, pur in presenza di un affidamento condiviso della figlia minore, è stato disposto che la potesse Pt_1
assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni scolastiche della figlia. Il Tribunale ha giustificato tale statuizione sul presupposto che l'appellante incidentale si fosse rifiutato di firmare le deleghe per il ritiro della bambina dalla scuola a persone diverse dalla madre e per il mancato pagamento del “pre e post scuola”.
Orbene, le circostanze predette non giustificano, ad avviso della Corte, una statuizione palesemente in contrasto con il provvedimento di affidamento condiviso, tanto più che la stessa a, poi, ammesso che il aveva, comunque, sottoscritto le Pt_1 CP_1
pag. 17/21 deleghe suddette e che il mancato pagamento del “pre e post scuola” legittimava, in ogni caso, l'appellante principale a ripetere coattivamente dal marito la quota della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dalla sentenza impugnata in punto a riparto delle spese straordinarie relative alla minore, ove l'iscrizione della minore al “pre e post scuola” trovasse giustificazione nelle proprie esigenze lavorative.
9-Infondate sono, poi, le censure che le parti hanno rivolto alla statuizione della sentenza gravata concernente il contributo per il mantenimento della figlia minore.
In proposito, occorre sottolineare, innanzitutto, che nessuna delle parti ha contestato la ricostruzione dei redditi annui netti di entrambi i coniugi, operata dal primo Giudice,
che costituiscono dati oggettivi, e, quindi, particolarmente significativi, da tenere presenti, al di là delle oscillazioni che possano subire gli stipendi mensili.
In effetti, ha sostenuto che il Giudice di prime cure aveva errato nella Parte_1
determinazione del contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia nell'importo di 200,00 Euro mensili, in quanto non aveva tenuto conto delle spese della baby sitter, della quale i coniugi erano soliti avvalersi, durante la convivenza familiare.
L'assunto è palesemente infondato, posto che la non tiene conto Pt_1
dell'incremento dei costi sostenuti da per la frequentazione con la CP_1
figlia, avuto riguardo alla distanza tra la località di sua residenza e la città di Bologna,
ove la minore dimora. Si vuole, insomma, sottolineare che l'appellante, con la sua richiesta, non tiene conto dell'incidenza della separazione sulla situazione economica del marito, che comporta inevitabilmente un ridimensionato del precedente tenore di vita.
pag. 18/21 10- Censure di segno opposto ha rivolto il alla statuizione economica della CP_1
quale si è detto.
I rilievi mossi dall'appellante incidentale non sono, però, meritevoli di condivisione, in quanto il contributo per il mantenimento ordinario della minore tiene già conto dei maggiori oneri che gli derivano in ragione della separazione (i costi per la frequentazione della figlia) e dell'incremento della rata di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in Bologna, assegnata alla moglie, in conseguenza del rialzo dei tassi di interesse.
Rileva, tuttavia, la Corte che, in un futuro abbastanza prossimo, può ipotizzarsi una riduzione dell'importo della rata in questione, essendo dato notorio, acquisito alla comune esperienza, che si è entrati in un periodo di discesa dei tassi di interessi sui prestiti bancari.
Porre a carico del un contributo di importo inferiore a 200,00 Euro mensili, CP_1
per il mantenimento della minore, non garantirebbe, del resto, a quest'ultima, avuto riguardo al reddito della madre, un'esistenza dignitosa in una città come Bologna
(l'ultimo reddito annuo netto, noto per entrambe le parti, è quello relativo all'esercizio
2022; dalla documentazione fiscale in atti emerge che la può contare su un Pt_1
reddito annuo netto di 16.083, 00 Euro, a fronte di un reddito netto del pari CP_1
a 23.098,00 Euro). E' senz'altro vero che la eneficia dell'assegnazione della Pt_1
casa familiare di esclusiva proprietà del marito, ma è altrettanto vero che la stessa debba sostenere le spese di conduzione dell'immobile. Del resto, anche CP_1
risiede in immobile di proprietà dei genitori, senza corrispondere alcun canone di locazione.
pag. 19/21 Le considerazioni svolte e, in particolare, il divario tra i redditi dei coniugi, porta ad escludere che possano essere posti a carico della lteriori oneri per le spese di Pt_1
viaggio occorrenti per la frequentazione tra il padre e la minore, tanto più ove si abbia riguardo alla circostanza che il costo della vita in una città come Bologna è certamente più elevato di quello di un centro più piccolo come San Giorgio a Liri.
11-In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Pt_1
e va disposto che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore,
[...]
ivi comprese quelle relative alle questioni scolastiche, siano assunte dai genitori di comune accordo.
Tale conclusione esime dall'affrontare il quarto motivo dell'appello di T_
, investente la regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime
[...]
cure.
12- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata, impone, infatti, al Giudice
di appello di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
Ebbene, la reciproca soccombenza delle parti (la parzialmente soccombente Pt_1
in ordine al contributo per il mantenimento della figlia minore e in ordine alla attribuzione delle decisioni sulle questioni scolastiche della figlia, mentre il risulta soccombente in punto ad addebito della separazione, nonché in CP_1
ordine alla collocazione della minore e, in parte, in relazione alle questioni economiche)
induce alla integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
pag. 20/21 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.341/2024 del 24-30 gennaio 2024 del Tribunale di
Bologna, rigetta la domanda di addebito della separazione a , Parte_1
formulata da;
dispone che tutte le decisioni di maggiore interesse CP_1
per la figlia minore, ivi comprese quelle relative alle questioni scolastiche, siano assunte dai genitori di comune accordo;
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 434/2024 R. G.
(portante unito il n.608/2024 R.G.), promosso da
( ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]04, con il patrocinio dell'avv. Clino Pompei.
APPELLANTE
contro
( ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(FR) residente in [...]a Liri (FR) Località Limatella I n. 36, con il patrocinio dell'avv. Gianvittorio Marsocci
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 341/2024 del 24-30 gennaio 2024 del
Tribunale di Bologna.
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione di e il parziale accoglimento dell'appello di Parte_1
CP_1
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 6
febbraio 2025;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n.341/2024 del 24-30 gennaio 2024, ha così
deliberato:
- ha pronunciato la separazione personale fra i coniugi nata il Parte_1
11/04/1987 a GAETA (LT) e , nato/a il 26/02/1983 a CASSINO CP_1
(FR) , dichiarando che la separazione era da addebitare alla Pt_1
-ha disposto l'affido condiviso della figlia minore , nata in data [...], a Per_1
entrambi i genitori, stabilendo che le decisioni di maggiore interesse per la figlia sarebbero state assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
ciascun genitore avrebbe assunto le decisioni di ordinaria amministrazione quando avrebbe avuto la figlia presso di sé; la madre,
previo avviso al padre della questione su cui decidere, in mancanza di accordo, avrebbe potuto, tuttavia, assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni scolastiche della figlia (iscrizioni, autorizzazioni di ogni genere, partecipazioni a iniziative della scuola e quant'altro), con obbligo di tempestiva informazione al padre,
restando il padre obbligato a partecipare alle relative spese;
-ha invitato i genitori a seguire un percorso di mediazione eventualmente anche presso il
Servizio Sociale territorialmente competente (che avrebbe potuto svolgere incontri con il anche da remoto) o un centro indicato dal Servizio medesimo;
uno degli CP_1
argomenti da affrontare nel procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere pag. 2/21 rappresentato dalla possibilità di estendere gli incontri padre-figlia nel fine settimana anche presso l'abitazione paterna, in base agli impegni scolastici della minore;
-ha dichiarato che costituiva obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, avvertendo che la mancata comunicazione avrebbe obbligato al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
-ha stabilito che il padre avrebbe potuto trascorrere con la figlia almeno un fine settimana su tre, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, recandosi a Bologna,
pernottando, anche con la figlia, fuori dalla casa familiare;
metà delle vacanze natalizie,
alternando di anno in anno fra i genitori le festività, con onere a carico della madre di accompagnare o in alternativa di andare a prendere la figlia da casa del padre durante le vacanze natalizie;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
metà delle vacanze estive, in periodi da concordare di anno in anno fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante il periodo estivo di permanenza presso il padre a San Giorgio a Liri, previo accordo fra le parti da prendersi eventualmente con la mediazione del Servizio Sociale,
la madre – così come era già stato fatto – avrebbe potuto fare visita alla figlia, dal momento che i genitori della stessa risiedevano nel Comune limitrofo;
e viceversa, nei periodi di vacanza che la madre avrebbe trascorso con la figlia presso i propri genitori;
-dalla data della domanda, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli sarebbe stato tempestivamente comunicato;
tale somma sarebbe stata rivalutata pag. 3/21 annualmente secondo l'indice ISTAT;
ha posto a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che sarebbe stato applicato il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna;
- ha stabilito che l'assegno unico, in ragione dell'affido condiviso, sarebbe stato percepito da entrambi i genitori;
- ha dichiarato interamente compensate le spese processuali, anche con riferimento all'espletato procedimento incidentale.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a-violazione di legge- erronea qualificazione giuridica della causa di addebito della separazione- violazione dell'art. 115 c.c.- violazione dell'art. 143 c. c.- violazione dell'art. 29 Cost.;
b-erronea ricostruzione dei fatti-erronea valutazione delle prove;
violazione degli artt.
115 c. p. c. e 116 c. p. c.;
c-erronea quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal per la CP_1
figlia minore, omessa valutazione delle risultanze istruttorie;
d- erronea compensazione delle spese di lite.
Si è costituito e ha resistito all'appello della facendo CP_1 Pt_1
presente, altresì, di avere, a sua volta, impugnato la sentenza in precedenza meglio indicata, con autonomo atto di appello, che aveva dato avvio al procedimento n.
608/2024 R.G, affidato ai seguenti motivi:
a-Violazione del principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso;
illogicità
della sentenza ed omessa motivazione;
ingiusta compromissione qualitativa e pag. 4/21 quantitativa della quotidiana relazione genitoriale padre- figlia;
erronea regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi;
erronea valutazione delle rispettive condizioni reddituali, con aggravamento, a causa di essa, dei limiti all'esercizio del diritto di visita ad opera del padre;
possibilità di rendere autonome le conversazioni telefoniche padre- figlia;
b-ingiustizia dei provvedimenti assunti in merito alla non condivisione di talune decisioni di interesse comune della figlia minore.
Nel procedimento introdotto dal si è costituita , per CP_1 Parte_1
resistere all'impugnazione del primo.
Il procedimento di appello, introdotto da , è stato riunito a quello in CP_1
precedenza avviato da . Parte_1
La causa, trattata con il rito camerale, è stata, infine, trattenuta in decisione, all'udienza del 6 febbraio 2025.
3- Prima di procedere all'esame degli appelli della e del , pare Pt_1 CP_1
opportuno riportare le ragioni che hanno condotto il Giudice di prime cure ad adottare le pronunce in tema di addebito della separazione, di affidamento della figlia minore
, di collocazione di quest'ultima e di frequentazione della stessa con il padre, Per_1
nonché di contributo al suo mantenimento.
Il Tribunale ha, invero, evidenziato:
-che, con riferimento alla domanda di addebito della separazione alla moglie, il marito aveva allegato che comune intento e accordo fra i coniugi fosse sempre stato quello di trasferirsi a San Giorgio a Liri (FR) in un immobile di proprietà dei genitori del
, ma destinato a quest'ultimo, il quale, anche durante il matrimonio, lo CP_1
pag. 5/21 aveva fatto oggetto di lavori di ristrutturazione, nonché meta di tutti i periodi di vacanza;
-che, secondo il , l'accordo fra le parti era che, una volta terminati questi CP_1
lavori, la famiglia si sarebbe trasferita stabilmente nell'immobile suddetto, posto che l'appartamento di Bologna era stato da lui acquistato, con l'aiuto dei suoi genitori,
quando, nel 2008, aveva avuto l'incarico come infermiere a Bologna e aveva deciso di fare un investimento immobiliare, invece di spendere denaro pagando un affitto;
-che, in coerenza con tale progetto, nel novembre 2018, egli aveva fatto domanda di trasferimento e, a marzo 2019, con la pubblicazione delle graduatorie, aveva appreso di essersi collocato in posizione utile;
-che la moglie aveva anche fatto dei colloqui presso supermercati della zona per trovare una posizione lavorativa analoga a quella ricoperta a Bologna, anche se aveva, poi,
iniziato a manifestare la propria contrarietà al trasferimento e, pur avendo trascorso un certo periodo a San Giorgio a Liri con la figlia, era successivamente tornata a Bologna
con la bambina, lasciando il marito, che, nel frattempo, aveva accettato il nuovo incarico, da solo a San Giorgio a Liri e dichiarando che, in sostanza, aveva cambiato idea e intendeva rimanere a vivere con la figlia a Bologna;
-che la mancata attuazione, da parte della moglie, dell'indirizzo familiare concordato,
con particolare riguardo al luogo di fissazione della residenza, integrava, secondo il marito, una violazione dell'art. 144 c.c., che prevedeva”I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze
di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2. A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato”;
pag. 6/21 -che la circostanza che fra le parti ci fosse, effettivamente, questo accordo e che la moglie lo avesse violato, emergeva dalla testimonianza di collega e Testimone_1
amico del marito, sin dall'anno 2008, sentito all'udienza del 7-2-2023;
- che la circostanza non era stata confermata dalla teste collega della Testimone_2
moglie, probabilmente perché la stessa conosceva i coniugi solo dal 2017 e non era un'amica di famiglia di lunga data, come invece poteva ritenersi il Tes_1
-che dai messaggi Whatsapp prodotti dal marito emergeva, peraltro, che la moglie stessa riconosceva di avere in passato condiviso il progetto del trasferimento, ma di non condividerlo più perché aveva cambiato idea (messaggio del 30 aprile 2019: “Le
persone crescono vivono e si fanno delle idee e a volte vivendo le cambiano. Fa parte
della vita”; ancora, il 15-6-2019, al messaggio del marito che le scriveva “Sei tu che hai
cambiato pensiero” la moglie rispondeva “Da 4-5 anni. Certo nn c e nulla di male. Può
succedere Nn siamo robot. Sono passati 7 anni. Le cose cambiano. […] Nn è che i
programmi non si cambino. Si possono sempre cambiare”);
-che dai messaggi prodotti emergeva che non sussistevano altre ragioni di contrasto fra le parti, tali da provocare l'intollerabilità della convivenza;
-che, pertanto, il mancato rispetto, da parte della moglie, dell'accordo sull'indirizzo della vita familiare, che prevedeva la fissazione della residenza a San Giorgio a Liri non appena fosse stata terminata la ristrutturazione della casa dei genitori del marito, a lui messa da loro a piena disposizione, aveva determinato l'intollerabilità della convivenza e la rottura dell'unione coniugale;
-che, pertanto la separazione doveva essere addebitata alla moglie;
pag. 7/21 -che, per quel che concerneva la situazione economica delle parti, l'istruttoria aveva consentito di appurare che la dipendente con contratto a tempo indeterminato Pt_1
presso di Bologna, non era proprietaria di alcun immobile e risiedeva nell'ex CP_2
casa coniugale di proprietà del marito, per la quale non versava alcun canone di locazione;
-che dalle dichiarazioni dei redditi di quest'ultima emergeva che la stessa, per l'anno di imposta 2020, aveva avuto un reddito netto annuo di euro 13.100,00 circa, per l'anno di imposta 2021, di euro 14.181,00 circa, per l'anno di imposta 2022, di euro 16.083,00
circa, per l'anno di imposta 2023, fino ad agosto, di euro 9.812,00 circa;
il netto medio mensile, aumentato di circa duecento euro dal 2020 al 2022, era pari, per il 2022, ad euro 1.340 circa;
-che la ercepiva, nella misura del 50%, l'A.U. per un importo di euro 110,00 Pt_1
circa e beneficiava dell'assegnazione della casa familiare, di esclusiva proprietà del marito, della quale però doveva sostenere, da sola, tutte le spese di conduzione;
-che il , infermiere presso l'ospedale di Cassino, era proprietario al 100% CP_1
dell'ex casa coniugale sita in Bologna per il cui acquisto aveva contratto un mutuo con rata mensile attuale, interamente a suo carico, di €. 820,00 circa e attualmente risiedeva in immobile sito in San Giorgio a Liri (FR), di proprietà dei genitori, per il quale non corrispondeva alcun canone di locazione;
-che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emergeva che quest'ultimo, per l'anno di imposta 2021, aveva avuto un reddito netto annuo di euro 20.852,00, per l'anno di imposta 2022, un reddito netto annuo pari a euro 23.098,00 circa, vale a dire un reddito netto medio mensile di circa euro 1.924,00 (aumentato di circa 120 euro rispetto pag. 8/21 all'epoca dell'ordinanza presidenziale), somma alla quale doveva essere aggiunta la percepita quota del 50% dell'assegno unico, pari ad euro 110,00, e dalla quale doveva essere sottratto l'importo della rata del mutuo contratto, che, a causa delle recenti variazioni dei tassi, ammontava da ultimo a circa euro 820, 00;
-che, sulla base della comparazione delle situazioni reddituali delle parti in giudizio, era riscontrabile una maggiore capacità reddituale del , ridimensionata, CP_1
tuttavia, dalla rata mensile per il mutuo contratto per l'acquisto dell'ex casa coniugale
(utilizzata, insieme alla figlia, dalla senza versamento di alcun canone di Pt_1
locazione), nonché dall'accollo delle spese di viaggio e soggiorno a Bologna, sostenute per venire a trovare la figlia;
-che non era, infatti, accoglibile, in mancanza del consenso della madre assegnataria, la richiesta del di utilizzazione della casa familiare per stare con la figlia nei CP_1
fine settimana in cui veniva a Bologna;
-che, pur considerando il tempo decorso dall'Ordinanza Presidenziale (circa 3 anni), al quale era seguito un fisiologico accrescimento delle esigenze di vita della minore, e considerando i tempi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore, non poteva trovare accoglimento la domanda formulata dalla ricorrente di aumento ad euro 500,00
del contributo a titolo di mantenimento ordinario della minore previsto in capo al convenuto, che, pertanto, doveva essere confermato nella misura di euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che il reddito della moglie era un po' aumentato e che il reddito del marito aveva subito un aumento più contenuto e una considerevole “erosione”, almeno momentanea, per effetto del rialzo del tasso di interesse che pagava per il mutuo;
pag. 9/21 -che nulla doveva essere modificato, rispetto all'ordinanza presidenziale, con riguardo al collocamento prevalente della bimba presso la madre e - allo stato - al calendario di visita paterno, alla luce della relazione del Servizio Sociale dell'8-9-2023, dalla quale,
tuttavia, emergeva la conferma di un fatto grave, allegato dalla madre all'udienza di precisazione delle conclusioni, cioè che il padre si rifiutava di firmare le deleghe scolastiche al ritiro della bimba da scuola a persone diverse dalla madre e che non pagava il “pre e il post scuola”;
-che il padre non aveva addotto alcuna motivazione plausibile di tale rifiuto, affermando genericamente che egli non si fidava nemmeno dei suoceri, e che la moglie avrebbe potuto organizzare il proprio orario di lavoro in modo da non avere bisogno di utilizzare il “pre e post scuola”, e di poter andare sempre lei a prendere la figlia, circostanze queste smentite dalla Pt_1
-che, pertanto, pur mantenendosi l'affido condiviso ai genitori, doveva prevedersi che la potesse assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni Pt_1
scolastiche della figlia (iscrizioni, autorizzazioni di ogni genere, partecipazioni a iniziative della scuola e quant'altro), restando il padre ovviamente obbligato a partecipare alle relative spese;
-che, quanto al calendario di frequentazione, esso doveva rimanere invariato rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, che le parti non avevano chiesto di modificare, salvo che per il periodo natalizio, che entrambi chiedevano che fosse suddiviso a metà fra i genitori;
pag. 10/21 -che il Servizio Sociale, inoltre, aveva messo in evidenza la conflittualità fra le parti,
così che doveva ribadirsi l'invito a entrambi i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
-che il Servizio aveva auspicato, inoltre, che gli incontri padre-figlia nel fine settimana potessero essere estesi anche presso l'abitazione paterna in Frosinone, in base agli impegni scolastici della figlia;
- che tale auspicata graduale modifica del calendario poteva essere, per il momento,
segnalata alle parti, affinché fosse portata come argomento da affrontare nel percorso di mediazione;
- che, allo stato, doveva mantenersi a carico del padre l'onere del viaggio e della permanenza a Bologna nei weekend in cui stava con la figlia, ponendosi, invece, a carico della madre l'onere di accompagnare o in alternativa di andare a prendere la figlia da casa del padre durante le vacanze natalizie;
-che le spese, in ragione della reciproca soccombenza (la era soccombente Pt_1
sulla domanda di addebito e sull'entità del contributo al mantenimento;
il padre d'altronde insisteva su domande palesemente infondate quali l'utilizzo della casa familiare e, con il rifiuto a sottoscrivere le deleghe scolastiche e a contribuire al “pre e
post scuola”, aveva assunto una condotta gravemente contraria al corretto esercizio dell'affido condiviso su tali questioni), dovevano essere integralmente compensate
4- Fatte le superiori premesse, deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello di , sollevata ex art. 342 c. p. c., da Controparte_1
. Parte_1
pag. 11/21 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Orbene, i motivi dell'appello di contengono, almeno in parte, CP_1
specifiche censure alla sentenza impugnata, ferma restando la verifica, nel merito, dei rilievi mossi al provvedimento del Tribunale.
5-Venendosi al merito della controversia, preme, innanzitutto, rilevare che i primi due motivi del gravame di devono essere trattati congiuntamente per la Parte_1
loro stretta connessione, investendo entrambi la pronuncia di addebito della separazione alla predetta appellante principale.
In proposito, occorre, innanzitutto, rilevare che l'art. 143 c. c. impone ai coniugi di collaborare nell'interesse della famiglia e che il successivo art. 144 c. c. stabilisce “I
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A
ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.”.
pag. 12/21 Ciò premesso, va, poi, sottolineato che, al momento dell'inizio della vita matrimoniale e della nascita della figlia, i coniugi in causa risiedevano in Bologna, città ove è situata la casa coniugale e ove il e la svolgevano (e la svolge CP_1 Pt_1 Pt_1
ancora) attività lavorativa (il primo quale infermiere e la seconda quale dipendente di
). CP_2
A fronte di tali dati oggettivi, però, il ha sostenuto che era progetto CP_1
comune di essi coniugi quello di trasferirsi a San Giorgio a Liri (FR) in un immobile dei suoi genitori, messo a disposizione del nucleo familiare, tanto che, nel 2018, aveva fatto domanda di trasferimento e, a marzo 2019, con la pubblicazione delle graduatorie,
aveva appreso di essersi collocato in posizione utile;
la moglie aveva, però, cominciato a manifestare contrarietà al trasferimento e, pur avendo trascorso un certo periodo a San
Giorgio a Liri, aveva fatto rientro a Bologna con la bambina, lasciandolo a San Giorgio
a Liri.
Ebbene, deve senz'altro escludersi che la condotta della integri violazione Pt_1
dell'obbligo di coabitazione, imposto dall'art. 143 c. c., posto che l'ultima residenza dei coniugi era costituita dall'appartamento ubicato in Bologna.
In ogni caso, la deposizione del testimone , collega di Testimone_1
(l'appellante incidentale svolge attività lavorativa di infermiere, CP_1
attualmente presso l'Ospedale di Cassino), non è idonea ad avallare la tesi che i coniugi,
in corso di matrimonio, avessero concordato l'indirizzo della vita familiare del quale si
è detto e che l'appellante principale, solo dopo che il marito aveva ottenuto il nuovo incarico lavorativo nella regione di origine, si era rifiutata di seguirlo.
pag. 13/21 La testimonianza del ove letta con attenzione, permette di affermare, con Tes_1
la dovuta certezza, che, prima del matrimonio, il e la oltivavano CP_1 Pt_1
il progetto di rientrare nella regione di origine, non certo che entrambi i coniugi abbiano mantenuto fermo tale intento anche nel corso della vita matrimoniale e, soprattutto,
dopo la nascita della figlia nel 2016. Sul punto, è stato lo stesso testimone sopra menzionato ad affermare che era sicuro che i due coniugi coltivassero il progetto al quale si è fatto riferimento prima del matrimonio, ma di non essere certo che anche la moglie, dopo il matrimonio e soprattutto dopo la nascita della figlia, abbia continuato a perseguire l'obiettivo originariamente concordato con il marito.
In siffatto contesto, il avrebbe dovuto provare di avere informato la moglie CP_1
della presentazione di domanda di trasferimento e di non averla, quindi, posta dinanzi al fatto compiuto dell'utile collocamento nella relativa graduatoria, con la conseguenza,
dunque, che la decisione della i ritornare a Bologna, dopo un soggiorno a San Pt_1
Giorgio a Liri, dovesse ritenersi ingiustificata, in ragione della precedente adesione al nuovo progetto di vita. La circostanza è, però, indimostrata, non essendo, a tal fine,
sufficiente la testimonianza di , il quale, sul punto, si è limitato a Testimone_1
riferire circostanze apprese dal collega . D'altra parte, il mancato rientro CP_1
della Bologna avrebbe comportato, per l'appellante principale, la perdita del Pt_1
posto di lavoro, stante la sua condizione di dipendente di . CP_2
Non essendovi prova che il abbia informato la moglie della presentazione CP_1
della domanda di trasferimento, il disaccordo, espresso dalla (ed attestato dai Pt_1
messaggi wathsapp, in atti) sull'indirizzo della vita familiare auspicato dal marito,
verosimilmente riconducibile alla considerazione delle migliori prospettive che avrebbe pag. 14/21 potuto offrire Bologna alla figlia, non è idoneo ad integrare violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Si vuole, insomma, sottolineare che, anche in presenza di un originario indirizzo della vita familiare, pur se concordato, ciascuno dei coniugi non avrebbe potuto essere considerato definitivamente vincolato ad esso, essendo, invece, legittimato a rimetterlo in discussione, ove non lo ritenesse più adeguato in rapporto all'interesse del nucleo familiare e, in particolare, alle esigenze della figlia.
In virtù delle superiori considerazioni può senz'altro escludersi che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia ascrivibile alla moglie, il cui rientro a Bologna,
nonostante il trasferimento del marito, era anche giustificato dallo svolgimento di attività lavorativa nella città suddetta, ove peraltro era stata collocata la residenza coniugale.
6-Le considerazioni fino ad ora svolte inducono, poi, a ritenere infondate le censure che il ha rivolto alla statuizione della sentenza impugnata in punto a CP_1
collocazione della figlia minore verso la madre. Non essendovi prova che la Pt_1
non abbia rispettato un accordo sull'indirizzo della vita familiare intervenuto con il marito nel corso della vita coniugale, prevedente il trasferimento a San Giorgio a Liri (è
stata dimostrata solo l'esistenza di un progetto comune al momento del matrimonio, ma non la persistenza del consenso a tale progetto in capo ad entrambi i coniugi), può
senz'altro escludersi che l'appellante predetta abbia arrecato un “vulnus” al rapporto padre-figlia e, quindi, al diritto di quest'ultima alla bigenitorialità.
Ne discende che non si ravvisano ragioni per allontanare dall'ambiente che Per_1
le è familiare, come ha sottolineato il Tribunale di Bologna nella sentenza impugnata,
pag. 15/21 che ha richiamato, sul punto, l'ordinanza presidenziale. La bambina (che ha quasi nove anni, essendo nata il [...]), infatti, è sempre vissuta a Bologna, dove attualmente frequenta la scuola.
Del resto, la relazione del Servizio Sociale, pervenuta al Tribunale in data 8 settembre
2023, attesta che la bambina è perfettamente inserita nel contesto della scuola che frequenta in Bologna. Il contesto di vita nel quale è inserita assicura, invero, Per_1
serenità alla bambina, come è dato desumere dalla citata relazione del Servizio Sociale.
Va detto che dalla relazione del Servizio Sociale ora citata non emerge, come sostenuto dal , che la madre abbia ammesso che la figlia desideri di fare ritorno a San CP_1
Giorgio in Liri, posto che la si è limitata alla comunicazione al Servizio Pt_1
Sociale di una richiesta della bambina formulata dopo un ritorno dalle vacanze trascorse con il padre e che l'odierna appellante principale ha, quindi, inteso implicitamente denunciare una attività di condizionamento esercitata dal nei confronti CP_1
della minore.
Appare, dunque, alla Corte estremamente pregiudizievole per la bambina allontanarla dall'abitazione ove è sempre vissuta e da un contesto scolastico nel quale è pienamente integrata.
7-Rileva, ancora, la Corte che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha previsto una frequentazione padre-figlia, che, tenuto conto che i due genitori vivono in Regioni
diverse, salvaguarda adeguatamente il diritto della minore alla bigenitorialità (è stato previsto, invero, che il padre possa trascorrere con la minore un fine settimana su tre,
dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, metà delle vacanze natalizie e metà di quelle estive, nonché, ad anni alterni, le intere vacanze pasquali).
pag. 16/21 In proposito, non possono essere avallate le doglianze del in ordine al CP_1
rigetto della richiesta di utilizzazione della casa familiare per stare con la figlia, nei fine settimana nei quali si reca in Bologna per incontrarla. In assenza di un accordo tra i coniugi sul tema, l'elevato livello di conflittualità esistente tra il e la CP_1
rende impraticabile tale soluzione, potendo risultare pregiudizievole per la Pt_1
minore.
D'altra parte, è condivisibile l'invito del Giudice di prime cure ai genitori di avviare un percorso di mediazione familiare affinché possa giungersi alla effettuazione di incontri padre- figlia, nei fine settimana, nell'abitazione del primo in San Giorgio a Liri,
compatibilmente con gli impegni scolastici di . Per_1
Non può, ancora, trovare accoglimento, in ragione anche dell'età di , l'istanza Per_1
del di dotare la figlia di un apparecchio telefonico, affinché i contatti tra il CP_1
padre e la minore possano avvenire senza l'intervento della madre.
8- Fondato è, invece, l'appello incidentale del con riferimento ai rilievi CP_1
mossi alla decisione del Giudice di prime cure, con la quale, pur in presenza di un affidamento condiviso della figlia minore, è stato disposto che la potesse Pt_1
assumere autonomamente tutte le decisioni relative alle questioni scolastiche della figlia. Il Tribunale ha giustificato tale statuizione sul presupposto che l'appellante incidentale si fosse rifiutato di firmare le deleghe per il ritiro della bambina dalla scuola a persone diverse dalla madre e per il mancato pagamento del “pre e post scuola”.
Orbene, le circostanze predette non giustificano, ad avviso della Corte, una statuizione palesemente in contrasto con il provvedimento di affidamento condiviso, tanto più che la stessa a, poi, ammesso che il aveva, comunque, sottoscritto le Pt_1 CP_1
pag. 17/21 deleghe suddette e che il mancato pagamento del “pre e post scuola” legittimava, in ogni caso, l'appellante principale a ripetere coattivamente dal marito la quota della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dalla sentenza impugnata in punto a riparto delle spese straordinarie relative alla minore, ove l'iscrizione della minore al “pre e post scuola” trovasse giustificazione nelle proprie esigenze lavorative.
9-Infondate sono, poi, le censure che le parti hanno rivolto alla statuizione della sentenza gravata concernente il contributo per il mantenimento della figlia minore.
In proposito, occorre sottolineare, innanzitutto, che nessuna delle parti ha contestato la ricostruzione dei redditi annui netti di entrambi i coniugi, operata dal primo Giudice,
che costituiscono dati oggettivi, e, quindi, particolarmente significativi, da tenere presenti, al di là delle oscillazioni che possano subire gli stipendi mensili.
In effetti, ha sostenuto che il Giudice di prime cure aveva errato nella Parte_1
determinazione del contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia nell'importo di 200,00 Euro mensili, in quanto non aveva tenuto conto delle spese della baby sitter, della quale i coniugi erano soliti avvalersi, durante la convivenza familiare.
L'assunto è palesemente infondato, posto che la non tiene conto Pt_1
dell'incremento dei costi sostenuti da per la frequentazione con la CP_1
figlia, avuto riguardo alla distanza tra la località di sua residenza e la città di Bologna,
ove la minore dimora. Si vuole, insomma, sottolineare che l'appellante, con la sua richiesta, non tiene conto dell'incidenza della separazione sulla situazione economica del marito, che comporta inevitabilmente un ridimensionato del precedente tenore di vita.
pag. 18/21 10- Censure di segno opposto ha rivolto il alla statuizione economica della CP_1
quale si è detto.
I rilievi mossi dall'appellante incidentale non sono, però, meritevoli di condivisione, in quanto il contributo per il mantenimento ordinario della minore tiene già conto dei maggiori oneri che gli derivano in ragione della separazione (i costi per la frequentazione della figlia) e dell'incremento della rata di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in Bologna, assegnata alla moglie, in conseguenza del rialzo dei tassi di interesse.
Rileva, tuttavia, la Corte che, in un futuro abbastanza prossimo, può ipotizzarsi una riduzione dell'importo della rata in questione, essendo dato notorio, acquisito alla comune esperienza, che si è entrati in un periodo di discesa dei tassi di interessi sui prestiti bancari.
Porre a carico del un contributo di importo inferiore a 200,00 Euro mensili, CP_1
per il mantenimento della minore, non garantirebbe, del resto, a quest'ultima, avuto riguardo al reddito della madre, un'esistenza dignitosa in una città come Bologna
(l'ultimo reddito annuo netto, noto per entrambe le parti, è quello relativo all'esercizio
2022; dalla documentazione fiscale in atti emerge che la può contare su un Pt_1
reddito annuo netto di 16.083, 00 Euro, a fronte di un reddito netto del pari CP_1
a 23.098,00 Euro). E' senz'altro vero che la eneficia dell'assegnazione della Pt_1
casa familiare di esclusiva proprietà del marito, ma è altrettanto vero che la stessa debba sostenere le spese di conduzione dell'immobile. Del resto, anche CP_1
risiede in immobile di proprietà dei genitori, senza corrispondere alcun canone di locazione.
pag. 19/21 Le considerazioni svolte e, in particolare, il divario tra i redditi dei coniugi, porta ad escludere che possano essere posti a carico della lteriori oneri per le spese di Pt_1
viaggio occorrenti per la frequentazione tra il padre e la minore, tanto più ove si abbia riguardo alla circostanza che il costo della vita in una città come Bologna è certamente più elevato di quello di un centro più piccolo come San Giorgio a Liri.
11-In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Pt_1
e va disposto che tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore,
[...]
ivi comprese quelle relative alle questioni scolastiche, siano assunte dai genitori di comune accordo.
Tale conclusione esime dall'affrontare il quarto motivo dell'appello di T_
, investente la regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime
[...]
cure.
12- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata, impone, infatti, al Giudice
di appello di provvedere sulle spese di entrambi i gradi, tenuto conto dell'esito globale della lite.
Ebbene, la reciproca soccombenza delle parti (la parzialmente soccombente Pt_1
in ordine al contributo per il mantenimento della figlia minore e in ordine alla attribuzione delle decisioni sulle questioni scolastiche della figlia, mentre il risulta soccombente in punto ad addebito della separazione, nonché in CP_1
ordine alla collocazione della minore e, in parte, in relazione alle questioni economiche)
induce alla integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
PQM
pag. 20/21 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In parziale riforma della sentenza n.341/2024 del 24-30 gennaio 2024 del Tribunale di
Bologna, rigetta la domanda di addebito della separazione a , Parte_1
formulata da;
dispone che tutte le decisioni di maggiore interesse CP_1
per la figlia minore, ivi comprese quelle relative alle questioni scolastiche, siano assunte dai genitori di comune accordo;
II- Ferma, nel resto, l'impugnata sentenza, dichiara interamente compensate, tra le parti,
le spese di entrambi i gradi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 6
febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
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