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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2024
Oggi 22 settembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Olga Tripodo;
per parte opposta l'avv. Maurizio AN;
l'avv. Tripodo discute la causa oralmente ed insiste per l'accoglimento come da note rassegnate nei precedenti scritti difensivi;
l'avv. AN chiede il rigetto dell' opposizione ed insiste nelle proprie conclusioni. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa;
IL G.O.T.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, pronuncia ex art. 281 sexies cpc, la decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di PA, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nel procedimento civile N. 479 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
tra
, nata nel Regno Unito il 6 maggio 1970, residente in [...]
Euripide n.7, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino C.F._1
Zarcone ( – pec - fax 0917815800) del C.F._2 Email_1
Foro di PA e Olga Tripodo ( – pec del C.F._3 Email_2
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in PA nella Via Di Stefano 19, presso lo studio dell'Avv. Zarcone, giusta procura alle liti in atti OPPONENTE Contro
in persona del suo legale rappresentante, sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] corrente in PA via Santa Cristina, 24P.I. ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PA nella via Resuttana,366 dall'Avv. Maurizio AN cf rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, il quale dichiara che le C.F._4 comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec e\o fax 091 520301 Email_3
CONVENUTA/OPPOSTA
P. Q. M.
Il GOT delle terza sezione civile del Tribunale di PA in funzione monocratica – definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e difesa respinte, così dispone:
1) rigetta l'opposizione ;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della notifica, in data 12.12.2023, di un atto di precetto da parte della
[...]
con cui le si intimava il pagamento della somma di € 29.107,08, in virtù di Controparte_1 un decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di PA, avente n. 139/2014, dichiarato esecutivo con formula apposta il 27.10.2015, la signora , ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione e art. 615 comma 1 e 617 cpc, deducendo: a) l' omessa notifica del titolo esecutivo, nella specie il decreto ingiuntivo , posto alla base dell'esecuzione e sulla conseguente inidoneità esecutiva del provvedimento monitorio, assumendo , in ragione dell'irregolarità (rectius dell'inesistenza) della notifica del decreto, di non avere avuto tempestiva conoscenza delle pretese avanzate nei suoi confronti e, quindi, di non avere potuto tempestivamente esaminare il contenuto e la regolarità formale del titolo, con conseguente compromissione del diritto di difesa;
2) invalidità del processo esecutivo azionato dalla per omessa notifica di un atto presupposto;
3)la Controparte_1
prescrizione quinquennale dei diritti dell'appaltatore, evidenziando che le somme precettate dalla riguardano, taluni lavori di manutenzione eseguiti dalla società Controparte_1
opposta, su un immobile di proprietà dell'opposta, nel lontano 2010, mentre la prima notifica valida era stata eseguita con l'atto di precetto notificato il 25.06.2021;4) l'insussistenza della somma precettata assumendo di avere tempestivamente saldato tutti i compensi per i lavori di manutenzione al tempo eseguiti in suo favore (il cui corrispettivo era stato pattuito in euro
7.000,00); 5) la responsabilità aggravata della società opposta ex art. 96 c.p.c..
La società convenuta si è costituita, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del d.i., evidenziando che a seguito della notifica del 25.6.2021 di un primo atto di precetto, da parte della la proponeva opposizione a precetto Controparte_1 Pt_1
sotto il profilo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sostenendo, l'illegittimità della notifica del predetto titolo;
rilevava che il giudizio di opposizione era stato definito con sentenza del 10-10-2023 n. 4423\23 del Tribunale di PA che ne aveva rigettato l'opposizione tardiva, successivamente confermata dalla Sentenza nr 376/2025 dalla Corte di
Appello di PA;
deduceva, poi , l'inammissibilità dei motivi prospettati con la presente opposizione stante che si trattava dei medesimi i motivi già prospettati nel giudizio definitosi con le citate sentenze.
pagina 3 di 6 Instauratosi il contraddittorio tra le parti, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo con provvedimento del 14.10.2024, la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, con l'assegnazione del termine per il deposito di eventuali note conclusive .
L'opposizione è inammissibile, oltre che infondata.
Stante la pluralità di eccezioni sollevate dalla parte opponente ritiene il giudicante di poter fondare la decisione sul principio cd. della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Infatti, la sentenza, in aderenza anche ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di rilevanza anche costituzionale ai sensi dell'art. 111 cost., non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, (cfr.
Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936; Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile sez. lav. 19 agosto 2016 n. 17214).
Sotto tale profilo, l'opposizione a precetto appare inammissibile, posto che l'unico strumento che l'opponente avrebbe potuto utilizzare per far valere l'asserita invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo era quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c., giudizio già in precedenza azionato e che è stato rigettato con pronuncia di inammissibilità della proposta opposizione tardiva , dapprima con sentenza del Tribunale di
PA, successivamente confermata con sentenza resa dalla Corte di Appello di PA
(cfr all. 2 comparsa di costituzione e all. 1 note conclusive di parte opposta) con conseguente conferma della validità ed esecutività del titolo , nella specie il decreto ingiuntivo, posto alla base dell'intimato atto di precetto.
Peraltro, pur volendo considerare l'ipotesi avanzata dall'opponente di una distinzione tra vizi implicanti nullità e vizi implicanti inesistenza della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III
31 agosto 2015 n. 17308: In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è
pagina 4 di 6 individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza), devono richiamarsi i principi enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14917 del 20 luglio 2016, che ha, molto opportunamente, ristretto l'area della cd. inesistenza della notificazione ai casi di materiale mancanza dell'atto o di attività “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Nel caso di specie, la la quale si duole del fatto che il decreto ingiuntivo ottenuto Pt_1
dalla non le è stato mai notificato, assumendo genericamente un Controparte_1
profilo di inesistenza della notifica , ha pure omesso di specificare le ragioni e/o i vizi afferenti l'inesistenza della notifica che ne avrebbe inficiato il decreto ingiuntivo notificato allegato in atti da controparte .
Mentre, per contro, in caso di asserita nullità del procedimento notificatorio, l'opponente ha già esperito il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in relazione al titolo per cui si procede , procedimento conclusosi, come sopra già evidenziato ( e come comprovato in atti) con due pronunce di rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo azionato.
Ne consegue che , secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, in caso di precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono pagina 5 di 6 essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre 2000, n. 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che, in caso di precetto basato su di un decreto ingiuntivo esecutivo, la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione (eventualmente tardiva) a decreto ingiuntivo, salvo solo il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale
(Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935).
L'esposto principio si ricava, tradizionalmente, dal fondamentale principio del ne bis in idem, di cui è espressione, quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo, la regola della preclusione del giudicato (cfr., sul punto, Cass. 30novembre 2005, n. 26089; nonché la citata
Cass. 28 agosto 1999, n. 9061).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. , fondata anche su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo, sia da considerarsi in toto inammissibile (vedi estensivamente Cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014 ).
Per quanto evidenziato la presente opposizione deve essere dichiarata del tutto inammissibile e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata .
Così deciso in PA 22 settembre 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 479/2024
Oggi 22 settembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Olga Tripodo;
per parte opposta l'avv. Maurizio AN;
l'avv. Tripodo discute la causa oralmente ed insiste per l'accoglimento come da note rassegnate nei precedenti scritti difensivi;
l'avv. AN chiede il rigetto dell' opposizione ed insiste nelle proprie conclusioni. Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa;
IL G.O.T.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, pronuncia ex art. 281 sexies cpc, la decisione come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di PA, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nel procedimento civile N. 479 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
tra
, nata nel Regno Unito il 6 maggio 1970, residente in [...]
Euripide n.7, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino C.F._1
Zarcone ( – pec - fax 0917815800) del C.F._2 Email_1
Foro di PA e Olga Tripodo ( – pec del C.F._3 Email_2
Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in PA nella Via Di Stefano 19, presso lo studio dell'Avv. Zarcone, giusta procura alle liti in atti OPPONENTE Contro
in persona del suo legale rappresentante, sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] corrente in PA via Santa Cristina, 24P.I. ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PA nella via Resuttana,366 dall'Avv. Maurizio AN cf rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, il quale dichiara che le C.F._4 comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec e\o fax 091 520301 Email_3
CONVENUTA/OPPOSTA
P. Q. M.
Il GOT delle terza sezione civile del Tribunale di PA in funzione monocratica – definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e difesa respinte, così dispone:
1) rigetta l'opposizione ;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 1700,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della notifica, in data 12.12.2023, di un atto di precetto da parte della
[...]
con cui le si intimava il pagamento della somma di € 29.107,08, in virtù di Controparte_1 un decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di PA, avente n. 139/2014, dichiarato esecutivo con formula apposta il 27.10.2015, la signora , ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione e art. 615 comma 1 e 617 cpc, deducendo: a) l' omessa notifica del titolo esecutivo, nella specie il decreto ingiuntivo , posto alla base dell'esecuzione e sulla conseguente inidoneità esecutiva del provvedimento monitorio, assumendo , in ragione dell'irregolarità (rectius dell'inesistenza) della notifica del decreto, di non avere avuto tempestiva conoscenza delle pretese avanzate nei suoi confronti e, quindi, di non avere potuto tempestivamente esaminare il contenuto e la regolarità formale del titolo, con conseguente compromissione del diritto di difesa;
2) invalidità del processo esecutivo azionato dalla per omessa notifica di un atto presupposto;
3)la Controparte_1
prescrizione quinquennale dei diritti dell'appaltatore, evidenziando che le somme precettate dalla riguardano, taluni lavori di manutenzione eseguiti dalla società Controparte_1
opposta, su un immobile di proprietà dell'opposta, nel lontano 2010, mentre la prima notifica valida era stata eseguita con l'atto di precetto notificato il 25.06.2021;4) l'insussistenza della somma precettata assumendo di avere tempestivamente saldato tutti i compensi per i lavori di manutenzione al tempo eseguiti in suo favore (il cui corrispettivo era stato pattuito in euro
7.000,00); 5) la responsabilità aggravata della società opposta ex art. 96 c.p.c..
La società convenuta si è costituita, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica del d.i., evidenziando che a seguito della notifica del 25.6.2021 di un primo atto di precetto, da parte della la proponeva opposizione a precetto Controparte_1 Pt_1
sotto il profilo di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, sostenendo, l'illegittimità della notifica del predetto titolo;
rilevava che il giudizio di opposizione era stato definito con sentenza del 10-10-2023 n. 4423\23 del Tribunale di PA che ne aveva rigettato l'opposizione tardiva, successivamente confermata dalla Sentenza nr 376/2025 dalla Corte di
Appello di PA;
deduceva, poi , l'inammissibilità dei motivi prospettati con la presente opposizione stante che si trattava dei medesimi i motivi già prospettati nel giudizio definitosi con le citate sentenze.
pagina 3 di 6 Instauratosi il contraddittorio tra le parti, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo con provvedimento del 14.10.2024, la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, con l'assegnazione del termine per il deposito di eventuali note conclusive .
L'opposizione è inammissibile, oltre che infondata.
Stante la pluralità di eccezioni sollevate dalla parte opponente ritiene il giudicante di poter fondare la decisione sul principio cd. della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. Infatti, la sentenza, in aderenza anche ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di rilevanza anche costituzionale ai sensi dell'art. 111 cost., non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore, (cfr.
Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936; Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile sez. lav. 19 agosto 2016 n. 17214).
Sotto tale profilo, l'opposizione a precetto appare inammissibile, posto che l'unico strumento che l'opponente avrebbe potuto utilizzare per far valere l'asserita invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo era quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c., giudizio già in precedenza azionato e che è stato rigettato con pronuncia di inammissibilità della proposta opposizione tardiva , dapprima con sentenza del Tribunale di
PA, successivamente confermata con sentenza resa dalla Corte di Appello di PA
(cfr all. 2 comparsa di costituzione e all. 1 note conclusive di parte opposta) con conseguente conferma della validità ed esecutività del titolo , nella specie il decreto ingiuntivo, posto alla base dell'intimato atto di precetto.
Peraltro, pur volendo considerare l'ipotesi avanzata dall'opponente di una distinzione tra vizi implicanti nullità e vizi implicanti inesistenza della notificazione (cfr. Cassazione civile sez. III
31 agosto 2015 n. 17308: In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è
pagina 4 di 6 individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza), devono richiamarsi i principi enunciati dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 14917 del 20 luglio 2016, che ha, molto opportunamente, ristretto l'area della cd. inesistenza della notificazione ai casi di materiale mancanza dell'atto o di attività “priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”.
Nel caso di specie, la la quale si duole del fatto che il decreto ingiuntivo ottenuto Pt_1
dalla non le è stato mai notificato, assumendo genericamente un Controparte_1
profilo di inesistenza della notifica , ha pure omesso di specificare le ragioni e/o i vizi afferenti l'inesistenza della notifica che ne avrebbe inficiato il decreto ingiuntivo notificato allegato in atti da controparte .
Mentre, per contro, in caso di asserita nullità del procedimento notificatorio, l'opponente ha già esperito il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in relazione al titolo per cui si procede , procedimento conclusosi, come sopra già evidenziato ( e come comprovato in atti) con due pronunce di rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo azionato.
Ne consegue che , secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, in caso di precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono pagina 5 di 6 essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre 2000, n. 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che, in caso di precetto basato su di un decreto ingiuntivo esecutivo, la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione (eventualmente tardiva) a decreto ingiuntivo, salvo solo il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale
(Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935).
L'esposto principio si ricava, tradizionalmente, dal fondamentale principio del ne bis in idem, di cui è espressione, quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo, la regola della preclusione del giudicato (cfr., sul punto, Cass. 30novembre 2005, n. 26089; nonché la citata
Cass. 28 agosto 1999, n. 9061).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. , fondata anche su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antecedenti alla formazione di quel titolo, sia da considerarsi in toto inammissibile (vedi estensivamente Cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014 ).
Per quanto evidenziato la presente opposizione deve essere dichiarata del tutto inammissibile e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata .
Così deciso in PA 22 settembre 2025
IL GOT
Dott. Giuseppina Notonica pagina 6 di 6