Articolo 2 della Legge 15 maggio 1954, n. 227
Articolo 1Articolo 3
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13 giugno 1954
Art. 2.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 13 giugno 1954