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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.17925.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(d'ora in Parte_1
Parte poi, anche solo con sede in Roma, Via Federico Delpino 94, CAP 00171,
C.F. , in persona del Presidente del Consiglio Direttivo sig. P.IVA_1 Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso, dagli avvocati
[...] CodiceFiscale_1 prof. Enrico Lubrano (C.F. – PEC CodiceFiscale_2
, prof. Filippo Lubrano (C.F. Email_1 CodiceFiscale_3
– PEC e Lorenzo Maria Cioccolini (C.F. Email_2 [...]
– pec , in Roma, 00196, Via Flaminia 79 C.F._4 Email_3
(Studio legale Lubrano & Associati) attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Murra (C.F.
, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), C.F._5
alla via Tempio di Giove n. 21, pec, rodolfo. oma.it Email_4 CP_2
convenuta
1 2
Oggetto: opposizione all'avviso di liquidazione canone OSP per l'anno 2022 n. 1/2024 e all'avviso di liquidazione canone OSP per l'anno 2023 n. 2/2024 adottati dal Municipio IX di Roma Capitale.
Nel processo R.G.38332.2023 si prende in esame la illecita occupazione e le conseguenti verbalizzazioni.
Nel presente processo R.G.17925.2024 la richiesta del canone da occupazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il 18/01/2024,
n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questo processo è connesso, ma cronologicamente susseguente, al processo RG
38332.2023 nel quale erano stati impugnati i seguenti avvisi: avviso n. 1/OSP/AB2020; avviso n.2/OSP/AB2020; avviso n. 3/OSP/AB2021; avviso n. 4/OSP/AB2021, tutti adottati dal a Controparte_3
cagione della accertata “occupazione illecita” di suolo pubblico.
In questo processo, invece, si verte circa il canone di occupazione (con accessoria sanzione per il ritardo) e del conseguente aggio a seguito della d.d. 5 ottobre 2022
(rep. CN/1695/2022 prot. CN/116832/2022).
Parte attrice, dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi, già esaustivamente riportata nella sentenza RG 38332.2023 nella parte relativa allo svolgimento del processo, concludeva l'atto di citazione chiedendo di:
1) disapplicare/annullare, in tutto od in parte, l'Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022 n. 001/2024, nonché l'Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2023 n. 002/2024, adottati dal di CP_3 CP_1
2) accertare il carattere legittimo (e non abusivo) dell'occupazione di suolo Parte pubblico da parte dell' dei parcheggi siti in Roma, in via Fermo
Ognibene snc e via Sergio de Vitis snc (laddove ritenuto indispensabile, anche in via incidentale e senza efficacia di giudicato), sulla base di quanto sostenuto nella parte in “Premessa” della parte in “diritto”;
3) accertare l'insussistenza di un credito a favore del Controparte_3
e a carico dell'attore, relativamente alle somme richieste con i
[...] predetti provvedimenti (cfr. punti 1 e/o 2 della parte in “diritto”);
2 3
4) in via subordinata, accertare la debenza da parte dell'attore a favore del della minor somma che sarà stabilita in Controparte_3
esito al giudizio in considerazione di quanto sostenuto al punto 2 della parte in “diritto”.
Si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda confermando la CP_1 validità ed efficacia degli atti oggi impugnati, con condanna dell'odierna attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a gli CP_1
importi specificati negli Avvisi di accertamento esecutivo oggi impugnati, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, all'esito di eventuale C.T.U. a disporsi, rideterminare l'entità degli importi dovuti per le causali ivi specificate, con condanna della parte attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a i maggiori o minori CP_1
importi a determinarsi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito e fino all'effettivo soddisfo;
con regolamento dei compensi di lite in favore di CP_1
All'udienza del 14/10/2024 il giudice assegnava i termini perentori ex art. 189
c.p.c. e rinviava all'udienza del 18.2.2025 in trattazione scritta per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione unitamente alla sentenza
RG38332.2023 decisa nel medesimo giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la presente controversia, occorre riferire del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che accerta definitivamente l'abusiva occupazione del suolo pubblico e la legittimità delle richieste economiche avanzate da
[...]
. Come accertato dal Giudice Amministrativo, prima della DD del 05 CP_1
ottobre 2022 nessun atto o provvedimento o comportamento invocato da Pt_1 legittimava quest'ultima all'occupazione delle aree pubbliche.
Nella sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 18/01/2024 (N. 00600/2024 reg.prov.coll. n. 02628/2023 reg.ric.) qui interamente richiamata (che rigettava
Parte l'appello di ) si legge:
A) Parte appellante fa riferimento al proprio consolidato affidamento circa la legittimità dell'occupazione, in virtù sia della tolleranza da parte dell'amministrazione comunale sia del contenuto dei menzionati atti volti ad autorizzare l'espletamento delle attività di guardiamacchine. Secondo
3 4
parte appellante sarebbe poi errato il passaggio della sentenza impugnata, secondo cui dopo l'adozione del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) del 2015, all'amministrazione sarebbe precluso il potere di disporre ulteriori proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardia macchine su aree pubbliche
….(pag.5);
B) La citata sentenza del Tar Lazio n. 2279/2022 ha chiarito che, a far data dal 2015, non è più possibile concedere proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardamacchine su aree pubbliche(pag.8); Infatti, il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con delibera consiliare n. 21/2015, non fa più alcun riferimento alla gestione della sosta tramite guardiamacchine…,;
C) Il collegio osserva che l'appello è comunque infondato, anche a prescindere dal vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tar
Lazio n. 2279/2022. Infatti, l'occupazione delle aree si è protratta per
TOLLERANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE e non invece in relazione alla sussistenza di un valido titolo di occupazione delle aree. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti interdittivi dell'attività svolta e dell'intimata riconsegna delle aree, impugnati in primo grado (pag.9);
D) non costituisce di per sé titolo ai fini del mantenimento del possesso delle aree l'avvenuto previo rilascio della licenza di guardiamacchine ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Secondo il Consiglio di Stato quindi “non sussiste un titolo di detenzione delle aree, né sotto tale profilo può valere la mera tolleranza”.
Pertanto, le verbalizzazioni impugnate nel processo R.G.38332.2023 accertavano l'illecita occupazione che è circostanza oggi incontrovertibile.
Tuttavia, sempre il Consiglio di Stato, in conclusione, così statuiva:
“Anche in considerazione del lungo tempo nel corso del quale parte appellante ha gestito i parcheggi, senza particolari obiezioni da parte dell'amministrazione, svolgendo un servizio di interesse pubblico, il collegio ritiene comunque necessaria la salvezza degli effetti della determinazione dirigenziale dell'
[...]
occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, avente CP_4
4 5
ad oggetto l'assegnazione provvisoria a parte appellante dell'occupazione suolo pubblico per le aree site in Roma via Fermo Ognibene snc e via Sergio de Vitis.
Tale regime provvisorio, già posto in essere da è idoneo infatti a CP_1 tutelare gli interessi pubblici connessi all'uso delle aree, in quanto gli effetti di tale concessione provvisoria cesseranno, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, a partire dal momento in cui CP_1
alternativamente:
- procederà al nuovo affidamento della gestione dei parcheggi con procedura ad evidenza pubblica,
- procederà a destinare le aree in relazione a qualsiasi specifico e comprovato uso pubblico, così come previsto nel punto 14 della determinazione dirigenziale sopra richiamata (pagina 11 Sentenza Consiglio di Stato).
Quindi, in forza proprio della riconosciuta determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2022, le somme oggi richieste corrispondono al legittimo canone di occupazione;
gli atti impugnati nel quantum sono stati emanati proprio in ossequio alla D.D. del 05 ottobre 2022. Il Consiglio di Stato ha fatto salvi gli effetti della DD n. 1695 del 2022, almeno sino a quando l'Amm.ne non metterà a bando l'utilizzo delle aree stesse.
Il canone di occupazione (con accessoria sanzione per il ritardo) e del conseguente aggio è stato calcolato in ossequio alla d.d.5 ottobre 2022 (rep. CN/1695/2022 prot. CN/116832/2022) ed è richiesto oggi il pagamento per effetto della sentenza
Parte di cui sopra che ha reso “occupante provvisorio” l' per le aree in esame.
Come accertato dal Giudice amministrativo, prima della DD del 5 ottobre 2022 nessun provvedimento legittimava parte attrice all'occupazione delle aree pubbliche.
Quindi l'occupazione era abusiva (motivazione della sentenza resa nel RG
38332.2023). I provvedimenti impugnati sono stati emessi sul presupposto fattuale della emissione della più volte citata d.d. del 5 ottobre 2022 che ha
Parte concesso provvisoriamente all' il potere di occupare il suolo pubblico. Il
ha legittimamente emesso gli avvisi di accertamento relativi alle CP_3
annualità 2022 e 2023 che oggi sono stati in questa sede impugnati (avviso n.
1/2024 e n. 2/2024) in forza del vigente Regolamento Cosap.
5 6
Anche i criteri di quantificazione del canone di occupazione sono evincibili nella medesima D.D. del 5 ottobre 2022. Si osserva che alla base della D.D. 5 ottobre
2022 vi era stata un'istruttoria segnata da interlocuzioni fra il ed CP_3
altre strutture di deputate a gestire profili tecnici, quanto alla CP_1
consistenza dei suoli affidati a titolo di occupazione. Come dedotto da
[...]
, con la nota prot. QB/2020/435843 del 24/09/2020 il Dipartimento CP_1
Risorse Economiche ha confermato l'applicabilità della tariffa generica di cui al punto 1 all. C del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico vigente.
La Direzione del ha emesso gli avvisi di accertamento per il CP_3 recupero dell'indennità (originariamente occupazione abusiva), sulla base delle dimensioni indicate nei provvedimenti di ingiunzione di ripristino emessi dalla
Direzione Tecnica. La maggiorazione del 30% sul canone, secondo quanto previsto dalla normativa OSP, è stata applicata poiché trattasi di sanzione per omesso tempestivo pagamento.
La P.A., condivisibilmente, ha applicato negli atti esattivi la sanzione per mancato versamento.
Quindi la maggiorazione non è causata dall'abusività della occupazione;
essa sorge a causa dell'applicazione del disposto dell'art.33 comma 11 del
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico (D.A.C. 21/2021), che recita:
“L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento”.
Le differenze quantitative che sussistono nei vari atti istruttori, sono ampiamente spiegate da CP_1
1) i verbali della Polizia Municipale (di contestazione dell'occupazione abusiva) calcolano l'estensione delle aree occupate al “lordo” (ricomprendendo ad es. piccole scarpate, aiuole interne, etc.);
2) l'ufficio Tecnico ha calcolato ai fini del computo del canone, gli spazi potenzialmente utili all'occupazione;
6 7
3) la Direzione apicale ha computato solo la superficie netta dei soli stalli, defalcando le corsie, gli spazi di manovra, ossia tutto ciò che strettamente non fa parte del parcheggio.
Non sussiste alcun errore materiale o errato calcolo.
In conclusione, trattandosi di atti legittimi la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del D.M. 55/2014 come segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) €11.229,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità degli atti impugnati,
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro11.229,00 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.17925.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(d'ora in Parte_1
Parte poi, anche solo con sede in Roma, Via Federico Delpino 94, CAP 00171,
C.F. , in persona del Presidente del Consiglio Direttivo sig. P.IVA_1 Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso, dagli avvocati
[...] CodiceFiscale_1 prof. Enrico Lubrano (C.F. – PEC CodiceFiscale_2
, prof. Filippo Lubrano (C.F. Email_1 CodiceFiscale_3
– PEC e Lorenzo Maria Cioccolini (C.F. Email_2 [...]
– pec , in Roma, 00196, Via Flaminia 79 C.F._4 Email_3
(Studio legale Lubrano & Associati) attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Murra (C.F.
, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), C.F._5
alla via Tempio di Giove n. 21, pec, rodolfo. oma.it Email_4 CP_2
convenuta
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Oggetto: opposizione all'avviso di liquidazione canone OSP per l'anno 2022 n. 1/2024 e all'avviso di liquidazione canone OSP per l'anno 2023 n. 2/2024 adottati dal Municipio IX di Roma Capitale.
Nel processo R.G.38332.2023 si prende in esame la illecita occupazione e le conseguenti verbalizzazioni.
Nel presente processo R.G.17925.2024 la richiesta del canone da occupazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata il 18/01/2024,
n.00600/2024 reg. prov. coll.n.02628/2023reg.ric.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Questo processo è connesso, ma cronologicamente susseguente, al processo RG
38332.2023 nel quale erano stati impugnati i seguenti avvisi: avviso n. 1/OSP/AB2020; avviso n.2/OSP/AB2020; avviso n. 3/OSP/AB2021; avviso n. 4/OSP/AB2021, tutti adottati dal a Controparte_3
cagione della accertata “occupazione illecita” di suolo pubblico.
In questo processo, invece, si verte circa il canone di occupazione (con accessoria sanzione per il ritardo) e del conseguente aggio a seguito della d.d. 5 ottobre 2022
(rep. CN/1695/2022 prot. CN/116832/2022).
Parte attrice, dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi, già esaustivamente riportata nella sentenza RG 38332.2023 nella parte relativa allo svolgimento del processo, concludeva l'atto di citazione chiedendo di:
1) disapplicare/annullare, in tutto od in parte, l'Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022 n. 001/2024, nonché l'Avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico per l'anno 2023 n. 002/2024, adottati dal di CP_3 CP_1
2) accertare il carattere legittimo (e non abusivo) dell'occupazione di suolo Parte pubblico da parte dell' dei parcheggi siti in Roma, in via Fermo
Ognibene snc e via Sergio de Vitis snc (laddove ritenuto indispensabile, anche in via incidentale e senza efficacia di giudicato), sulla base di quanto sostenuto nella parte in “Premessa” della parte in “diritto”;
3) accertare l'insussistenza di un credito a favore del Controparte_3
e a carico dell'attore, relativamente alle somme richieste con i
[...] predetti provvedimenti (cfr. punti 1 e/o 2 della parte in “diritto”);
2 3
4) in via subordinata, accertare la debenza da parte dell'attore a favore del della minor somma che sarà stabilita in Controparte_3
esito al giudizio in considerazione di quanto sostenuto al punto 2 della parte in “diritto”.
Si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda confermando la CP_1 validità ed efficacia degli atti oggi impugnati, con condanna dell'odierna attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a gli CP_1
importi specificati negli Avvisi di accertamento esecutivo oggi impugnati, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, all'esito di eventuale C.T.U. a disporsi, rideterminare l'entità degli importi dovuti per le causali ivi specificate, con condanna della parte attrice, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a i maggiori o minori CP_1
importi a determinarsi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data di maturazione di ciascuna posta di credito e fino all'effettivo soddisfo;
con regolamento dei compensi di lite in favore di CP_1
All'udienza del 14/10/2024 il giudice assegnava i termini perentori ex art. 189
c.p.c. e rinviava all'udienza del 18.2.2025 in trattazione scritta per le conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione unitamente alla sentenza
RG38332.2023 decisa nel medesimo giorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere la presente controversia, occorre riferire del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che accerta definitivamente l'abusiva occupazione del suolo pubblico e la legittimità delle richieste economiche avanzate da
[...]
. Come accertato dal Giudice Amministrativo, prima della DD del 05 CP_1
ottobre 2022 nessun atto o provvedimento o comportamento invocato da Pt_1 legittimava quest'ultima all'occupazione delle aree pubbliche.
Nella sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 18/01/2024 (N. 00600/2024 reg.prov.coll. n. 02628/2023 reg.ric.) qui interamente richiamata (che rigettava
Parte l'appello di ) si legge:
A) Parte appellante fa riferimento al proprio consolidato affidamento circa la legittimità dell'occupazione, in virtù sia della tolleranza da parte dell'amministrazione comunale sia del contenuto dei menzionati atti volti ad autorizzare l'espletamento delle attività di guardiamacchine. Secondo
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parte appellante sarebbe poi errato il passaggio della sentenza impugnata, secondo cui dopo l'adozione del Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) del 2015, all'amministrazione sarebbe precluso il potere di disporre ulteriori proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardia macchine su aree pubbliche
….(pag.5);
B) La citata sentenza del Tar Lazio n. 2279/2022 ha chiarito che, a far data dal 2015, non è più possibile concedere proroghe formali di eventuali autorizzazioni alla gestione della sosta tramite guardamacchine su aree pubbliche(pag.8); Infatti, il Piano Generale del Traffico Urbano, adottato con delibera consiliare n. 21/2015, non fa più alcun riferimento alla gestione della sosta tramite guardiamacchine…,;
C) Il collegio osserva che l'appello è comunque infondato, anche a prescindere dal vincolo di giudicato derivante dalla sentenza del Tar
Lazio n. 2279/2022. Infatti, l'occupazione delle aree si è protratta per
TOLLERANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE e non invece in relazione alla sussistenza di un valido titolo di occupazione delle aree. Ne consegue la legittimità dei provvedimenti interdittivi dell'attività svolta e dell'intimata riconsegna delle aree, impugnati in primo grado (pag.9);
D) non costituisce di per sé titolo ai fini del mantenimento del possesso delle aree l'avvenuto previo rilascio della licenza di guardiamacchine ai sensi dell'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
Secondo il Consiglio di Stato quindi “non sussiste un titolo di detenzione delle aree, né sotto tale profilo può valere la mera tolleranza”.
Pertanto, le verbalizzazioni impugnate nel processo R.G.38332.2023 accertavano l'illecita occupazione che è circostanza oggi incontrovertibile.
Tuttavia, sempre il Consiglio di Stato, in conclusione, così statuiva:
“Anche in considerazione del lungo tempo nel corso del quale parte appellante ha gestito i parcheggi, senza particolari obiezioni da parte dell'amministrazione, svolgendo un servizio di interesse pubblico, il collegio ritiene comunque necessaria la salvezza degli effetti della determinazione dirigenziale dell'
[...]
occupazione suolo pubblico prot. 116831 del 5 ottobre 2022, avente CP_4
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ad oggetto l'assegnazione provvisoria a parte appellante dell'occupazione suolo pubblico per le aree site in Roma via Fermo Ognibene snc e via Sergio de Vitis.
Tale regime provvisorio, già posto in essere da è idoneo infatti a CP_1 tutelare gli interessi pubblici connessi all'uso delle aree, in quanto gli effetti di tale concessione provvisoria cesseranno, salve sopravvenute e nuove esigenze di interesse pubblico, a partire dal momento in cui CP_1
alternativamente:
- procederà al nuovo affidamento della gestione dei parcheggi con procedura ad evidenza pubblica,
- procederà a destinare le aree in relazione a qualsiasi specifico e comprovato uso pubblico, così come previsto nel punto 14 della determinazione dirigenziale sopra richiamata (pagina 11 Sentenza Consiglio di Stato).
Quindi, in forza proprio della riconosciuta determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2022, le somme oggi richieste corrispondono al legittimo canone di occupazione;
gli atti impugnati nel quantum sono stati emanati proprio in ossequio alla D.D. del 05 ottobre 2022. Il Consiglio di Stato ha fatto salvi gli effetti della DD n. 1695 del 2022, almeno sino a quando l'Amm.ne non metterà a bando l'utilizzo delle aree stesse.
Il canone di occupazione (con accessoria sanzione per il ritardo) e del conseguente aggio è stato calcolato in ossequio alla d.d.5 ottobre 2022 (rep. CN/1695/2022 prot. CN/116832/2022) ed è richiesto oggi il pagamento per effetto della sentenza
Parte di cui sopra che ha reso “occupante provvisorio” l' per le aree in esame.
Come accertato dal Giudice amministrativo, prima della DD del 5 ottobre 2022 nessun provvedimento legittimava parte attrice all'occupazione delle aree pubbliche.
Quindi l'occupazione era abusiva (motivazione della sentenza resa nel RG
38332.2023). I provvedimenti impugnati sono stati emessi sul presupposto fattuale della emissione della più volte citata d.d. del 5 ottobre 2022 che ha
Parte concesso provvisoriamente all' il potere di occupare il suolo pubblico. Il
ha legittimamente emesso gli avvisi di accertamento relativi alle CP_3
annualità 2022 e 2023 che oggi sono stati in questa sede impugnati (avviso n.
1/2024 e n. 2/2024) in forza del vigente Regolamento Cosap.
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Anche i criteri di quantificazione del canone di occupazione sono evincibili nella medesima D.D. del 5 ottobre 2022. Si osserva che alla base della D.D. 5 ottobre
2022 vi era stata un'istruttoria segnata da interlocuzioni fra il ed CP_3
altre strutture di deputate a gestire profili tecnici, quanto alla CP_1
consistenza dei suoli affidati a titolo di occupazione. Come dedotto da
[...]
, con la nota prot. QB/2020/435843 del 24/09/2020 il Dipartimento CP_1
Risorse Economiche ha confermato l'applicabilità della tariffa generica di cui al punto 1 all. C del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico vigente.
La Direzione del ha emesso gli avvisi di accertamento per il CP_3 recupero dell'indennità (originariamente occupazione abusiva), sulla base delle dimensioni indicate nei provvedimenti di ingiunzione di ripristino emessi dalla
Direzione Tecnica. La maggiorazione del 30% sul canone, secondo quanto previsto dalla normativa OSP, è stata applicata poiché trattasi di sanzione per omesso tempestivo pagamento.
La P.A., condivisibilmente, ha applicato negli atti esattivi la sanzione per mancato versamento.
Quindi la maggiorazione non è causata dall'abusività della occupazione;
essa sorge a causa dell'applicazione del disposto dell'art.33 comma 11 del
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico (D.A.C. 21/2021), che recita:
“L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento”.
Le differenze quantitative che sussistono nei vari atti istruttori, sono ampiamente spiegate da CP_1
1) i verbali della Polizia Municipale (di contestazione dell'occupazione abusiva) calcolano l'estensione delle aree occupate al “lordo” (ricomprendendo ad es. piccole scarpate, aiuole interne, etc.);
2) l'ufficio Tecnico ha calcolato ai fini del computo del canone, gli spazi potenzialmente utili all'occupazione;
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3) la Direzione apicale ha computato solo la superficie netta dei soli stalli, defalcando le corsie, gli spazi di manovra, ossia tutto ciò che strettamente non fa parte del parcheggio.
Non sussiste alcun errore materiale o errato calcolo.
In conclusione, trattandosi di atti legittimi la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi degli artt.1\11 del D.M. 55/2014 come segue:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.772,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.169,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
Compenso tabellare (valori minimi) €11.229,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità degli atti impugnati,
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in euro11.229,00 oltre gli accessori di legge.
Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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