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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDULLO Parte_1 C.F._1
CARMINE elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 6 TROPEA presso il difensore avv. PANDULLO CARMINE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNI SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PRESTINARI 13 ROMA presso il difensore avv. GIANNI SAVERIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. CP_ Con “atto di citazione in opposizione a , notificato alle controparte a mezzo pec in data 14 febbraio 2024, l'attore (formale) in epigrafe ha chiesto: 1) in via preliminare ed in rito: negarsi, ove richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi esposti 3) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva in capo alla ricorrente per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per i motivi esposti, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi esposti;
6) condannare l'opposta società al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori a seguito del comportamento processuale della società opposta”
Si è costituita la società opposta chiedendo :”In via principale e nel merito: rigettare integralmente la pagina 1 di 4 proposta opposizione, tutte le domande ivi spiegate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sinora svolti, nonché condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite. In via meramente subordinata: ove ritenuto di approfondire le eccezioni avversarie voler condannare l'opponente al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruttoria In via istruttoria: si insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto ex art. 648 c.p.c. e ci si riserva ogni ulteriore difesa e produzione documentale nel corso delle successive memorie istruttorie”
FATTO
B.Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto nr. 5067/2023, (R.G.N. 13162/2023) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , allegata cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di euro 11.271,52, oltre interessi e spese, a fronte del contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e PA SPA n. 10106121 del 15 settembre 2011.
Parte attrice eccepiva la carenza di titolarità attiva della ricorrente in monitorio, il mancato esperimento della mediazione, intervenuta prescrizione decennale del presunto credito azionato e la mancanza e/o insufficienza della documentazione prodotta a fornire la prova del credito azionato
All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallita la mediazione, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c.
1.La condizione di procedibilità. L'espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione prodotto dall'opposta) come disposto dal G.I. in conformità all'art. 5 del D.Lvo 28/2010 nel testo vigente alla data di instaurazione del procedimento porta a ritenere superata l'eccezione di improcedibilità proposta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo
2. L'eccezione di carenza della titolarità del diritto di credito oggetto di cessione
L'eccezione sollevata da parte attrice non attiene al presupposto processuale della legittimazione attiva ma alla distinta questione di merito che concerne la titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio che costituisce la causa petendi della pretesa monitoria (sulla differenza tra il presupposto della legittimazione processuale e l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso si rinvia a C. Cass. 6132/2008). Precisato, quindi, che oggetto della contestazione attiene alla questione di merito della titolarità del rapporto controverso parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha allegato che il credito, avente origine nel contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e Compass spa., è stato oggetto di plurime cessioni: da Compass s.p.a. a Banca Ifis spa, da Banca Ifis spa a ., da a CP_3 CP_3 CP_3 Controparte_1
2.a La cessione di credito da Compass spa a Banca Ifis spa
Il trasferimento del contratto da Compass s.p.a. a Banca Ifis s.p.a. è comprovato dalla produzione del relativo contratto (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio)
Parte opponente ha contestato il valore probatorio della copia del contratto prodotta lamentando l'omessa allegazione dell'elenco crediti nel documento 1, l'omessa indicazione dei dati identificativi del credito nonché la mancata prova che il presunto credito fosse tra quelli ceduti.
La cessione in esame deve ritenersi provata in considerazione del tenore dei documenti 2 e 3 del monitorio nonché dell'allegato A1 (elenco crediti) integrale al contratto di cessione depositato con memoria istruttoria del 10 giugno 2024 ( doc.1)che riporta a pag. 19 l'anagrafica del cliente n.
97344768, il numero del contratto 10106121 ed il quantum euro 11271,52 nonché dalla raccomandata pagina 2 di 4 con la quale la cedente PA ha informato l'attore dell'avvenuta cessione avvenuta in data 22 maggio 2014 ritirata personalmente in data 17 giugno 2014. Inoltre la certificazione del credito quale doc.3 del monitorio indica il credito ceduto iscritto nel libro giornale della società al 9 gennaio 2023
2.bLa cessione di credito da Banca Ifis spa a CP_3
Il credito in questione veniva ceduto da Banca Ifis a in forza del contratto di cessione del CP_4
23 dicembre 2022 (doc.4 comparsa) dal quale è possibile riscontrare l'inserimento (pag. 45 all.4) del credito in questione nell'allegato A) identificato con mastercode 0313704933 e con NDG 1662271 per un importo di euro 11271,72 nonché risulta prodotta documentazione attestante la prova della cessione per incorporazione Banca Ifis SpA, a (doc.2 allegato memoria istruttoria Controparte_5 del 10 giugno 2024).
Quanto alla circostanza che il credito per cui è causa sia compreso tra i crediti ceduti non può che ribadirsi che l'elencazione delle caratteristiche dei contratti ceduti, come si evince dal fatto che le condizioni indicate facendo riferimento a crediti oggetto di precedenti distinti contratti di cessione. Ciò posto il credito per cui è causa è certamente compreso tra i crediti ceduti in quanto rispetta le condizioni sub allegato 2I ( criteri di blocco)
2.c La cessione di credito da a CP_3 Controparte_1
Infine dell'ultima cessione da a avvenuta CP_3 Controparte_1 con contratto di cessione del 6 febbraio 2023 ( doc.5 all. comparsa)e che riporta al suo interno la posizione ceduta (all.5 pag.11 n. 107), indicando il nominativo dell'opponente nonché il numero del contratto de quo originario 10106121 con il quantum euro 11271,52 corrispondente. Cessione che è stata comunicata – unitamente alla comunicazione relativa alla precedente cessione – all'opponente con raccomandata del 21/04/2023 dalla stessa regolarmente ricevuta (all.4 fascicolo monitorio).
3. a. Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023).
Per completezza la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Infine la Corte d'Appello di Bologna con sentenza Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934 ha nuovamente ribadito il principio più volte espresso dalla Cassazione secondo il quale la titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione va provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito.
3b.In applicazione dei principi sull'onere della prova è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese e l'art. 2697 c.c., al comma 2, sancisce che il convenuto (attore formale in sede di opposizione) è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti pagina 3 di 4 estintivi, modificativi e impeditivi.
In caso quindi di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
3c.Nel caso di specie l'opposto ha assolto al suo onere probatorio in quanto dalla documentazione versata in atti è riscontrabile esattamente il rapporto di finanziamento, le pattuizioni contrattuali e la creditoria residua. Nonché lo stesso ha fornito la prova delle cessioni avvenute e, quindi, della titolarità del credito e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'opponente. Diversamente nessuna allegazione in tal senso è stata prodotta dall'opponente.
4.Risulta priva di pregio l'eccezione di prescrizione decennale del credito in quanto generica e nella considerazione che documentalmente risultano molteplici atti interruttivi di cui il primo il 5 giugno
2014, risalente a meno di dieci anni dalle successive lettere del 21 aprile 2023,23 luglio 2023 e della procedura monitoria del 9 dicembre 2023.
Non è fondata altresì la contestazione in relazione alla mancanza di certezza della prova del credito, relativamente alla certificazione dello stesso da parte della FI , in quanto detto Controparte_5 soggetto, come risulta dalla documentazione prodotta, è stato autorizzato a detta operazione per procura notarile, la quale essendo atto pubblico è opponibile ed ha efficacia erga omnes.
5.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)RIGETTA l'opposizione e per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5067/2023);
2) CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Bologna, 15 aprile 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDULLO Parte_1 C.F._1
CARMINE elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 6 TROPEA presso il difensore avv. PANDULLO CARMINE
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIANNI SAVERIO elettivamente domiciliato in VIA PRESTINARI 13 ROMA presso il difensore avv. GIANNI SAVERIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. CP_ Con “atto di citazione in opposizione a , notificato alle controparte a mezzo pec in data 14 febbraio 2024, l'attore (formale) in epigrafe ha chiesto: 1) in via preliminare ed in rito: negarsi, ove richiesta, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte;
2) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi esposti 3) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva in capo alla ricorrente per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per i motivi esposti, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta per i motivi esposti;
6) condannare l'opposta società al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori a seguito del comportamento processuale della società opposta”
Si è costituita la società opposta chiedendo :”In via principale e nel merito: rigettare integralmente la pagina 1 di 4 proposta opposizione, tutte le domande ivi spiegate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sinora svolti, nonché condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite. In via meramente subordinata: ove ritenuto di approfondire le eccezioni avversarie voler condannare l'opponente al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruttoria In via istruttoria: si insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto ex art. 648 c.p.c. e ci si riserva ogni ulteriore difesa e produzione documentale nel corso delle successive memorie istruttorie”
FATTO
B.Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto nr. 5067/2023, (R.G.N. 13162/2023) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , allegata cessionaria del credito, della somma Controparte_1 di euro 11.271,52, oltre interessi e spese, a fronte del contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e PA SPA n. 10106121 del 15 settembre 2011.
Parte attrice eccepiva la carenza di titolarità attiva della ricorrente in monitorio, il mancato esperimento della mediazione, intervenuta prescrizione decennale del presunto credito azionato e la mancanza e/o insufficienza della documentazione prodotta a fornire la prova del credito azionato
All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallita la mediazione, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c.
1.La condizione di procedibilità. L'espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione prodotto dall'opposta) come disposto dal G.I. in conformità all'art. 5 del D.Lvo 28/2010 nel testo vigente alla data di instaurazione del procedimento porta a ritenere superata l'eccezione di improcedibilità proposta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni contenute nell'atto introduttivo
2. L'eccezione di carenza della titolarità del diritto di credito oggetto di cessione
L'eccezione sollevata da parte attrice non attiene al presupposto processuale della legittimazione attiva ma alla distinta questione di merito che concerne la titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio che costituisce la causa petendi della pretesa monitoria (sulla differenza tra il presupposto della legittimazione processuale e l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso si rinvia a C. Cass. 6132/2008). Precisato, quindi, che oggetto della contestazione attiene alla questione di merito della titolarità del rapporto controverso parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha allegato che il credito, avente origine nel contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e Compass spa., è stato oggetto di plurime cessioni: da Compass s.p.a. a Banca Ifis spa, da Banca Ifis spa a ., da a CP_3 CP_3 CP_3 Controparte_1
2.a La cessione di credito da Compass spa a Banca Ifis spa
Il trasferimento del contratto da Compass s.p.a. a Banca Ifis s.p.a. è comprovato dalla produzione del relativo contratto (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio)
Parte opponente ha contestato il valore probatorio della copia del contratto prodotta lamentando l'omessa allegazione dell'elenco crediti nel documento 1, l'omessa indicazione dei dati identificativi del credito nonché la mancata prova che il presunto credito fosse tra quelli ceduti.
La cessione in esame deve ritenersi provata in considerazione del tenore dei documenti 2 e 3 del monitorio nonché dell'allegato A1 (elenco crediti) integrale al contratto di cessione depositato con memoria istruttoria del 10 giugno 2024 ( doc.1)che riporta a pag. 19 l'anagrafica del cliente n.
97344768, il numero del contratto 10106121 ed il quantum euro 11271,52 nonché dalla raccomandata pagina 2 di 4 con la quale la cedente PA ha informato l'attore dell'avvenuta cessione avvenuta in data 22 maggio 2014 ritirata personalmente in data 17 giugno 2014. Inoltre la certificazione del credito quale doc.3 del monitorio indica il credito ceduto iscritto nel libro giornale della società al 9 gennaio 2023
2.bLa cessione di credito da Banca Ifis spa a CP_3
Il credito in questione veniva ceduto da Banca Ifis a in forza del contratto di cessione del CP_4
23 dicembre 2022 (doc.4 comparsa) dal quale è possibile riscontrare l'inserimento (pag. 45 all.4) del credito in questione nell'allegato A) identificato con mastercode 0313704933 e con NDG 1662271 per un importo di euro 11271,72 nonché risulta prodotta documentazione attestante la prova della cessione per incorporazione Banca Ifis SpA, a (doc.2 allegato memoria istruttoria Controparte_5 del 10 giugno 2024).
Quanto alla circostanza che il credito per cui è causa sia compreso tra i crediti ceduti non può che ribadirsi che l'elencazione delle caratteristiche dei contratti ceduti, come si evince dal fatto che le condizioni indicate facendo riferimento a crediti oggetto di precedenti distinti contratti di cessione. Ciò posto il credito per cui è causa è certamente compreso tra i crediti ceduti in quanto rispetta le condizioni sub allegato 2I ( criteri di blocco)
2.c La cessione di credito da a CP_3 Controparte_1
Infine dell'ultima cessione da a avvenuta CP_3 Controparte_1 con contratto di cessione del 6 febbraio 2023 ( doc.5 all. comparsa)e che riporta al suo interno la posizione ceduta (all.5 pag.11 n. 107), indicando il nominativo dell'opponente nonché il numero del contratto de quo originario 10106121 con il quantum euro 11271,52 corrispondente. Cessione che è stata comunicata – unitamente alla comunicazione relativa alla precedente cessione – all'opponente con raccomandata del 21/04/2023 dalla stessa regolarmente ricevuta (all.4 fascicolo monitorio).
3. a. Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023).
Per completezza la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Infine la Corte d'Appello di Bologna con sentenza Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934 ha nuovamente ribadito il principio più volte espresso dalla Cassazione secondo il quale la titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione va provata con la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito.
3b.In applicazione dei principi sull'onere della prova è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese e l'art. 2697 c.c., al comma 2, sancisce che il convenuto (attore formale in sede di opposizione) è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti pagina 3 di 4 estintivi, modificativi e impeditivi.
In caso quindi di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale
3c.Nel caso di specie l'opposto ha assolto al suo onere probatorio in quanto dalla documentazione versata in atti è riscontrabile esattamente il rapporto di finanziamento, le pattuizioni contrattuali e la creditoria residua. Nonché lo stesso ha fornito la prova delle cessioni avvenute e, quindi, della titolarità del credito e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'opponente. Diversamente nessuna allegazione in tal senso è stata prodotta dall'opponente.
4.Risulta priva di pregio l'eccezione di prescrizione decennale del credito in quanto generica e nella considerazione che documentalmente risultano molteplici atti interruttivi di cui il primo il 5 giugno
2014, risalente a meno di dieci anni dalle successive lettere del 21 aprile 2023,23 luglio 2023 e della procedura monitoria del 9 dicembre 2023.
Non è fondata altresì la contestazione in relazione alla mancanza di certezza della prova del credito, relativamente alla certificazione dello stesso da parte della FI , in quanto detto Controparte_5 soggetto, come risulta dalla documentazione prodotta, è stato autorizzato a detta operazione per procura notarile, la quale essendo atto pubblico è opponibile ed ha efficacia erga omnes.
5.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
6. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 ad euro
26.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)RIGETTA l'opposizione e per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5067/2023);
2) CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Bologna, 15 aprile 2025
dott. Patrizia Bellettati
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