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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N. 6978/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.06.2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Abbiategrasso (MI), Largo Donatello, 8, con l'avv. Claudio Carella, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
a Bovisio-Masciago (MB), Via Gaetana Agnesi, 5, con l'avv. Claudio Carella, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 22 luglio 1984
(Atto N. 723 parte 2 serie A - anno 1984); separati consensualmente con sentenza n. 1356/2024 emessa in data 25 settembre 2024 e pubblicata in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Amato
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e del successivo divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedere il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento.” pagina 1 di 2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate - già recepite all'interno della sentenza n. 1356/2024 che sancito la separazione personale dei coniugi - ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 il sig. in data 22 luglio 1984; matrimonio trascritto nei Registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Milano (Atto N. 723 parte 2 serie A - anno 1984).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 2 di 2
N. 6978/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.06.2024 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Abbiategrasso (MI), Largo Donatello, 8, con l'avv. Claudio Carella, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
a Bovisio-Masciago (MB), Via Gaetana Agnesi, 5, con l'avv. Claudio Carella, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 22 luglio 1984
(Atto N. 723 parte 2 serie A - anno 1984); separati consensualmente con sentenza n. 1356/2024 emessa in data 25 settembre 2024 e pubblicata in data 26 settembre 2024 dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Amato
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e del successivo divorzio alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedere il riconoscimento di alcun assegno di mantenimento.” pagina 1 di 2 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate - già recepite all'interno della sentenza n. 1356/2024 che sancito la separazione personale dei coniugi - ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e Parte_1 il sig. in data 22 luglio 1984; matrimonio trascritto nei Registri dello stato Parte_2 civile del Comune di Milano (Atto N. 723 parte 2 serie A - anno 1984).
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 2 di 2