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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
12/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4276/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
12/06/2025, promossa da
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Benedetto del Tronto in
C.so Mazzini n. 267/A, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to TAGLIALATELA MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Santa Maria a Vico (CE), via Appia, n. 337, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/07/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti Parte_1 di opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1427/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle nullità e dei difetti di legittimazione eccepiti, in subordine chiedendo dichiararsi il Controparte_2 tenuto alla manleva, chiedendo, dunque, la chiamata di
[...] quest'ultimo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna in solido dell'opponente e del condominio predetto al pagamento della somma ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Decaduta l'opponente dalla autorizzata chiamata di terzo, in ragione di quanto indicato nel provvedimento del 05/12/2025, nonché depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova testimoniale e celebrata la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 12/06/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente, si deve evidenziare l'esorbitanza della controversia de qua da quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria. L'opera intellettuale non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, visto che, come già
2 ritenuto da questo Tribunale (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1736 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 2172 del 2024),
1) nella novellata disciplina dell'art. 5, comma 1, del D.lgs.
n. 28 del 2010 è riportato testualmente il negozio di “opera”
e non già di “opera intellettuale”, sicché quest'ultima è esclusa sulla base di un criterio esegetico letterale che deve ritenersi necessariamente prevalente ex art. 12 delle preleggi (in tal senso ed ex multis, Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01),
2) le fattispecie di condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 sono necessariamente tassative, in quanto temperanti il (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n.
3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 - 01),
3) le disposizioni che concernono il contratto d'opera propriamente detto non si estendono automaticamente a quello di natura intellettuale, “attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale” (così, circa l'art. 2226, comma 2, c.c., ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 15781 del 28/07/2005).
2. Nel merito, assorbite le domande nei confronti del CP_2 dalla decadenza suesposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, altresì condannando l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma sottoindicata, oltre interessi come segue.
2.1. In particolare, deve riconoscersi anzitutto il compenso professionale residuo, al netto dell'acconto, in favore della persona fisica dell'opposta, per l'importo capitale di €
26.042,55, per l'attività di progettazione. Infatti, a suffragio di tale credito rimanente depone il doc. 6 del fascicolo monitorio, vale a dire il contratto intercorso tra le parti, segnatamente disciplinante anche la prestazione professionale de qua.
3 2.1.1. Lo scaglionamento indicato all'art. 6 del citato negozio e la circostanza della interruzione dei lavori, come anche da testimonianza assunta nel corso del giudizio, non inficia l'esigibilità del credito in esame, nel caso di specie: la transazione di cui al doc. 6 di parte opponente, conclusa tra il condominio committente e l'appaltatore-odierno opponente, attesta come i lavori siano giunti ad una “definitiva sospensione del cantiere con conseguente impossibilità di raggiungere il secondo certificato relativo al II SAL” e, all'art. 1, dispone consensualmente la risoluzione del contratto di appalto, di talché
è aliunde maturato il termine di “Fine lavori” previsto, per la maturazione del corrispettivo de quo, all'art. 6 del doc. 6 del fascicolo monitorio.
2.1.2. Non sono, poi, fondate le eccezioni di nullità derivate dalla prospettata violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4),
c.c. A prescindere dalla pertinenza o meno di tale ipotizzata invalidità negoziale laddove siano i benefici tributari a coprire il 100% e più del costo dei lavori, nella fattispecie in esame la succitata nullità risulta comunque esclusa dalla predetta transazione di cui al doc. 6 di parte opponente: quest'ultimo negozio, da un lato, ha natura novativa, alla luce dell'efficacia risolutoria disposta e della significatività di quest'ultima per tale qualificazione, secondo i principi – ex multis - di Cass.,
Sez. L - , Sentenza n. 19587 del 04/08/2017, Rv. 645275 – 01, dall'altro, anche in considerazione della predetta natura, determina gli effetti di cui all'art. 1972, secondo comma, c.c. e la consequenziale irrilevanza della ipotetica nullità del contratto transatto, in mancanza di eccezioni o azioni di annullamento ai sensi di quest'ultima disposizione.
2.1.3. Nemmeno sotto altro aspetto siffatta transazione inficia quanto azionato monitoriamente per il compenso dell'attività di progettazione: da un lato, la diversa regolamentazione dei pagamenti in una misura deteriore nei confronti dell'opposta non è atta a pregiudicare questi, trattandosi di soggetto estraneo al negozio transattivo;
dall'altro, né il predetto contratto, né
4 altra documentazione consente, neanche presuntivamente, di sancire una incompletezza dell'attività di progettazione e, dunque, un minore ammontare dovuto alla professionista a tale titolo, tenuto anche in considerazione come la prestazione professionale de qua, per sua natura, precede l'esecuzione dei lavori edili e, dunque, esclude che la mancata conclusione degli stessi intacchi la completezza del versante progettuale.
2.2. Per contro, il compenso per la differente attività di direzione dei lavori, da parte dell'opposta, non è quantificabile nella misura indicata nel ricorso monitorio, bensì nel minor ammontare capitale di € 2.452,32, pari a quanto indicato da tale parte nel primo SAL di cui al doc. 25 di parte opposta.
2.2.1. Il credito de quo, specificatamente dell'opposta nei confronti dell'opponente, non trova fonte nei contratti di cui al doc. 4 e di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio: anche laddove i medesimi menzionano la direzione lavori, essi non hanno indicazioni testuali dalle quali desumere anche solo implicitamente un accollo esterno e/o un contratto a favore di terzo, obbliganti l'opponente nei confronti dell'opposta.
2.2.2. Maggior sostegno a tale obbligazione non può essere tratto nemmeno dal mandato di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio, con il quale il condominio-committente incarica l'appaltatore- opponente di pagare le spettanze dei professionisti per suo conto: invero, in mancanza di diversa ed univoca pattuizione, il creditore di tali pagamenti non vanta per ciò solo una aggiuntiva obbligazione nei confronti del mandatario, tenuto in considerazione come, secondo la giurisprudenza, “Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del
5 terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/08/2023, n. 25221, Rv. 668747 - 01).
2.2.3. Alla luce di quanto suesposto, l'unica obbligazione pecuniaria dell'opponente, in favore di parte opposta, per l'attività di direzione di lavori di quest'ultimo soggetto, ha scaturigine dall'art. 4 della transazione di cui al doc. 6 dell'opponente, clausola in base alla quale “Le parti dispongono che le competenze dei professionisti e/o tecnici ( P_
, ) che hanno prestato la propria attività CP_3 Per_1 lavorativa in ragione dei lavori presso il Controparte_2
sono a carico del sino al primo stato di avanzamento
[...] Parte_1 dei lavori, (I SAL). Inoltre per quanto riguarda l'ing. P_
Cont
si precisa che le spese e competenze maturate al I
[...] al netto della progettazione,” e, dunque, per la direzione lavori, fino all'ammontare della cifra capitale di € 2.452,32, alla luce dell'ultima pagina del doc. 25 di parte opposta, firmato da quest'ultima, “sono a carico del (…), previa Parte_1 acclarazione del dare/avere rispettivamente da parte del condominio e del nei rapporti con il predetto ing. Parte_1
, che, pertanto, alla luce della Controparte_1 specificazione di un “dare” dell'opponente, obbliga quest'ultimo ex art. 1411 c.c. in favore dell'odierna opposta.
2.2.4. Conclusioni differenti, del resto, non possono essere nemmeno tratte dalla testimonianza espletata, la quale, pur dopo una risposta affermativa al capitolo, ha precisato come, da un lato, “ADR Non ho mai sentito che il presidente del Parte_1 abbia mai fatto contestazioni a queste fatture, ma non mi ha riferito di atti espressi di accettazione di queste fatture”, mentre, dall'altro, che “ADR La parcella per la direzione dei lavori, in particolare per una parte degli stessi, essendo stato eseguito il 30% dei lavori, è stata inviata per conoscenza dall'ing. al . Solo il 30% perché, a tutt'oggi, P_ Parte_1
i lavori sono ancora fermi, dopo quasi un anno e mezzo, due anni”.
Ebbene osservato come tale teste ha altresì specificato che “ADR
6 Quanto ho detto “fatture” intendevo dire “parcelle””, non emerge da tale mezzo di prova costituenda un univoco accordo tra le odierne parti per un compenso eccedente quello suesposto di €
2.452,32 per la direzione lavori.
2.3. Conseguentemente, in mancanza di altre doglianze sufficientemente specifiche sulla proporzionalità dei compensi, rammentata la nozione soggettiva di cui all'art. 2, lett. c), del
D.lgs. n. 231 del 2002, nonché considerato come l'ammontare complessivo qui riconosciuto deve ritenersi esigibile dalla data della transazione del 24/05/2024, di cui al doc. 6 di parte opponente, vista l'attitudine di quest'ultimo negozio a superare lo scaglionamento sopraindicato di cui all'art. 6 del doc. 6 del fascicolo monitorio ed a fondare il credito suesposto di €
2.452,32 tra le odierne parti, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 28.494,87 (=
26.042,55 + 2.452,32), oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del
2002 dalla data del 24/05/2024 e sino al soddisfo.
3. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda accolta e il mancato mutamento di scaglione pertinente delle spese giudiziali del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario di parte opposta, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 7,05 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del
7 minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della brevità della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, salvo quanto assorbito, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1427/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la maturazione dei compensi di nei termini indicati in parte motiva, Controparte_1 condanna al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di € 28.494,87, Controparte_1 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalla data del 24/05/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv.to Maurizio Taglialatela, difensore antistatario di delle spese processuali Controparte_1 della fase monitoria, liquidate nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv.to Maurizio Taglialatela, difensore antistatario di delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 7,05 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 14/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
12/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4276/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
12/06/2025, promossa da
C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Benedetto del Tronto in
C.so Mazzini n. 267/A, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to TAGLIALATELA MAURIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Santa Maria a Vico (CE), via Appia, n. 337, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
1 avente ad oggetto: opera intellettuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 12/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/07/2024,
[...] promuoveva il presente giudizio nei confronti Parte_1 di opponendosi al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1427/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle nullità e dei difetti di legittimazione eccepiti, in subordine chiedendo dichiararsi il Controparte_2 tenuto alla manleva, chiedendo, dunque, la chiamata di
[...] quest'ultimo, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio che, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna in solido dell'opponente e del condominio predetto al pagamento della somma ritenuta dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Decaduta l'opponente dalla autorizzata chiamata di terzo, in ragione di quanto indicato nel provvedimento del 05/12/2025, nonché depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata prova testimoniale e celebrata la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 12/06/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
1.1. Preliminarmente, si deve evidenziare l'esorbitanza della controversia de qua da quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria. L'opera intellettuale non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, visto che, come già
2 ritenuto da questo Tribunale (così, ex multis, Trib. Bergamo, sent. n. 1736 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 2172 del 2024),
1) nella novellata disciplina dell'art. 5, comma 1, del D.lgs.
n. 28 del 2010 è riportato testualmente il negozio di “opera”
e non già di “opera intellettuale”, sicché quest'ultima è esclusa sulla base di un criterio esegetico letterale che deve ritenersi necessariamente prevalente ex art. 12 delle preleggi (in tal senso ed ex multis, Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01),
2) le fattispecie di condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 sono necessariamente tassative, in quanto temperanti il (generale) diritto di azione ex art. 24 Cost. (ex multis, Trib. Napoli nord, ord. dell'11/7/2016 e pag. 18 di Sez. Un., Sentenza n.
3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 - 01),
3) le disposizioni che concernono il contratto d'opera propriamente detto non si estendono automaticamente a quello di natura intellettuale, “attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale” (così, circa l'art. 2226, comma 2, c.c., ex multis, Sez. Un., Sentenza n. 15781 del 28/07/2005).
2. Nel merito, assorbite le domande nei confronti del CP_2 dalla decadenza suesposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, altresì condannando l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma sottoindicata, oltre interessi come segue.
2.1. In particolare, deve riconoscersi anzitutto il compenso professionale residuo, al netto dell'acconto, in favore della persona fisica dell'opposta, per l'importo capitale di €
26.042,55, per l'attività di progettazione. Infatti, a suffragio di tale credito rimanente depone il doc. 6 del fascicolo monitorio, vale a dire il contratto intercorso tra le parti, segnatamente disciplinante anche la prestazione professionale de qua.
3 2.1.1. Lo scaglionamento indicato all'art. 6 del citato negozio e la circostanza della interruzione dei lavori, come anche da testimonianza assunta nel corso del giudizio, non inficia l'esigibilità del credito in esame, nel caso di specie: la transazione di cui al doc. 6 di parte opponente, conclusa tra il condominio committente e l'appaltatore-odierno opponente, attesta come i lavori siano giunti ad una “definitiva sospensione del cantiere con conseguente impossibilità di raggiungere il secondo certificato relativo al II SAL” e, all'art. 1, dispone consensualmente la risoluzione del contratto di appalto, di talché
è aliunde maturato il termine di “Fine lavori” previsto, per la maturazione del corrispettivo de quo, all'art. 6 del doc. 6 del fascicolo monitorio.
2.1.2. Non sono, poi, fondate le eccezioni di nullità derivate dalla prospettata violazione dell'art. 1135, primo comma, n. 4),
c.c. A prescindere dalla pertinenza o meno di tale ipotizzata invalidità negoziale laddove siano i benefici tributari a coprire il 100% e più del costo dei lavori, nella fattispecie in esame la succitata nullità risulta comunque esclusa dalla predetta transazione di cui al doc. 6 di parte opponente: quest'ultimo negozio, da un lato, ha natura novativa, alla luce dell'efficacia risolutoria disposta e della significatività di quest'ultima per tale qualificazione, secondo i principi – ex multis - di Cass.,
Sez. L - , Sentenza n. 19587 del 04/08/2017, Rv. 645275 – 01, dall'altro, anche in considerazione della predetta natura, determina gli effetti di cui all'art. 1972, secondo comma, c.c. e la consequenziale irrilevanza della ipotetica nullità del contratto transatto, in mancanza di eccezioni o azioni di annullamento ai sensi di quest'ultima disposizione.
2.1.3. Nemmeno sotto altro aspetto siffatta transazione inficia quanto azionato monitoriamente per il compenso dell'attività di progettazione: da un lato, la diversa regolamentazione dei pagamenti in una misura deteriore nei confronti dell'opposta non è atta a pregiudicare questi, trattandosi di soggetto estraneo al negozio transattivo;
dall'altro, né il predetto contratto, né
4 altra documentazione consente, neanche presuntivamente, di sancire una incompletezza dell'attività di progettazione e, dunque, un minore ammontare dovuto alla professionista a tale titolo, tenuto anche in considerazione come la prestazione professionale de qua, per sua natura, precede l'esecuzione dei lavori edili e, dunque, esclude che la mancata conclusione degli stessi intacchi la completezza del versante progettuale.
2.2. Per contro, il compenso per la differente attività di direzione dei lavori, da parte dell'opposta, non è quantificabile nella misura indicata nel ricorso monitorio, bensì nel minor ammontare capitale di € 2.452,32, pari a quanto indicato da tale parte nel primo SAL di cui al doc. 25 di parte opposta.
2.2.1. Il credito de quo, specificatamente dell'opposta nei confronti dell'opponente, non trova fonte nei contratti di cui al doc. 4 e di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio: anche laddove i medesimi menzionano la direzione lavori, essi non hanno indicazioni testuali dalle quali desumere anche solo implicitamente un accollo esterno e/o un contratto a favore di terzo, obbliganti l'opponente nei confronti dell'opposta.
2.2.2. Maggior sostegno a tale obbligazione non può essere tratto nemmeno dal mandato di cui al doc. 5 del fascicolo monitorio, con il quale il condominio-committente incarica l'appaltatore- opponente di pagare le spettanze dei professionisti per suo conto: invero, in mancanza di diversa ed univoca pattuizione, il creditore di tali pagamenti non vanta per ciò solo una aggiuntiva obbligazione nei confronti del mandatario, tenuto in considerazione come, secondo la giurisprudenza, “Il mandato conferito anche nell'interesse di un terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, non attribuisce a quest'ultimo, in assenza di uno specifico patto tra mandante e mandatario, il diritto a pretenderne l'esecuzione dal mandatario, producendo unicamente l'effetto dell'irrevocabilità ex art. 1723, comma 2, c.c.; in mancanza di specifica clausola contrattuale, dunque, il mandatario all'incasso non assume alcuna obbligazione nei confronti del
5 terzo, atteso che, eseguendo il mandato, adempie soltanto l'obbligazione assunta nei confronti del mandante” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 24/08/2023, n. 25221, Rv. 668747 - 01).
2.2.3. Alla luce di quanto suesposto, l'unica obbligazione pecuniaria dell'opponente, in favore di parte opposta, per l'attività di direzione di lavori di quest'ultimo soggetto, ha scaturigine dall'art. 4 della transazione di cui al doc. 6 dell'opponente, clausola in base alla quale “Le parti dispongono che le competenze dei professionisti e/o tecnici ( P_
, ) che hanno prestato la propria attività CP_3 Per_1 lavorativa in ragione dei lavori presso il Controparte_2
sono a carico del sino al primo stato di avanzamento
[...] Parte_1 dei lavori, (I SAL). Inoltre per quanto riguarda l'ing. P_
Cont
si precisa che le spese e competenze maturate al I
[...] al netto della progettazione,” e, dunque, per la direzione lavori, fino all'ammontare della cifra capitale di € 2.452,32, alla luce dell'ultima pagina del doc. 25 di parte opposta, firmato da quest'ultima, “sono a carico del (…), previa Parte_1 acclarazione del dare/avere rispettivamente da parte del condominio e del nei rapporti con il predetto ing. Parte_1
, che, pertanto, alla luce della Controparte_1 specificazione di un “dare” dell'opponente, obbliga quest'ultimo ex art. 1411 c.c. in favore dell'odierna opposta.
2.2.4. Conclusioni differenti, del resto, non possono essere nemmeno tratte dalla testimonianza espletata, la quale, pur dopo una risposta affermativa al capitolo, ha precisato come, da un lato, “ADR Non ho mai sentito che il presidente del Parte_1 abbia mai fatto contestazioni a queste fatture, ma non mi ha riferito di atti espressi di accettazione di queste fatture”, mentre, dall'altro, che “ADR La parcella per la direzione dei lavori, in particolare per una parte degli stessi, essendo stato eseguito il 30% dei lavori, è stata inviata per conoscenza dall'ing. al . Solo il 30% perché, a tutt'oggi, P_ Parte_1
i lavori sono ancora fermi, dopo quasi un anno e mezzo, due anni”.
Ebbene osservato come tale teste ha altresì specificato che “ADR
6 Quanto ho detto “fatture” intendevo dire “parcelle””, non emerge da tale mezzo di prova costituenda un univoco accordo tra le odierne parti per un compenso eccedente quello suesposto di €
2.452,32 per la direzione lavori.
2.3. Conseguentemente, in mancanza di altre doglianze sufficientemente specifiche sulla proporzionalità dei compensi, rammentata la nozione soggettiva di cui all'art. 2, lett. c), del
D.lgs. n. 231 del 2002, nonché considerato come l'ammontare complessivo qui riconosciuto deve ritenersi esigibile dalla data della transazione del 24/05/2024, di cui al doc. 6 di parte opponente, vista l'attitudine di quest'ultimo negozio a superare lo scaglionamento sopraindicato di cui all'art. 6 del doc. 6 del fascicolo monitorio ed a fondare il credito suesposto di €
2.452,32 tra le odierne parti, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 28.494,87 (=
26.042,55 + 2.452,32), oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del
2002 dalla data del 24/05/2024 e sino al soddisfo.
3. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda accolta e il mancato mutamento di scaglione pertinente delle spese giudiziali del decreto ingiuntivo opposto.
3.1. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del difensore antistatario di parte opposta, considerati le tariffe forensi del
D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 7,05 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del
7 minor importo per la fase decisoria e ciò in ragione della brevità della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, salvo quanto assorbito, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1427/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Accertata e dichiarata la maturazione dei compensi di nei termini indicati in parte motiva, Controparte_1 condanna al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di € 28.494,87, Controparte_1 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalla data del 24/05/2024 e sino al soddisfo;
3. Rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv.to Maurizio Taglialatela, difensore antistatario di delle spese processuali Controparte_1 della fase monitoria, liquidate nella misura indicata, a titolo di spese giudiziali, nel decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell'avv.to Maurizio Taglialatela, difensore antistatario di delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 7,05 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 14/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice 8