Articolo 1 della Legge 7 maggio 1942, n. 651
Versione
9 luglio 1942
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 1691 , convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 148, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita mediante delega sugli stipendi, sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940-XVIII, ai militari ed agli impiegati e salariati di ruolo dello Stato e degli Enti pubblici locali, mobilitati o richiamati a tempo indeterminato o comunque addetti alle Forze armate mobilitate, dovunque siano dislocati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - RICCI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 9 luglio 1942