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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE - II° Collegio
Così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 8/5/2025, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 83, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Longo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Innocenzo XI° n. 8, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Alberto Galati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellato
Oggetto: esercizio del diritto di recesso.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4026/2022, con la quale era stata dichiarata la legittimità del recesso dal contratto preliminare di compravendita del 1° luglio 2016 esercitato dal sig. CP_1
ai sensi dell'art. 1385 c.c., per grave inadempimento dello stesso appellante, con
[...] conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 dell'importo di euro 130.000,00, oltre interessi in misura legale con decorrenza dal 27.10.2016 e con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal 30.3.2017, oltre alla rifusione delle spese processuali.
L'appellante, dopo aver riepilogato i fatti di causa, lamentava non solo l'illogicità e la contraddittorietà dell'impugnata sentenza, ma anche la violazione, da parte del giudicante, del disposto di cui all'art. 2712 c.c., oltre alla mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto concretamente applicati ai fini del decidere;
pertanto, concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Rigettata l'istanza cautelare di inibitoria, con nota depositata in telematico in data 4/3/2025 le parti presentavano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., corredata da reciproche accettazioni, dichiarando che nelle more del giudizio era intervenuto tra loro un accordo di bonario componimento -già integralmente eseguito- con compensazione integrale delle spese di lite, sicché, essendo cessata la materia del contendere, era venuto meno ogni interesse a coltivare il giudizio.
Pertanto, con ordinanza del 17/3/2025, l'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il
18/9/2025, veniva anticipata al 8/5/2025, al solo fine della delibazione dell'istanza congiunta di estinzione del giudizio
All'udienza del 8.5.2025, dopo la nuova precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306
c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 5689/2022 per rinuncia agli atti;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 12/5/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE - II° Collegio
Così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5689 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 8/5/2025, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 83, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Longo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Innocenzo XI° n. 8, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Alberto Galati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellato
Oggetto: esercizio del diritto di recesso.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 4026/2022, con la quale era stata dichiarata la legittimità del recesso dal contratto preliminare di compravendita del 1° luglio 2016 esercitato dal sig. CP_1
ai sensi dell'art. 1385 c.c., per grave inadempimento dello stesso appellante, con
[...] conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 dell'importo di euro 130.000,00, oltre interessi in misura legale con decorrenza dal 27.10.2016 e con la maggiorazione prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dal 30.3.2017, oltre alla rifusione delle spese processuali.
L'appellante, dopo aver riepilogato i fatti di causa, lamentava non solo l'illogicità e la contraddittorietà dell'impugnata sentenza, ma anche la violazione, da parte del giudicante, del disposto di cui all'art. 2712 c.c., oltre alla mancata indicazione delle norme di legge e dei principi di diritto concretamente applicati ai fini del decidere;
pertanto, concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. “in primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 342 c.p.c., nuova formulazione;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Rigettata l'istanza cautelare di inibitoria, con nota depositata in telematico in data 4/3/2025 le parti presentavano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., corredata da reciproche accettazioni, dichiarando che nelle more del giudizio era intervenuto tra loro un accordo di bonario componimento -già integralmente eseguito- con compensazione integrale delle spese di lite, sicché, essendo cessata la materia del contendere, era venuto meno ogni interesse a coltivare il giudizio.
Pertanto, con ordinanza del 17/3/2025, l'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il
18/9/2025, veniva anticipata al 8/5/2025, al solo fine della delibazione dell'istanza congiunta di estinzione del giudizio
All'udienza del 8.5.2025, dopo la nuova precisazione delle conclusioni, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 306
c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 5689/2022 per rinuncia agli atti;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, lì 12/5/2025
Il Presidente rel.
Dott. Giuseppe Staglianò