Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 742/2012 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” e vertente tra (C.F. ), col ministero/assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Milite, giusta procura in atti
- attrice - e
(C.F. ), col ministero/assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Nicola Mautone, giusta procura in atti
- convenuto – Conclusioni Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che nel 2003 Parte_1 il Comune di Pollica affidava, mediante formale convenzione, agli ing. Controparte_1 ed all'epoca in associazione professionale, incarico di redigere un Parte_2 progetto per una struttura scolastica comprensiva di centro polifunzionale con auditorium da realizzare nella Frazione Acciaroli;
che i citati tecnici predisponevano più ipotesi progettuali di cui l'ultima veniva sottoposta, come di prassi, al vaglio preventivo della Soprintendenza del Beni Culturali ed Ambientali di Salerno, al fine di avere indicazioni e suggerimenti su eventuali modifiche progettuali che consentissero, poi, la successiva espressione di parere positivo sotto il profilo paesaggistico, trattandosi di intervento da realizzare su bene sottoposto a vincolo paesistico ai sensi del Codice Urbani n° 42/2004; che il progetto non trovava la condivisione della Soprintendenza ai BAP per le Province di Salerno ed Avellino ai fini dell'espressione del parere di competenza;
che dunque l'ing.
nell'anno 2006, chiedeva all'attrice di redigere il progetto, assicurando che il CP_1 aveva a disposizione i fondi per la sua realizzazione ed obbligandosi al pagamento CP_2 delle competenze, subordinandole, al rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni (paesaggistica e comunale); che tale la scelta era dettata dal fatto che l'ing. ben CP_1 conosceva la particolare competenza, oltre che professionalità dell'arch. per la Pt_1
che l'incarico ricevuto dall'ing. veniva CP_1 dall'attrice esteso all'arch. con il quale più volte aveva condiviso Controparte_3 esperienze professionali, attese le competenze in materia anche del detto arch. CP_3 docente a contratto presso l'Università Federico II di Napoli in progettazione architettonica;
che dopo l'affidamento dell'incarico l'attrice, coadiuvata costantemente dall'architetto si adoperava per ottenere il preventivo assenso della Soprintendenza CP_3 sul progetto recandosi numerosissime volte presso la Sede della Soprintendenza (MIBAC), presso gli Uffici siti in Via Botteghelle n° 11 di Salerno avendo numerosissimi colloqui ed incontri con il funzionario all'epoca competente per l'esame preventivo del progetto della scuola;
che con Delibera di G.M. n° 161 dell'11.9.2007, il progetto dell'allora edificio scolastico veniva presentato e regolarmente approvato dal Comune di Pollica;
che tale progetto, attesa la sua valenza scientifica trovava anche collocazione in una importante pubblicazione di architettura;
che il Comune di Pollica, una volta ottenuto il necessario assenso della Soprintendenza ed intervenuta l'approvazione comunale, non realizzava l'opera non potendo più disporre della originaria copertura interna;
che per tali ragioni il progetto veniva momentaneamente accantonato, fermo restando l'obbligo del CP_1 di corrispondere le competenze alla professionista in ipotesi di futuri finanziamenti anche parziali della prestazione di progettazione espletata;
che l'attrice, venuta a conoscenza che la Regione Campania, nelle more, con Decreto Dirigenziale n° 62 del 20.5.2009, aveva bandito un Por per finanziamenti di opere pubbliche con fondi recuperati perché non spesi dal precedente Por 2000/2006, informava l'ing. al fine di consentirgli di CP_1 attingere informazioni circa l'attuale interesse del in ordine ad una eventuale CP_2 partecipazione al bando;
che, informata dell'interesse dell'Ente, la professionista, incaricata dal anche dell'acquisizione di ogni elemento utile ad una fruttuosa CP_1 partecipazione al bando, si attivava immediatamente per conoscere come predisporre al meglio il progetto secondo le indicazioni del bando regionale mediante il ricorso a colleghi che, precedentemente, avevano curato diverse esperienze di finanziamenti Por;
acquisiti tutti gli elementi utili, su iniziativa del si teneva un incontro presso il suo CP_1 studio al quale partecipava anche il dott. all'epoca Vice Sindaco del Persona_1
Comune di Pollica;
che in quella occasione, alla presenza del dott. l'architetto Per_1 trasferiva al tutte le informazioni ed i suggerimenti ricevuti dalle Pt_1 CP_1
Autorità interessate, chiedendo di poter sottoscrivere il progetto (e tutti gli elaborati), unitamente all'arch. nella qualità di progettisti;
che l'ing. si opponeva, CP_3 CP_1 giustificando il diniego con la motivazione che l'attrice ed il collega diversamente CP_3 dal non intrattenessero alcun rapporto con il Comune di Pollica (soggetto CP_1 conferente l'incarico) e che una loro eventuale formale compartecipazione, avrebbe imposto l'obbligo di una nuova approvazione del progetto da parte del (con CP_2 problemi anche di natura politica) e, comunque, incompatibile con i tempi di presentazione della domanda di finanziamento;
che l'attrice veniva garantita in ordine alla paternità del progetto con l'assicurazione che la stessa e l'arch. avrebbero CP_3 sottoscritto gli atti progettuali nella veste di Consulenti architettonici;
che, dunque, l'attrice, per rispondere meglio alle esigenze del bando, su nuovo incarico dell'ing.
coadiuvata dall'arch. modificava il precedente progetto per tutta la CP_1 CP_3 parte architettonica, trasformandolo come un edificio pubblico legato alla filiera del turismo, un incubatore di impresa idoneo alla formazione a fini turistici;
che il progetto, completo in ogni sua parte veniva, poi, tempestivamente consegnato al convenuto al fine di consentirne la presentazione al Comune nei termini convenuti;
che l'ing. CP_1 sottoponeva all'attrice il progetto completo di tutti gli elaborati contenenti nella parte in basso a sx dei relativi frontespizi l'indicazione dei nominativi dei progettisti - Ing.
[...]
e Ing. , tra l'altro, già completo anche delle firme timbri dei detti e, CP_1 Pt_2 nella parte in basso a dx, l'indicazione dei nominativi dell'arch. e dell'arch. Parte_1
i quali, a loro volta, provvedevano a sottoscrivere gli atti nella parte Controparte_3 interessata ed ivi ad apporre i rispettivi timbri professionali nella loro veste di Consulenti Architettonici;
esaurite anche queste formalità, il assicurò che il progetto CP_1
(completo di ogni allegato), sarebbe stato sottoscritto anche da lui e poi consegnato al per l'approvazione e la successiva trasmissione alla Regione Campania con la CP_2 richiesta di finanziamento;
che il progetto veniva regolarmente approvato dal Comune con atto Giuntale n° 138 del 16.7.2009 e regolarmente trasmesso alla Regione Campania con richiesta di finanziamento prot. 6727 del 22.7.2009; una volta ottenuto il finanziamento, la professionista ne informava il chiedendo il pagamento dei compensi per CP_1
l'attività prestata;
il nonostante la comunicazione dell'intervenuto CP_1 finanziamento, sebbene ripetutamente sollecitato sul punto, non ha mai dato dimostrazione di voler concretamente risolvere la questione debitoria;
nessun risultato è stato possibile raggiungere neppure in un incontro tenutosi in data 18.10.2010 presso lo Studio dell'ing. in Acciaroli;
che l'attrice, essendo a conoscenza dell'inizio dei Pt_2 lavori, alla fine dell'incontro, unitamente all'arch. si recava presso il cantiere CP_3 verificando che all'esterno era collocato, come di norma, il tabellone indicante tutti gli estremi dei lavori in nessuna parte del quale compariva il nominativo dei consulenti architettonici, ma esclusivamente, quali progettisti, i nominativi dell'ing. e CP_1 dell'Ing. che seguiva una serie di scambi di mail con il professionista convenuto, il CP_3 quale diffidato anche formalmente, si rifiutava di corrispondere il compenso pattuito. Tanto premesso in fatto, citava in giudizio l'ing. rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “ in accoglimento della domanda, riconoscere e dichiarare il convenuto obbligato al pagamento, in favore dell'attrice, per le prestazioni di redazione del progetto della struttura scolastica di cui in premessa e delle prestazioni di progettazione e di Consulenza architettonica resa in relazione al progetto di edificio pubblico legato al turismo, un incubatore di impresa idoneo alla formazione a fini turistici approvato dal Comune di Pollica e destinatario del finanziamento regionale di cui alla D.D. n° 79 del 6.4.2011, prestazioni entrambi rese su incarico del convenuto e regolarmente eseguite. Conseguentemente condannare per le dette prestazioni l'ing. al pagamento, in favore dell'attrice, CP_1 della complessiva somma di €uro 56.000,00 o, in caso di contestazioni, a somma diversa, anche maggiore, che dovesse emergere all'esito del giudizio semmai all'esito di un Ctu che viene espressamente richiesta sin da questo momento;
Condannare il convenuto al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme a liquidarsi;
Condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze”. Costituitosi in giudizio, , nel contestare in fatto e in diritto la domanda Controparte_1 attorea, eccepiva che l'incarico conferito all'attrice nel 2006 aveva ad oggetto esclusivamente la consulenza architettonica in ordine alla progettazione dell'edificio scolastico da realizzare nella frazione Acciaroli del Comune di Pollica;
che il credito si era prescritto, non avendo ricevuto alcuna formale richiesta di pagamento prima dell'introduzione del presente giudizio;
che il convenuto a propria volta aveva redatto un progetto per conto dell'attrice e non era stato retribuito, formulava, dunque domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta. In conclusione, chiedeva rigettarsi la domanda perché il credito si era prescritto;
accogliere la domanda riconvenzionale con conseguente condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 11.344,48 o della minore e maggiore somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni. All'udienza del 11.04.2018 il processo veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso del difensore di parte convenuta e poi riassunto su istanza di parte attrice. Con comparsa depositata telematicamente in data 12.02.2019 si costituiva in giudizio a mezzo di nuovo difensore riportandosi alle difese e alle conclusioni già Controparte_1 spiegate dal precedente difensore. Mutato il Giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 28.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
. Per costante giurisprudenza, la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha
[...]
l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16486 del 5 luglio 2017). Inoltre, egli ha l'onere di indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda. Tali precisazioni non sono state fatte dal convenuto, il quale, nella comparsa di risposta si è limitato ad eccepire genericamente la prescrizione del credito, senza ulteriori specificazioni. Per tali motivi l'eccezione va rigettata in quanto generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
Passando al merito della vicenda, la domanda proposta è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni di cui in seguito. ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento del Parte_1 compenso per l'attività professionale che assume di aver svolto per conto dell'ing.
relativamente alla consulenza architettonica ed alla progettazione di un edificio CP_1 pubblico, da realizzarsi nel Comune di Pollica.
Orbene, dall'istruttoria espletata emerge che l'architetto ha svolto Parte_1 effettivamente attività professionale per conto dell'ing. la circostanza, peraltro, CP_1
è ammessa dallo stesso convenuto, il quale, tuttavia, asserisce di aver richiesto all'attrice solamente una consulenza architettonica in ordine alla progettazione dell'edificio scolastico da realizzarsi nella frazione Acciaroli del Comune di Pollica e non anche di redigere il relativo progetto. Poiché in atti non vi è prova di un contratto concluso per iscritto, per verificare quale sia stata l'attività concretamente compiuta si dovrà fare riferimento alla documentazione prodotta in giudizio dalle parti e alle prove testimoniali.
Gli elaborati progettuali depositati da parte attrice riportano esclusivamente le firme dell'architetto e dell'architetto di contro, quelli prodotti dall'ing. Pt_1 CP_3
ossia quelli effettivamente consegnati al per l'approvazione del CP_1 CP_2 progetto, risultano sottoscritti solamente dall'ingegnere e dall'ingegnere CP_1
Pt_2
I testi escussi, inoltre, hanno riferito che l'attrice ha svolto solo attività di consulenza e non anche quella di progettazione. Il teste di parte attrice, ing. infatti, Parte_2 escusso all'udienza del 27.02.2015 ha riferito: “ribadisco che l'attività svolta dall'arch. è Pt_1 stata relativa esclusivamente all'acquisizione del parere della soprintendenza. Oltre a questo, non c'è stata nessuna altra attività svolta dall'arch. Preciso che l'attività della professionista è consistita, in Pt_1 collaborazione col sottoscritto e con l'ing. , alla redazione della documentazione progettuale CP_1 necessaria all'acquisizione del parere della soprintendenza”. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni dell'altro teste addotto da parte attrice, Per_1
il quale ha dichiarato di rivestire la carica di vicesindaco all'epoca dei fatti, di aver
[...] preso parte ad un incontro presso lo studio dell'ingegner al quale era presente CP_1 anche l'attrice, ma di non ricordare che il avesse “garantito” l'architetto CP_1 in ordine alla paternità del progetto. Pt_1
Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, si può ritenere provato solamente lo svolgimento dell'attività di consulenza e non anche quella di progettazione. A questo punto occorre determinare il compenso dovuto all'attrice, atteso che per costante giurisprudenza “ la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore nel giudizio, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”. (tra le altre Corte di Cassazione, ordinanza n. 3377 del 3 febbraio 2023). Orbene, in mancanza di espressa pattuizione delle parti sul punto, il compenso, deve essere determinato equitativamente nella somma complessiva di € 10.000,00, tenuto conto della prestazione effettivamente svolta e dell'importanza del lavoro reso dall'attrice. Per quanto concerne, invece, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 per il pagamento dei compensi per l'attività professionale che a sua volta avrebbe prestato per conto dell'attrice, la stessa va rigettata in quanto non provata. Ed invero i testimoni escussi hanno riferito solamente di aver effettuato sopralluoghi insieme al sul CP_1 fondo di un terzo estraneo al presente giudizio ma non anche di un conferimento d'incarico da parte del convenuto all'architetto Orbene, poiché chi propone una Pt_1 domanda riconvenzionale di natura creditoria, deve provare l'esistenza e l'entità del credito (Cass. sent n. 500/17, sent n. 92015/15 e sent n. 20693/16), ne deriva che, in mancanza di prova sul punto, la domanda deve essere rigettata.
Sulle spese La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , respinta, o Parte_1 Controparte_1 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 10.000,00, oltre Controparte_1 interessi a partire dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da , in quanto non Controparte_1 provata;
-compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, 29/1/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito