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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280/2019 del R.G.A.C. riservata in decisione il 02/04/2025 pendente TRA nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Di Cicco Antonio (c.f. C.F._1
come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ricci Giuseppe (c.f. ), come da procura C.F._3 su foglio separato;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 3436/2018, pubblicata in data 20/11/2018.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9/1/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 3436/2018, pubblicata in data 20/11/2018 la quale, accogliendo, in parte, le domande formulate dalla società dichiarava la risoluzione del contratto Controparte_1 preliminare stipulato, in data 04/11/2008, tra l'attrice e i germani e Parte_1 [...]
e avente ad oggetto tre appezzamenti di terreno al prezzo complessivo di € Parte_2
0, per inadempimento dei promittenti venditori, i quali avevano promesso beni non interamente di loro proprietà e gravati da ipoteca;
rigettava la richiesta di restituzione del doppio della caparra, rilevando che parte attrice non aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., avendo invece domandato la risoluzione del contratto;
disponeva la restituzione della sola somma versata, pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dalla controparte con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
1 Alla prima udienza di trattazione del 19/09/2019 la causa, dopo diversi rinvii d'ufficio, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.3.2025 nella quale, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 02/04/2025; alla predetta udienza del 02/04/2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti alla prima udienza del 26/03/2025 ed alla successiva udienza del 02/04/2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 2.4.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
2
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280/2019 del R.G.A.C. riservata in decisione il 02/04/2025 pendente TRA nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Di Cicco Antonio (c.f. C.F._1
come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ricci Giuseppe (c.f. ), come da procura C.F._3 su foglio separato;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 3436/2018, pubblicata in data 20/11/2018.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 9/1/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, n. 3436/2018, pubblicata in data 20/11/2018 la quale, accogliendo, in parte, le domande formulate dalla società dichiarava la risoluzione del contratto Controparte_1 preliminare stipulato, in data 04/11/2008, tra l'attrice e i germani e Parte_1 [...]
e avente ad oggetto tre appezzamenti di terreno al prezzo complessivo di € Parte_2
0, per inadempimento dei promittenti venditori, i quali avevano promesso beni non interamente di loro proprietà e gravati da ipoteca;
rigettava la richiesta di restituzione del doppio della caparra, rilevando che parte attrice non aveva esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., avendo invece domandato la risoluzione del contratto;
disponeva la restituzione della sola somma versata, pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dalla controparte con vittoria di spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
1 Alla prima udienza di trattazione del 19/09/2019 la causa, dopo diversi rinvii d'ufficio, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.3.2025 nella quale, nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 02/04/2025; alla predetta udienza del 02/04/2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti alla prima udienza del 26/03/2025 ed alla successiva udienza del 02/04/2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 2.4.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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