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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3943/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino, via Giuseppe Calfapetra 4, presso lo studio dell'avv. Leo STILO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.82, con l'avv. Patrizia SANGUINETI che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Roma, Persona_1
rep.80974, pec: t. Email_2
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n 18/80;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 21 dicembre
2021, ha chiesto il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% con Parte_1
necessità di accompagnamento ex l. n. 18/80 contestando le conclusioni formulate dal
Pag. 1 a 6 consulente tecnico, dott. , in fase di accertamento tecnico preventivo già Persona_2
introdotto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato gli assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente è affetto da patologie che comportano un'invalidità pari al 100% senza necessità di assistenza continua per lo svolgimento delle attività quotidiane.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi della legge n. 18/1980, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo
Pag. 2 a 6 giudicante, all'udienza del 12.10.2022, ha ritenuto opportuno procedere alla consulenza medica nominando all'uopo la dott.ssa la quale il 13.03.2024 ha Persona_3
rinunciato all'incarico, e con ordinanza del 18.03.2024, è stata sostituita con la nomina della dott.ssa che non ha accettato l'incarico ed è stata, a sua volta sostituita Persona_4
con il dott. che, accettato ritualmente l'incarico, in data 09.01.2025 Persona_5
ha depositato l'elaborato peritale.
In premessa va dichiarata infondata l'eccezione di parte ricorrente in ordine all'asserita nullità della CTU per omesso deposito nell'elaborato finale del verbale della visita. Ed infatti, il vizio in esame, lungi dall'integrare una causa di nullità, si configura quale mera irregolarità formale. Dalla mancanza denunciata, infatti, non può trarsi che la parte abbia sofferto alcuna lesione del diritto di difesa, poiché ella è regolarmente intervenuta alle operazioni ed ha partecipato nel rispetto dei principi del contraddittorio, da intendersi anche in senso tecnico.
Alla pronuncia di nullità osta, inoltre, il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 156
c.p.c., applicabile anche alla disciplina della consulenza tecnica in forza della posizione topografica della norma e della generalità del principio affermato.
Posto quanto sopra, va dato atto che il CTU, dopo aver esaminato la documentazione contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente, ha riconosciuto che il ricorrente è affetto da: “Diabete mellito insulino-dipendente complicato da grave arteriopatia ostruttiva con esiti di amputazione II°, III°, IV° V° dito piede sinistro e grave retinopatia diabetica con edema maculare. Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con doppio bypass aorto-coronarico. Riduzione del visus bilateralmente (OD= 2/10; OS = 1/10).
Obesità di I° grado. Artrosi multidistrettuale con incidenza funzionale di grado moderato.
Sindrome ansiosodepressiva”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“...L'assicurato, si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa”;
4. L'assicurato NON si trova nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita o nella impossibilità di deambulare autonomamente senza
l'ausilio di un accompagnatore” 5. La decorrenza di tale stato menomativo deve farsi risalire al 14.03.2019”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_5
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie
Pag. 3 a 6 e proceduto alla valutazione medico legale indicando la percentuale di invalidità. Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie del periziando, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico. Allo stesso modo, non è forse inutile ricordare che le valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Quanto alle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente, occorre dare atto che esse sono propositive di quanto già osservato nella fase del contraddittorio tecnico endo- procedimentale, svoltosi ritualmente ex art. 195 c.p.c. In tal senso, il Tribunale ritiene che il consulente nominato abbia puntualmente risposto alle osservazioni formulate, ed ha avuto cura di ben esplicitare le ragioni della valutazione medica. In particolare, ha opportunamente rappresentato che: “…Nel rispondere alla prima osservazione va riconosciuto che nella bozza di CTU non risulta considerato il certificato di visita oculistica datato 01.03.2022 da cui emerge chiaramente la condizione visiva attuale del ricorrete, cioè di “motu manu”…Tuttavia va fatto notare che nella documentazione prodotta si ritrova un certificato di visita oculistica più recente di quello sopra menzionato, precisamente quello rilasciato in data 22.05.2024 dal prof. , da cui si evince che la visione dell'occhio destro Persona_6
rimane quella di “percezione incerta della luce” mentre quelle dell'occhio sinistro è elevata ad 1/10 (cieco decimista). La valutazione percentuale di tale condizione, sempre sulla scorta della “Tabella per la valutazione dei deficit visivi binoculari” allegata al DM 5 Febbraio
1992” è dell'80%. Tale condizione andrà successivamente verificata, con rimodulazione della percentuale visiva, alla luce dell'intervento consigliato di vitrectomia occhio sinistro.
La variazione in eccesso del valore percentuale del deficit visivo (40 Vs 80%) non comporta, però, alcuna modifica della valutazione percentuale del complesso invalidate globale che rimane sempre 100%, non potendo, tale valore, essere superato….Né, tantomeno, possono valere, al fine di riconoscimento dello status di necessità di assistenza continua, le circostanze citate dall'avvocato (il fatto che il ricorrente si presentava alla visita accompagnato, o la dichiarazione di essere privo di patente di guida e/o la presenza di escoriazioni sulle braccia
a seguito di caduta accidentale) in quanto le stesse possono essere, invece, considerate, solo, motivo di necessità di assistenza occasionale, circostanziata, che rientra in altri ambiti di assistenza civile: livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS: Assistenza domiciliare
Pag. 4 a 6 sociale (anche integrata) per gli anziani non autosufficienti). Infatti, la condizione clinica complessiva accertata in corso di vista peritale non è stata quella “soggetto non deambulante
e non in grado di provvedere autonomamente a se stesso”; a tal proposito va fatto presente che ad una precisa domanda rivolta su come trascorre solitamente le giornate il ricorrente rispondeva “di trovarsi spesso a passeggiare da solo in giardino”. Questo ad ulteriore conferma che l'assicurato conserva la capacità di gestire la propria persona mantenendo la capacità di espletare autonomamente i cosiddetti atti quotidiani della vita (es. la vestizione, la nutrizione, la cura dell'igiene personale etc.) senza un'assistenza continua, in modo autonomo senza la necessità di ausilio permanente da parte di un accompagnatore.
Conclusioni medico-legali Alla luce di quanto sopra esposto, rimane immodificato il giudizio medico-legale espresso nella bozza di CTU e le conclusioni a cui essa è pervenuta.”.
Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Ed infatti, occorre ricordare che ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, occorre considerare, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, con la conseguenza che si deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona.
Va inoltre specificato, in merito alla conclamata patologia oculare, che essa è stata valutata dal consulente nominato. A tal riguardo, in questa sede non si ignora che lo stato di cecità parziale, come insegnato dalla Corte cost. con la sentenza n. 346 del 1989, che ha
Pag. 5 a 6 dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980, può costituire un fattore concorrente ad integrare, assieme ad altre minorazioni, lo stato di totale inabilità. Tuttavia, è esattamente questo punto che non risulta emerso all'esito delle indagini peritali, le quali hanno escluso, appunto, tanto l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, quanto l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua, uniche condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ebbene, l'esito di tale ampia disamina svela che il ricorrente non risulta versare in uno stato di bisogno di assistenza continua, né del resto risulta accertato, ed invero neppure dedotto, che gli sia impedito il compimento di un singolo atto di cadenza quotidiana.
L'assenza dei requisiti sanitari determina dunque il rigetto della domanda.
Al cospetto delle esposte considerazioni, le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso è rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' come da separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 7 maggio 2025 Il Giudice
Salvatore La Valle
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