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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18299/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata proposta da nata nella Repubblica Popolare Cinese il 23 ottobre 1970, c.f. Parte_1
, assistito e difeso in giudizio dagli Avv. Tiziana FALVO e C.F._1
Michele Angelo LUPOI, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Chiara DORE, presso il cui studio in Bologna, via Belfiore n. 4, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
*****
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.29 e 36 c.p.c.
***** CONCLUSIONI: La ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, ai sensi dell'art. 473-bis.36, comma terzo c. p. c., previa conferma dell'ordinanza cautelare in precedenza emessa, disporre il sequestro, sino alla concorrenza dell'importo di 10.000,00 €, delle somme di spettanza del sig. Controparte_1 depositate sul conto corrente della procedura esecutiva Tribunale di Bologna R.G.E. n. 219/2023 a seguito della vendita dell'immobile di cui il sig. era comproprietario, e che, all'esito CP_1 dell'assegnazione disposta dal G. E. in tale procedimento esecutivo, risultino da restituire pro quota al debitore, dando ogni ulteriore provvedimento. Con vittoria di spese”
Il resistente ha concluso come da memoria di costituzione: pagina 1 di 5 “Chiede il rigetto della domanda avversaria. Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 21 dicembre Parte_1 Controparte_1
1998. Dall'unione sono nate , l'11 settembre 2000, e , il 4 agosto 2005. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1332 del 28 giugno 2017 il Tribunale di Bologna ha stabilito, tra l'altro, che il marito dovesse versare alla moglie l'importo mensile di 550,00 euro, annualmente rivalutabile, per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie.
*** Con ricorso presentato il 18 dicembre 2024 la signora ha domandato: Parte_1
- ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c. il sequestro delle somme di spettanza del signor depositate sul conto corrente della procedura esecutiva n. 219/2023 in CP_1 seguito alla vendita dell'appartamento sito a Bologna, in via De Gasperi n. 2/4;
- ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte di sequestro delle predette somme;
A sostegno della sua richiesta la signora DU ha allegato che:
- la controparte è stata ed è tuttora inadempiente agli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e;
Per_1 Per_2
- la stessa non dispone di beni o crediti aggredibili esecutivamente diversi dalla somma di denaro di sua spettanza derivante dall'alienazione della ex casa coniugale;
- il sequestro di tale somma è indispensabile per evitare il pregiudizio imminente e irreparabile costituito dal rischio di dispersione di tali somme nelle more del procedimento.
Il signor ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica del CP_1 ricorso e ha contestato nel merito l'infondatezza delle richieste di controparte. Nell'udienza del 15 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno Part confermato il contenuto dei rispettivi atti e puntualizzato la signora che il debito del coniuge ammonta a circa 5.200,00 euro e il signor che ha sempre versato CP_1 tutte le somme di sua spettanza, ma che non ha pagato quella di 2.100,00 euro concordata tra i legali per carenza di denaro. All'esito dell'udienza la Giudice, con decreto emesso il 15 gennaio 2025,
- ha respinto l'eccezione relativa alla notifica del ricorso in quanto il resistente si è costituito contestando anche nel merito le allegazioni di controparte e dunque l'atto ha raggiunto il suo scopo;
- ha autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che
-all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza del signor depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. CP_1
219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4. Nell'udienza del 15 aprile 2025 la Giudice ha nuovamente sentito le parti e ha pagina 2 di 5 rimesso al Collegio per la decisione, non essendo necessario l'espletamento di un'attività istruttoria, del resto neppure richiesta dalle parti.
*** Part La ex casa familiare dei signori e sita in via Alcide De Gasperi n. CP_1
2/4 a Bologna, è stata pignorata per un credito di circa 17.000,00 euro vantato dal condominio sulle parti;
nella procedura è intervenuta quale cessionaria di un CP_2 credito ipotecario privilegiato di 254.779,17 euro di Unicredit Banca. L'immobile è stato venduto all'asta il 29 settembre 2024 per 400.000,00 euro. La signora DU ha chiesto che siano sequestrate fino alla concorrenza di 10.000,00 euro le somme costituenti il ricavato della cessione spettanti al signor CP_1
La ricorrente ha lamentato il mancato versamento da parte del resistente di una serie di somme dovute, tra cui:
- l'importo di 2.100,00 euro quale residuo di quello maggiore pari a 3.500,00 euro stabilito a saldo e stralcio di spese non rimborsate tra il marzo 2017 e il gennaio 2019;
- la somma di 2.250,00 corrispondente alla metà del costo di un corso professionale di make up artist frequentato da;
Per_1
- la quota del marito per le spese del passaporto delle ragazze, rinnovato nel 2021 per e nel 2023 per;
Per_2 Per_1
- il mantenimento ordinario per complessivi 1.491,75, comprendenti il mese di agosto 2024;
- alcuni importi non pagati delle spese straordinarie (p. es. il 50% dell'abbonamento del treno per Rimini di , del computer acquistato per quest'ultima, Per_2 dell'abbonamento della palestra della secondogenita per il mese di novembre 2024 e
[...]
per dicembre 2024, dell'alloggio universitario a Rimini per ); Per_3 Per_2
- la somma di 1.506,12 dovuta per gli aggiornamenti ISTAT non pagati. Il signor nell'udienza del 15 gennaio 2025 ha ammesso che nel 2020 CP_1 non aveva pagato la somma di 2.400,00 euro concordata tra gli avvocati suoi e della Part signora perché non aveva la disponibilità economica per adempiere. Nell'udienza del 15 aprile 2025 ha affermato che:
- non ha pagato la sua quota del corso di make up artist seguito da perché Per_1 non ha prestato il suo consenso poiché si trattava di un corso che impegnava tre ore al sabato e dunque la figlia avrebbe potuto trovare un lavoro per rendersi indipendente;
- ha prestato il suo consenso a richiedere il rinnovo del passaporto di nel Per_2 Part 2021, ma non ha pagato la sua quota in quanto la signora aveva perso il documento e dunque doveva sopportare le spese del rinnovo;
- nel 2023 non ha dato il consenso a sostenere la spesa per il rinnovo del passaporto di , che era scaduto, poiché la ragazza non doveva affrontare un viaggio Per_1 nell'immediatezza e dunque -date le difficoltà economiche di entrambi i genitori- si trattava di un esborso che si poteva evitare;
se la figlia avesse avuto in previsione un viaggio nel breve termine avrebbe pagato la sua parte;
- quanto al computer di cui gli è stato detto che aveva bisogno di Per_2 comprarlo, si è offerto di dargliene uno suo o di acquistarne uno economico, ma la pagina 3 di 5 Part signora ha deciso autonomamente di comprarne uno del costo di 1.000,00 euro, inutile per l'uso che ne deve fare la figlia e assolutamente fuori dal budget che egli era disponibile a pagare;
- non ha pagato le spese dell'abbonamento del treno per perché convinto Per_2 che si trattasse di una spesa ordinaria e, se si è sbagliato è disponibile a versare la sua quota;
- non gli è mai stato chiesto di contribuire alle spese delle palestre delle ragazze, ma ciò nondimeno in passato ha comunque corrisposto la sua quota;
negli ultimi mesi non lo ha fatto perché non gli erano state trasmesse le prove del pagamento;
- infine, non ha pagato la sua quota dell'alloggio universitario riminese di , Per_2 dato che gli è stato detto che in caso di presentazione dell'ISEE del genitore collocatario e di bassi redditi si può usufruire di un alloggio gratuito e addirittura non pagare le tasse universitarie. Part Dal canto suo, la signora ha negato quest'ultima circostanza, sostenendo di essersi a sua volta informata. Ha inoltre precisato di avere sempre domandato il consenso al marito prima di sostenere le spese di cui ha chiesto il rimborso. Orbene, come si è detto, è pacifico, avendolo ammesso anche il signor che quest'ultimo deve versare alla moglie l'importo di 2.100,00 euro, CP_1 costituente il residuo della sua quota di spese straordinarie non pagate in passato. Non si comprende cosa sia avvenuto in relazione al mantenimento ordinario del mese di agosto 2024, avendo il resistente provato di avere pagato tale importo, ma non risultando la somma versata nella banca della signora DU. Quest'ultima, d'altra parte ha dichiarato nell'udienza del 15 gennaio 2025 che con la soma eccezione della menzionata mensilità il marito aveva pagato regolarmente il mantenimento ordinario delle figlie dal 2020 e dunque non possono ritenersi dovute le ulteriori somme domandate a tale titolo. Per quanto riguarda le spese straordinarie, non è questa la sede per stabilire con esattezza quali siano quelle non adempiute dal signor CP_1
Dall'audizione delle parti è tuttavia emersa una esasperata conflittualità tra i coniugi, tale per cui sorgono spesso contrasti. Pare tuttavia potersi affermare che taluni dei crediti azionati dalla signora DU siano dovuti:
- quello, pur se esiguo (ammontante a 81,15 euro), dovuto per il rinnovo del passaporto di e;
per quest'ultima, infatti, il signor ha Per_1 Per_2 CP_1 dato il suo consenso al rinnovo e dunque è ingiustificato il rifiuto di pagare la sua quota;
altrettanto privo di giustificazione è il rifiuto di rinnovare il documento della primogenita fondato non sua una effettiva carenza di denaro, ma sul fatto che non era necessario provvedervi immediatamente;
- quello per alcune mensilità dell'abbonamento delle palestre delle ragazze (32,50 per la secondogenita e 34,90 per la maggiore), atteso che il resistente ha ammesso che in passato aveva sempre versato la sua quota e che la ricorrente ha versato in atti le ricevute dei pagamenti);
pagina 4 di 5 - quello per l'abbonamento del treno per Rimini di (47,00 euro per il mese Per_2 di novembre 2024), trattandosi di una spesa individuata come straordinaria nel protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017;
- quello per l'alloggio della secondogenita a Rimini (163,25 euro), atteso che il Part signor on ha dimostrato che la signora potrebbe ottenere l'esenzione. CP_1
E' appena il caso di puntualizzare che è priva di rilevanza l'allegazione del resistente di avere crediti -a suo dire maggiori di quelli della moglie- per quanto pagato da lui per rifondere il mutuo contratto per l'acquisto della casa, ora venduta. Egli infatti non ha in alcun modo provato la veridicità dell'assunto. Ciò posto tuttavia, l'art. 473.bis.36, primo comma, c.p.c. prevede che il diritto a chiedere il sequestro è in capo al genitore a cui spetta “la corresponsione periodica del contributo”. Non avendo le spese straordinarie per loro natura il requisito della periodicità, in relazione alla mancata corresponsione di esse non può essere disposto il sequestro dei beni dell'obbligato. Part L'unico contributo periodico che la signora assume che non sia stato versato è quello relativo al mese di agosto 2024, che peraltro, come si è detto, il signor a dimostrato di avere pagato e che non è chiaro per quali ragioni non sia CP_1 confluito nel conto della ricorrente. Part La richiesta della signora deve essere pertanto rigettata. Va inoltre revocato il provvedimento emesso inaudit Deve essere inoltre revocato il decreto con il quale, il 15 gennaio 2024, è stato- autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che - all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza del signor depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. CP_1
219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4. Le spese debbono essere integralmente compensate, data la novità della questione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigetta la richiesta di sequestro avanzata da;
Parte_1 revoca il decreto con il quale, il 15 gennaio 2024, è stato- autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che -all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza di Controparte_1 depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. 219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 16 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------- TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile sopra emarginata proposta da nata nella Repubblica Popolare Cinese il 23 ottobre 1970, c.f. Parte_1
, assistito e difeso in giudizio dagli Avv. Tiziana FALVO e C.F._1
Michele Angelo LUPOI, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE e nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Chiara DORE, presso il cui studio in Bologna, via Belfiore n. 4, è elettivamente domiciliato RESISTENTE
*****
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.29 e 36 c.p.c.
***** CONCLUSIONI: La ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17, primo comma, c.p.c.:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, ai sensi dell'art. 473-bis.36, comma terzo c. p. c., previa conferma dell'ordinanza cautelare in precedenza emessa, disporre il sequestro, sino alla concorrenza dell'importo di 10.000,00 €, delle somme di spettanza del sig. Controparte_1 depositate sul conto corrente della procedura esecutiva Tribunale di Bologna R.G.E. n. 219/2023 a seguito della vendita dell'immobile di cui il sig. era comproprietario, e che, all'esito CP_1 dell'assegnazione disposta dal G. E. in tale procedimento esecutivo, risultino da restituire pro quota al debitore, dando ogni ulteriore provvedimento. Con vittoria di spese”
Il resistente ha concluso come da memoria di costituzione: pagina 1 di 5 “Chiede il rigetto della domanda avversaria. Vinte le spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 21 dicembre Parte_1 Controparte_1
1998. Dall'unione sono nate , l'11 settembre 2000, e , il 4 agosto 2005. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1332 del 28 giugno 2017 il Tribunale di Bologna ha stabilito, tra l'altro, che il marito dovesse versare alla moglie l'importo mensile di 550,00 euro, annualmente rivalutabile, per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie.
*** Con ricorso presentato il 18 dicembre 2024 la signora ha domandato: Parte_1
- ai sensi dell'art. 473 bis.36 c.p.c. il sequestro delle somme di spettanza del signor depositate sul conto corrente della procedura esecutiva n. 219/2023 in CP_1 seguito alla vendita dell'appartamento sito a Bologna, in via De Gasperi n. 2/4;
- ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte di sequestro delle predette somme;
A sostegno della sua richiesta la signora DU ha allegato che:
- la controparte è stata ed è tuttora inadempiente agli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie e;
Per_1 Per_2
- la stessa non dispone di beni o crediti aggredibili esecutivamente diversi dalla somma di denaro di sua spettanza derivante dall'alienazione della ex casa coniugale;
- il sequestro di tale somma è indispensabile per evitare il pregiudizio imminente e irreparabile costituito dal rischio di dispersione di tali somme nelle more del procedimento.
Il signor ha preliminarmente eccepito la nullità della notifica del CP_1 ricorso e ha contestato nel merito l'infondatezza delle richieste di controparte. Nell'udienza del 15 gennaio 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno Part confermato il contenuto dei rispettivi atti e puntualizzato la signora che il debito del coniuge ammonta a circa 5.200,00 euro e il signor che ha sempre versato CP_1 tutte le somme di sua spettanza, ma che non ha pagato quella di 2.100,00 euro concordata tra i legali per carenza di denaro. All'esito dell'udienza la Giudice, con decreto emesso il 15 gennaio 2025,
- ha respinto l'eccezione relativa alla notifica del ricorso in quanto il resistente si è costituito contestando anche nel merito le allegazioni di controparte e dunque l'atto ha raggiunto il suo scopo;
- ha autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che
-all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza del signor depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. CP_1
219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4. Nell'udienza del 15 aprile 2025 la Giudice ha nuovamente sentito le parti e ha pagina 2 di 5 rimesso al Collegio per la decisione, non essendo necessario l'espletamento di un'attività istruttoria, del resto neppure richiesta dalle parti.
*** Part La ex casa familiare dei signori e sita in via Alcide De Gasperi n. CP_1
2/4 a Bologna, è stata pignorata per un credito di circa 17.000,00 euro vantato dal condominio sulle parti;
nella procedura è intervenuta quale cessionaria di un CP_2 credito ipotecario privilegiato di 254.779,17 euro di Unicredit Banca. L'immobile è stato venduto all'asta il 29 settembre 2024 per 400.000,00 euro. La signora DU ha chiesto che siano sequestrate fino alla concorrenza di 10.000,00 euro le somme costituenti il ricavato della cessione spettanti al signor CP_1
La ricorrente ha lamentato il mancato versamento da parte del resistente di una serie di somme dovute, tra cui:
- l'importo di 2.100,00 euro quale residuo di quello maggiore pari a 3.500,00 euro stabilito a saldo e stralcio di spese non rimborsate tra il marzo 2017 e il gennaio 2019;
- la somma di 2.250,00 corrispondente alla metà del costo di un corso professionale di make up artist frequentato da;
Per_1
- la quota del marito per le spese del passaporto delle ragazze, rinnovato nel 2021 per e nel 2023 per;
Per_2 Per_1
- il mantenimento ordinario per complessivi 1.491,75, comprendenti il mese di agosto 2024;
- alcuni importi non pagati delle spese straordinarie (p. es. il 50% dell'abbonamento del treno per Rimini di , del computer acquistato per quest'ultima, Per_2 dell'abbonamento della palestra della secondogenita per il mese di novembre 2024 e
[...]
per dicembre 2024, dell'alloggio universitario a Rimini per ); Per_3 Per_2
- la somma di 1.506,12 dovuta per gli aggiornamenti ISTAT non pagati. Il signor nell'udienza del 15 gennaio 2025 ha ammesso che nel 2020 CP_1 non aveva pagato la somma di 2.400,00 euro concordata tra gli avvocati suoi e della Part signora perché non aveva la disponibilità economica per adempiere. Nell'udienza del 15 aprile 2025 ha affermato che:
- non ha pagato la sua quota del corso di make up artist seguito da perché Per_1 non ha prestato il suo consenso poiché si trattava di un corso che impegnava tre ore al sabato e dunque la figlia avrebbe potuto trovare un lavoro per rendersi indipendente;
- ha prestato il suo consenso a richiedere il rinnovo del passaporto di nel Per_2 Part 2021, ma non ha pagato la sua quota in quanto la signora aveva perso il documento e dunque doveva sopportare le spese del rinnovo;
- nel 2023 non ha dato il consenso a sostenere la spesa per il rinnovo del passaporto di , che era scaduto, poiché la ragazza non doveva affrontare un viaggio Per_1 nell'immediatezza e dunque -date le difficoltà economiche di entrambi i genitori- si trattava di un esborso che si poteva evitare;
se la figlia avesse avuto in previsione un viaggio nel breve termine avrebbe pagato la sua parte;
- quanto al computer di cui gli è stato detto che aveva bisogno di Per_2 comprarlo, si è offerto di dargliene uno suo o di acquistarne uno economico, ma la pagina 3 di 5 Part signora ha deciso autonomamente di comprarne uno del costo di 1.000,00 euro, inutile per l'uso che ne deve fare la figlia e assolutamente fuori dal budget che egli era disponibile a pagare;
- non ha pagato le spese dell'abbonamento del treno per perché convinto Per_2 che si trattasse di una spesa ordinaria e, se si è sbagliato è disponibile a versare la sua quota;
- non gli è mai stato chiesto di contribuire alle spese delle palestre delle ragazze, ma ciò nondimeno in passato ha comunque corrisposto la sua quota;
negli ultimi mesi non lo ha fatto perché non gli erano state trasmesse le prove del pagamento;
- infine, non ha pagato la sua quota dell'alloggio universitario riminese di , Per_2 dato che gli è stato detto che in caso di presentazione dell'ISEE del genitore collocatario e di bassi redditi si può usufruire di un alloggio gratuito e addirittura non pagare le tasse universitarie. Part Dal canto suo, la signora ha negato quest'ultima circostanza, sostenendo di essersi a sua volta informata. Ha inoltre precisato di avere sempre domandato il consenso al marito prima di sostenere le spese di cui ha chiesto il rimborso. Orbene, come si è detto, è pacifico, avendolo ammesso anche il signor che quest'ultimo deve versare alla moglie l'importo di 2.100,00 euro, CP_1 costituente il residuo della sua quota di spese straordinarie non pagate in passato. Non si comprende cosa sia avvenuto in relazione al mantenimento ordinario del mese di agosto 2024, avendo il resistente provato di avere pagato tale importo, ma non risultando la somma versata nella banca della signora DU. Quest'ultima, d'altra parte ha dichiarato nell'udienza del 15 gennaio 2025 che con la soma eccezione della menzionata mensilità il marito aveva pagato regolarmente il mantenimento ordinario delle figlie dal 2020 e dunque non possono ritenersi dovute le ulteriori somme domandate a tale titolo. Per quanto riguarda le spese straordinarie, non è questa la sede per stabilire con esattezza quali siano quelle non adempiute dal signor CP_1
Dall'audizione delle parti è tuttavia emersa una esasperata conflittualità tra i coniugi, tale per cui sorgono spesso contrasti. Pare tuttavia potersi affermare che taluni dei crediti azionati dalla signora DU siano dovuti:
- quello, pur se esiguo (ammontante a 81,15 euro), dovuto per il rinnovo del passaporto di e;
per quest'ultima, infatti, il signor ha Per_1 Per_2 CP_1 dato il suo consenso al rinnovo e dunque è ingiustificato il rifiuto di pagare la sua quota;
altrettanto privo di giustificazione è il rifiuto di rinnovare il documento della primogenita fondato non sua una effettiva carenza di denaro, ma sul fatto che non era necessario provvedervi immediatamente;
- quello per alcune mensilità dell'abbonamento delle palestre delle ragazze (32,50 per la secondogenita e 34,90 per la maggiore), atteso che il resistente ha ammesso che in passato aveva sempre versato la sua quota e che la ricorrente ha versato in atti le ricevute dei pagamenti);
pagina 4 di 5 - quello per l'abbonamento del treno per Rimini di (47,00 euro per il mese Per_2 di novembre 2024), trattandosi di una spesa individuata come straordinaria nel protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017;
- quello per l'alloggio della secondogenita a Rimini (163,25 euro), atteso che il Part signor on ha dimostrato che la signora potrebbe ottenere l'esenzione. CP_1
E' appena il caso di puntualizzare che è priva di rilevanza l'allegazione del resistente di avere crediti -a suo dire maggiori di quelli della moglie- per quanto pagato da lui per rifondere il mutuo contratto per l'acquisto della casa, ora venduta. Egli infatti non ha in alcun modo provato la veridicità dell'assunto. Ciò posto tuttavia, l'art. 473.bis.36, primo comma, c.p.c. prevede che il diritto a chiedere il sequestro è in capo al genitore a cui spetta “la corresponsione periodica del contributo”. Non avendo le spese straordinarie per loro natura il requisito della periodicità, in relazione alla mancata corresponsione di esse non può essere disposto il sequestro dei beni dell'obbligato. Part L'unico contributo periodico che la signora assume che non sia stato versato è quello relativo al mese di agosto 2024, che peraltro, come si è detto, il signor a dimostrato di avere pagato e che non è chiaro per quali ragioni non sia CP_1 confluito nel conto della ricorrente. Part La richiesta della signora deve essere pertanto rigettata. Va inoltre revocato il provvedimento emesso inaudit Deve essere inoltre revocato il decreto con il quale, il 15 gennaio 2024, è stato- autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che - all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza del signor depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. CP_1
219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4. Le spese debbono essere integralmente compensate, data la novità della questione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, rigetta la richiesta di sequestro avanzata da;
Parte_1 revoca il decreto con il quale, il 15 gennaio 2024, è stato- autorizzato il sequestro, fino alla concorrenza di 2.500,00 euro, della somma che -all'esito del pagamento dei creditori e delle spese della procedura- sarà di pertinenza di Controparte_1 depositata sul conto corrente del procedimento esecutivo n. 219/2023 e ricavata dalla vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti sito in Bologna, via De Gasperi n. 2/4; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 16 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5