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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/06/2024, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 1001 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1001 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15/05/2024 ore 11.51, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta l'Avv. Giovanni Petrà.
È presente il Dott. già nominato consulente dal Tribunale, il quale, Persona_1 chiamato a chiarimenti, così risponde:
Io ho inteso fare una distinzione tra valutazione clinica ed valutazione medico legale. Il decadimento presenta fisiologicamente delle alternanze di “miglioramento”, che però sono fittizie, perché non incidono sulla malattia in sé. Oramai la Sig.ra poteva dirsi CP_1 stabile dal punto di vista diagnostico, in quanto i segni di miglioramento non potevano leggersi come miglioramento effettivo, ma come una fase del decadimento non significativa rispetto ad un effettivo miglioramento.
Il dott. non sottoscrive, trattandosi di verbale telematico. Per_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14:53.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1001 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Petrà; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , Controparte_1 dei presupposti sanitari ai fini dell'accesso dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.7.2022);
3 2) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in Pt_1 complessivi €. 5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
pone le spese della CTU tecnica, liquidata come da separato decreto, definitivamente a carico dell' Pt_1
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 15 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1001 /2023
TRA
Pt_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15/05/2024 ore 11.51, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elisa Nannucci;
- per parte convenuta l'Avv. Giovanni Petrà.
È presente il Dott. già nominato consulente dal Tribunale, il quale, Persona_1 chiamato a chiarimenti, così risponde:
Io ho inteso fare una distinzione tra valutazione clinica ed valutazione medico legale. Il decadimento presenta fisiologicamente delle alternanze di “miglioramento”, che però sono fittizie, perché non incidono sulla malattia in sé. Oramai la Sig.ra poteva dirsi CP_1 stabile dal punto di vista diagnostico, in quanto i segni di miglioramento non potevano leggersi come miglioramento effettivo, ma come una fase del decadimento non significativa rispetto ad un effettivo miglioramento.
Il dott. non sottoscrive, trattandosi di verbale telematico. Per_1
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14:53.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1001 / 2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
Pt_1
Parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Petrà; Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza, in capo a , Controparte_1 dei presupposti sanitari ai fini dell'accesso dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (29.7.2022);
3 2) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in Pt_1 complessivi €. 5.077,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
pone le spese della CTU tecnica, liquidata come da separato decreto, definitivamente a carico dell' Pt_1
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 15 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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