Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2321/2022 RG vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Del Re e dall'avv. Andrea Sandrucci del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze,
Lungarno Archibusieri, n. 8;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 CP_2
difesa dall'avv. Franco Legni e dall'avv. Giacomo Mari del foro di Prato;
APPELLATA
E
on riferimento al rischio assunto con COoparte_3
il certificato n. 1909699, in persona del rappresentante generale per l'Italia degli
1
Milano;
APPELLATA
Alla quale è stata riunita la causa n. 2350/2022 RG vertente
TRA
on riferimento al rischio assunto con COoparte_3
il certificato n. 1909699, in persona del rappresentante generale per l'Italia degli rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Batini del foro di Parte_3
Milano;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Del Re e dall'avv. Andrea Sandrucci del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze,
Lungarno Archibusieri, n. 8;
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 CP_2
difesa dall'avv. Franco Legni e dall'avv. Giacomo Mari del foro di Prato;
APPELLATA
All'esito della riunione, la causa, all'udienza del 1°.10.2024 era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per il : <: in accoglimento dell'appello Parte_1
R.G.n. 2321/2022 promosso dalla società comparente avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, n. 1426/2022, inter partes pronunciata in data 11/05/2022 nel procedimento R.G.n. 17466/2017, pubblicata in data
2 11/05/2022 e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria dello stesso Tribunale in data 12/05/2022, non notificata: I) IN TESI, in totale riforma della sentenza appellata dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere in ogni sua parte la domanda introdotta dall'attrice “OV. perché CP_2
infondata in fatto e in diritto, ovvero, II) in ipotesi subordinata (salvo gravame):
dichiarare comunque il risarcimento non dovuto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., potendo il danno essere evitato dalla società attrice usando l'ordinaria diligenza, ovvero dichiarare comunque il concorso colposo della società attrice nel determinarsi del danno de quo e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 c.c., diminuire l'eventuale risarcimento dovuto, secondo la gravità
della ritenuta colpa, nella misura ritenuta di giustizia. III) in ipotesi ulteriormente subordinata (salvo gravame): rideterminare il quantum della condanna di cui alla sentenza di primo grado, nei limiti in cui il relativo onere probatorio si ritenga assolto dalla parte attrice, 2 riducendo in tutto o in parte la quantificazione del danno liquidato sulla base dell'assolvimento effettivo di detto onere, o nella misura ritenuta di giustizia. IV) tanto nell'ipotesi sub II quanto nell'ipotesi sub
III (salvo gravame): in ogni caso confermare e dichiarare “Gli Parte_4
di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di
[...]
assicurazione n. 1909699, cover note n. B0427X000115225 – Sindacato NVA 2007
50% / Sindacato MIT 3210 50%”, rappresentati nel giudizio di appello dalla
“ , in persona del Procuratore Speciale del COoparte_3
Rappresentante Generale per l'Italia dei di Londra, con sede in 20121 CP_3
Milano, Corso Giuseppe Garibaldi 86, tenuti ad assicurare la responsabilità civile della “ in ordine alla fattispecie oggetto di causa e quindi CP_4
condannarli a tenere indenne la “ , ai sensi del contratto di CP_4
assicurazione n. 1909699 - cover note n. B0427X000115225 – Sindacato NVA 2007
50% / Sindacato MIT 3210 50% - contraente “ , Viale COoparte_5
3 E. Cialdini 21, 50137 Firenze, di quanto, per capitale, accessori e spese, questa sia tenuta a corrispondere alla parte attrice in dipendenza di quanto sopra, al netto dello scoperto contrattualmente previsto. Il tutto, tanto nel caso sub I), quanto nel caso sub II), quanto nel caso sub III) con la condanna dell'appellata “OV.
[...]
alla restituzione di quanto già percepito, o di quanto in più già percepito, CP_2
in esecuzione della sentenza appellata, oltre accessori di legge, e con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio. B) in via istruttoria: la società comparente insiste affinché sia disposto ordine di esibizione/produzione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della società appellata “ , avente CP_2 CP_2
ad oggetto il contratto di assicurazione relativo alla merce oggetto di causa, quale richiamato dal teste Sig. ella deposizione testimoniale di cui al Testimone_1
verbale dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di Firenze nel primo grado di giudizio in data 17/11/2021>>.
Per : < COoparte_6
svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi di appello dedotti in narrativa ed in riforma della
Sentenza n: a) in via principale, rigettare integralmente le domande formulate da nei confronti di in quanto del tutto CP_2 CP_2 Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, e, comunque, non provate, accertando e dichiarando l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all'CU . e per l'effetto Parte_1
rigettare la domanda di manleva svolta dall'IC nei confronti di
[...]
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. COoparte_3
1909699, condannando per l'effetto alla restituzione di quanto CP_2 CP_7
l'esponente è stato tenuto pagare obtorto collo in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
4 conferma della impugnata sentenza nell'an, accertare e tener conto del concorso di colpa della stessa parte danneggiata, nella causazione CP_2 CP_2
dell'asserito danno e, comunque, tener conto del concorso causale da parte della medesima parte danneggiata nell'aggravamento del preteso danno, e per l'effetto ridurre l'importo del danno risarcibile, applicando un concorso colposo ex art. 1227 c.c. di disponendo la condanna diretta della sola Corpo CP_2 CP_2
Vigili Giurati e prevedendo la sua manleva da parte di COoparte_3
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1909699,
[...]
esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti;
c) in ogni caso, sempre nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell'
[...]
confermando in punto di an la impugnata sentenza, ridurre Parte_5
l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, disponendo la condanna diretta della , e Parte_1
dichiarando l'obbligo di manleva di con COoparte_3
riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1909699, esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti (ed in particolare entro il limite del massimale per sinistro convenuto in polizza e con applicazione della franchigia per sinistro di
Euro 40.000,00); Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio”
In via istruttoria, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183,
vi° comma, nn. 2 e 3, c.p.c>>.
Per OV. <conclude per l conferma della sentenza di>CP_2
primo grado n. 1426/2022 emessa dal Tribunale di Firenze del 11.5.2022, con rigetto di ogni e qualsivoglia domanda ex adverso avanzata, anche istruttoria, per i motivi e le causali tutte già espresse nel giudizio di primo grado e nella presente fase di appello richiamando in questa sede ogni domanda svolta avanti al
Giudice di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite. Si reitera altresì
ogni contestazione alle eccezioni, domande e conclusioni anche istruttorie …>>.
5 I FATTI DI CAUSA
Con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. pubblicata all'udienza dell'11.5.2022, il Tribunale di Firenze riteneva:
- che il contratto, con il quale aveva commissionato al CP_2 CP_2
Part CO Corpo dei Vigili Giurati (da ora in poi ) il servizio di vigilanza, si era
CO perfezionato il 26.10.2016, ossia al momento dell'accettazione da parte di che poteva manifestarsi anche per fatti concludenti, ravvisabili nella trasmissione alla fornitrice dell'ordine dei prodotti necessari Parte_6
all'installazione dell'impianto di allarme propedeutico al servizio di vigilanza presso i locali di e nell'invio di tecnici per l'installazione CP_2 CP_2
dell'impianto di teleallarme, nonché nell'effettivo espletamento del servizio rilevabile dalla relazione di servizio del vigile giurato e dalle Testimone_2
dichiarazioni di quest'ultimo escusso a sommarie informazioni ex art. 351 cod.
proc. pen., oltre che nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Testimone_4
- che doveva negarsi che l'indicazione del giorno di inaugurazione del negozio riportata nella proposta d'ordine (29.10.2016) e l'indicazione dell'inizio della fatturazione al giorno 1.11.2016 valessero ad individuare un termine iniziale di efficacia del contratto successivo al 26.10.2016;
- che anche laddove tali elementi fossero stati concludenti allo scopo, vi era da rilevare che, in base alle dichiarazioni dei testi e nonché tenuto Tes_5 Tes_1
conto dell'effettivo espletamento del servizio di vigilanza tramite la guardia giurata nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2016: <fosse medio Testimone_2
tempore sopravvenuto tra le parti, sia pur per fatti concludenti, un patto aggiunto volto
a modificare l'eventuale decorrenza degli effetti contrattualmente stabilita, con
l'anticipazione dell'espletamento del servizio di vigilanza alla notte tra il 26 e il 27 ottobre
2016 >>;
6 CO
- che era provata la responsabilità di per il furto avvenuto nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 2016, atteso il grave inadempimento alle obbligazioni assunte, ravvisabile nel fatto che, a tale data, non solo non era stata ancora installata la “centrale unica a tastiera” negozialmente pattuita, ma non era stato neppure correttamente espletato il servizio di vigilanza nel frattempo richiesto,
CO essendosi limitato ad un mero controllo esterno del punto vendite alle ore
22:45, senza reiterare l'attività ispettiva nel corso della nottata;
- ritenuto che la sottoscrizione “in blocco” delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto integrasse validamente il requisito della specifica approvazione per iscritto richiesto dall'art. 1341 cod. civ.,
in quanto richiamate, in sede di doppia sottoscrizione, tanto nel numero quanto,
sommariamente, nel loro contenuto;
- che il termine di tre giorni per la denuncia del disservizio previsto alla clausola n. 8 delle condizioni generali di contratto (applicabile siccome non vessatoria) non era maturato, posto che la nozione di “disservizio” non poteva reputarsi inclusiva anche dell'ipotesi di inadempimento verificatosi nella specie.
E ciò perché: <la clausola n. 1 del contratto per servizi di vigilanza tecnologica specifica
che, alla stregua di “servizio” debba essere negozialmente inteso il “servizio di vigilanza
e/o allarme video/assistito” con la necessità, quindi, dell'installazione di un terminale
tecnologico al fine di un effettivo espletamento dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia,
cotale impianto video assistito, per stessa ammissione della convenuta (v. dichiarazioni
del teste sig. caposervizio presso la Corpo Vigili Giurati s.r.l.) “la notte Testimone_6
prima del furto non era stato installato”: ciò depone non per un mero “disservizio” della
società di vigilanza, quanto piuttosto per una vera e propria omissione nell'adempimento
della prestazione dedotta contrattualmente>>. Per cui: <la clausola limitativa della
decadenza non risulta applicabile all'oggetto in esame>> e la non poteva CP_2 CP_2
7 reputarsi decaduta né dal diritto alla risoluzione del contratto né da quello al risarcimento del danno;
- che in ogni caso la eventuale decadenza (ove in ipotesi ritenuta sussistente) risultava espressamente richiamata in sede di doppia sottoscrizione con esclusivo riferimento al diritto di risoluzione del contratto, presentandosi,
all'opposto, generico a tale stregua il richiamo contrattuale rinvenibile alla
“responsabilità in ordine alle conseguenze del disservizio”, come era dimostrato anche dall'espressione utilizzata nell'elenco delle clausole vessatorie che, nel riportare succintamente la clausola n. 8, faceva esplicita menzione alla
“decadenza dell'azione di risoluzione” e non a quella risarcitoria;
- che la decadenza doveva restava, in ogni caso, esclusa dal fatto che, come poteva rilevarsi dalle dichiarazioni del teste già nel corso della mattina Tes_6
del 27.10.2016 questi avesse avuto notizia tramite la centrale operativa dell'avvenuto danneggiamento del bandone del negozio della OV e di CP_2
un'intrusione dello stesso e, portandosi in loco, si fosse accorto che il bandone era stato tagliato e la porta scassinata;
- che neppure poteva reputarsi operante la limitazione dell'importo risarcibile a tre mensilità nell'ipotesi di inadempimento “esclusivamente”
CO imputabile a stabilita all'art. 8 delle condizioni generali di contratto, posto che detta clausola, tenuto conto della gravità dell'inadempimento e della colpa,
era nulla per violazione dell'art. 1229 cod. civ.;
- che il danno subito da a causa del furto, in base alle fatture CP_2 CP_2
in atti ed alle dichiarazioni dei testi escussi poteva liquidarsi in € 55.741,98, oltre alla rivalutazione monetaria Istat ed agli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata, per complessivi € 62.188,13, oltre ai successivi interessi a decorrere dalla liquidazione;
8 - che gli di Londra avevano assicurato la Parte_4
CO responsabilità civile di , con conseguente applicazione della sezione 3.02 del contratto di assicurazione e della franchigia di € 40.000;
- per tali ragioni così statuiva: <accerta e dichiara l'inadempimento del
[...]
rispetto al contratto per servizi di vigilanza tecnologici stipulato con Parte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto il medesimo contratto e condanna la CP_2 CP_2 [...]
al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_2 CP_2
62.188,13, oltre interessi legali dalla data della liquidazione;
condanna la convenuta al
pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in €11.405,00 per compensi,
euro 786 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa;
in accoglimento della richiesta
di rilevazione formulata dalla convenuta, condanna la terza chiamata a rilevare indenne
la convenuta medesima da tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a
pagare all'attrice per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese nel rispetto della
franchigia di € 40.000 prevista negozialmente e a rimborsare alla medesima le spese del
presente giudizio che liquida in euro 4.025,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa>>.
Con citazione notificata in data 12.12.2022 il Parte_1
proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'accettazione tacita del contratto di vigilanza potesse essere ravvisata nel
CO fatto che aveva trasmesso alla propria fornitrice l'ordine dei prodotti necessari all'installazione dell'impianto di allarme necessario al servizio di vigilanza tecnologico. Al riguardo faceva rilevare che detto ordine dava luogo ad una mera attività preparatoria dell'effettiva installazione dell'impianto di allarme, a sua volta propedeutica all'attivazione del collegamento con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, essendo quest'ultimo indispensabile allo svolgimento del servizio di teleallarme oggetto del contratto, per cui doveva
9 negarsi che alcun contratto era stato ancora concluso nemmeno per accettazione tacita;
2) col secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 1183, 1184 e 1185
cod. civ., nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ. per avere il primo giudice confuso la conclusione del contratto di vigilanza (che comunque non si era affatto perfezionato il 26.10.2016) con la decorrenza dell'efficacia del contratto medesimo che le parti avevano negozialmente indicato alla data del 1°.11.2016,
ossia alla data della prima fatturazione. Né allo scopo poteva darsi rilievo alle dichiarazioni testimoniali – secondo cui già nella serata del 26.11.2016 era stato compiuto un controllo ispettivo -, posto che tale passaggio ispettivo esulava dal contratto, i cui effetti erano destinati a prodursi solo a decorrere dal 1° novembre.
Lamentava, sul punto, anche l'erronea interpretazione delle risultanze delle prove testimoniali;
3) col terzo motivo ribadiva la decadenza in cui era incorsa la CP_2 CP_2
che non aveva denunciato il disservizio entro il termine di tre giorni previsto
[...]
dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto. Contestava in particolare che il mancato allestimento dell'impianto di allarme potesse dare luogo ad un
CO inadempimento imputabile a , posto che il contratto avrebbe prodotto effetti solo dal successivo 1.11.2016 e contestava altresì che, in ipotesi, il mancato allestimento dell'impianto di allarme non rientrasse nella nozione di
“disservizio” stabilito dalla clausola contrattuale in questione. Faceva, poi,
rilevare che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la decadenza riguardava anche il diritto al risarcimento del danno e non solo il diritto alla risoluzione del contratto, stante il chiaro contenuto della clausola contrattuale.
CO Evidenziava che la decadenza non era stata impedita dal fatto che era a conoscenza del furto il mattino immediatamente successivo, posto che la decadenza, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., era impedita solo dal compimento
10 dell'atto previsto dal contratto. Invocava, sul punto le precise argomentazioni svolte in un precedente di questa Corte con la sentenza n. 917/2022;
4) col quarto motivo lamentava la violazione dell'art. 1229 cod. civ. per avere il primo giudice ritenuta nulla la clausola di limitazione della responsabilità contenuta nell'art. 8 delle condizioni generali, reputando
CO sussistente la colpa grave di . Argomentava che, in realtà, tale clausola si inseriva correttamente nel bilanciamento degli interessi rispettivi delle parti in relazione alla natura del contratto ed al tenue corrispettivo pattuito ed essa non dava luogo ad una clausola limitativa della responsabilità, ma ad una clausola penale convenuta ex art. 1382 c.c.;
5) col quinto motivo censurava la quantificazione del danno, posto che on aveva mai prodotto in atti alcun estratto di scrittura contabile CP_2 CP_2
da cui potesse evincersi con certezza la natura e la quantità dei beni asseritamente sottratti, avendo la stessa esibito solo alcune fatture che non consentivano l'adeguata identificazione dei beni. Il che conduceva a ritenere inaffidabili anche le dichiarazioni dei testi;
6) con il sesto motivo, lamentava che il primo giudice non aveva tenuto conto del concorso di colpa della società la quale, nonostante che CP_2 CP_2
il servizio di vigilanza non fosse ancora operativo (stante il termine iniziale di decorrenza del contratto al 1.11.2016) e non fosse stato installato il sistema di allarme, aveva depositato nel proprio esercizio una quantità di merce da essa stessa prospettata come di ingente valore;
7) con il settimo motivo si doleva della mancata ammissione dei mezzi istruttori e, in particolare, del contratto di assicurazione relativo alla merce oggetto di causa richiamato dal teste nel corso della sua Testimone_1
deposizione.
11 Concludeva come in epigrafe per il rigetto delle domande svolte da nei propri confronti o, in subordine, per la riduzione del quantum CP_2 CP_2
in considerazione del concorso di colpa della società appellata, ovvero perché
non adeguatamente dimostrato nel suo ammontare, riproponendo la domanda di garanzia nei confronti di . COoparte_3
Con separato atto di appello, notificato anch'esso il 12.12.2022, la sentenza di primo grado era impugnata anche da per i seguenti Parte_7
motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che, alla data in cui era stato commesso il furto, il contratto di vigilanza fosse stato perfezionato tra le parti e in ogni caso non aveva iniziato la decorrenza della sua efficacia, posto che in base all'art. 2 delle condizioni contrattuali: <il contratto
si intende perfezionato al momento (“Data Inizio”) dell'accettazione dell'Istituto, anche
per fatti concludenti (ad esempio tramite l'attivazione del collegamento con la Centrale
Operativa) senza diritto dell'utente ad alcuna indennità in caso di mancata
accettazione>>. Faceva, quindi, rilevare che l'accettazione espressa non era mai intervenuta e che il contratto non si era concluso nemmeno per fatti concludenti,
posto che non era stato installato l'impianto di teleallarme, né attivato il collegamento, telefonico digitale, alla Centrale Operativa dell'Istituto.
Evidenziava, inoltre, che era chiara la volontà delle parti di far iniziare la decorrenza dalla data di inizio di fatturazione dell'1.11.2016, per cui,
quand'anche, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, il contratto si fosse perfezionato il 26.10.2016, in ogni caso il termine d'inizio decorreva solo dall'1.11.2016 e solo da tale data doveva essere operato il collegamento alla centrale dell'Istituto. Contestava che potessero essere confusi gli atti propedeutici all'inizio di efficacia del contratto (predisposizione del sistema di teleallarme)
con la decorrenza del contratto di vigilanza medesimo;
né assumeva rilievo il
12 fatto che il servizio ispettivo era stato eseguito nella notte tra il 26 e il 27 ottobre
2016, posto che tale servizio non costituiva oggetto della proposta contrattuale,
considerato che, come chiarito dal teste al momento della Tes_6
sottoposizione della proposta di contratto il tema dei passaggi di ronda non era stato in alcun modo affrontato, né vi era stata rassicurazione di sorta sulla loro esecuzione nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2016. Né assumevano rilievo le dichiarazioni dei testi e stante l'incapacità a testimoniare ex art. Tes_1 Tes_5
246 cod. proc. civ. di quest'ultima e la scarsa concludenza delle dichiarazioni dei primi due. Contestava, quindi, che, data l'esiguità del compenso pattuito (€ 50
mensili) i passaggi ispettivi dessero luogo a prestazioni comprese nella proposta contrattuale. Quanto all'impianto di allarme rimarcava che il contratto non prevedeva alcun termine al riguardo, tenuto conto che la decorrenza dell'inizio della sua esecuzione era stato comunque fissato al 1.11.2016;
2) col secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 2697 cod. civ. anche in relazione all'art. 116 cod. proc. civ. con riguardo alla prova del nesso causale.
Faceva rilevare che difettava la prova del furto, dovendosi escludere che, allo scopo, fosse sufficiente la mera produzione della denuncia – querela, priva di valore probatorio circa la veridicità dei fatti contestati. In ogni caso non vi era prova del nesso causale in base ai noti principi della causalità omissiva, essendo mancato l'accertamento controfattuale che il comportamento dovuto avrebbe impedito il furto, considerato che il contratto di vigilanza dava luogo ad un contratto di servizi che comportava l'assunzione di obbligazioni di mezzi e non di risultato. Lamentava inoltre che non aveva offerto una prova CP_2 CP_2
adeguata della presenza dei capi di abbigliamento all'interno dell'esercizio commerciale, né era stato prodotto il libro inventario o scritture contabili utili allo scopo;
13 3) con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione dell'art. 1227
cod. civ., poiché OV. aveva depositato merce, a suo dire, di ingente CP_2
valore, nonostante che fosse ben consapevole del mancato perfezionamento del contratto di vigilanza e sebbene non fosse ancora neppure avvenuto l'allaccio alla centrale operativa dell'Istituto;
4) col quarto motivo lamentava l'erronea interpretazione della clausola limitativa della responsabilità e decadenza dal diritto al risarcimento dei danni,
attesa l'omessa denuncia nel termine di tre giorni previsto all'art. 8 del contratto.
Rimarcava che la mancata installazione del dell'impianto di teleallarme non poteva essere considerato un inadempimento, ma, al più ad un disservizio che non era stato tempestivamente denunciato, con conseguente decadenza di dal diritto a chiedere i danni;
CP_2 CP_2
5) col quinto motivo si doleva dell'erronea quantificazione dei danni, per l'intrinseca inidoneità della documentazione prodotta che recava valori unilateralmente determinati dalla società appellata in relazione a merci di cui non era stata neppure provata l'esistenza all'interno dell'esercizio commerciale, né il furto;
6) col sesto motivo lamentava che anche la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado era manifestamente eccessiva e particolarmente onerosa.
Si costituiva OV. per chiedere il rigetto degli appelli, CP_2
ripercorrendo le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e sottolineando che la stessa guardia giurata quando era stato Testimone_2
sentito dagli organi della Questura di Prato aveva ammesso che tra i suoi compiti vi era quello di sorvegliare i locali della e che il teste CP_2 CP_2 Tes_7
CO aveva confermato di essere stato incaricato da di installare il
[...]
servizio di allarme. Né poteva sostenersi che l'inizio della decorrenza del contratto fosse da individuarsi alla data dell'1.11.2016, attese le precise
14 dichiarazioni rese dai testi e suffragate, sul punto anche dalle Tes_1 Tes_5
dichiarazioni del teste . Riproponeva l'eccezione di inefficacia delle Tes_2
clausole limitative della responsabilità per violazione dell'art. 1341 cod. civ.. E,
comunque, a dire della parte appellata, non era configurabile alcuna decadenza dal diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, posto che il mancato allestimento dell'impianto di allarme dava luogo non già ad un mero disservizio ma ad un vero e proprio inadempimento e perché la decadenza era prevista solo con riguardo al diritto alla risoluzione del contratto e non anche con riguardo alle pretese risarcitorie. Ribadiva la nullità della clausola limitativa della responsabilità per contrarietà all'art. 1229 cod. civ. come reiteratamente chiarito anche dalla Suprema Corte. Argomentava di aver offerto una prova sufficiente ed adeguata dei danni subiti, invocando, oltre alla documentazione prodotta,
anche le dichiarazioni dei testi e e contestando che fosse Tes_5 Tes_1
configurabile alcun concorso di colpa. Né, a suo dire, era ammissibile l'ordine di esibizione del contratto di assicurazione della merce, in difetto di prova della sua esistenza. Concludeva per il rigetto degli appelli.
I due appelli erano riuniti con ordinanza in data 28.2.2024.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1°.10.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si esaminano congiuntamente il primo ed il secondo motivo dell'appello
CO principale avanzato da ed il primo motivo dell'appello di
[...]
siccome connessi al tema del perfezionamento del contratto di CP_3
vigilanza e della esistenza di un termine iniziale di decorrenza dei suoi effetti.
15 Essi sono infondati.
La proposta d'ordine (in atti) sottoscritta da su modulo di CP_2 CP_2
CV è datata 11.10.2016.
Essa ha ad oggetto un <servizio di vigilanza a mezzo collegamento di impianto
di allarme alla Centrale Operativa dell'Istituto>> con intervento <tutti i giorni
24/24h>> a fronte di un canone mensile di € 50 oltre Iva, oltre ad un contributo
una tantum di € 150 oltre Iva per l'installazione dell'impianto di allarme a
<centrale unica 1 tastiera 2 sensori a soffitto (360°) via filo>>.
Nella proposta d'ordine non vi è alcuna menzione a servizi ispettivi o a servizi di ronda.
La proposta d'ordine, nelle note, reca l'indicazione del giorno di inaugurazione del negozio (29.10.2016) e, sotto la voce <decorrenza fatturazione>>
la data del 1.11.2016 con la precisazione <fatturazione anticipata>>.
CO Il compenso di € 50 oltre Iva sarebbe stato quindi fatturato da ogni mese in via anticipata a decorrere dal 1.11.2016.
Il furto di cui chiede il risarcimento, secondo quanto CP_2 CP_2
allegato dalla stessa società appellata, è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27
ottobre 2016.
Ricevuta la proposta d'ordine sottoscritta dalla committente CP_2 CP_2
CO l'11.10.2016, ha richiesto la fornitura dell'impianto di allarme,
[...]
incaricando la ditta della sua installazione. Testimone_7
Non è controverso in atti che il giorno 26.10.2016, , titolare Testimone_7
CO della ditta incaricata da della installazione del sistema di allarme, si è recato presso il negozio della ed ha svolto un sopralluogo, affermando CP_2 CP_2
che, siccome era tardi, sarebbe tornato la mattina successiva per installare l'impianto (v. dichiarazioni dei testi e . Tuttavia, la Tes_7 Tes_5 Tes_6
mattina dopo, il personale di non ha consentito l'installazione CP_2 CP_2
16 dell'impianto di allarme, atteso il furto già verificatosi nella notte tra il 26 e il 27
ottobre (teste . Tes_7
Il teste (dipendente di OV) ha riferito che: Testimone_4 CP_2
CO
<ricordo che circa un mese prima dell'inaugurazione del negozio un incaricato di ,
che ho riconosciuto in aula, ci rappresentò le condizioni alle quali si sarebbe svolta
l'attività di vigilanza, dicendoci, in particolare che se non avessero fatto in tempo a
installare l'allarme prima del trasporto da parte nostra della merce in negozio, ci
avrebbero comunque garantito una vigilanza accurata con il passaggio di una ronda 5/6
volte, dandoci istruzioni di avvertire la centrale laddove si fosse verificato un ritardo
nell'installazione..>>.
Anche la teste (dipendente di dal 2011 al 2019) Testimone_8 CP_2 CP_2
ha riferito che l'installazione del sistema di allarme sarebbe dovuta avvenire nella
CO mattina del 26 ottobre e che era previsto anche il servizio di ronda: <so che
fu contattata dalla ai fini dell'installazione di un sistema di CP_2 CP_2
videosorveglianza ed un servizio di ronda, effettuati personalmente diverse telefonate
relative a tale servizio nel mese dell'inaugurazione; ricordo che il periodo di riferimento
era più o meno ottobre 2016; ricordo che l'installazione era prevista per la mattina
CO precedente a quella in cui è poi avvenuto il furto. Ricordo che un incaricato di , di
cui non ricordo il nome, assicurò una vigilanza accurata in relazione alla notte poiché
non era stato ancora installato l'impianto di videosorveglianza, ricordo in particolare di
CO aver fatto alcune telefonate alla nel corso delle quali ero rassicurata del fatto che un
tecnico sarebbe passato per il montaggio nel primo pomeriggio. Il tecnico venne
effettivamente alle 19:00 circa, svolgendo un semplice sopralluogo e rinviando alla
mattina successiva l'installazione. Preciso che all'interno del negozio era già stata portata
della merce>>.
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal teste x Testimone_1
dipendente e “factotum” della OV in pensione da due o tre anni all'epoca CP_2
17 della testimonianza, la cui deposizione, pur confermando che un incaricato di
CO
aveva assicurato 5/6 passaggi di ronda, presenta alcune imprecisioni,
essenzialmente consistenti nel fatto di aver supposto che fosse un Testimone_7
CO incaricato di cui era demandato l'installazione del sistema di allarme.
Invece, dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_4 Testimone_8
maggiormente precise e affidabili, risulta chiaramente che l'assicurazione circa il
CO passaggio ispettivo era avvenuto nel corso di interlocuzioni dirette con .
Divergono dalle dichiarazioni dei testi e quelle rese dal Tes_1 Tes_5
teste Tes_6
Il teste (caposervizio CV) ha, infatti, affermato che: Testimone_6
CO
<ricordo di aver stipulato una proposta di contratto per conto della con CP_2
(… omissis …) al momento della sottoposizione della proposta non è stato affrontato
[...]
in alcun modo il tema dei passaggi di ronda (…omissis …) non ho mai avuto notizia che
CO
abbia assicurato 5/6 passaggi di ronda alla (…omissis…) ho avuto CP_2 CP_2
notizia di un sollecito effettuato da parte di per l'installazione CP_2 CP_2
dell'impianto di allarme il giorno prima del furto;
nella proposta di acquisto venne
indicata una data per l'inaugurazione del negozio, momento in cui l'allarme doveva essere
operante. Ricordo di aver ricevuto il solo sollecito del giorno precedente al furto;
non so
se a quella data la merce fosse già stata trasportata all'interno del negozio>>.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni della teste siano attendibili, Tes_5
considerato che al momento della deposizione essa non era più dipendente della e non era legata ad essa da alcun tipo di rapporto che potesse CP_2 CP_2
minare l'affidabilità della deposizione, che ha poi trovato piena e coerente conferma anche nelle dichiarazioni del teste e, seppur con Testimone_4
qualche imprecisione, anche nella deposizione del teste Testimone_1
L'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e trova poi Tes_1 Tes_5
obiettivo riscontro nella circostanza che, di fatto, tale servizio ispettivo è stato
18 eseguito da parte della guardia giurata il quale, in esito al furto, Testimone_2
è stato sentito dalla Questura ed ha dichiarato di avere segnato due passaggi nella relazione di servizio, ma di averne fatto uno solo presso il negozio della alle ore 22:45, senza constatare alcuna irregolarità (v. verbale di CP_2 CP_2
s.i.t.).
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare ribadita ex art. 246 cod. proc. civ. dalle parti appellanti con riguardo alla teste non Tes_5
manifestando la sua posizione di ex dipendente presente nel negozio il 26.10.2016
un apprezzabile interesse, tale da giustificarne l'intervento in causa o la partecipazione al giudizio.
CO Mentre le dichiarazioni del teste (dipendente di ), secondo Tes_6
cui non era stato richiesto alcun servizio ispettivo notturno, né si era parlato del numero dei passaggi ispettivi, appaiono generiche, posto che il teste si è limitato a dar conto del contenuto della proposta d'ordine che, come sopra illustrato, tale servizio non prevedeva, senza smentire, in modo circostanziato e credibile, che non fosse stato garantito, in via sostitutiva, un servizio di ronda notturna nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2016 nelle more dell'attivazione del collegamento con la Centrale operativa che avrebbe dovuto avere luogo il mattino seguente (ossia il 27.10.2016: v. le dichiarazioni del teste . Tes_7
Inoltre, le dichiarazioni del teste sono altresì contraddette dalla Tes_6
circostanza che, effettivamente, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2016 il servizio ispettivo era stato espletato da CV, seppur con un solo passaggio di ronda,
invece dei 4/5 promessi.
CO E' pacifico in causa che non abbia mai formulato un'accettazione espressa della proposta d'ordine. Ma, come già ritenuto dal primo giudice,
l'accettazione poteva essere anche tacita.
19 Al riguardo va evidenziato che all'art. 2 delle “Condizioni generali di
Servizio” sottoscritte da rubricato: “Conclusione del COatto” CP_2 CP_2
si prevede che: <la PdO si intende irrevocabile per la durata di 90 giorni dalla
sottoscrizione, salvo il diritto di recesso spettante all'Utente alle condizioni di seguito
descritte. Il contratto si intende perfezionato al momento (“Data di Inizio”)
dell'accettazione dell'Istituto anche per fatti concludenti (ad esempio tramite l'attivazione
del collegamento con la Centrale Operativa) senza diritto dell'Utente ad alcuna indennità
in caso di mancata accettazione>>.
Ciò premesso in fatto, occorre adesso verificare, tenuto conto delle risultanze istruttorie di cui si è dato atto, se e quando si è perfezionato il contratto di vigilanza e se le parti avessero inteso prevedere un termine iniziale.
Il primo giudice ha ritenuto che abbia avuto luogo l'accettazione tacita della proposta alla data del 26.10.2016.
Ritiene questa Corte che l'accertamento condotto dal primo giudice sia da confermare anche in questa sede per le ragioni di seguito evidenziate.
L'accettazione tacita, a tenore dell'art. 2 delle condizioni generali della proposta d'ordine, poteva avere luogo “ad esempio” mediante il collegamento dell'impianto di allarme alla Centrale operativa dell'Istituto. Ciò in coerenza con
CO il fatto che il servizio di vigilanza che si era obbligato ad eseguire in favore di doveva essere svolto appunto a mezzo di collegamento CP_2 CP_2
dell'impianto di allarme alla Centrale operativa, per cui prima di tale momento
CO
non sarebbe stata in grado di adempiere alle obbligazioni assunte.
Tuttavia, dalle dichiarazioni dei testi e può rilevarsi che Tes_5 Tes_1
CO
si era impegnata all'installazione del sistema di allarme e al collegamento alla Centrale operativa già per il giorno 26 ottobre 2016, offrendo rassicurazioni in tal senso a Tanto che OV. appunto il 26.10.2016 ha CP_2 CP_2 CP_2
20 provveduto ad allestire il negozio in vista della sua inaugurazione prevista per il
29.10.2016 come riportato nella data indicata in contratto (testi . Tes_1 Tes_5
CO Il fatto che avesse assunto l'impegno di predisporre il sistema di allarme e di collegarlo alla Centrale operativa già a decorrere dal giorno 26
ottobre 2016 trova indiretto riscontro anche nel fatto che, appunto il 26 ottobre
2016, l'incaricato della fornitura dell'impianto, , si era recato Testimone_7
presso il negozio della per provvedere a tale incombente, senza CP_2 CP_2
tuttavia portarlo a compimento, perché si era fatto tardi.
Ma soprattutto, ulteriore e decisivo elemento di riscontro in merito al fatto
CO che si fosse impegnata a installare l'allarme e a collegarlo alla Centrale
operativa per il 26.10.2016, può ravvisarsi nella circostanza che, constatato che il sistema di allarme non poteva essere allestito per tale data (perché il si Tes_7
CO era presentato tardi al negozio), ha offerto una prestazione sostitutiva consistente nell'esecuzione di una ronda nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2016
con quattro/cinque passaggi ispettivi, accettata da CP_2 CP_2
Infatti, poiché il contratto prevedeva un servizio di vigilanza da attuarsi mediante collegamento del sistema di allarme alla Centrale operativa con obbligo di intervento di CV h/24, deve ritenersi che, in base alla proposta contrattuale,
le parti non avessero previsto alcun servizio ispettivo di ronda notturna e ciò in coerenza con l'entità del canone mensile di € 50 oltre Iva.
CO L'offerta da parte di di un servizio di ronda, mediante quattro o cinque controlli ispettivi nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, in luogo del servizio di vigilanza mediante collegamento alla centrale operativa, dà quindi luogo ad una prestazione sostitutiva rispetto a quella originariamente dedotta in contratto,
CO dettata dalla necessità per di assicurare il servizio di vigilanza anche nella notte tra il 26 e il 27.10.2016 posto che l'impianto di allarme sarebbe stato installato e collegato alla Centrale operativa solo nella mattina del 27.10.2016.
21 Ora, ritiene il Collegio che l'offerta di tale prestazione sostitutiva non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se il contratto di vigilanza non fosse già
CO stato concluso tra le parti e se non avesse già assunto l'obbligazione di provvedere al collegamento dell'impianto di allarme alla Centrale operativa per il giorno 26 ottobre 2016.
Le considerazioni che precedono consentono dunque di ritenere provato che CV, nelle interlocuzioni avute con abbia accettato la CP_2 CP_2
proposta di contratto di vigilanza a decorrere dal 26.10.2016 nei termini sopra descritti, assicurando, in via temporanea e provvisoria sino a quando non fosse stato approntato il collegamento del sistema di allarme alla Centrale operativa,
l'espletamento di un servizio sostitutivo di ronda, mediante 4/5 passaggi ispettivi nella notte tra il 26 e il 27.10.2016.
Deve, inoltre, ritenersi, in base alle fonti di prova sopra richiamate, che tale
CO obbligazione sia stata solo parzialmente eseguita da mediante l'esecuzione di un unico passaggio ispettivo, svolto dalla guardia giurata alle Testimone_2
22:45, con conseguente inadempimento della parte appellante alle obbligazioni assunte nei confronti di sia con riguardo alla mancata CP_2 CP_2
installazione dell'impianto di allarme ed al suo collegamento alla Centrale
Operativa nei termini pattuiti, sia con riguardo all'esecuzione di un numero di passaggi ispettivi grandemente inferiore a quelli promessi.
Tali conclusioni non sono contraddette dalla circostanza che nella proposta d'ordine fosse prevista una fatturazione anticipata del corrispettivo mensile a decorrere dal 1.11.2016.
Per le considerazioni che precedono, infatti, tale indicazione temporale,
siccome non univoca, non consente di ritenere che l'efficacia del contratto sarebbe stata da individuare al giorno 1.11.2016, posto che tale assunto è contraddetto dal fatto che nella stessa proposta d'ordine era indicata la diversa ed anteriore data
22 del 29.10.2016 come giorno d'inaugurazione (indicazione che sarebbe stata priva di significato se l'efficacia del contratto fosse stata pattiziamente individuata dopo il termine iniziale dell'1.11.2016) sia e soprattutto dalle stesse dichiarazioni
CO del teste (dipendente di ) secondo cui l'impianto doveva essere Tes_6
allacciato alla Centrale operativa in tempo utile per l'inaugurazione.
E va parimenti escluso che il 29.10.2016 segnasse il termine iniziale dell'efficacia del contratto. E ciò per due ordini di motivi:
- in primo luogo, perché il giorno dell'inaugurazione il negozio doveva essere già stato previamente allestito e quindi doveva già esservi trasportata la merce, per cui appare plausibile ritenere che l'impianto di allarme ed il collegamento alla centrale operativa dovessero necessariamente essere approntati in data anteriore al 29 ottobre 2016;
- in secondo luogo, perché, in base alle dichiarazioni dei testi e Tes_1
ed ai riscontri obiettivi dell'attendibilità delle loro dichiarazioni sopra Tes_5
CO evidenziati, può ritenersi provato che si era impegnato a installare e collegare l'impianto di allarme alla Centrale operativa per il 26.10.2016, tanto da offrire, come prestazione sostitutiva, quella della ronda notturna una volta constatato che tale allacciamento non poteva avere luogo per il 26 ottobre, ma solo per il giorno seguente (27.10.2016).
Del resto, lo stesso primo giudice ha ravvisato nel tenore delle deposizioni testimoniali del e della e nelle s.i.t. della guardia giurata Russo Tes_1 Tes_5
la prova dell'esistenza di patti aggiunti alla proposta d'ordine che erano stati
CO accettati da , senza che, in merito alla validità ed all'efficacia di tali patti siano stati sollevati specifici motivi di impugnazione dalle parti appellanti.
CO Pertanto, il primo ed il secondo motivo dell'appello proposto da ed il primo motivo dell'appello proposto da vanno respinti. COoparte_3
23 CO Si esamina adesso il terzo e il quarto motivo dell'appello di ed il quarto motivo dell'appello di , entrambi inerenti al tema della COoparte_3
decadenza dall'azione di responsabilità.
Essi sono fondati.
Giova evidenziare che, al riguardo, ha riproposto in CP_2 CP_2
appello l'eccezione di inefficacia della clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali di servizio perché non validamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ..
L'eccezione di inefficacia va disattesa.
Infatti, all'art. 8 delle condizioni generali di contratto si prevede che: <la
mancata denuncia a mezzo di raccomandata a/r anticipata via fax di qualsiasi disservizio
entro tre giorni dalla sua conoscenza preclude all'Utente la risoluzione del contratto e
solleva l' da ogni responsabilità in ordine al disservizio. L'istituto, in caso di CP_9
inadempimento ad esso esclusivamente imputabile, risponderà dei danni accertati in sede
giudiziale nella misura massima equivalente a n. 3 mensilità>>.
Ritiene questo Collegio che la clausola in questione, della cui natura vessatoria non si discute in questa sede, sia stata specificatamente approvata per iscritto da con modalità tali che la sottraggono alla sanzione CP_2 CP_2
dell'inefficacia comminata dall'art. 1341 cod. civ., posto che la clausola è
singolarmente richiamata in sede di doppia sottoscrizione non solo con riguardo al numero, ma anche, seppur sommariamente, al suo contenuto (n. 8 decadenza
dell'azione di risoluzione e alla limitazione della responsabilità per danni) in modo da richiamare l'attenzione di OV sulla stessa. CP_2
Sebbene, infatti, la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie sia avvenuta cumulativamente, l'indicazione del numero e la descrizione sommaria del contenuto della clausola n. 8 sopra richiamata assolve ai requisiti stabiliti dall'art. 1341 cod. civ. ai fini dell'efficacia della clausola, posto che come chiarito
24 dalla Suprema Corte: << nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della
specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. della clausola
vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non,
purché non cumulativo, salvo che in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla
legge una forma scritta per la valida stipula del contratto>> (v. Cass. 4126/2024; Cass.
17939/2018).
Non paiono, invece, condivisibili le argomentazioni spese dal primo giudice per negare che la decadenza riguardasse solo il diritto alla risoluzione e non anche il diritto al risarcimento dei danni, atteso che, in sede di doppia sottoscrizione, il richiamo al numero della clausola in questione (8) ed al suo contenuto, con l'espressa menzione dei <termini e modalità di comunicazione del
disservizio e decadenza dall'azione di risoluzione>> e della <limitazione della
responsabilità per danni>> appare idoneo a richiamare l'attenzione di OV CP_2
non solo sul termine decadenziale ivi previsto, ma anche sulle conseguenze che dalla sua inosservanza sarebbero dipese sia con riguardo all'azione di risoluzione sia con riguardo alla responsabilità risarcitoria dell' per i danni CP_9
conseguenti al “disservizio” e per i danni “imputabili in via esclusiva”.
Va poi negato che la nozione di “disservizio” identifichi un concetto
CO diverso da quello dell'inadempimento imputabile a , ovvero che
CO l'inadempimento di dia luogo ad un qualcosa di diverso da un
“disservizio”, posto che diversamente non avrebbe avuto senso prevedere l'esclusione (nel caso di decadenza) o la limitazione di responsabilità per i danni
CO (nel caso di inadempimento esclusivamente imputabile a ). Per cui deve ritenersi che il “disservizio” identifichi i casi in cui il danno sia stato prodotto da
CO altri (nel caso di specie: da chi ha commesso il furto) e sia chiamata a risponderne per non aver esattamente ottemperato alle proprie obbligazioni
25 (disservizio). Mentre solo nel caso in cui il danno sia unicamente imputabile a
CO
, essa ne avrebbe risposto nei limiti previsti (di tre mensilità del canone),
ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, ove il danno è dipeso dal furto.
Esclusa la sanzione dell'inefficacia della clausola n.8 delle condizioni generali di servizio contemplata dall'art. 1341 cod. civ., occorre adesso verificare se sia o meno incorsa nella decadenza prevista dalla clausola in CP_2 CP_2
esame.
Com'è noto, la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto (art. 2966 cod. civ.) che nel caso di specie è
identificato dal citato art. 8 dalla “denuncia a mezzo di raccomandata a/r, anticipata
via fax, di qualunque disservizio entro tre giorni dalla sua conoscenza”.
Non sono state proposte specifiche questioni dalle parti in merito alla congruità del termine contrattuale di decadenza e reputa il Collegio che i tre giorni ivi contemplati e le modalità richieste (raccomandata a/r anticipata via fax)
non siano tali da rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto (art. 2965
cod. civ.).
Nel caso di specie il disservizio che doveva denunciare nel CP_2 CP_2
termine di tre giorni si identifica nell'espletamento del servizio ispettivo di ronda notturna in modo inadeguato e insufficiente (un solo passaggio, invece dei quattro/cinque promessi).
E' pacifico in atti che, sebbene il furto sia avvenuto nella notte tra il 26 e il
27 ottobre 2016, la denuncia del disservizio sia stata fatta a mezzo di mail datata
31 ottobre 2016, ma comunicata per posta elettronica certificata solo il giorno 4
novembre 2016, con la quale il legale di avv. Legni, nel notiziare CP_2 CP_2
CV del furto, ha denunciato che: <… dal supporto CD di video – sorveglianza
fornito alla mia cliente dal titolare di un negozio limitrofo e contenenti anche le riprese
del negozio della OV (ore 20,00 – 8.00) è altresì evidente che non è stato fatto CP_2
26 alcun passaggio da parte degli incaricati della Vs. Società ai fini del controllo e vigilanza
come invece previsto in contratto …>>. (doc. 4 del fascicolo OV. . CP_2
Era onere della parte appellata allegare e dimostrare che il CP_2 CP_2
CD di video sorveglianza fornitole dal titolare di un negozio limitrofo (non allegato in atti) le era stato consegnato non prima del giorno 1.11.2016 e che essa,
solo da tale data (ovvero successivamente) essa aveva potuto rendersi conto e avere conoscenza del disservizio.
OV. non ha né allegato né provato quando le era stato CP_2
consegnato il CD in questione dal titolare di un negozio limitrofo.
Tuttavia, dal fatto che la p.e.c. con la quale è stato denunciato il disservizio sia datata 31.10.2016, può agevolmente ricavarsi che fosse stata a CP_2 CP_2
conoscenza del disservizio almeno dal giorno di lunedì 31.10.2016, per cui la denuncia fatta il giorno venerdì 4.11.2016 deve ritenersi tardiva.
D'altro lato, come sopra anticipato, era già a conoscenza del CP_2 CP_2
“disservizio” determinato dall'inadempimento all'obbligo di installare il sistema di allarme e di collegarlo alla operativa centrale già dal giorno 26 ottobre 2016,
per cui anche sotto questo profilo, la denuncia appare tardiva.
Va conseguentemente negato che il fatto che CV era a conoscenza del furto già dalla mattina del 27 ottobre 2016 (come è reso evidente dal fatto che il proprio personale ha potuto recarsi in loco e constatare il taglio del bandone di chiusura del negozio e che la porta era stata forzata) valga ad impedire la decadenza, posto che tale circostanza non equivale né integra la denuncia del disservizio richiesta dall'art. 8 delle condizioni generali a pena di decadenza.
Ma quand'anche si volesse aderire alla nozione di disservizio in relazione all'evento furto, a maggior ragione la denuncia dovrebbe reputarsi tardiva,
siccome il furto era stato scoperto da già nella prima mattina del CP_2 CP_2
27 CO successivo 30 ottobre. Né vale il fatto che era venuta a conoscenza del furto la stessa mattina del 27 ottobre (quando ha fatto un sopralluogo allo scopo) posto che la decadenza, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., è impedita solo dal compimento dell'atto per il quale è contrattualmente comminata e non dalla conoscenza del
CO fatto acquisita aliunde da .
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata va respinta la domanda di risoluzione del contratto di vigilanza e di risarcimento dei danni
CO avanzata da ei confronti di , mentre la domanda di garanzia CP_2 CP_2
avanzata da nei confronti di deve ritenersi CP_2 CP_2 COoparte_3
assorbita.
Parimenti assorbite sono le ulteriori questioni sollevate dalle parti appellanti con i restanti motivi di appello.
Va, in ultimo, rilevato che non sono stati documentati pagamenti effettuati
CO da o da in esecuzione della sentenza impugnata, per CP_3 CP_3
cui le domande proposte dalle parti appellanti vanno, sul punto, disattese.
Tenuto conto dell'esito della lite e della sussistenza dell'inadempimento
CO di alle obbligazioni assunte con che viene confermato anche CP_2 CP_2
in questa sede di appello), si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
cod. proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado tra tutte le parti del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con atto Parte_8
notificato il 12.12.2022 e sull'appello riunito proposto da COoparte_3
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1909699, con atto
[...]
notificato il 12.12.2022 nei confronti di avverso la sentenza n. CP_2 CP_2
28 1426/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 11.5.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risoluzione del contratto di vigilanza e di risarcimento dei danni proposta da CP_2 CP_2
nei confronti del e dichiara assorbita la domanda di Parte_8
garanzia da quest'ultima proposta nei confronti di;
COoparte_3
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Firenze, 20.5.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
27 ottobre 2016, per cui la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro il