Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 09/01/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 57803 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
tra in persona del legale rappresentante pro tempore signor, Parte_1 Pt_2
, con sede in Marino (RM), Via Pietro Maroncelli n. 152, Partita IVA
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Colagrossi del foro di Roma, P.IVA_1 ed ivi domiciliata presso il suo studio sito in Albano Laziale (RM), Corso Giacomo Matteotti, n.196, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ed allegata al fascicolo telematico Email_1
- opponente - Contro c.f. e P. IVA , con sede in Roma (RM) alla Via CP_1 P.IVA_2
Domodossola n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
nato a [...] il [...], c.f. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Di Iorio, C.F._1
(c.f. – fax 06.99332809 – pec C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2 studio in Ciampino (RM) al Viale Roma n. 87, giusta procura redatta su documento separato da intendersi in calce al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 48710/2023
-opposta- OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo ed altro.
1
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 08/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso depositato in data 02.11.2023 presso il Tribunale di Roma, iscritto al N.R.G. 48710/2023, la società ha adito ex art. 633 c.p.c. CP_3 premettendo e deducendo:
a) di aver condotto in locazione dal 01.03.2018 al 28.02.2023 un capannone industriale di proprietà della società sito in Roma alla Via degli Pt_1
Agrostemmi nn. 208/210, in forza di contratto di locazione commerciale datato 01.08.2017 e registrato in Albano Laziale il 14.08.2017 al n. 3705, serie 3T;
b) di aver corrisposto a garanzia delle obbligazioni assunte con il predetto contratto € 33.000,00 a titolo di deposito cauzionale, pari a n. 2 mensilità del canone di locazione, non imputabile in conto pigioni o altri corrispettivi, con impegno del locatore alla restituzione di detta somma al termine della locazione previa verifica dello stato dell'immobile;
c) che, in data 28.02.2023, ha riconsegnato l'immobile alla società locatrice e in quella sede le parti hanno sottoscritto un verbale nel quale si era dato atto che la riconsegna dell'immobile era avvenuta nello stato in cui era stato ricevuto;
le sole opere da eseguirsi da parte della erano CP_1
2 3
consistite nel ripristino dei locali bagno nonché nella manutenzione ordinaria delle serrande meccanizzate;
il locatore, null'altro avendo da eccepire, aveva accettato la restituzione delle chiavi a chiusura del rapporto di locazione e si era impegnata a restituire la somma ricevuta a Cont titolo di deposito cauzionale;
aveva provveduto al ripristino dei locali bagni sostenendo una spesa per complessivi € 10.370,00 ma era Pt_1 venuta meno all'obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale sicchè con pec del 05.05.2023, a mezzo dello scrivente difensore, aveva diffidato l'odierna opponente alla restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, previa decurtazione delle somme occorrenti per la sostituzione di alcuni vetri rotti per € 150,00 oltre
IVA, pari ad € 183,00, e della gronda per € 320,00 oltre IVA, pari ad €
390,40; Cont d) non avendo corrisposto alcunchè aveva chiesto all'intestato Pt_1
Tribunale di emettere decreto ingiuntivo per la complessiva somma di €
33.501,56 così determinata: - € 32.426,60 (€ 33.000,00 deposito cauzionale -
€ 183,00 spesa per i vetri - € 390,40 spesa per la gronda) - € 1.074,96
(interessi legali dal 01.03.2023 alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con decreto ingiuntivo n. 16886/2023 emesso in data 6.11.2023, il
Tribunale di Roma ha ingiunto a il pagamento della somma di Parte_1
€ 33.501,56 oltre interessi, oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in €. 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge (v. doc.
1.m.).
Il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo sono stati notificati alla Pt_1
a mezzo pec in pari data (docc. 2 e 3), avverso la quale ha proposto Pt_1 opposizione con ricorso in materia locatizia, ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza per il giorno 19.06.2024 (v. doc. 4), al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 16886/2023 del 06/11/2023 - RG n. 48710/2023, notificato in data 6.11.2023 a mezzo pec, per tutti i motivi così esposti nel presente atto.
Nel merito, dichiarare che il solo importo dovuto dalla alla GEV Pt_1
è pari all'importo del credito non contestato pari ad euro 3.713,00; - in ogni caso, rideterminare le spese liquidate nel monitorio alla luce del minor credito spettante alla GEV;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. Le sole opere da eseguirsi da parte della consistevano nel ripristino dei CP_1 locali bagno nonché nella manutenzione ordinaria delle serrande meccanizzate. Il locatore, null'altro avendo da eccepire, accettava la restituzione delle chiavi a chiusura del rapporto di locazione e si impegnava a restituire la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale.
3 4
In sede di riconsegna le parti visionavano attentamente gli immobili e, all'esito della verifica, sottoscrivevano il suindicato verbale. Sicchè non corrisponde a Cont vero che i locali non fossero in buone condizioni nè ha mai confermato detta circostanza. Il magazzino industriale oggetto di locazione ha una superficie di oltre mq. 7.200, dato questo che rende evidente come le manutenzioni da eseguirsi per come concordate non possono certo qualificarsi di “notevole importanza”.
Lo stesso giorno della riconsegna (28.02.2023), subito dopo la firma del verbale di riconsegna, restituiva il magazzino industriale ad altra Pt_1 società, tale Fema Logistica e Trasporti S.r.l..
In via di compensazione eccepiva la dovutezza dell'importo del deposito cauzionale pari ad Euro 33.000,00, offriva banco iudicis la somma del credito non contestato pari ad euro 3.713,00.
Instaurato il contraddittorio si è costituito la parte opposta, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_2
(c.f. , residente in [...]
n. 152), con sede in Marino (RM) alla Via Pietro Maroncelli n. 152, P.IVA
, chiedendo la condanna dell'opponente al versamento di P.IVA_1
€.33.501,56 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo a favore dell'istante; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario.
Indi i procuratori delle parti hanno regolamentato i loro rapporti contrattuali, convenendo di rinunziare/di accettare agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite essendo cessata la materia del contendere, con richiesta di estinzione degli atti del giudizio.
III. All'odierna udienza, il ricorrente a mezzo di procuratore speciale ha proposto rinuncia agli atti del presente giudizio ed il resistente quale legale munito di procura speciale, ha accettato.
I procuratori delle parti, pertanto, invitati ad interloquire sul punto, hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del processo, recedendo da ogni altra questione pregiudiziale e di merito, intercorsa tra essi.
Essendo la rinunzia e l'accettazione regolari non resta che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
Siffatta pronuncia va resa con sentenza (v. sul punto, Tribunale di
Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 21707/2006; Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass.
Civ. n. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente,
4 5
per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello o col ricorso per cassazione (cfr. in tal senso:
Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass.
Civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass.
Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829); “I commi 3
e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Hanno altresì chiesto la revoca del d.i. opposto (D.I. n. 16886/2023 del 6 novembre 2023 – Tribunale di Roma R.G. 48710/2023).
IV. In merito al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” . “ La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
5 6
In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione
(pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018).
L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del
10/10/2006).
Nella fattispecie de qua agitur, nondimeno, le parti hanno raggiunto un accordo anche sulle spese legali di cui hanno domandato l'integrale compensazione giudiziale. Per l'effetto e per espressa richiesta delle parti il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
V. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v.
Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del
9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86;
6 7
Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e
Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. ;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 16886/2023 del 6 novembre 2023 emesso dal Tribunale di Roma R.G. 48710/2023);
3) dichiara, stante l'accordo raggiunto, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma 09/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 8.1.2025 con trattazione scritta
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
7