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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/05/2024, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
-SEZ. II CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4396/22 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata per la decisone all'odierna udienza ai sensi dell' art. 281 sexies cpc, vertente tra:
Pt 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ti Cesario e Antonio Pancallo per mandato in atti
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Gianluca Mancini per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata, le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la societa' Pt 1 traeva in giudizio la soc. CP 2, opponendo il decreto ingiuntivo di pagamento n. 855/22, emesso in data 20/5/22 dal Tribunale di sede e notificato il successivo 9/6/22, dell' importo di 22948,65, oltre spese ed accessori, asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura di corrente elettrica.
Ne lamentava l' illegittimita', in primis perche' il provvedimento sarebbe stato reso pur in difetto degli elementi essenziali che devono indefettibilmente corredare qualsiasi atto introduttivo, ovvero petitum e la causa petendi, pur non contestandosi la sussistenza del rapporto di somministrazione e l' obbligazione del pagamento incombente sul somministrato, significando l'oggetto specifico della contestazione nei maggiori importi domandati, assunti come mai menzionati nelle fatture periodicamente inviate ( e regolarmente pagate) secondo le cadenze convenzionali, di modo che, l' anomala-tardiva emissione, sarebbe fattore impeditivo del diritto dell' utente di controllare l' esattezza degli importi elaborati dal misuratore, trattandosi di rapporto gia' cessato al momento della relativa emissione commerciale, peraltro gia' contestata con pregressa nota del 6/4/21.
Negata, dunque, la debenza delle somme domandate in monitorio, presupposta anche l' inidoneita' dimostrativa della fattura, che, in effetti, non assurgerebbe alla dignita' di fonte di prova dell' entita' della prestazione, gravante sul fornitore del servizio, sicche' rimarrebbe integro sul pretendente, secondo le regole ripartitorie ordinarie, l'onere della prova del proprio credito, eccepita, gradatamente, l' intervenuta prescrizione biennale del diritto al pagamento, almeno in termini parziari, della prestazione, ne domandava la revoca con vittoria di spese e distrazione.
L'azione impeditivo-estintiva, veniva contrastata dalla resistente, che, affermando la giustezza dei conteggi effettuati sulla base dei dati registrati dal misuratore, elaborati dalla consociata [...]
Org_1 (soggetto preposto a tale specifica funzione), precisato che le fatture sarebbero rispondenti al saldo dovuto, configurando i precedenti pagamenti acconti versati sulla base di conteggi solo stimati, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
In limine risultano ultronee all' esame di giustizia le doglianze attinenti alla mancanza degli elementi essenziali, peraltro positivamente riscontrabili, che devono corredare il ricorso introduttivo, noto che l' irritualita' del ricorso monitorio non rileva ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, instaurandosi con l'opposizione ex art. 645 cpc un giudizio di merito a cognizione piena in cui non si discute della sussistenza o meno degli elementi essenziali dell' atto introduttivo, o, se del caso, di ricorrenza dei meno della requisiti formali per la concessione del provvedimento, quanto della fondatezza o pretesa creditoria, avanzata con l' originario ricorso.
Potendosi, dunque, esaminare il merito, va osservato che, se vero ed incontestabile che in tema di obbligazione, anche di genesi contrattuale, spetti alla parte che, assuntasi adempiente, solo allegare, in chiave manutentiva, la fonte dell' altrui obbligazione ed i fatti costitutivi dell' inadempimento, e' anche vero, che, in caso di contestazione da parte di chi, chiamato ad adempiere, contesti tali fatti, sostenendo di nulla dovere, e' plausibile che si determini la reintegrazione in capo al creditore degli oneri dimostrativi, giusta applicazione del principio di vicinanza della prova, secondo il cui comando chi assume una propria posizione di interesse deve provare i relativi presupposti costitutivi.
Nel caso che occupa, vertendosi in tema di contratto di somministrazione di energia, non e' revocabile in dubbio che il diritto del somministrante al pagamento degli importi corrispondenti a quanto consumato dal fruitore non puo' prescindere dalla preventiva dimostrazione dell' esatta entita' del prelievo di corrente elettrica, ordinariamente, secondo contratto e gli usi che contraddistinguono tale tipologia convenzionale, accertabile mediante apparecchi ("contatori") appositamente installati presso il sito di allocazione dell' utenza somministrata, che costituiscono l' unica fonte per il computo della quantita' utilizzata, sulla base dei dati che lo stesso ha registrato durante il corso del rapporto, ferma la facolta' del fornitore di emettere bollette su basi meramente stimate, ovvero sulla base del presumibile consumo di cui l'utente abbia usufruito in una determinata frazione temporale, computata, secondo prassi consolidata, alla stregua dei precedenti prelievi.
O,Cio' anche se il panorama giurisprudenziale in ambito meritorio sul tema di "consumi stimati" come nel caso che occupa, non accertati nei tempi ordinariamente previsti (trattandosi, incontestatamente, di importi calcolati su consumi in periodi per cui era stata gia' emessa fattura ed il rapporto era gia' cessato al momento della richiesta) - in tema di somministrazione elettrica per cui sia sollevata contestazione sull' entita' del consumo, si presenta estremamente disomogeneo e variegato, caratterizzato da prese di posizioni che, pur muovendo dai principi cristallizzati in relazione ai criteri ripartitivi degli oneri probatori applicabili in materia contrattuale, sono giunte a conclusioni differenti, se non divergenti, addossando ora all' uno (fruitore), ora all' altro
(somministratore) l' onere di dimostrare, rispettivamente, la non debenza o la debenza degli importi domandati a titolo di pagamento del corrispettivo in caso di contestazione da parte del consumatore finale, tanto che si e' reso necessario l' intervento della Corte di Legitimita', che con recenti pronunce di spessore nomofilattico e congruamente compatibili con la normativa di settore, hanno dato un impulso chiarificatore determinante nella controversa materia.
Del tutto condivisa rimane, ancora in via del tutto pregiudiziale all' esame della pretesa di pagamento della societa' ricorrente (qualificabile quale azione di adempimento contrattuale dell' obbligo del fruitore di corrispondere il "pretium" convenuto), la transizione difensiva opponente in merito alla valenza dimostrativa meramente presuntiva degli estratti contabili, conforme, in effetti, alle interpretazioni piu' accreditate in tema, avuto riguardo alle differenze "istruttorie" che caratterizzano il giudizio monitorio e quello, eventuale, di opposizione ex art. 645 cpc, secondo cui le fatture commerciali, regolarmente tenute, pur idonee a fondare la domanda in fase sommaria
"inaudita altera parte", degradano in sede di eventuale opposizione, a mere fonti presuntive o indiziarie, che, in quanto tali, vanno suffragate con ulteriori elementi dimostrativi di maggior consistenza sotto il profilo della vis di persuasione, avuto riguardo al retaggio unilaterale della fattura, che, in effetti, e' mero documento fiscale rappresentativo, salva ipotesi di non contestazione dei relativi contenuti, qui, tuttavia, non in rilievo.
Ne deriva che, pur con tutti i dubbi insorti in ambito ermeneutico, spetti alla parte creditrice fornire la prova del credito, ove, come ne caso che occupa, siano contestate le fatture e l'importo domandato a titolo di pagamento in esse contenuto, e cio' secondo gli ordinari criteri dimostrativi, che, con riferimento al caso di specie, non possono prescindere dall' accertamento dell' effettiva entita' del prelievo di cui l'utente ha usufruito, ordinariamente verificabile con le risultanze registrate dal contatore, in assetto, tuttavia, dialettico, che deve vedere lo stesso utente parte attiva nelle relative operazioni.
Rileva in tale composito contesto interpretativo, la linea di pensiero recentemente sposata dalla
Suprema Corte, che, a piu' riprese e con arresti caratterizzati da coerenza in rapporto ai principi di diritto enunciati nella tematica generale e specifica di settore, ha inteso opinare che, in tema di accertamento dell' obbligo di pagamento delle forniture elettriche sulla base di dati stimati, in caso di contestazione, ove l' impresa erogatrice determini il consumo senza verifica nel contraddittorio tra parti, rilevato al momento, cade la presunzione di legittimita' dei consumi (Cass, Ord. 157717/22 a conf,. Cass. Ord. 34701/21), che, in sostanza, sta a significare che la lettura stimata non puo' ritenersi efficacemente opponibile all' utente che ne abbia contestato l' addebito.
Tale ipotesi puo' essere serenamente applicabile anche al caso che occupa, atteso che, per la parte che non ha potuto verificare la registrazione dei consumi, questa assume valenza di mera stima unilaterale, evidentemente, perche' la contestazione dell' addebito ulteriore rispetto a quello gia' fatturato secondo le naturali cadenze, ebbe ad essere formulata dopo che il contratto era concluso, anche a diversi mesi di distanza, come incontestatamente emerso.
Cio', a parere del relatore, esclude ogni efficacia al computo dei consumi elaborato dal somministratore (o chi per lui), proprio in quanto resi in una fase in cui non vi erano le condizioni per il suo controllo congiunto, tanto che la debitrice ha inteso contestarli esplicitamente una volta avanzata stragiudizialmente la relativa richiesta, giusta nota di diniego offerta in fascicolo di parte attrice. Ne', infine, la parte opposta ha offerto elementi "trasversali" di convincimento per perorare il fondamento della richiesta di pagamento, che, si ribadisce poteva essere validamente dimostrata solo attraverso l' accertamento giudiziale dei consumi registrati dal contatore sottoposti al vaglio del contraddittorio, ipotesi di lavoro impercorribile, essendo emerso il computo "novativo" in una fase ove tale verifica non era, evidentemente, piu' possibile.
D'altra parte non e' dato comprendere il motivo per cui, se la societa' incaricata dell' elaborazione dei calcolo dei consumi era in possesso dei dati registrati, come affermato, non si fosse provveduto tempestivamente a contestare il maggior dovuto, non essendo emersa alcuna evenienza atta a giustificare il ritardo accumulato, sicche' il comportamento tenuto dalla somministratrice, pare, in ogni caso, non conforme ai principi di bona fede che devono caratterizzare le relazioni commerciali.
A nulla rileva, inoltre, lo schema riassuntivo contenente il dettaglio degli asseriti consumi posti a base della fattura e del conseguente decreto ingiuntivo (doc. 3 produzione di parte opposta), privi di ogni valenza certificativa (come pare pretendere l' opposta), come tali non opponibili all' utente, mancando ogni verificazione di legittimita', mentre l' estratto delle scritture contabili autenticato, allo stesso collegato, rimane superato ed assorbito dall' opposizione, come gia' argomentato in tema di valenza dimostrativa delle fatturazioni.
Vanno, pertanto disattese le contrarie difese svolte dall' opposta, che perora la pretesa creditoria esclusivamente su affermazione (unilaterale) di rispondenza del saldo domandato ai consumi reali, di cui, in effetti, non vi e' dimostrazione efficace sul piano processuale, a nulla rilavando che il computo della bolletta fosse realizzato dalla consorella E-Distribuzione, le cui attestazioni, quale incaricato dalla stessa contraente somministratrice, assumono la stessa valenza di atto unilaterale inopponibile.
Nulla, infine, va pronunciato sull' eccezione di prescrizione, sebbene in parte qua aderita dalla societa' opposta, formulata in via gradata nell' atto di opposizione, tale da considerarsi in quanto esplicitata come subordinata dalla stessa opponente con le proprie memorie conclusionali.
L'eccezione, dunque, rimane assorbita dall' accoglimento del motivo di opposizione principale formulato dall' avversante.
In difetto, dunque, di prova dell'elemento costitutivo che deve fondare la pretesa di pagamento di cui alla domanda di adempimento introdotta con l' originario ricorso monitorio, imprescindibile in ogni ipotesi manutentiva, la pretesa creditoria va disattesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, avuto riguardo alla frammentarieta'/disomogenita' del panorama ermeneutico che contraddistingue la materia, possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni opponenti, revoca il decreto ingiuntivo opposto
(n. 855/22 del tribunale di Taranto) e compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa
Cosi deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 31/5/24
IL GO A. TAURINO
-SEZ. II CIVILE TRIBUNALE DI TARANTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 4396/22 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata per la decisone all'odierna udienza ai sensi dell' art. 281 sexies cpc, vertente tra:
Pt 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ti Cesario e Antonio Pancallo per mandato in atti
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona dal legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Gianluca Mancini per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata, le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, la societa' Pt 1 traeva in giudizio la soc. CP 2, opponendo il decreto ingiuntivo di pagamento n. 855/22, emesso in data 20/5/22 dal Tribunale di sede e notificato il successivo 9/6/22, dell' importo di 22948,65, oltre spese ed accessori, asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura di corrente elettrica.
Ne lamentava l' illegittimita', in primis perche' il provvedimento sarebbe stato reso pur in difetto degli elementi essenziali che devono indefettibilmente corredare qualsiasi atto introduttivo, ovvero petitum e la causa petendi, pur non contestandosi la sussistenza del rapporto di somministrazione e l' obbligazione del pagamento incombente sul somministrato, significando l'oggetto specifico della contestazione nei maggiori importi domandati, assunti come mai menzionati nelle fatture periodicamente inviate ( e regolarmente pagate) secondo le cadenze convenzionali, di modo che, l' anomala-tardiva emissione, sarebbe fattore impeditivo del diritto dell' utente di controllare l' esattezza degli importi elaborati dal misuratore, trattandosi di rapporto gia' cessato al momento della relativa emissione commerciale, peraltro gia' contestata con pregressa nota del 6/4/21.
Negata, dunque, la debenza delle somme domandate in monitorio, presupposta anche l' inidoneita' dimostrativa della fattura, che, in effetti, non assurgerebbe alla dignita' di fonte di prova dell' entita' della prestazione, gravante sul fornitore del servizio, sicche' rimarrebbe integro sul pretendente, secondo le regole ripartitorie ordinarie, l'onere della prova del proprio credito, eccepita, gradatamente, l' intervenuta prescrizione biennale del diritto al pagamento, almeno in termini parziari, della prestazione, ne domandava la revoca con vittoria di spese e distrazione.
L'azione impeditivo-estintiva, veniva contrastata dalla resistente, che, affermando la giustezza dei conteggi effettuati sulla base dei dati registrati dal misuratore, elaborati dalla consociata [...]
Org_1 (soggetto preposto a tale specifica funzione), precisato che le fatture sarebbero rispondenti al saldo dovuto, configurando i precedenti pagamenti acconti versati sulla base di conteggi solo stimati, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti in visione, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito.
MOTIVI
In limine risultano ultronee all' esame di giustizia le doglianze attinenti alla mancanza degli elementi essenziali, peraltro positivamente riscontrabili, che devono corredare il ricorso introduttivo, noto che l' irritualita' del ricorso monitorio non rileva ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, instaurandosi con l'opposizione ex art. 645 cpc un giudizio di merito a cognizione piena in cui non si discute della sussistenza o meno degli elementi essenziali dell' atto introduttivo, o, se del caso, di ricorrenza dei meno della requisiti formali per la concessione del provvedimento, quanto della fondatezza o pretesa creditoria, avanzata con l' originario ricorso.
Potendosi, dunque, esaminare il merito, va osservato che, se vero ed incontestabile che in tema di obbligazione, anche di genesi contrattuale, spetti alla parte che, assuntasi adempiente, solo allegare, in chiave manutentiva, la fonte dell' altrui obbligazione ed i fatti costitutivi dell' inadempimento, e' anche vero, che, in caso di contestazione da parte di chi, chiamato ad adempiere, contesti tali fatti, sostenendo di nulla dovere, e' plausibile che si determini la reintegrazione in capo al creditore degli oneri dimostrativi, giusta applicazione del principio di vicinanza della prova, secondo il cui comando chi assume una propria posizione di interesse deve provare i relativi presupposti costitutivi.
Nel caso che occupa, vertendosi in tema di contratto di somministrazione di energia, non e' revocabile in dubbio che il diritto del somministrante al pagamento degli importi corrispondenti a quanto consumato dal fruitore non puo' prescindere dalla preventiva dimostrazione dell' esatta entita' del prelievo di corrente elettrica, ordinariamente, secondo contratto e gli usi che contraddistinguono tale tipologia convenzionale, accertabile mediante apparecchi ("contatori") appositamente installati presso il sito di allocazione dell' utenza somministrata, che costituiscono l' unica fonte per il computo della quantita' utilizzata, sulla base dei dati che lo stesso ha registrato durante il corso del rapporto, ferma la facolta' del fornitore di emettere bollette su basi meramente stimate, ovvero sulla base del presumibile consumo di cui l'utente abbia usufruito in una determinata frazione temporale, computata, secondo prassi consolidata, alla stregua dei precedenti prelievi.
O,Cio' anche se il panorama giurisprudenziale in ambito meritorio sul tema di "consumi stimati" come nel caso che occupa, non accertati nei tempi ordinariamente previsti (trattandosi, incontestatamente, di importi calcolati su consumi in periodi per cui era stata gia' emessa fattura ed il rapporto era gia' cessato al momento della richiesta) - in tema di somministrazione elettrica per cui sia sollevata contestazione sull' entita' del consumo, si presenta estremamente disomogeneo e variegato, caratterizzato da prese di posizioni che, pur muovendo dai principi cristallizzati in relazione ai criteri ripartitivi degli oneri probatori applicabili in materia contrattuale, sono giunte a conclusioni differenti, se non divergenti, addossando ora all' uno (fruitore), ora all' altro
(somministratore) l' onere di dimostrare, rispettivamente, la non debenza o la debenza degli importi domandati a titolo di pagamento del corrispettivo in caso di contestazione da parte del consumatore finale, tanto che si e' reso necessario l' intervento della Corte di Legitimita', che con recenti pronunce di spessore nomofilattico e congruamente compatibili con la normativa di settore, hanno dato un impulso chiarificatore determinante nella controversa materia.
Del tutto condivisa rimane, ancora in via del tutto pregiudiziale all' esame della pretesa di pagamento della societa' ricorrente (qualificabile quale azione di adempimento contrattuale dell' obbligo del fruitore di corrispondere il "pretium" convenuto), la transizione difensiva opponente in merito alla valenza dimostrativa meramente presuntiva degli estratti contabili, conforme, in effetti, alle interpretazioni piu' accreditate in tema, avuto riguardo alle differenze "istruttorie" che caratterizzano il giudizio monitorio e quello, eventuale, di opposizione ex art. 645 cpc, secondo cui le fatture commerciali, regolarmente tenute, pur idonee a fondare la domanda in fase sommaria
"inaudita altera parte", degradano in sede di eventuale opposizione, a mere fonti presuntive o indiziarie, che, in quanto tali, vanno suffragate con ulteriori elementi dimostrativi di maggior consistenza sotto il profilo della vis di persuasione, avuto riguardo al retaggio unilaterale della fattura, che, in effetti, e' mero documento fiscale rappresentativo, salva ipotesi di non contestazione dei relativi contenuti, qui, tuttavia, non in rilievo.
Ne deriva che, pur con tutti i dubbi insorti in ambito ermeneutico, spetti alla parte creditrice fornire la prova del credito, ove, come ne caso che occupa, siano contestate le fatture e l'importo domandato a titolo di pagamento in esse contenuto, e cio' secondo gli ordinari criteri dimostrativi, che, con riferimento al caso di specie, non possono prescindere dall' accertamento dell' effettiva entita' del prelievo di cui l'utente ha usufruito, ordinariamente verificabile con le risultanze registrate dal contatore, in assetto, tuttavia, dialettico, che deve vedere lo stesso utente parte attiva nelle relative operazioni.
Rileva in tale composito contesto interpretativo, la linea di pensiero recentemente sposata dalla
Suprema Corte, che, a piu' riprese e con arresti caratterizzati da coerenza in rapporto ai principi di diritto enunciati nella tematica generale e specifica di settore, ha inteso opinare che, in tema di accertamento dell' obbligo di pagamento delle forniture elettriche sulla base di dati stimati, in caso di contestazione, ove l' impresa erogatrice determini il consumo senza verifica nel contraddittorio tra parti, rilevato al momento, cade la presunzione di legittimita' dei consumi (Cass, Ord. 157717/22 a conf,. Cass. Ord. 34701/21), che, in sostanza, sta a significare che la lettura stimata non puo' ritenersi efficacemente opponibile all' utente che ne abbia contestato l' addebito.
Tale ipotesi puo' essere serenamente applicabile anche al caso che occupa, atteso che, per la parte che non ha potuto verificare la registrazione dei consumi, questa assume valenza di mera stima unilaterale, evidentemente, perche' la contestazione dell' addebito ulteriore rispetto a quello gia' fatturato secondo le naturali cadenze, ebbe ad essere formulata dopo che il contratto era concluso, anche a diversi mesi di distanza, come incontestatamente emerso.
Cio', a parere del relatore, esclude ogni efficacia al computo dei consumi elaborato dal somministratore (o chi per lui), proprio in quanto resi in una fase in cui non vi erano le condizioni per il suo controllo congiunto, tanto che la debitrice ha inteso contestarli esplicitamente una volta avanzata stragiudizialmente la relativa richiesta, giusta nota di diniego offerta in fascicolo di parte attrice. Ne', infine, la parte opposta ha offerto elementi "trasversali" di convincimento per perorare il fondamento della richiesta di pagamento, che, si ribadisce poteva essere validamente dimostrata solo attraverso l' accertamento giudiziale dei consumi registrati dal contatore sottoposti al vaglio del contraddittorio, ipotesi di lavoro impercorribile, essendo emerso il computo "novativo" in una fase ove tale verifica non era, evidentemente, piu' possibile.
D'altra parte non e' dato comprendere il motivo per cui, se la societa' incaricata dell' elaborazione dei calcolo dei consumi era in possesso dei dati registrati, come affermato, non si fosse provveduto tempestivamente a contestare il maggior dovuto, non essendo emersa alcuna evenienza atta a giustificare il ritardo accumulato, sicche' il comportamento tenuto dalla somministratrice, pare, in ogni caso, non conforme ai principi di bona fede che devono caratterizzare le relazioni commerciali.
A nulla rileva, inoltre, lo schema riassuntivo contenente il dettaglio degli asseriti consumi posti a base della fattura e del conseguente decreto ingiuntivo (doc. 3 produzione di parte opposta), privi di ogni valenza certificativa (come pare pretendere l' opposta), come tali non opponibili all' utente, mancando ogni verificazione di legittimita', mentre l' estratto delle scritture contabili autenticato, allo stesso collegato, rimane superato ed assorbito dall' opposizione, come gia' argomentato in tema di valenza dimostrativa delle fatturazioni.
Vanno, pertanto disattese le contrarie difese svolte dall' opposta, che perora la pretesa creditoria esclusivamente su affermazione (unilaterale) di rispondenza del saldo domandato ai consumi reali, di cui, in effetti, non vi e' dimostrazione efficace sul piano processuale, a nulla rilavando che il computo della bolletta fosse realizzato dalla consorella E-Distribuzione, le cui attestazioni, quale incaricato dalla stessa contraente somministratrice, assumono la stessa valenza di atto unilaterale inopponibile.
Nulla, infine, va pronunciato sull' eccezione di prescrizione, sebbene in parte qua aderita dalla societa' opposta, formulata in via gradata nell' atto di opposizione, tale da considerarsi in quanto esplicitata come subordinata dalla stessa opponente con le proprie memorie conclusionali.
L'eccezione, dunque, rimane assorbita dall' accoglimento del motivo di opposizione principale formulato dall' avversante.
In difetto, dunque, di prova dell'elemento costitutivo che deve fondare la pretesa di pagamento di cui alla domanda di adempimento introdotta con l' originario ricorso monitorio, imprescindibile in ogni ipotesi manutentiva, la pretesa creditoria va disattesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese, avuto riguardo alla frammentarieta'/disomogenita' del panorama ermeneutico che contraddistingue la materia, possono essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni opponenti, revoca il decreto ingiuntivo opposto
(n. 855/22 del tribunale di Taranto) e compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa
Cosi deciso, si da lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione, in Taranto, 31/5/24
IL GO A. TAURINO